TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 23692/2021 avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale promossa da:
C.F. , P.IV , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
Enrico Vergani, Chiara Falasco, Alessandro Mazza del Foro di Torino
ATTRICE contro Con
, (numero serbo ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti E_ P.IV_3 Daniele CERICOLA, Diego SALUZZO e Annamaria D'AMBROSIO
CONVENUTA
***
Conclusioni: per parte attrice: “nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di , TIN E_
, con sede legale in Via Dositejeva n. 49a, Beograd - Stari Grad (Belgrado, Serbia), in persona P.IV_3 del legale rappresentante pro tempore, per i danni subiti dal tratto autostradale A/32 Torino-
Bardonecchia, in concessione a a Controparte_3 seguito dell'incendio ivi verificatosi in data 26 luglio 2016, come meglio descritto e per tutti i motivi di cui in atti e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore di Parte_1 debitamente surrogatasi nei di-ritti della predetta , della somma capitale di Euro 3.067.000,00, o CP_3 della zione monetaria e interessi di legge;
in via istruttoria, previa revoca e/o modifica della propria ordinanza resa in data 22 ottobre 2024, accogliere le istanze istruttorie proposte in causa da
[...]
ed in particolare nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., nonché in sede di Parte_1 udienza di esame della CTU, nel seguito ritrascritte: (i) disporre, ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., che (x) venga ordinata alla con-venuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ l'esibizione della notifica/della trasmissione della contesta-zione della violazione di cui all'art. 15, D. Lgs. n. 285/1992 (c.d. Co-dice della Strada) al Sig. , conducente del veicolo in proprietà di Controparte_4 coinvolto nel sinistro di cui è causa;
e/o che (y) fuori dai casi di cui all'art. 210 c.p.c., vengano CP_1 richieste d'ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni scritte relative alle contestazioni amministrative di cui sopra;
(ii) ammettere le prove orali con i testimoni ed i capitoli di prova di seguito indicati: [omissis]; (iii) ammettere in causa l'ampio materiale probatorio documentale versato in atti da
(iv) convocare il CTU nominato in corso di causa a chiarimenti in merito alla Parte_1 relazione finale di perizia depositata in atti, con particolare riferimento alla determinazione del quantum
pagina 1 di 6 ivi riferita, non condivisa da in quanto non tiene conto (x) della maggiore Parte_1 quantificazione della estensione della struttura stradale danneggiata in esito all'incendio di cui è causa, e (y) della maggiore consistenza degli impianti danneggiati dall'incendio di cui è causa;
(v) rigettare le istanze istruttorie avversarie. Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IV e CPA, nonché interessi fino al saldo come per legge”. per parte convenuta: “in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, ammettersi i seguenti capitoli di prova orale per testimoni [omissis]; nel merito e in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attrice Parte_1
e, per l'effetto, respingere la domanda attorea in quanto infondata;
- accertare e dichiarare la
[...] carenza di legittimità ad agire in capo a in quanto priva del titolo per agire in Parte_1 surroga della propria assicurata, e, per l'effetto, respingere la domanda attorea in quanto infondata;
in via principale: - accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo a E_ ai sensi degli artt. 2054 e 2051 c.c. e, in ogni caso, il difetto di prova del danno patito;
- per l'effetto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la corresponsabilità di per i danni subiti dall'infrastruttura in gestione per il sinistro in data CP_3 26/07/2016 e quantificare l'effettivo danno nel contraddittorio delle parti;
- per l'effetto, rigettare anche solo in parte la domanda di o comunque dichiarare tenuta al Parte_1 E_ pagamento della minor somma che l'ill.mo Giudicante all'esito dell'istruttoria riterrà dovuto;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario, IV e CPA come per legge”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata la ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento in suo favore di € 3.067.000 pari alla E_ somma da ella corrisposta alla propria assicurata per i danni da quest'ultima subiti a CP_3 seguito dell'incendio dell'autoarticolato della società convenuta avvenuto il 26.7.2016 mentre percorreva la galleria Cels Nord nel comune di Exilles (TO), all'altezza della progressiva chilometrica 47.400 dell'autostrada A/32 Torino-Bardonecchia.
