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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1057/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
Oggetto: cessazione effetti ha pronunciato la seguente civili del matrimonio SENTENZA
nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 21.10.2021
da
(C.F. rappresentato e
Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ESPOSITO FABRIZIO elettivamente domiciliato in Via
Caffi, 17 32100 Belluno presso il difensore avv. ESPOSITO FABRIZIO
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SOMMACAL SONIA elettivamente domiciliata in Via Cavarzano, 14 32100 Belluno presso il difensore avv.
SOMMACAL SONIA
CONVENUTA
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa iscritta a ruolo in data 21.10.2021 al n. 1057/21 di R.G. e decisa in
Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni dell'attore:
Nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
IG di AD (BL) il 10.09.88, con atto trascritto nei Registri di Stato
Civile del Comune di IG di AD (BL) dell'anno 1988, parte II, serie
A, n. 4;
2) dichiarare cessato l'obbligo a carico del sig. di Parte_1
provvedere a contribuire al mantenimento della signora Controparte_1
perché quest'ultima è da molto tempo economicamente
[...]
autosufficiente;
3) dichiarare cessato l'obbligo a carico del sig. di Parte_1
provvedere a contribuire a mantenimento dei due figli perché entrambi maggiorenni, indipendenti, non conviventi con alcuno dei genitori, ed economicamente autosufficienti;
4) anche per effetto di quanto precede, dichiarare cessato, per esserne venuti meno i presupposti, il diritto di assegnazione della casa coniugale a suo tempo stabilito a favore della signora con Controparte_1
il decreto di omologa della separazione, con conseguente fissazione della data di rilascio dell'immobile sito in Comune di OM di AD
(BL) via Trento n. 6, del quale il ricorrente, già nudo proprietario dello
2 stesso, è nelle more divenuto pieno proprietario in seguito al decesso della madre , già usufruttuaria. Controparte_2
Spese e compensi di causa rifusi.
In via istruttoria subordinata:
Ribadita l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie – interpello e testi – perché superflue, inconferenti e irrilevanti e, comunque, per tutte le ragioni indicate nella citata memoria a prova contraria, ex art. 183 VI
n. 3 c.p.c., chiede l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolo:
1) vero che gli importi evidenziati in colore giallo nel documento 17) che si rammostra al teste costituiscono i pagamenti effettuati dal sig.
[...]
dal 2015 per l'IMU sull'immobile ove abita la sig.ra Pt_1 CP_1
e ciò in luogo della madre usufruttuaria signora
[...] CP_2
[...]
si indica a teste la signora residente a [...]. Testimone_1
2) in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede anche l'ammissione a prova contraria indicando a testi le signore
[...]
e residente a [...]sui capitoli da n. 8 Tes_1 Testimone_2
a n. 12 di controparte.
Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a nuove domande ed eccezioni.
Conclusioni della convenuta:
In via principale:
- rigettarsi la domanda di revoca di assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra per i motivi esposti nel corpo Controparte_1
dell'atto;
3 sempre in via principale:
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e chiedendo all'ufficiale Parte_1 Controparte_1
dell'Ufficio anagrafe del competente Comune di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato civile;
- dichiararsi cessato l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento a favore dei figli e in quanto economicamente Per_1 PE
autosufficienti e a favore della moglie in quanto Controparte_1
occupata lavorativamente e, allo stato, autosufficiente;
- confermare l'assegnazione alla sig.ra della Controparte_1
casa coniugale situata in OM di AD, Via Trento, 6 di cui al
Foglio n. 15 Particella n. 201 Sub 43, in quanto già assegnata alla stessa
“per sé” in sede di separazione personale omologata, in quanto a lei spettante in forza anche di diritto di usufrutto generale vitalizio in capo alla medesima e per tutte le altre ragioni illustrate negli atti difensivi.
In via subordinata:
- pronunciarsi sentenza parziale di stato circa la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i e Parte_2 Controparte_1
e proseguire la causa per i restanti aspetti patrimoniali;
[...]
In via istruttoria:
Ribadita l'opposizione a tutte le istanze istruttorie avversarie tardive,
inammissibili e irrilevanti e, comunque, per tutte le ragioni indicate nella citata memoria a prova contraria, ex art. 183 VI n. 3 c.p.c., chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli indicati nella nota depositata in data 11.1.2024.
4 Indicando come Testi:
, residente in [...], 32040 OM di Testimone_3
AD (BL);
, residente in [...], OM di AD PE
(BL);
, residente in [...]di AD (BL); Controparte_3
, residente in [...]di AD;
Controparte_4
, residente in [...]di AD (BL); CP_5
, OM di AD (BL). CP_6
In denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova di controparte con anche i testi già indicati a prova diretta.
Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a nuove domande ed eccezioni.
Conclusioni per il P.M.:
conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.10.2021, il sig. Parte_1
adiva il tribunale di Belluno chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.9.1988 con la sig.ra dalla quale affermava di vivere legal¬mente Controparte_1
separato a seguito della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
L'attore esponeva che dal matrimonio erano nati i figli S_
, nato a [...] il [...], e ,
[...] PE
5 nato a [...] il [...], entrambi divenuti maggiorenni e autosufficienti.
Chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che fosse disposta la revoca dell'obbligo a carico del sig.
di provvedere a contribuire al mantenimento della signora Parte_1
da tempo economicamente autosufficiente, e Controparte_1
dei due figli, entrambi indipendenti, non conviventi con alcuno dei genitori ed economicamente autosufficienti;
chiedeva inoltre che fosse dichiarato cessato, per esserne venuti meno i presupposti, il diritto di assegnazione della casa coniugale a suo tempo stabilito a favore della signora con il decreto di omologa della Controparte_1
separazione, con conseguente fissazione della data di rilascio dell'immobile sito in Comune di OM di AD (BL) via Trento n.
6, del quale il ricorrente, già nudo proprietario dello stesso, era nelle more divenuto pieno proprietario in seguito al decesso della propria madre già usufruttuaria. CP_1 CP_2
Si costituiva la sig.ra formulando le Controparte_1
proprie deduzioni e conclusioni;
in particolare aderiva alle domande del ricorrente tranne che per la domanda di revoca di assegnazione della casa coniugale, e chiedendo la confermare l'assegnazione dell'abitazione sita in OM di AD, Via Trento, 6 di cui al Foglio n. 15 Particella n.
201 Sub 43, in quanto già assegnata alla stessa “per sé” in sede di separazione personale omologata, ed a lei spettante in forza anche di diritto di usufrutto generale vitalizio in capo alla medesima.
All'udienza presidenziale del giorno 24.1.2022 comparivano
6 entrambi i coniugi;
il presidente del tribunale pronunciava i provvedimenti temporanei confermando le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Interveniva in giudizio il pubblico ministero.
Le parti si costituivano, insistendo nelle rispettive domande.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183,
6° comma, c.p.c., con ordinanza in data 10.5.2023 il giudice non ammetteva le prove orali proposte dalle parti e disponeva il tentativo di conciliazione.
A fronte dell'esito negativo, all'udienza di trattazione scritta del
17.1.2024, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti in data
8.4.2024.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
22.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta risulta che , nato a Parte_1
OM di AD (BL) il giorno 11.08.1963, e Controparte_1
nata a [...] il [...], hanno contratto
[...]
matrimonio concordatario a IG di AD (BL) il giorno 10.9.1988.
Dal matrimonio sono nati i figli , nato a [...] Testimone_3
7 AD (BL) il 31.05.1991, e , nato a [...] PE
(BL) il 26.02.1997, entrambi divenuti maggiorenni e autosufficienti.
Dall'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale di
Belluno nel procedimento di separazione personale, i coniugi hanno condotto vita autonoma, senza mai ristabilire la convivenza.
Con decreto del 8.3.2000 il tribunale ha omologato la separazione consensuale tra le parti.
Sulla base di tali premesse, considerato il proposito manifestato di non ripristinare i normali rapporti per la profondità del dissidio, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Pertanto, rilevato che la separazione legale si è protratta oltre il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato della legge 6.5.2015 n. 55, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.- Ciò premesso, l'attore ha chiesto innanzitutto che sia disposta la revoca dell'obbligo, posto a proprio carico, di contribuire al mantenimento della moglie, sig.ra da tempo Controparte_1
economicamente autosufficiente, e dei due figli, entrambi non conviventi con alcuno dei genitori, divenuti indipendenti ed economicamente autosufficienti.
Sul punto la convenuta ha dichiarato di non opporsi a queste domande, chiedendo a propria volta che sia dichiarata la cessazione dell'obbligo dell'attore di versare l'assegno di mantenimento a favore dei figli e in quanto economicamente Per_1 PE
8 autosufficienti, e a favore della moglie in quanto Controparte_1
occupata e allo stato autosufficiente.
Le domande debbono quindi trovare accoglimento.
