Ordinanza collegiale 21 aprile 2022
Sentenza 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/11/2022, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01857/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2021, proposto da
LE IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
EL IA, Ministero Beni e Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato costituito dalle sentenze di codesto on. le TAR, sez. III, n. 1463/11, confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4493/13, sez. I, n. 89/2015, nonché da ultimo dalla sentenza di codesto on. le TAR, sez. I, n. 627/2020, già resa in sede di ottemperanza delle precedenti, mediante prescrizione delle relative modalità ed adozione di tutti i provvedimenti conseguenti ex art. 114, c. 4, lett. 2 a) c.p.a., anche a mezzo, ove ritenuta necessaria, della nomina di un commissario ad acta, affinché provveda in luogo del Comune inadempiente all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 261/2010 in danno della sig.ra EL IA, nonché all’adozione e all’esecuzione di tutti i provvedimenti consequenziali al diniego di condono del fabbricato assunto dal Comune di Nardò con provvedimento prot. 56503 del 22/12/2020, come richiesto dal ricorrente con pec del 30/12/2020 e del 04/02/2021, mai riscontrate dall’Amministrazione Comunale;
nonché, ove occorra, per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione adottata dal Dirigente dell’Area Funzionale 4 del Comune di Nardò n. 574 del 30/12/2020 prot. 57589, di cui si è appreso il 28/01/2021 (pec prot. n. 4646), con cui, in luogo di accertare la pluriennale inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione n. 261/2010 ed in violazione e/o elusione del giudicato riveniente dalle già citate sentenze, ha rinnovato l’ordine demolitorio nei confronti della responsabile dell’abuso sig.ra EL IA, peraltro prevedendo tra i destinatari dell’ordine e delle sanzioni conseguenti all’inottemperanza l’odierno ricorrente ing. LE IA;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota del Sindaco del Comune di Nardò datata 16/03/21, trasmessa al Prefetto di Lecce con prot. n. 13596 del 17/03/2021;
nonché ancora per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 627/2020 del 15.06.2020, nonché per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 574 del 30/12/2020 e per il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla condotta inadempiente dell’Amministrazione comunale.
2. In particolare, il ricorrente ha riferito che:
- la vicenda per cui è causa concerne “l’edificazione, di cui era sin dall’origine pacifica l’abusività e di cui è ormai acclarata anche l’insanabilità, in agro di Nardò su terreno di proprietà di EL IA censito in catasto al foglio 104 particella 275 confinante con quello del ricorrente (medesimo foglio, p.lla 447) ed in parte sconfinando su quest’ultimo di diversi manufatti ed in particolare un fabbricato ad uso abitativo, già oggetto di istanza di condono ex L. n. 47/85 presentata dalla sig.ra IA il 28/03/1986, ed un insieme di opere accertate dal Comune di Nardò con verbale di PM del 15/03/10, a valle di segnalazione dell’odierno ricorrente, costituite da un ballatoio in cemento e relativi muretti adiacente l’abitazione esteso circa 45 mq ed in parte edificato sulla particella 447, una scala esterna adiacente l’abitazione utile a raggiungere le terrazze, la modifica di sporti e vani porta sul prospetto principale del fabbricato abusivo posto in corrispondenza della proprietà del ricorrente, una ringhiera in ferro sul muretto prospiciente la pubblica via, una cisterna che fuoriesce dalla quota di campagna di circa 60 cm completa di autoclave per un ingombro complessivo di mq 24 finita con soprastante lastricato in pietra di Cursi”;
- quanto al fabbricato, “il Comune ha rilasciato il condono con provvedimento n. 4453 del 12/07/2010, annullato da codesto on. le TAR (sentenza sez. III n. 1463/11, confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4493/13)”;
- quanto “alle opere accertate dalla PM di Nardò il Comune ne ha intimato alla sig.ra IA la demolizione con ordinanza n. 261 del 27/07/2010, di cui codesto on. le TAR ha confermato la legittimità (sentenza n. 1463/11, cit., come detto confermata in appello)”;