Si è costituita la eccependo la tardiva iscrizione a ruolo da parte dell'attrice E_
e chiedendo quindi disporsi la cancellazione della causa dal ruolo o, in subordine, rimettersi in termini ella convenuta per l'esercizio dell'attività difensiva. Ha altresì eccepito la violazione del termine a comparire chiedendo fissarsi nuova udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 163-bis cpc. In via preliminare nel merito ha eccepito l'intervenuta prescrizione biennale ex artt. 2947, 2952 c.c. del diritto fatto valere per essere trascorsi due anni dal sinistro del 26.7.2016 in assenza di prova della ricezione, da parte di ella convenuta, di atto interruttivo della prescrizione. Sulla base di questa premessa ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione;
in via principale, rigettarsi la domanda poiché infondata in fatto e diritto e sfornita di prova.
All'udienza di prima comparizione del 15.3.2022 l'attrice ha replicato alle eccezioni preliminari della convenuta, su cui quest'ultima ha insistito. Con ordinanza 28.4.2022 è stata rigettata l'istanza di estinzione del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo e fissata nuova udienza ex art. 183 cpc atteso il riscontro della violazione del termine a comparire.
Il 9.11.2022 la convenuta ha quindi depositato nuova comparsa di costituzione e risposta in cui ha eccepito il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistiva, ribadito l'eccezione di prescrizione e sollevato altresì il difetto di legittimazione attiva in capo alla Nel Parte_1 merito ha contestato la responsabilità attribuita al conducente del mezzo di sua proprietà e ha chiesto accertarsi il concorso di responsabilità in capo alla danneggiata Ha rilevato, poi, come CP_3 l'eventuale riconoscimento di debito evincibile dal pagamento effettuato dalla sua compagnia pagina 2 di 6 assicurativa non sarebbe a sé opponibile ex art. 1309 c.c. Ha contestato infine il Persona_1 quantum della pretesa attorea.
All'esito dell'udienza 29.11.2022, con ordinanza in pari data è stato assegnato termine per espletare la procedura di negoziazione assistita. Con ordinanza 18.7.2023 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 27.2.2024 sono state rigettate le istanze di prova orale e disposta CTU atta a quantificare i danni subiti da per effetto del sinistro oggetto di causa. Il 26.9.2024 è stato CP_3 depositato l'elaborato peritale. All'udienza 22.10.2024 la difesa attorea ha chiesto chiamarsi a chiarimenti il CTU. Con ordinanza in pari data l'istanza è stata rigettata. Con ordinanza 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra precisate, con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
2. E' infondata l'eccezione della convenuta di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice. Eccezione che la convenuta fonda sul disposto dell'art. 25 della polizza conclusa dall'assicurata con l'assicurazione odierna attrice, in forza del quale quest'ultima ha rinunciato al diritto di CP_3 surroga derivante ex art. 1916 c.c. (doc. 5 attrice).
Tuttavia, nel verbale di perizia 15.1.2018, prodotto sub doc. 6 da parte attrice, si legge che e CP_3 l'odierna attrice hanno espressamente derogato alla predetta clausola di cui all'art. 25 statuendo che “a seguito della liquidazione dell'importo anzidetto di € 2.980.000 concederà a il CP_3 Parte_1 diritto di agire in rivalsa verso il trasportatore responsabile del sinistro a parziale CP_1 deroga della Condizione Particolare 25) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA”. Deroga poi confermata anche nella quietanza del pagamento dell'indennizzo per € 3.067.000 (€ 2.980.000 per danni materiali + € 87.000 per spese dei periti) rilasciata da SIFAT all'attrice, ove si legge “Il percipiente [ dichiara di cedere alla Società [ ogni suo diritto, ragione, azione CP_3 Pt_1 nei confronti dei responsabili del danno … sino alla concorrenza della somma percepita come sopra” (doc. 9 attrice). Pattuizione, quest'ultima, che non è una cessione di credito, ma mera conferma della surroga di ei diritti dall'assicurata prevista dell'art. 1916 c.c. e concordata dalle parti (in Pt_1 deroga alle condizioni di polizza) con atto 15.1.2018.
Segue, per l'effetto, la provata esistenza di una pattuizione derogatoria alla prevista rinuncia alla surroga nei diritti dell'assicurato, da cui la legittimazione attiva in capo all'attrice.
E', invece, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio sorto in capo a e nel quale CP_3 si è surrogata l'assicurazione attrice ex art. 1916 c.c.
