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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65/2025 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SOMMO LORENZO ed elettivamente domiciliati in VIA
CHALLAND 30 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. SOMMO LORENZO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, così provvedere:
-designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice
Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma,
c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
contratto in data 14 dicembre 1993, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Aosta (Atto 93 Parte 2 – Serie A Anno 1993) alle condizioni sottoriportate;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Aosta di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3. I ricorrenti dichiarano, inoltre, che le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra gli stessi.
Condizioni:
1. il signor si impegna finché i figli non saranno CP_1
completamente indipendenti a livello economico, a corrispondere agli stessi l'importo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento dei medesimi, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT;
2. le parti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora suddiviso i restanti mobili di proprietà comune;
3. le parti danno atto che devono intendersi regolati tutti gli altri rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, riconoscendosi reciprocamente di nulla più dovere all'altro;
4. spese di procedura dimidiate tra le parti;
5. i ricorrenti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2°
comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione pagina 2 di 4 dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata,
impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 21 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 2 marzo 2011, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
pagina 3 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
Il 11 dicembre 1993 tra
, nata il [...] ad [...] Parte_1
C.F. C.F._1
e
, nato il [...] ad [...] Controparte_1
C.F. C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n° 93, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/3/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65/2025 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SOMMO LORENZO ed elettivamente domiciliati in VIA
CHALLAND 30 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. SOMMO LORENZO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, così provvedere:
-designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice
Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma,
c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
contratto in data 14 dicembre 1993, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Aosta (Atto 93 Parte 2 – Serie A Anno 1993) alle condizioni sottoriportate;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Aosta di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3. I ricorrenti dichiarano, inoltre, che le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra gli stessi.
Condizioni:
1. il signor si impegna finché i figli non saranno CP_1
completamente indipendenti a livello economico, a corrispondere agli stessi l'importo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento dei medesimi, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT;
2. le parti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora suddiviso i restanti mobili di proprietà comune;
3. le parti danno atto che devono intendersi regolati tutti gli altri rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, riconoscendosi reciprocamente di nulla più dovere all'altro;
4. spese di procedura dimidiate tra le parti;
5. i ricorrenti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2°
comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione pagina 2 di 4 dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata,
impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 21 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 2 marzo 2011, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
pagina 3 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
Il 11 dicembre 1993 tra
, nata il [...] ad [...] Parte_1
C.F. C.F._1
e
, nato il [...] ad [...] Controparte_1
C.F. C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n° 93, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/3/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4