3.- L'unica questione controversa riguarda la richiesta dell'attore che sia dichiarato cessato, per esserne venuti meno i presupposti, il diritto di assegnazione della casa coniugale a suo tempo stabilito a favore della moglie sig.ra con il decreto di omologa della Controparte_1
separazione, con conseguente fissazione della data di rilascio dell'immobile sito in Comune di OM di AD (BL) via Trento n.
6, del quale il ricorrente, già nudo proprietario dello stesso, era nelle more divenuto pieno proprietario in seguito al decesso della propria madre sig.ra , già usufruttuaria. Controparte_2
Sul punto, la convenuta non ha contestato che entrambi i figli,
e SI ES, siano economicamente autosufficienti e da Per_1
tempo non più conviventi con la madre.
Ne consegue che, per effetto dell'indipendenza economica e dell'allontanamento dalla casa familiare da parte di entrambi i figli, è venuto meno il presupposto del diritto al protrarsi dell'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta, originariamente previsto dal
Tribunale di Belluno in sede di omologa della separazione.
Infatti, l'art. 337 sexies c.c. stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, per cui il presupposto necessario dell'assegnazione dell'abitazione
è costituito dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, a tutela esclusiva del loro
9 interesse a permanere nell'ambiente domestico (v. Cass. 22.11.2010 n.
23591, Cass.
1.8.2013 n. 18440), mentre la sopravvenuta indipendenza economica dei figli comporta l'estinzione del diritto dell'assegnatario (v.
Cass. ord.
7.2.2018 n. 3015, secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio “è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”).
La convenuta ha tuttavia invocato altri titoli sui quali intende fondare il proprio diritto di continuare ad abitare nell'immobile:
- il primo luogo, ha ricordato il prestito di lire 102.500.000 (euro
52.936,83), da parte del padre della convenuta, per ristrutturare non solo la porzione di immobile in questione, assegnato alla stessa, ma anche la porzione di immobile attualmente di proprietà esclusiva dell'attore;
- la volontà del padre dell'attore di costituire un diritto di usufrutto generale vitalizio su detta porzione di immobile in favore della nuora, in ragione della somma investita dal di lei padre, che ha consentito ai coniugi di condurre la vita familiare nell'abitazione;
- la conseguente scelta congiunta dei coniugi di prevedere espressamente, in sede di separazione consensuale, l'assegnazione dell'immobile alla moglie “per sé” (e non solo per i figli), in ragione del costituito diritto di usufrutto generale vitalizio in favore della sig.ra Da
10 sulla porzione di immobile. Controparte_1
L'attore ha replicato, quanto alla somma erogata dal padre della convenuta, di lire 102.500.000 (pari ad euro 52.936,83), che entrambi i coniugi si sono dichiarati debitori in data 19.10.1999, quindi anche la resistente ne è debitrice (v. doc. 5 della convenuta); inoltre l'attore in data 3.11.2006 ha versato al suocero la somma di Per_3 CP_1
euro 10.000, come da ricevuta prodotta in giudizio (v. doc. 9 dell'attore),
quindi egli potrebbe essere ritenuto debitore di un importo non superiore ad euro 16.468,42, mentre la restante somma di euro 26.468,42 è un debito della signora nei confronti dell'eredità del padre;
CP_1
in ogni caso, l'attore ha eccepito che il presunto credito del padre della convenuta, sarebbe ampiamente prescritto.
Quanto al diverso profilo, la convenuta ha sostenuto che –
successivamente alla donazione del 29.12.1994, con la quale il padre dell'attore ha attribuito al figlio l'intera nuda proprietà della casa di abitazione di OM di AD (v. doc. 3 della convenuta) – ad integrazione di detta donazione il padre dell'attore ha costituito, sullo stesso bene, “il diritto di usufrutto vitalizio in favore della signora
[...]
” e che ciò avrebbe fatto mediante la scrittura privata del Controparte_1
20.10.1996 (v. doc. 4 della convenuta), denominata “Cessione di usufrutto generale vitalizio ad integrazione donazione”.
A fronte di tale pretesa, nella memoria integrativa autorizzata del
14.4.2022 la difesa dell'attore ha eccepito la nullità della scrittura del
20.10.1996, rilevando che il presupposto necessario ai fini di una valida costituzione, mediante donazione, di tale diritto di usufrutto avente ad
11 oggetto l'immobile, è l'esistenza di un contratto di donazione valido ed efficace, da redigere mediante atto pubblico, a pena di nullità, mentre nel caso di specie la scrittura privata, redatta “ad integrazione donazione” –
essendo espressamente integrativa della precedente donazione del 1994
redatta nelle forme di atto pubblico – è affetta da nullità assoluta per difetto di forma, ai sensi dell'art. 782 c.c..
In tale quadro complessivo, va rilevato come ogni questione relativa al diritto di proprietà o al diritto di abitazione sull'immobile adibito a casa familiare, ed al correlato pagamento o rimborso di somme,
esuli dalla competenza funzionale del giudice della separazione e del divorzio, per difetto di diretta attinenza con il giudizio sullo status,
potendo essere eventualmente proposta in un'autonoma causa di cognizione ordinaria (v. Cass.
1.8.2013 n. 18440; cfr. Cass. 15.5.2001 n.
6660).
La deduzione di tali questioni, soggette al rito ordinario, è dunque inammissibile in questa sede, risultando estranee al rito speciale cui è
soggetto giudizio di divorzio, essendo esclusa la possibilità del
simultaneus processus (v. Cass. 15.5.2001 n. 6660; cfr. Cass. 24.4.2007
n. 9915).
Nell'odierno giudizio ci si deve quindi limitare a dichiarare cessato,
per esserne venuti meno i presupposti, il diritto di assegnazione della casa coniugale sita in Comune di OM di AD (BL) via Trento n.
6, già riconosciuto a favore della sig.ra con il CP_1 CP_1
decreto di omologa della separazione, restando estraneo all'oggetto di causa l'accertamento di un eventuale diverso titolo, in favore della
12 convenuta, dell'asserito diritto a permanere nel godimento dell'immobile.
4.- Quanto alla richiesta attorea di cancellazione delle parole ritenute offensive (“scorretto e disonesto”, pg. 3 della conclusionale della convenuta datata 17.3.2024), va rilevato che l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, integrano esercizio di un potere valutativo di natura discrezionale (v. Cass. ord.
6.12.2021 n. 38730, Cass. ord.
5.6.2018 n.
14364; cfr. Cass. 29.3.2007 n. 7731), che si sottrae all'obbligo di motivazione, anche in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione (v.
Cass. ord.
3.12.2020 n. 27616, Cass. 14.7.2015 n. 14659, Cass.
20.10.2009 n. 22186).
Nel caso in esame, le espressioni utilizzate dalla convenuta,
censurate dall'attore, eccedono le esigenze delle argomentazioni difensive, pur intese in senso ampio, in relazione all'oggetto della controversia, non risultando in alcun modo funzionali all'esposizione dei fatti secondo la prospettazione della convenuta, e non appaiono giustificate dalla dialettica processuale, dovendo quindi considerarsi come sconvenienti e offensive, indipendentemente da ogni valutazione in ordine al profilo dello stile espositivo (v. Cass. 20.1.2004 n. 805: “La
sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall'art. 89 c.p.c., che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando fra i poteri officiosi del giudice, va esclusa
13 allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma,
conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni”; cfr.
Cass. 18.10.2016 n. 21031, secondo cui è ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive,
rientrando seppure in modo graffiante nell'esercizio del diritto di difesa;
cfr. Cass.
6.12.2011 n. 26195).
L'istanza di cancellazione proposta ai sensi dell'art. 89, 2° comma,
c.p.c. deve quindi essere accolta.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta, con ricorso depositato in data 21.10.2021, da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Comune di IG di AD (BL) il giorno 10.9.1988 da
, nato a [...] il giorno 11.08.1963, e Parte_1
nata a [...] il [...], iscritto Controparte_1
nei registri di stato civile del Comune di IG di AD (atti di
14 matrimonio, parte II, serie A, al numero 4 dell'anno 1988), ordinando all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza;
2) dichiara cessato l'obbligo, a carico del sig. , di Parte_1
provvedere a contribuire al mantenimento della moglie, sig.ra CP_1
e dei due figli e , con effetto dalla
[...] Per_1 PE
data di deposito del ricorso;
3) dichiara cessato il diritto di assegnazione della casa coniugale sita in
Comune di OM di AD (BL) via Trento n. 6, già riconosciuto a favore della sig.ra in sede di separazione;
Controparte_1
4) accoglie l'istanza proposta dall'attore ai sensi dell'art. 89, 2° comma,
c.p.c. e per l'effetto ordina la cancellazione delle parole “scorretto e
disonesto” contenute nella pg. 3, riga 8, della comparsa conclusionale della parte convenuta, datata 17.3.2024;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio,
liquidate in complessivi euro 10.851,70, di cui euro 10.700,00 per compensi ed euro 151,70 per spese, oltre rimborso spese generali, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Belluno, 17.4.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
Oggetto: cessazione effetti ha pronunciato la seguente civili del matrimonio SENTENZA
nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 21.10.2021
da
(C.F. rappresentato e
Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ESPOSITO FABRIZIO elettivamente domiciliato in Via
Caffi, 17 32100 Belluno presso il difensore avv. ESPOSITO FABRIZIO
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SOMMACAL SONIA elettivamente domiciliata in Via Cavarzano, 14 32100 Belluno presso il difensore avv.
SOMMACAL SONIA
CONVENUTA
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa iscritta a ruolo in data 21.10.2021 al n. 1057/21 di R.G. e decisa in
Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni dell'attore:
Nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
IG di AD (BL) il 10.09.88, con atto trascritto nei Registri di Stato
Civile del Comune di IG di AD (BL) dell'anno 1988, parte II, serie
A, n. 4;
2) dichiarare cessato l'obbligo a carico del sig. di Parte_1
provvedere a contribuire al mantenimento della signora Controparte_1
perché quest'ultima è da molto tempo economicamente
[...]
autosufficiente;
3) dichiarare cessato l'obbligo a carico del sig. di Parte_1
provvedere a contribuire a mantenimento dei due figli perché entrambi maggiorenni, indipendenti, non conviventi con alcuno dei genitori, ed economicamente autosufficienti;
4) anche per effetto di quanto precede, dichiarare cessato, per esserne venuti meno i presupposti, il diritto di assegnazione della casa coniugale a suo tempo stabilito a favore della signora con Controparte_1
il decreto di omologa della separazione, con conseguente fissazione della data di rilascio dell'immobile sito in Comune di OM di AD
(BL) via Trento n. 6, del quale il ricorrente, già nudo proprietario dello
2 stesso, è nelle more divenuto pieno proprietario in seguito al decesso della madre , già usufruttuaria. Controparte_2
Spese e compensi di causa rifusi.
In via istruttoria subordinata:
Ribadita l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie – interpello e testi – perché superflue, inconferenti e irrilevanti e, comunque, per tutte le ragioni indicate nella citata memoria a prova contraria, ex art. 183 VI
n. 3 c.p.c., chiede l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolo:
1) vero che gli importi evidenziati in colore giallo nel documento 17) che si rammostra al teste costituiscono i pagamenti effettuati dal sig.
[...]
dal 2015 per l'IMU sull'immobile ove abita la sig.ra Pt_1 CP_1
e ciò in luogo della madre usufruttuaria signora
[...] CP_2
[...]
si indica a teste la signora residente a [...]. Testimone_1
2) in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede anche l'ammissione a prova contraria indicando a testi le signore
[...]
e residente a [...]sui capitoli da n. 8 Tes_1 Testimone_2
a n. 12 di controparte.
Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a nuove domande ed eccezioni.
Conclusioni della convenuta:
In via principale:
- rigettarsi la domanda di revoca di assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra per i motivi esposti nel corpo Controparte_1
dell'atto;
3 sempre in via principale:
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e chiedendo all'ufficiale Parte_1 Controparte_1
dell'Ufficio anagrafe del competente Comune di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato civile;
- dichiararsi cessato l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento a favore dei figli e in quanto economicamente Per_1 PE
autosufficienti e a favore della moglie in quanto Controparte_1
occupata lavorativamente e, allo stato, autosufficiente;
- confermare l'assegnazione alla sig.ra della Controparte_1
casa coniugale situata in OM di AD, Via Trento, 6 di cui al
Foglio n. 15 Particella n. 201 Sub 43, in quanto già assegnata alla stessa
“per sé” in sede di separazione personale omologata, in quanto a lei spettante in forza anche di diritto di usufrutto generale vitalizio in capo alla medesima e per tutte le altre ragioni illustrate negli atti difensivi.
In via subordinata:
- pronunciarsi sentenza parziale di stato circa la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i e Parte_2 Controparte_1
e proseguire la causa per i restanti aspetti patrimoniali;
[...]
In via istruttoria:
Ribadita l'opposizione a tutte le istanze istruttorie avversarie tardive,
inammissibili e irrilevanti e, comunque, per tutte le ragioni indicate nella citata memoria a prova contraria, ex art. 183 VI n. 3 c.p.c., chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli indicati nella nota depositata in data 11.1.2024.
4 Indicando come Testi:
, residente in [...], 32040 OM di Testimone_3
AD (BL);
, residente in [...], OM di AD PE
(BL);
, residente in [...]di AD (BL); Controparte_3
, residente in [...]di AD;
Controparte_4
, residente in [...]di AD (BL); CP_5
, OM di AD (BL). CP_6
In denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova di controparte con anche i testi già indicati a prova diretta.
Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a nuove domande ed eccezioni.
Conclusioni per il P.M.:
conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.10.2021, il sig. Parte_1
adiva il tribunale di Belluno chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.9.1988 con la sig.ra dalla quale affermava di vivere legal¬mente Controparte_1
separato a seguito della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
L'attore esponeva che dal matrimonio erano nati i figli S_
, nato a [...] il [...], e ,
[...] PE
5 nato a [...] il [...], entrambi divenuti maggiorenni e autosufficienti.
Chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che fosse disposta la revoca dell'obbligo a carico del sig.
di provvedere a contribuire al mantenimento della signora Parte_1
da tempo economicamente autosufficiente, e Controparte_1
dei due figli, entrambi indipendenti, non conviventi con alcuno dei genitori ed economicamente autosufficienti;
chiedeva inoltre che fosse dichiarato cessato, per esserne venuti meno i presupposti, il diritto di assegnazione della casa coniugale a suo tempo stabilito a favore della signora con il decreto di omologa della Controparte_1
separazione, con conseguente fissazione della data di rilascio dell'immobile sito in Comune di OM di AD (BL) via Trento n.
6, del quale il ricorrente, già nudo proprietario dello stesso, era nelle more divenuto pieno proprietario in seguito al decesso della propria madre già usufruttuaria. CP_1 CP_2
Si costituiva la sig.ra formulando le Controparte_1
proprie deduzioni e conclusioni;
in particolare aderiva alle domande del ricorrente tranne che per la domanda di revoca di assegnazione della casa coniugale, e chiedendo la confermare l'assegnazione dell'abitazione sita in OM di AD, Via Trento, 6 di cui al Foglio n. 15 Particella n.
201 Sub 43, in quanto già assegnata alla stessa “per sé” in sede di separazione personale omologata, ed a lei spettante in forza anche di diritto di usufrutto generale vitalizio in capo alla medesima.
All'udienza presidenziale del giorno 24.1.2022 comparivano
6 entrambi i coniugi;
il presidente del tribunale pronunciava i provvedimenti temporanei confermando le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Interveniva in giudizio il pubblico ministero.
Le parti si costituivano, insistendo nelle rispettive domande.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183,
6° comma, c.p.c., con ordinanza in data 10.5.2023 il giudice non ammetteva le prove orali proposte dalle parti e disponeva il tentativo di conciliazione.
A fronte dell'esito negativo, all'udienza di trattazione scritta del
17.1.2024, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti in data
8.4.2024.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
22.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta risulta che , nato a Parte_1
OM di AD (BL) il giorno 11.08.1963, e Controparte_1
nata a [...] il [...], hanno contratto
[...]
matrimonio concordatario a IG di AD (BL) il giorno 10.9.1988.
Dal matrimonio sono nati i figli , nato a [...] Testimone_3
7 AD (BL) il 31.05.1991, e , nato a [...] PE
(BL) il 26.02.1997, entrambi divenuti maggiorenni e autosufficienti.
Dall'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale di
Belluno nel procedimento di separazione personale, i coniugi hanno condotto vita autonoma, senza mai ristabilire la convivenza.
Con decreto del 8.3.2000 il tribunale ha omologato la separazione consensuale tra le parti.
Sulla base di tali premesse, considerato il proposito manifestato di non ripristinare i normali rapporti per la profondità del dissidio, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Pertanto, rilevato che la separazione legale si è protratta oltre il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato della legge 6.5.2015 n. 55, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.- Ciò premesso, l'attore ha chiesto innanzitutto che sia disposta la revoca dell'obbligo, posto a proprio carico, di contribuire al mantenimento della moglie, sig.ra da tempo Controparte_1
economicamente autosufficiente, e dei due figli, entrambi non conviventi con alcuno dei genitori, divenuti indipendenti ed economicamente autosufficienti.
Sul punto la convenuta ha dichiarato di non opporsi a queste domande, chiedendo a propria volta che sia dichiarata la cessazione dell'obbligo dell'attore di versare l'assegno di mantenimento a favore dei figli e in quanto economicamente Per_1 PE
8 autosufficienti, e a favore della moglie in quanto Controparte_1
occupata e allo stato autosufficiente.
Le domande debbono quindi trovare accoglimento.
3.- L'unica questione controversa riguarda la richiesta dell'attore che sia dichiarato cessato, per esserne venuti meno i presupposti, il diritto di assegnazione della casa coniugale a suo tempo stabilito a favore della moglie sig.ra con il decreto di omologa della Controparte_1
separazione, con conseguente fissazione della data di rilascio dell'immobile sito in Comune di OM di AD (BL) via Trento n.
6, del quale il ricorrente, già nudo proprietario dello stesso, era nelle more divenuto pieno proprietario in seguito al decesso della propria madre sig.ra , già usufruttuaria. Controparte_2
Sul punto, la convenuta non ha contestato che entrambi i figli,
e SI ES, siano economicamente autosufficienti e da Per_1
tempo non più conviventi con la madre.
Ne consegue che, per effetto dell'indipendenza economica e dell'allontanamento dalla casa familiare da parte di entrambi i figli, è venuto meno il presupposto del diritto al protrarsi dell'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta, originariamente previsto dal
Tribunale di Belluno in sede di omologa della separazione.
Infatti, l'art. 337 sexies c.c. stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, per cui il presupposto necessario dell'assegnazione dell'abitazione
è costituito dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, a tutela esclusiva del loro
9 interesse a permanere nell'ambiente domestico (v. Cass. 22.11.2010 n.
23591, Cass.
1.8.2013 n. 18440), mentre la sopravvenuta indipendenza economica dei figli comporta l'estinzione del diritto dell'assegnatario (v.
Cass. ord.
7.2.2018 n. 3015, secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio “è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”).
La convenuta ha tuttavia invocato altri titoli sui quali intende fondare il proprio diritto di continuare ad abitare nell'immobile:
- il primo luogo, ha ricordato il prestito di lire 102.500.000 (euro
52.936,83), da parte del padre della convenuta, per ristrutturare non solo la porzione di immobile in questione, assegnato alla stessa, ma anche la porzione di immobile attualmente di proprietà esclusiva dell'attore;
- la volontà del padre dell'attore di costituire un diritto di usufrutto generale vitalizio su detta porzione di immobile in favore della nuora, in ragione della somma investita dal di lei padre, che ha consentito ai coniugi di condurre la vita familiare nell'abitazione;
- la conseguente scelta congiunta dei coniugi di prevedere espressamente, in sede di separazione consensuale, l'assegnazione dell'immobile alla moglie “per sé” (e non solo per i figli), in ragione del costituito diritto di usufrutto generale vitalizio in favore della sig.ra Da
10 sulla porzione di immobile. Controparte_1
L'attore ha replicato, quanto alla somma erogata dal padre della convenuta, di lire 102.500.000 (pari ad euro 52.936,83), che entrambi i coniugi si sono dichiarati debitori in data 19.10.1999, quindi anche la resistente ne è debitrice (v. doc. 5 della convenuta); inoltre l'attore in data 3.11.2006 ha versato al suocero la somma di Per_3 CP_1
euro 10.000, come da ricevuta prodotta in giudizio (v. doc. 9 dell'attore),
quindi egli potrebbe essere ritenuto debitore di un importo non superiore ad euro 16.468,42, mentre la restante somma di euro 26.468,42 è un debito della signora nei confronti dell'eredità del padre;
CP_1
in ogni caso, l'attore ha eccepito che il presunto credito del padre della convenuta, sarebbe ampiamente prescritto.
Quanto al diverso profilo, la convenuta ha sostenuto che –
successivamente alla donazione del 29.12.1994, con la quale il padre dell'attore ha attribuito al figlio l'intera nuda proprietà della casa di abitazione di OM di AD (v. doc. 3 della convenuta) – ad integrazione di detta donazione il padre dell'attore ha costituito, sullo stesso bene, “il diritto di usufrutto vitalizio in favore della signora
[...]
” e che ciò avrebbe fatto mediante la scrittura privata del Controparte_1
20.10.1996 (v. doc. 4 della convenuta), denominata “Cessione di usufrutto generale vitalizio ad integrazione donazione”.
A fronte di tale pretesa, nella memoria integrativa autorizzata del
14.4.2022 la difesa dell'attore ha eccepito la nullità della scrittura del
20.10.1996, rilevando che il presupposto necessario ai fini di una valida costituzione, mediante donazione, di tale diritto di usufrutto avente ad
11 oggetto l'immobile, è l'esistenza di un contratto di donazione valido ed efficace, da redigere mediante atto pubblico, a pena di nullità, mentre nel caso di specie la scrittura privata, redatta “ad integrazione donazione” –
essendo espressamente integrativa della precedente donazione del 1994
redatta nelle forme di atto pubblico – è affetta da nullità assoluta per difetto di forma, ai sensi dell'art. 782 c.c..