Sul punto il richiamo all'art. 2952 c.c. è inconferente, atteso che l'azione svolta da rova Pt_1 causa nel sinistro stradale occorso il 26.7.2016, e non in un contratto di assicurazione, cui detta norma di riferisce. L'esistenza di un contratto di assicurazione è rilevante, nel caso di specie, come si è detto, solo ai fini della legittimazione attiva in capo alla convenuta, surrogata nei diritti dell'assicurata.
Nel caso in esame, l'azione dell'attrice va inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 2054 co 1 c.c. essendo l'incendio del mezzo della convenuta avvenuto mentre lo stesso stava circolando sulla sede stradale.
In tale quadro la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è quella biennale prevista all'art. 2947 co. 2 c.c., per cui il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli - e dunque per ognuna delle ipotesi contemplate dell'art. 2054 c.c. - si prescrive in due anni.
Non ha pregio l'argomento dell'attrice per cui andrebbe, invece, applicata la prescrizione quinquennale prevista all'art. 2947 co. 1 e/o 3 c.c. poiché la Polizia Stradale contestò all'autista del mezzo incendiato di proprietà della convenuta la violazione dell'illecito stradale di cui all'art. 15 c.d.s.
pagina 3 di 6 Invero: 1) quanto all'art. 2947 co. 1 c.c., trattasi di norma generale in tema di prescrizione dei diritti derivanti da fatti illeciti, rispetto alla quale, l'art. 2947 co. 2 c.c. si pone, invece, quale norma speciale operante in tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo (cfr. Cass. 4535/1993: “La prescrizione biennale prevista dall'art. 2947 2° comma, c.c. contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo né alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, né alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo”). Norma speciale che, dunque, trova applicazione nel caso di specie, a prescindere dall'illecito contestato al conducente;
2) quanto all'art. 2947 co. 3 c.c., esso si riferisce all'ipotesi che il fatto sia considerato dalla legge come reato e tale eventualità, al di là di non essere stata prospettata nemmeno dall'attrice che tale norma invoca, non può dirsi risultante dagli atti di causa, atteso che lo stesso perito dell'attrice, nella fase stragiudiziale di accertamento dei danni, qualificò l'incendio occorso come “di natura certamente accidentale” (cfr. doc. 6 attrice), ossia causato senza colpa di alcuno. Ne sono emersi altri elementi che consentano alla scrivente di ravvisare gli estremi di un fatto di reato nell'incendio occorso nel caso di specie.
Ciò posto, l'incendio del mezzo della convenuta è avvenuto il 26.7.2016. L'attrice ha prodotto lettera datata 26.7.2018 con cui il proprio legale domandava alla convenuta il risarcimento dei danni occorsi
(doc. 11 attrice). Lettera che costituisce atto idoneo a produrre l'effetto interruttivo ex art. 1219, 2943
c.c. ove ne sia provata la ricezione da parte del destinatario. Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha poi prodotto prova dell'invio di detta lettera alla convenuta a mezzo mail ordinaria in pari data 26.7.2018 (doc. 16). Trattandosi di mail ordinaria, e non di raccomandata o pec, gravava sull'attrice l'onere di provare la ricezione della mail da parte della società convenuta, posto che alcuna presunzione di conoscenza vige per l'invio a mezzo mail non certificata.
Tale prova non è stata fornita dall'attrice.
Quest'ultima argomenta che essa sarebbe desumibile dalla mail 13.8.2018 con cui il legale della convenuta ha replicato alla predetta lettera datata 26.7.2018, a questa facendo espresso riferimento (“we are addressing to you as legal representatives of the company Dositey doo, Belgrade, in the procedure initiated by your injuction letter as from 26.7.2018”: doc. 12-bis attrice).
Ora, se è vero che tale risposta prova la ricezione della lettera datata 26.7.2018, tuttavia la circostanza che non è provata è che detta ricezione avvenne proprio il 26.7.2018.
Infatti, l'attrice ha allegato e provato di aver spedito la lettera 26.7.2018 anche a mezzo corriere internazionale, con spedizione avvenuta il 31.7.2018 (dunque a termine di prescrizione spirato) e ricezione da parte dei il 9.8.2018 (doc. 16 attrice: ammissibile in quanto acquisito agli atti CP_1 del processo prima della scadenza della preclusione ex art. 183.6 n. 2 c.p.c.). Pertanto, non v'è alcuna prova che la risposta del legale della convenuta del 13.8.2018 si riferisca alla mail asseritamente ricevuta il 26.7.2018, e non, invece, alla raccomandata ricevuta il 9.8.2018. Prova che nemmeno può ricavarsi, come pretende l'attrice, dal contenuto della risposta 13.8.2018 del legale della convenuta (sopra riportato), atteso in quest'ultima si faceva riferimento alla lettera “del 26.7.2018” (così dovendosi la frase “by your injuction letter as from 26.7.2018”), che dunque ben può essere inteso con riferimento alla data riportata nella lettera (26.7.2018, appunto), e non alla data della sua ricezione nella stessa data.
Pertanto, in difetto di prova della ricezione da parte della convenuta della mail 26.7.2018, deve concludersi che alcun atto interruttivo della prescrizione v'è stato nei due anni successivi al sinistro, sicché la domanda attorea è prescritta.
pagina 4 di 6 Merita, peraltro, evidenziare come la domanda sarebbe prescritta anche a voler ritenere operante il più lungo termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2947 co. 1 c.c.
Invero, argomentata l'inefficacia quale atto interruttivo della mail 26.7.2018, analogo discorso deve farsi con riguardo alle successive mail ordinarie 25.7.2020, 4.12.2020 e 13.1.2021 che l'attrice ha inviato alla convenuta sempre al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti all'incendio oggetto di causa (docc. 13,13-bis, 13-ter attrice). Anche rispetto a dette mail, prive di alcun tipo di riscontro della ricezione da parte del destinatario, l'attrice non ha fornito prova della ricezione da parte della società convenuta. Prova che non può dedursi, come pretende l'attrice, dalla circostanza che solo in memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., e quindi, in tesi, tardivamente, la convenuta abbia contestato anche l'omessa ricezione di dette mail.
Trattasi di argomento che sottintende la non contestazione della ricezione delle mail da parte della convenuta fino al termine di cui all'art. 183.6 n. 1 c.p.c. per le preclusioni assertive.
Ora, se è vero che la convenuta solo in memoria 2 ha introdotto detta contestazione, è altresì vero che la non contestazione atta ad esimere il giudice dall'approfondimento probatorio, è quella che opera su fatti specificatamente allegati dall'attore, mentre non opera né rispetto alle questioni di diritto né ai documenti (cfr. Cass. n. 21311/2018: “In tema di procedimento civile, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”). Nel caso di specie mai l'attrice, su cui gravava l'onere della prova della ricezione delle mail ordinarie, ha allegato specificatamente che tali mail non certificate del 25.7.2020, 4.12.2020 e
13.1.2021 siano state recapitate alla convenuta in pari data ai fini dell'interruzione della prescrizione: non l'ha fatto in citazione;
non l'ha fatto sede di prima udienza del 15.3.2022, ove la difesa attorea si è limitata ad argomentare in ordine alla mail del 26.7.2018; non l'ha fatto nell'udienza 29.11.2022 ove si è limitata a richiamare i documenti contenenti dette mail (il doc. 13); non l'ha fatto in memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. ove, nuovamente, ha argomentato solo in merito alla prima delle mail ordinarie in questione.
In assenza di allegazione del fatto specifico della ricezione delle mail 25.7.2020, 4.12.2020 e
13.1.2021 non può, quindi, dirsi operante il principio di non contestazione da parte della convenuta, sicché restava fermo l'onere probatorio in capo all'attrice, che non ha soddisfatto.
Ne consegue che il primo atto validamente interruttivo della prescrizione inviato dall'attrice coincide con la citazione del presente giudizio, notificata però il 27.7.2021 (cfr. ordinanza del G.I. 28.4.2022), dunque oltre il termine quinquennale dal fatto (26.7.2018).
Anche per tale via, pertanto, il diritto al risarcimento del danno fatto valere dell'attrice è prescritto, cui consegue il rigetto della domanda.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc sicché esse vengono poste a carico dell'attrice.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria), del valore della domanda (€ 3.067.000) e della non particolare complessità della causa.
La regola della soccombenza presiede anche la regolazione della spesa di CTU, che viene quindi posta a carico dell'attrice.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda;
Par CONDANNA la a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 E_ del presente giudizio, che si liquidano in € 21.296 per compensi (€ 3993 per fase studio, € 2662 per fase introduttiva, € 7986 per fase istruttoria, € 6655 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, il 21/05/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 23692/2021 avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale promossa da:
C.F. , P.IV , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
Enrico Vergani, Chiara Falasco, Alessandro Mazza del Foro di Torino
ATTRICE contro Con
, (numero serbo ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti E_ P.IV_3 Daniele CERICOLA, Diego SALUZZO e Annamaria D'AMBROSIO
CONVENUTA
***
Conclusioni: per parte attrice: “nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di , TIN E_
, con sede legale in Via Dositejeva n. 49a, Beograd - Stari Grad (Belgrado, Serbia), in persona P.IV_3 del legale rappresentante pro tempore, per i danni subiti dal tratto autostradale A/32 Torino-
Bardonecchia, in concessione a a Controparte_3 seguito dell'incendio ivi verificatosi in data 26 luglio 2016, come meglio descritto e per tutti i motivi di cui in atti e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore di Parte_1 debitamente surrogatasi nei di-ritti della predetta , della somma capitale di Euro 3.067.000,00, o CP_3 della zione monetaria e interessi di legge;
in via istruttoria, previa revoca e/o modifica della propria ordinanza resa in data 22 ottobre 2024, accogliere le istanze istruttorie proposte in causa da
[...]
ed in particolare nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., nonché in sede di Parte_1 udienza di esame della CTU, nel seguito ritrascritte: (i) disporre, ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., che (x) venga ordinata alla con-venuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ l'esibizione della notifica/della trasmissione della contesta-zione della violazione di cui all'art. 15, D. Lgs. n. 285/1992 (c.d. Co-dice della Strada) al Sig. , conducente del veicolo in proprietà di Controparte_4 coinvolto nel sinistro di cui è causa;
e/o che (y) fuori dai casi di cui all'art. 210 c.p.c., vengano CP_1 richieste d'ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni scritte relative alle contestazioni amministrative di cui sopra;
(ii) ammettere le prove orali con i testimoni ed i capitoli di prova di seguito indicati: [omissis]; (iii) ammettere in causa l'ampio materiale probatorio documentale versato in atti da
(iv) convocare il CTU nominato in corso di causa a chiarimenti in merito alla Parte_1 relazione finale di perizia depositata in atti, con particolare riferimento alla determinazione del quantum
pagina 1 di 6 ivi riferita, non condivisa da in quanto non tiene conto (x) della maggiore Parte_1 quantificazione della estensione della struttura stradale danneggiata in esito all'incendio di cui è causa, e (y) della maggiore consistenza degli impianti danneggiati dall'incendio di cui è causa;
(v) rigettare le istanze istruttorie avversarie. Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IV e CPA, nonché interessi fino al saldo come per legge”. per parte convenuta: “in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, ammettersi i seguenti capitoli di prova orale per testimoni [omissis]; nel merito e in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attrice Parte_1
e, per l'effetto, respingere la domanda attorea in quanto infondata;
- accertare e dichiarare la
[...] carenza di legittimità ad agire in capo a in quanto priva del titolo per agire in Parte_1 surroga della propria assicurata, e, per l'effetto, respingere la domanda attorea in quanto infondata;
in via principale: - accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo a E_ ai sensi degli artt. 2054 e 2051 c.c. e, in ogni caso, il difetto di prova del danno patito;
- per l'effetto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la corresponsabilità di per i danni subiti dall'infrastruttura in gestione per il sinistro in data CP_3 26/07/2016 e quantificare l'effettivo danno nel contraddittorio delle parti;
- per l'effetto, rigettare anche solo in parte la domanda di o comunque dichiarare tenuta al Parte_1 E_ pagamento della minor somma che l'ill.mo Giudicante all'esito dell'istruttoria riterrà dovuto;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario, IV e CPA come per legge”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata la ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento in suo favore di € 3.067.000 pari alla E_ somma da ella corrisposta alla propria assicurata per i danni da quest'ultima subiti a CP_3 seguito dell'incendio dell'autoarticolato della società convenuta avvenuto il 26.7.2016 mentre percorreva la galleria Cels Nord nel comune di Exilles (TO), all'altezza della progressiva chilometrica 47.400 dell'autostrada A/32 Torino-Bardonecchia.
Si è costituita la eccependo la tardiva iscrizione a ruolo da parte dell'attrice E_
e chiedendo quindi disporsi la cancellazione della causa dal ruolo o, in subordine, rimettersi in termini ella convenuta per l'esercizio dell'attività difensiva. Ha altresì eccepito la violazione del termine a comparire chiedendo fissarsi nuova udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 163-bis cpc. In via preliminare nel merito ha eccepito l'intervenuta prescrizione biennale ex artt. 2947, 2952 c.c. del diritto fatto valere per essere trascorsi due anni dal sinistro del 26.7.2016 in assenza di prova della ricezione, da parte di ella convenuta, di atto interruttivo della prescrizione. Sulla base di questa premessa ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione;
in via principale, rigettarsi la domanda poiché infondata in fatto e diritto e sfornita di prova.
All'udienza di prima comparizione del 15.3.2022 l'attrice ha replicato alle eccezioni preliminari della convenuta, su cui quest'ultima ha insistito. Con ordinanza 28.4.2022 è stata rigettata l'istanza di estinzione del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo e fissata nuova udienza ex art. 183 cpc atteso il riscontro della violazione del termine a comparire.
Il 9.11.2022 la convenuta ha quindi depositato nuova comparsa di costituzione e risposta in cui ha eccepito il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistiva, ribadito l'eccezione di prescrizione e sollevato altresì il difetto di legittimazione attiva in capo alla Nel Parte_1 merito ha contestato la responsabilità attribuita al conducente del mezzo di sua proprietà e ha chiesto accertarsi il concorso di responsabilità in capo alla danneggiata Ha rilevato, poi, come CP_3 l'eventuale riconoscimento di debito evincibile dal pagamento effettuato dalla sua compagnia pagina 2 di 6 assicurativa non sarebbe a sé opponibile ex art. 1309 c.c. Ha contestato infine il Persona_1 quantum della pretesa attorea.
All'esito dell'udienza 29.11.2022, con ordinanza in pari data è stato assegnato termine per espletare la procedura di negoziazione assistita. Con ordinanza 18.7.2023 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 27.2.2024 sono state rigettate le istanze di prova orale e disposta CTU atta a quantificare i danni subiti da per effetto del sinistro oggetto di causa. Il 26.9.2024 è stato CP_3 depositato l'elaborato peritale. All'udienza 22.10.2024 la difesa attorea ha chiesto chiamarsi a chiarimenti il CTU. Con ordinanza in pari data l'istanza è stata rigettata. Con ordinanza 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra precisate, con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
2. E' infondata l'eccezione della convenuta di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice. Eccezione che la convenuta fonda sul disposto dell'art. 25 della polizza conclusa dall'assicurata con l'assicurazione odierna attrice, in forza del quale quest'ultima ha rinunciato al diritto di CP_3 surroga derivante ex art. 1916 c.c. (doc. 5 attrice).
Tuttavia, nel verbale di perizia 15.1.2018, prodotto sub doc. 6 da parte attrice, si legge che e CP_3 l'odierna attrice hanno espressamente derogato alla predetta clausola di cui all'art. 25 statuendo che “a seguito della liquidazione dell'importo anzidetto di € 2.980.000 concederà a il CP_3 Parte_1 diritto di agire in rivalsa verso il trasportatore responsabile del sinistro a parziale CP_1 deroga della Condizione Particolare 25) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA”. Deroga poi confermata anche nella quietanza del pagamento dell'indennizzo per € 3.067.000 (€ 2.980.000 per danni materiali + € 87.000 per spese dei periti) rilasciata da SIFAT all'attrice, ove si legge “Il percipiente [ dichiara di cedere alla Società [ ogni suo diritto, ragione, azione CP_3 Pt_1 nei confronti dei responsabili del danno … sino alla concorrenza della somma percepita come sopra” (doc. 9 attrice). Pattuizione, quest'ultima, che non è una cessione di credito, ma mera conferma della surroga di ei diritti dall'assicurata prevista dell'art. 1916 c.c. e concordata dalle parti (in Pt_1 deroga alle condizioni di polizza) con atto 15.1.2018.
Segue, per l'effetto, la provata esistenza di una pattuizione derogatoria alla prevista rinuncia alla surroga nei diritti dell'assicurato, da cui la legittimazione attiva in capo all'attrice.
E', invece, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio sorto in capo a e nel quale CP_3 si è surrogata l'assicurazione attrice ex art. 1916 c.c.