- “la concreta esecuzione da parte del Comune di Nardò delle predette pronunce si è rivelata tuttavia per l’odierno ricorrente estremamente lunga e inspiegabilmente e singolarmente faticosa, tanto da richiedere l’ulteriore intervento di codesto on. le TAR che, da ultimo, con sentenza della I Sezione n. 627 del 15/06/2020, passata in giudicato: A) con riguardo al fabbricato ha sancito l’obbligo per l’A.C. di Nardò di concludere in ottemperanza al giudicato il procedimento di condono ex L. n. 47/85 “da essa stessa d’altronde avviato con la nota dell’8 gennaio 2014 e come più volte richiesto dal ricorrente ing. IA”, concedendo “il termine di 120 giorni, decorrente dalla comunicazione/notificazione della sentenza”; B) con riguardo alle altre opere, alcune come detto edificate in modo da cementificare e quindi invadere anche parte della particella 447 di proprietà del ricorrente e per le quali la sig.ra IA aveva chiesto la sanatoria, ha stabilito che “l’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/01 presentata dalla sig.ra EL IA con la nota n. 35349 del 9 ottobre 2014”, quest’ultima peraltro ripetitiva di una prima istanza di sanatoria risalente al 22/04/2011, “andrà regolata - anche - previa sua valutazione alla luce del principio per cui “ l’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001… configura a tutti gli effetti un’ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall’Amministrazione. Pertanto, una volta decorsi inutilmente i richiamati sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell’interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch’esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito. Da ciò consegue che la presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all’ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio; la domanda non determina altresì alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione ovvero invalidità dell’ingiunzione di demolire ma provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato l’eventuale atto tacito di diniego. Pertanto, una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva del diniego tacito, l’ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione procedente ” (fra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, III, 3 febbraio 2020, n. 483) ”.
- l’esecuzione “di tale ultima pronuncia giurisdizionale … non è stata però meno problematica”;
- quanto al fabbricato, “solo in data 22/12/2020 e quindi ben oltre il termine assegnato, il Comune con provvedimento prot. 56503 ha concluso il procedimento, negando il condono richiesto”, ma non “ha a tutt’oggi adottato la dovuta ordinanza di demolizione”;
- l’odierno ricorrente “ne ha sollecitato l’adozione già con istanza del 30/12/2020, cui però il Comune ha opposto il consueto illegittimo silenzio”;
- con riferimento alle altre opere, “il Comune invece di limitarsi a prendere atto dell’intervenuto definitivo silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria, rimasto incontestato, e conseguentemente dell’inottemperanza da parte della sig.ra IA all’ordinanza di demolizione n. 261 del 27/07/2010 … ha adottato una nuova ordinanza di demolizione, la n. 574 del 30/12/2020, che ha indirizzato alla sig.ra EL IA, al sig. PP IA, in quanto proprietario del terreno su cui sorge la cisterna, e infine sorprendentemente anche all’odierno ricorrente, in quanto proprietario dell’area su cui sorge parte del ballatoio cementizio, dal cui esposto è originato l’accertamento degli abusi”, con la concessione “ai destinatari ulteriori 90 giorni per l’ottemperanza, con riserva di adottare in caso di mancato adempimento i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 31 DPR 380/01, che come noto si distinguono in sanzioni reali (commi 3-4) e sanzioni patrimoniali (comma 4- bis), oltre ovviamente la demolizione in danno del responsabile dell’abuso ai sensi del comma 5”;
- con pec del 04/02/21 il ricorrente “ha segnalato all’A.C. la evidente contraddittorietà dell’agire comunale” e ha “quindi chiesto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 574/2020 e l’avvio dell’esecuzione in danno della sig.ra EL IA dell’ordinanza di demolizione n. 261/2010, dalla stessa AC ritenuta efficace”;
- “alla istanza non ha fatto seguito alcun concreto provvedimento comunale, ad eccezione di una mera interlocuzione tra il Comune di Nardò e la Prefettura di Lecce”, all’esito del quale il Sindaco, con nota del 16/03/2021, ha riferito che “ l’ordinanza n. 574/2020 conferma il contenuto dell’analogo provvedimento n. 261/2010 ” e precisa che “ quest’ufficio ha ritenuto opportuno rinnovare l’ordine demolitorio a chiusura del procedimento instaurato ex art. 36 DPR 380/01 dalla sig.ra EL IA … conclusosi senza un provvedimento espresso ” e che “ L’ordinanza è stata diretta anche ai proprietari dei suoli confinanti su cui insistono in tutto o in parte le opere abusive per espressa previsione dell’art. 31, c. 2, DPR 380/01 e a garanzia dei diritti dominicali dei medesimi; si tenga presente che a norma del medesimo articolo se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni il bene e l’area di sedime …. sono acquisiti di diritto al patrimonio del comune… ”, fermo restando che con riferimento alla sanzione pecuniaria ex art. 31, c. 4-bis, DPR 380/01 “ alla generica avvertenza contenuta nell’ordinanza in questione non può attribuirsi alcun valore provvedimentale e quindi lesivo per il medesimo ing. IA… la sanzione, avendo natura personale e non reale, non può che essere diretta al responsabile dell’abuso ”.
