Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
nei confronti
Sapio Life S.r.l., Azienda Usl di Piacenza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico;
- del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- della Determinazione n. 24300 del 12/12/2022 del Dirigente della Regione Emilia-Romagna che individua le aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della comunicazione prot. 13/12/2022 1226260 con la quale la Regione Emilia- Romagna ha comunicato alla ricorrente i provvedimenti di cui innanzi;
nonché
- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento, fra cui l'Allegato 1 alla Determinazione 24300 del 12/12/2022 contenente le relative quote di ripiano delle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno 015, 2016, 2017 e 2018 ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERVIZI ITALIA S.P.A. il 26\2\2025 :
- della nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U della Regione Emilia-Romagna, trasmessa a mezzo pec in data 24/1/2025, con oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, con la quale è stata trasmessa la DD n. 25860 del 27/11/2024 ed è stato intimato il pagamento del payback per gli anni 2015-2018 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avviso che, in caso contrario, la Regione procederà con le compensazioni previste dalla legge; della presupposta Determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, conosciuta dalla ricorrente solo in data 24/1/2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia-Romagna a Servizi Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 99.002,98;
- per quanto occorrer possa, della Delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 160 del 3/2/2025 e della conseguente nota prot. 6/2/2025.0121170.U della Regione Emilia-Romagna ove confermativi dei provvedimenti presupposti già impugnati con i presenti motivi aggiunti (determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 e nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RO EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente impugnava, con il ricorso introduttivo, gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario e, nello specifico, il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché la Determinazione n. 24300 del 12/12/2022 del Dirigente della Regione Emilia-Romagna che individua le aziende fornitrici di dispositivi medici ele relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
1.1. Deduceva parte ricorrente che, mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015.
Secondo quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità dal 2015 al 2018, le regioni e province autonome, che hanno registrato uno scostamento di spesa dei tetti per l’acquisto di dispositivi medici, hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme entro 30 giorni.
Al riguardo, sono stati dedotti i seguenti profili di gravame:
- Violazione e falsa applicazione dei termini stabiliti nel comma 8 dell’art. 9 ter del D.L. 2015 n. 78 e negli accordi adottati con atto di repertorio numero 181 e 182 CSR del 7 novembre 2019, tra il governo e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché della disciplina dettata al comma 9 del medesimo articolo della stessa legge. Illegittimità della fissazione dei tetti di spesa regionali e nazionali in misura identica. Violazione e falsa applicazione delle indicazioni contenute nell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e nell’art. 9 ter, comma 8 del D.L. 2015, n. 78;
- Illegittimità del DM 6 luglio 2022 e dei provvedimenti in rubrica impugnati insita nell’assenza di bilanciamento con il principio di tutela dell’affidamento e per applicazione di norme incostituzionali, (9ter commi 8 e 9 del D.L. n. 78 del 2015) con riferimento agli artt. 3, 23, 97 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo, per violazione dell'art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e per contrasto con i principi unionali;
- Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale della normativa sul payback in premessa, per violazione dei principi costituzionali della capacità contributiva e dell’eguaglianza dei contribuenti di fronte alla legge di cui agli art. 3, 23 e 53 Cost.;
- Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione del comma 8 dell’art. 9 ter del D.L. n. 78 del 2015 e della necessaria limitazione dell’applicazione del payback al solo fatturato strettamente correlato alla fornitura finalizzata all’acquisito di dispositivi medici, escluse le prestazioni di servizi;
- Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione del principio di neutralità fiscale, illegittimità derivata per applicazione di norme incostituzionali per contrasto con l’art. 117, comma 1, cost. in relazione all’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE;
- Illegittimità del DM 6 ottobre 2022 e dei provvedimenti regionali in epigrafe impugnati per incostituzionalità del comma 9 dell’art. 9 ter del DL n. 78/2015, cit, in relazione agli art. 3 e 97 Cost.;
- Illegittimità derivata .
1.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, riportato in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Regione in epigrafe indicata ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti.
1.3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali e regionali resistenti indicate in epigrafe, depositando memorie difensive.
1.4. Durante la pendenza del giudizio veniva approvato, quale ius superveniens , l’art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”.
1.4. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha depositato la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’onere di ripiano, come da ultimo determinato dalla Regione resistente, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. la memoria e la documentazione depositata in data 24 novembre 2025).
2. – All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c. p.a. la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di profili di cessata materia del contendere, di sopravvenuta carenza di interesse nonché di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo ai motivi aggiunti come indicati in epigrafe.
3. – Conformemente ai precedenti di questa sezione, anche ai fini della redazione della presente sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III Quater, nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025), il Collegio rileva come:
“ 9. Ciò premesso, deve tuttavia nuovamente darsi atto, in limine litis, che dopo le citate sentenze della Corte Costituzionale 139 e 140 del 2024 e durante la pendenza del presente giudizio, è stata introdotta una normativa ad hoc che prevede il pagamento in misura ridotta - da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari - in favore delle Regioni e Province autonome, per il periodo 2015-2018.
Ci si riferisce al già riportato art. 7 comma 1 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, con il quale, in sintesi, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento da parte degli interessati dell'importo pari alla quota ridotta (25%) con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicandoli alla segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015.
La pronuncia di cessata materia del contendere può però essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo.
Tuttavia, in molti casi la ricorrente stessa o le Regioni hanno semplicemente dichiarato l’avvenuto pagamento oppure depositato ricevute attestanti il suddetto pagamento, in favore anche solo di alcune Regioni, degli oneri di ripiano.
Tale circostanza determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e, quindi, l’improcedibilità dello stesso in parte qua, nell’ipotesi in cui il pagamento sia intervenuto nel termine previsto dalla citata legge e abbia ad oggetto l’esatto importo ivi previsto ” (Tar Lazio, III-quater, n. 451/2026).
3.1. Nel presente giudizio, la società ricorrente, pur dando prova del pagamento effettuato e deducendo l’avvenuta cessazione della materia del contendere, non deposita il provvedimento della Regione resistente con cui veniva accertato l’avvenuto versamento, come richiesto dalla citata disposizione di cui all’art. 7 D.L. n. 95/2025.
Ne consegue che non essendovi la declaratoria formale di cessata materia del contendere da aprte dell’amministrazione resistente, ovvero il deposito del decreto di accertamento del versamento, ma avendo la parte ricorrente comprovato l’avvenuto tempestivo pagamento delle somme rideterminate ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 95/2025, il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. (ai sensi del quale “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”).
3.2. Per ciò che concerne i motivi aggiunti - con cui la società ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti statali impugnati con il ricorso principale, il decreto con cui la Regione ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti da ciascuna di esse – il Collegio si riporta alle sentenze di questa Sezione (citate supra , par. 3), con le quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, così come argomentato nei precedenti cui il Collegio ha fatto riferimento ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (par. 4 sentenza n. 8733/2025 e successive, cfr. sentenz n. 11550/2025).
4. – In conclusione, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti, con cui è impugnato l’atto applicativo regionale, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa, con riferimento a questi ultimi, può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
5. – Attesa la definizione in rito della controversia, possono compensarsi le spese di lite, con contributi unificati a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando;
a) in ordine al ricorso principale, lo dichiara improcedibile;
b) in ordine al ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa, con riferimento a questi ultimi, può essere riassunta davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BA AV, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
RO EL RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL RO | MA BA AV |
IL SEGRETARIO