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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 456 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, in persona del direttore generale e legale rappresentante Parte_1
p.t. e, per esso, l'avv. Fabio Rovito, giusta procura notarile del 18.12.2017, rep. 43.330 – racc.
24.713, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. e partiva iva , P.IVA_1 subentrata, in virtù di quanto previsto dal d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, a titolo universale, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle società del
, compresa già incorporante Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in seguito ad atto notarile di fusione del 17.06.2016, rep. 41.564 – racc. 23.400,
[...] elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via Giacontesi n. 12 presso lo studio dell'avv. Sabrina
Palmieri, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello depositato il
16.03.2018; appellante
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente Controparte_4 C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Paola (Cs) alla via Nazionale, n. 90, in quanto esercente la professione di avvocato, e rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., come indicato nella comparsa di costituzione con appello incidentale depositata il 29.06.2018; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 736/2016 del Giudice di pace di Paola emessa il
20.03.2017 e depositata in cancelleria il 7.09.2017, non notificata.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato il 7.03.2018, l' (subentrata in Parte_2 virtù del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, a titolo universale,
1 nei rapporti giuridici, anche processuali, delle società del Gruppo , compresa CP_1 [...]
già incorporante ha impugnato la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
736/2016 del 20.03.2017, non notificata e depositata in cancelleria il 7.09.2017, con cui il Giudice di pace di Paola ha accolto l'opposizione proposta da avverso il preavviso di Controparte_4 fermo amministrativo n. 03480201600001419000, notificato in data 28.01.2016, relativo al veicolo Toyota Yaris targato EJ306FP, limitatamente ai crediti vantati dal pari Controparte_5 ad un importo complessivo di euro 652,92 e, per l'effetto, ha annullato totalmente la cartella esattoriale n. 03420140039797153000 e per la parte relativa a tale importo il suddetto preavviso di fermo, condannando l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella Controparte_3 complessiva somma di euro 293,00. Nel rilevare l'illegittimità ed erroneità della sentenza gravata, ha dedotto: - la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ritenendo che non vi fosse prova della notifica di atti interruttivi antecedenti al preavviso di fermo opposto e, in particolare, della cartella di pagamento n. 03420140039797153000 ad esso sottesa, pur a fronte della mancata contestazione ad opera della controparte sia della notifica di tale cartella, sia dei prodromici verbali di accertamento (trattandosi di crediti per violazioni del codice della strada risalenti all'anno 2010); sicché il precedente giudicante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere pacifica (e, quindi, provata) l'avvenuta notifica della suddetta cartella esattoriale, nonché avrebbe omesso di valutare la documentazione acquisita agli atti del giudizio
(ovvero l'estratto di ruolo, la relata di notifica e l'ulteriore documentazione comprovante l'osservanza delle formalità di cui all'art.140 c.p.c.), attestante la regolarità della notifica in questione;
- la violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto, a fronte della documentazione prodotta
(vale a dire, l'estratto di ruolo e la relata della notifica della cartella di pagamento, recante gli estremi della stessa), spettava all'opponente provare che l'involucro in questione non conteneva alcuna cartella esattoriale;
- la violazione del principio di certezza del diritto e dell'art. 2943 c.c., in quanto il giudice di prime cure, ritenendo fondata l'avversa eccezione di prescrizione, non ha considerato che, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, è necessario un atto di esercizio del diritto portato a conoscenza dell'obbligato, debitamente provato nel caso di specie con la documentazione prodotta. Pertanto, l' ha chiesto la Parte_2 riforma totale della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accertamento della legittimità sia della cartella di pagamento n. 03420140039797153000, che del preavviso di fermo n.