3. Ciò premesso, il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
A) Quanto al fabbricato
- violazione del giudicato e dell’art. art. 40, c. 1, L. n. 47/85, dal momento che il Comune, pur avendo concluso il procedimento con il rigetto della domanda di condono (nel presupposto che “ la sig.ra IA non ha fornito una prova certa ed irrefutabile della proprietà esclusiva del terreno su cui sorge il fabbricato oggetto di sanatoria, così come espressamente stabilito al punto E.3 lettera c.1) della sentenza del TAR di Lecce n. 627 del 10/06/2020 pubblicata il 15/06/2020 ”), “persiste nel non adottare i provvedimenti conseguenti ossia l’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo”;
B) Quanto alle opere diverse dal fabbricato
- “il Dirigente non si è però limitato a prendere atto del diniego tacito formatosi sull’istanza” di sanatoria “e della perdurante efficacia dell’ordinanza n. 261/2010”, ma ha adottato “un nuovo ordine di demolizione, concedendo così un ulteriore termine di 90 giorni, la cui funzione dilatoria è sin troppo evidente, nonché la possibilità di un’ulteriore impugnazione” ed ha altresì ingiunto “la demolizione anche al ricorrente, autore degli esposti che hanno condotto all’accertamento degli abusi e che ha sempre fondatamente sostenuto in giudizio la legittimità dell’ordinanza 261/2010, costantemente insistendo per la sua esecuzione in danno della responsabile dell’abuso, da ultimo con pec del 04/02/2021 … mai riscontrata dall’AC”;
- “ferma la nullità dell’ordinanza n. 574/2020 e la perdurante esecutività dell’ordinanza n. 261/2010 alla stregua di quanto sin qui dedotto, la stessa è comunque certamente illegittima, sia laddove individua il ricorrente quale destinatario dell’ingiunzione … sia laddove riferisce a tutti i destinatari, compreso il ricorrente, la “riserva di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dal DPR 380/01 in caso di mancato adempimento, come dettato dall’art. 31 TUE”;
C) Quanto al risarcimento del danno
- il danno derivante dalla “edificazione del fabbricato da parte di IA EL”, che ha “interamente compromesso il lato nord della proprietà del ricorrente””, è da imputare al Comune di Nardò che “ha tollerato gli abusi perpetrati da IA EL, abusi che non ha tentato di rimuovere neppure parzialmente a valle di un giudicato di annullamento del condono (peraltro strumentalmente rilasciato in corso di causa) e di conferma di un’ordinanza di demolizione”.
4. Nella pubblica udienza del 9.11.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato soltanto in parte.
5.1. Per quanto riguarda la domanda con cui il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Nardò alla corretta esecuzione della sentenza n. 627/2020 del 15.06.2020 ai fini della demolizione del fabbricato si osserva che, in parte qua , la predetta sentenza stabilisce che “ nel procedimento di riesame della pratica di condono, dunque, in sede di verifica istruttoria, sarà onere della predetta EL IA dover dimostrare la propria proprietà esclusiva ”.