In tale quadro complessivo, va rilevato come ogni questione relativa al diritto di proprietà o al diritto di abitazione sull'immobile adibito a casa familiare, ed al correlato pagamento o rimborso di somme,
esuli dalla competenza funzionale del giudice della separazione e del divorzio, per difetto di diretta attinenza con il giudizio sullo status,
potendo essere eventualmente proposta in un'autonoma causa di cognizione ordinaria (v. Cass.
1.8.2013 n. 18440; cfr. Cass. 15.5.2001 n.
6660).
La deduzione di tali questioni, soggette al rito ordinario, è dunque inammissibile in questa sede, risultando estranee al rito speciale cui è
soggetto giudizio di divorzio, essendo esclusa la possibilità del
simultaneus processus (v. Cass. 15.5.2001 n. 6660; cfr. Cass. 24.4.2007
n. 9915).
Nell'odierno giudizio ci si deve quindi limitare a dichiarare cessato,
per esserne venuti meno i presupposti, il diritto di assegnazione della casa coniugale sita in Comune di OM di AD (BL) via Trento n.
6, già riconosciuto a favore della sig.ra con il CP_1 CP_1
decreto di omologa della separazione, restando estraneo all'oggetto di causa l'accertamento di un eventuale diverso titolo, in favore della
12 convenuta, dell'asserito diritto a permanere nel godimento dell'immobile.
4.- Quanto alla richiesta attorea di cancellazione delle parole ritenute offensive (“scorretto e disonesto”, pg. 3 della conclusionale della convenuta datata 17.3.2024), va rilevato che l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, integrano esercizio di un potere valutativo di natura discrezionale (v. Cass. ord.
6.12.2021 n. 38730, Cass. ord.
5.6.2018 n.
14364; cfr. Cass. 29.3.2007 n. 7731), che si sottrae all'obbligo di motivazione, anche in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione (v.
Cass. ord.
3.12.2020 n. 27616, Cass. 14.7.2015 n. 14659, Cass.
20.10.2009 n. 22186).
Nel caso in esame, le espressioni utilizzate dalla convenuta,
censurate dall'attore, eccedono le esigenze delle argomentazioni difensive, pur intese in senso ampio, in relazione all'oggetto della controversia, non risultando in alcun modo funzionali all'esposizione dei fatti secondo la prospettazione della convenuta, e non appaiono giustificate dalla dialettica processuale, dovendo quindi considerarsi come sconvenienti e offensive, indipendentemente da ogni valutazione in ordine al profilo dello stile espositivo (v. Cass. 20.1.2004 n. 805: “La
sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall'art. 89 c.p.c., che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando fra i poteri officiosi del giudice, va esclusa
13 allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma,
conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni”; cfr.
Cass. 18.10.2016 n. 21031, secondo cui è ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive,
rientrando seppure in modo graffiante nell'esercizio del diritto di difesa;
cfr. Cass.
6.12.2011 n. 26195).
L'istanza di cancellazione proposta ai sensi dell'art. 89, 2° comma,
c.p.c. deve quindi essere accolta.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta, con ricorso depositato in data 21.10.2021, da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Comune di IG di AD (BL) il giorno 10.9.1988 da
, nato a [...] il giorno 11.08.1963, e Parte_1
nata a [...] il [...], iscritto Controparte_1
nei registri di stato civile del Comune di IG di AD (atti di
14 matrimonio, parte II, serie A, al numero 4 dell'anno 1988), ordinando all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza;
2) dichiara cessato l'obbligo, a carico del sig. , di Parte_1
provvedere a contribuire al mantenimento della moglie, sig.ra CP_1
e dei due figli e , con effetto dalla
[...] Per_1 PE
data di deposito del ricorso;
3) dichiara cessato il diritto di assegnazione della casa coniugale sita in
Comune di OM di AD (BL) via Trento n. 6, già riconosciuto a favore della sig.ra in sede di separazione;
Controparte_1
4) accoglie l'istanza proposta dall'attore ai sensi dell'art. 89, 2° comma,
c.p.c. e per l'effetto ordina la cancellazione delle parole “scorretto e
disonesto” contenute nella pg. 3, riga 8, della comparsa conclusionale della parte convenuta, datata 17.3.2024;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio,
liquidate in complessivi euro 10.851,70, di cui euro 10.700,00 per compensi ed euro 151,70 per spese, oltre rimborso spese generali, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Belluno, 17.4.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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