Sul punto il richiamo all'art. 2952 c.c. è inconferente, atteso che l'azione svolta da rova Pt_1 causa nel sinistro stradale occorso il 26.7.2016, e non in un contratto di assicurazione, cui detta norma di riferisce. L'esistenza di un contratto di assicurazione è rilevante, nel caso di specie, come si è detto, solo ai fini della legittimazione attiva in capo alla convenuta, surrogata nei diritti dell'assicurata.
Nel caso in esame, l'azione dell'attrice va inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 2054 co 1 c.c. essendo l'incendio del mezzo della convenuta avvenuto mentre lo stesso stava circolando sulla sede stradale.
In tale quadro la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è quella biennale prevista all'art. 2947 co. 2 c.c., per cui il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli - e dunque per ognuna delle ipotesi contemplate dell'art. 2054 c.c. - si prescrive in due anni.
Non ha pregio l'argomento dell'attrice per cui andrebbe, invece, applicata la prescrizione quinquennale prevista all'art. 2947 co. 1 e/o 3 c.c. poiché la Polizia Stradale contestò all'autista del mezzo incendiato di proprietà della convenuta la violazione dell'illecito stradale di cui all'art. 15 c.d.s.
pagina 3 di 6 Invero: 1) quanto all'art. 2947 co. 1 c.c., trattasi di norma generale in tema di prescrizione dei diritti derivanti da fatti illeciti, rispetto alla quale, l'art. 2947 co. 2 c.c. si pone, invece, quale norma speciale operante in tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo (cfr. Cass. 4535/1993: “La prescrizione biennale prevista dall'art. 2947 2° comma, c.c. contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo né alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, né alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo”). Norma speciale che, dunque, trova applicazione nel caso di specie, a prescindere dall'illecito contestato al conducente;
2) quanto all'art. 2947 co. 3 c.c., esso si riferisce all'ipotesi che il fatto sia considerato dalla legge come reato e tale eventualità, al di là di non essere stata prospettata nemmeno dall'attrice che tale norma invoca, non può dirsi risultante dagli atti di causa, atteso che lo stesso perito dell'attrice, nella fase stragiudiziale di accertamento dei danni, qualificò l'incendio occorso come “di natura certamente accidentale” (cfr. doc. 6 attrice), ossia causato senza colpa di alcuno. Ne sono emersi altri elementi che consentano alla scrivente di ravvisare gli estremi di un fatto di reato nell'incendio occorso nel caso di specie.
Ciò posto, l'incendio del mezzo della convenuta è avvenuto il 26.7.2016. L'attrice ha prodotto lettera datata 26.7.2018 con cui il proprio legale domandava alla convenuta il risarcimento dei danni occorsi
(doc. 11 attrice). Lettera che costituisce atto idoneo a produrre l'effetto interruttivo ex art. 1219, 2943
c.c. ove ne sia provata la ricezione da parte del destinatario. Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha poi prodotto prova dell'invio di detta lettera alla convenuta a mezzo mail ordinaria in pari data 26.7.2018 (doc. 16). Trattandosi di mail ordinaria, e non di raccomandata o pec, gravava sull'attrice l'onere di provare la ricezione della mail da parte della società convenuta, posto che alcuna presunzione di conoscenza vige per l'invio a mezzo mail non certificata.
Tale prova non è stata fornita dall'attrice.
Quest'ultima argomenta che essa sarebbe desumibile dalla mail 13.8.2018 con cui il legale della convenuta ha replicato alla predetta lettera datata 26.7.2018, a questa facendo espresso riferimento (“we are addressing to you as legal representatives of the company Dositey doo, Belgrade, in the procedure initiated by your injuction letter as from 26.7.2018”: doc. 12-bis attrice).
Ora, se è vero che tale risposta prova la ricezione della lettera datata 26.7.2018, tuttavia la circostanza che non è provata è che detta ricezione avvenne proprio il 26.7.2018.
Infatti, l'attrice ha allegato e provato di aver spedito la lettera 26.7.2018 anche a mezzo corriere internazionale, con spedizione avvenuta il 31.7.2018 (dunque a termine di prescrizione spirato) e ricezione da parte dei il 9.8.2018 (doc. 16 attrice: ammissibile in quanto acquisito agli atti CP_1 del processo prima della scadenza della preclusione ex art. 183.6 n. 2 c.p.c.). Pertanto, non v'è alcuna prova che la risposta del legale della convenuta del 13.8.2018 si riferisca alla mail asseritamente ricevuta il 26.7.2018, e non, invece, alla raccomandata ricevuta il 9.8.2018. Prova che nemmeno può ricavarsi, come pretende l'attrice, dal contenuto della risposta 13.8.2018 del legale della convenuta (sopra riportato), atteso in quest'ultima si faceva riferimento alla lettera “del 26.7.2018” (così dovendosi la frase “by your injuction letter as from 26.7.2018”), che dunque ben può essere inteso con riferimento alla data riportata nella lettera (26.7.2018, appunto), e non alla data della sua ricezione nella stessa data.
Pertanto, in difetto di prova della ricezione da parte della convenuta della mail 26.7.2018, deve concludersi che alcun atto interruttivo della prescrizione v'è stato nei due anni successivi al sinistro, sicché la domanda attorea è prescritta.
pagina 4 di 6 Merita, peraltro, evidenziare come la domanda sarebbe prescritta anche a voler ritenere operante il più lungo termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2947 co. 1 c.c.
Invero, argomentata l'inefficacia quale atto interruttivo della mail 26.7.2018, analogo discorso deve farsi con riguardo alle successive mail ordinarie 25.7.2020, 4.12.2020 e 13.1.2021 che l'attrice ha inviato alla convenuta sempre al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti all'incendio oggetto di causa (docc. 13,13-bis, 13-ter attrice). Anche rispetto a dette mail, prive di alcun tipo di riscontro della ricezione da parte del destinatario, l'attrice non ha fornito prova della ricezione da parte della società convenuta. Prova che non può dedursi, come pretende l'attrice, dalla circostanza che solo in memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., e quindi, in tesi, tardivamente, la convenuta abbia contestato anche l'omessa ricezione di dette mail.
Trattasi di argomento che sottintende la non contestazione della ricezione delle mail da parte della convenuta fino al termine di cui all'art. 183.6 n. 1 c.p.c. per le preclusioni assertive.
Ora, se è vero che la convenuta solo in memoria 2 ha introdotto detta contestazione, è altresì vero che la non contestazione atta ad esimere il giudice dall'approfondimento probatorio, è quella che opera su fatti specificatamente allegati dall'attore, mentre non opera né rispetto alle questioni di diritto né ai documenti (cfr. Cass. n. 21311/2018: “In tema di procedimento civile, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”). Nel caso di specie mai l'attrice, su cui gravava l'onere della prova della ricezione delle mail ordinarie, ha allegato specificatamente che tali mail non certificate del 25.7.2020, 4.12.2020 e
13.1.2021 siano state recapitate alla convenuta in pari data ai fini dell'interruzione della prescrizione: non l'ha fatto in citazione;
non l'ha fatto sede di prima udienza del 15.3.2022, ove la difesa attorea si è limitata ad argomentare in ordine alla mail del 26.7.2018; non l'ha fatto nell'udienza 29.11.2022 ove si è limitata a richiamare i documenti contenenti dette mail (il doc. 13); non l'ha fatto in memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. ove, nuovamente, ha argomentato solo in merito alla prima delle mail ordinarie in questione.
In assenza di allegazione del fatto specifico della ricezione delle mail 25.7.2020, 4.12.2020 e
13.1.2021 non può, quindi, dirsi operante il principio di non contestazione da parte della convenuta, sicché restava fermo l'onere probatorio in capo all'attrice, che non ha soddisfatto.
Ne consegue che il primo atto validamente interruttivo della prescrizione inviato dall'attrice coincide con la citazione del presente giudizio, notificata però il 27.7.2021 (cfr. ordinanza del G.I. 28.4.2022), dunque oltre il termine quinquennale dal fatto (26.7.2018).
Anche per tale via, pertanto, il diritto al risarcimento del danno fatto valere dell'attrice è prescritto, cui consegue il rigetto della domanda.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc sicché esse vengono poste a carico dell'attrice.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria), del valore della domanda (€ 3.067.000) e della non particolare complessità della causa.
La regola della soccombenza presiede anche la regolazione della spesa di CTU, che viene quindi posta a carico dell'attrice.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda;
Par CONDANNA la a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 E_ del presente giudizio, che si liquidano in € 21.296 per compensi (€ 3993 per fase studio, € 2662 per fase introduttiva, € 7986 per fase istruttoria, € 6655 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, il 21/05/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6