A seguito della pronuncia di questo TAR, l’Amministrazione comunale, con determinazione dirigenziale del 22.12.2020, ha provveduto al riesame della pratica ed ha quindi respinto la richiesta di condono, nel presupposto che la “ sig.ra IA EL non ha fornito una prova certa e irrefutabile della proprietà del terreno su cui sorge il fabbricato ”.
La predetta statuizione di diniego del condono costituisce puntuale ed esatta esecuzione del giudicato, nel mentre gli ulteriori sviluppi della vicenda concernenti il piano sanzionatorio riguardano un distinto segmento procedimentale, sicché non sono riferibili in via immediata e diretta al perimetro del dictum di cui alla sentenza n. 627/2020 e non possono costituire oggetto dell’ actio iudicati .
5.2. Parimenti infondate sono le doglianze con cui il ricorrente, in riferimento alle opere diverse dal fabbricato, ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza n. 574/2020, con cui il Comune, all’indomani del rigetto della istanza di sanatoria, ha rinnovato l’ordine di demolizione, anziché portare ad esecuzione l’ingiunzione demolitoria già adottata nel 2010.
Ed infatti, il Comune ha correttamente preso atto del fatto che, alla luce delle risultanze di cui alla relazione del tecnico istruttore, una parte delle opere insistevano su terreni che non erano di proprietà esclusiva della sig.ra EL IA, originaria destinataria dell’ordinanza di demolizione del 2010, ed ha quindi provveduto ad estendere l’ingiunzione demolitoria nei confronti dell’odierno ricorrente e di altri soggetti in qualità di proprietari di una parte delle aree interessate dalle opere in questione in conformità al disposto di cui all’art. 31 del T.U. Edilizia.
5.3. Ciò non di meno, gli accertamenti istruttori richiamati nell’ordinanza impugnata confermano (e comunque non superano le verifiche compiute nell’ordinanza n. 261 del 2010 in merito al fatto) che le opere abusive oggetto della ingiunzione demolitoria sono state realizzate dalla sig.ra EL IA e sono nella sua esclusiva disponibilità.
Peraltro, non vi è dubbio che l’odierno ricorrente si sia prontamente attivato onde ottenere la demolizione delle opere abusive.
Le predette circostanze non consentono di ravvisare la responsabilità del ricorrente quanto alla omessa demolizione e quindi precludono l’applicazione nei suoi confronti delle sanzioni di cui T.U. Edilizia: “ L'ordinanza di demolizione va correttamente indirizzata al responsabile dell'abuso e al proprietario; quest'ultimo, anche se non autore materiale dell'opera, una volta venuto a conoscenza dell'attività illecita svolta da terzi, deve attivarsi contro il responsabile per obbligarlo a rimuovere l'opera abusiva, e se ha la disponibilità del manufatto e dell'area, deve provvedere in proprio all'eliminazione dell'intervento edilizio sine titulo; in mancanza di ciò, peraltro, subisce certamente le conseguenze dell'inottemperanza, tra cui l'acquisizione del bene alla proprietà dell'ente locale ” (T.A.R. Palermo, Sez. II, 27/06/2022 n. 2094).
Di qui l’illegittimità dell’ordinanza n. 574/2020 nella parte in cui prevede l’applicazione nei confronti del sig. LE IA delle sanzioni reali e pecuniarie previste dall’art. 31 T.U. Edilizia, con il conseguente accoglimento, in parte qua , della domanda di annullamento articolata con il ricorso.
5.4. La domanda risarcitoria è infondata, atteso che il ricorrente ha omesso di attivare dinanzi al G.O. gli ordinari strumenti di tutela possessoria e dominicale, che avrebbero potuto scongiurare ogni ipotetico pregiudizio derivante dalle opere realizzate dalla sig. EL IA, a prescindere dall’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Amministrazione comunale.
6. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 574/2020 nella parte in cui prevede l’applicazione nei confronti del sig. LE IA delle sanzioni previste dall’art. 31 T.U. Edilizia;
- per il resto lo rigetta.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO