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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 11015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11015 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 27723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TR ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 27723/2024 promossa da:
E Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Indirizzo
[...]
Telematico, presso lo studio degli avv.ti DE SALVATORE DANIELA ed ELIA FRANCESCO, che li rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che in sede di accertamento tecnico preventivo – omologato con decreto in data 17.6.2019 - era stato riconosciuto il suo stato invalidante ex lege n. 222/84, art. 1 e che l' non gli aveva erogato CP_1
la relativa prestazione, conveniva in giudizio dinanzi a questo
Tribunale l' medesimo per ottenerne la condanna alla CP_2
corresponsione dell'assegno di invalidità.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva e documentava che la prestazione era stata liquidata nel novembre 2019.
Alla odierna udienza il difensore della ricorrente confermava che l' aveva provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione CP_2
delle somme dovute e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle CP_2
spese di giudizio;
la difesa dell' insisteva per la compensazione. CP_1
La causa veniva quindi decisa come da sentenza della quale era data pubblica lettura.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
della prestazione nella misura richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, atteso che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data antecedente a quella di notifica del ricorso, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 1.170,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
PI TR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TR ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 27723/2024 promossa da:
E Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Indirizzo
[...]
Telematico, presso lo studio degli avv.ti DE SALVATORE DANIELA ed ELIA FRANCESCO, che li rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che in sede di accertamento tecnico preventivo – omologato con decreto in data 17.6.2019 - era stato riconosciuto il suo stato invalidante ex lege n. 222/84, art. 1 e che l' non gli aveva erogato CP_1
la relativa prestazione, conveniva in giudizio dinanzi a questo
Tribunale l' medesimo per ottenerne la condanna alla CP_2
corresponsione dell'assegno di invalidità.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva e documentava che la prestazione era stata liquidata nel novembre 2019.
Alla odierna udienza il difensore della ricorrente confermava che l' aveva provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione CP_2
delle somme dovute e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle CP_2
spese di giudizio;
la difesa dell' insisteva per la compensazione. CP_1
La causa veniva quindi decisa come da sentenza della quale era data pubblica lettura.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
della prestazione nella misura richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, atteso che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data antecedente a quella di notifica del ricorso, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 1.170,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
PI TR
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