03480201600001419000, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa, ritualmente depositata il 29.06.2018, si è costituita in giudizio l'appellata CP_4
. La stessa, contestando quanto ex adverso dedotto, in primo luogo, ha eccepito
[...]
l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 339 c.p.c., in quanto, ai sensi del comma
3 di tale norma, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ex art. 113, comma 2,
c.p.c. (ovvero quelle il cui valore – come nel caso di specie - non eccede l'importo di euro
2 1.100,00) sono appellabili solo per la violazione di norme sul procedimento e di quelle costituzionali o comunitarie, oltre che dei principi regolatori della materia. Inoltre, nel merito, ha rilevato l'infondatezza del gravame, avendo il giudice di prime cure correttamente ritenuto che la documentazione ex adverso prodotta non dimostrasse l'avvenuta valida notifica sia di atti interruttivi della prescrizione, sia della cartella di pagamento n. 03420140039797153000, alla quale ha fatto seguito il preavviso di fermo amministrativo opposto. Comunque, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto dedotto, ha spiegato appello incidentale ex art. 343
c.p.c. avverso la sentenza impugnata per omessa motivazione e, in ogni caso, ha riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le questioni e/o eccezioni già sollevate nel primo grado di giudizio non accolte e/o ritenute assorbite, vale a dire quelle riguardanti il mancato invio del sollecito di pagamento, il difetto di motivazione circa il credito fatto valere, il difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi indicati nella cartella, la strumentalità del veicolo oggetto del preavviso di fermo amministrativo opposto all'attività lavorativa svolta dalla medesima appellata (ossia quella di avvocato). Quindi, ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare Controparte_4
l'inammissibilità, improcedibilità e/o irricevibilità dell'appello; nel merito, di accertare l'infondatezza del gravame o, comunque, di accogliere l'appello incidentale con riforma della sentenza impugnata per omessa motivazione, confermando la pronuncia seppure con una diversa motivazione, o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di prendere in esame tutte le questioni e/o eccezioni non accolte e/o ritenute assorbite dal giudice di prime cure;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel corso del giudizio non è stata espletata attività istruttoria. Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
9.04.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Preliminarmente, va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.), né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (come disposto ai sensi degli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata per l'asserita violazione dell'art. 339 c.p.c., trattandosi, nel caso di specie, di una sentenza del Giudice di pace decisa secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c..
Invero, come noto, l'art. 339, comma 3, c.p.c., stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (ossia quelle riguardanti cause di valore non eccedente l'importo di euro 1.100,00) sono appellabili esclusivamente per
“violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie
3 ovvero dei principi regolatori della materia”. A fronte di tale disposizione normativa, occorre rilevare che, nel caso di specie, pur trattandosi di una causa con valore inferiore ad euro 1.100,00,
l' ha, tra l'altro, denunciato la violazione da parte del giudice Parte_2 di prime cure dell'art. 115 c.p.c., avendo lo stesso posto a fondamento della decisione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, la mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento n. 03420140039797153000 (sottesa al preavviso di fermo amministrativo impugnato), pur non essendo stata contestata dalla controparte l'avvenuta notifica sia di tale cartella, sia dei prodromici verbali di accertamento (trattandosi di crediti derivanti da infrazioni del codice della strada); pertanto, il precedente giudicante, ai sensi del citato art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere pacifica e, quindi, provata la notifica della suddetta cartella esattoriale, così come, in violazione di detta norma, avrebbe omesso di valutare la documentazione ritualmente prodotta, attestante la validità della notifica in questione (non essendo, in ogni caso, necessario produrre la copia integrale della cartella). Ebbene, alla denuncia da parte dell'appellante della violazione, tra l'altro, dell'art. 115 c.p.c. consegue l'ammissibilità del gravame, trattandosi di una delle “norme sul procedimento” espressamente contemplate dall'art. 339, comma 3, c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, l'appello proposto dall' non è Parte_2 meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Considerato l'oggetto del contendere, è opportuno, innanzitutto, rilevare che l'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria ad esso sottesa, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore, non essendo soggetta alla disciplina delle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr. in tale senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.07.2019 n. 18041, secondo cui “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”). Invero, come noto, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, il concessionario della riscossione è abilitato a procedere ad espropriazione forzata qualora la cartella di pagamento non venga impugnata nei sessanta giorni dalla notifica, sicché, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1, lett. m), del d.l. n.
69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013), decorso inutilmente il termine di cui al citato art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, il concessionario può disporre il fermo di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri e la relativa procedura di iscrizione va avviata mediante la notifica di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri immobiliari, senza necessità di ulteriore
4 comunicazione (salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o all'esercizio della professione).
Dunque, valendo in tema di opposizione a preavviso di fermo amministrativo le regole generali del rito ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615
e 617 c.p.c., in primo luogo, giova evidenziare l'infondatezza dell'eccezione (comunque non specificamente reiterata nell'atto di gravame) con cui l'odierna parte appellante nel primo grado di giudizio ha rilevato l'inammissibilità delle avverse doglianze implicanti motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (vale a dire, quelle concernenti il mancato invio di un sollecito di pagamento, trattandosi di un credito inferiore ad euro 1.000,00; il difetto di motivazione circa il credito fatto valere, stante l'omessa indicazione delle relative sanzioni per violazioni del codice della strada;
nonché il difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi indicati nella cartella e dei compensi di riscossione). Tanto, poiché, a fronte della notifica del preavviso di fermo impugnato in data 28.01.2016 e della proposizione dell'opposizione con atto di citazione spedito il 23.03.2016, non era stato rispettato il termine perentorio di venti giorni previsto dal citato art. 617 c.p.c.. Ebbene, devono, invece, ritenersi ammissibili le suddette doglianze, oggetto, nel presente giudizio, di appello incidentale per omessa motivazione e, in ogni caso, di specifica riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Tanto premesso, occorre rilevare che nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio è stata, tra l'altro, eccepita la prescrizione del diritto di credito posto a base del preavviso di fermo amministrativo opposto relativo a sanzioni amministrative comminate dal per Controparte_5 violazioni del codice della strada risalenti all'anno 2010 (circostanza quest'ultima pacifica e, comunque, evincibile sia dall'atto di preavviso impugnato, che dall'estratto di ruolo della cartella esattoriale n. 03420140039797153000, sottesa a tale preavviso, prodotto dalla società concessionaria del servizio di riscossione). A fronte di ciò, il giudice di prime cure, premessa l'applicazione nel caso di specie di un termine di prescrizione quinquennale in virtù dell'art. 28 della legge n. 689/1981, ha verificato se, sulla base della documentazione prodotta, vi fosse prova dell'interruzione di detto termine prescrizionale, considerando non solo la notifica della suddetta cartella di pagamento, ma anche eventuali atti precedenti. Ebbene, (a prescindere dalla ritenuta mancata prova della validità della notifica della cartella esattoriale in questione) non può ritenersi che il precedente giudicante sia in tal modo incorso nella violazione dell'art. 115 c.p.c., essendo stata eccepita, si ribadisce, sin con l'atto introduttivo del giudizio, la prescrizione del credito, così negando l'esistenza di validi atti interruttivi (a fronte, peraltro, della contestazione del mancato invio, prima del preavviso opposto, di qualsivoglia sollecito o richiesta di pagamento).
Tuttavia, non sono condivisibili le argomentazioni con cui il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fosse prova della notifica della cartella esattoriale n. 03420140039797153000 sottesa al preavviso impugnato. Invero, ribadito che il credito oggetto di riscossione si riferiva (per quanto
5 di interesse) a contravvenzioni del codice della strada risalenti all'anno 2010, occorre premettere che, in tema di sanzioni amministrative (come quelle previste dal codice della strada), si applica il termine di prescrizione di cinque anni, che decorre dalla data dell'infrazione (cfr. l'art. 28 della legge n. 689/1981, richiamato anche nella sentenza appellata, secondo cui "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione", nonché l'art. 209 del codice della strada).
A fronte di ciò, risulta dalla documentazione depositata in atti che, a seguito di due tentativi di notifica della sopraindicata cartella esattoriale (menzionata nel preavviso di fermo impugnato) rimasti infruttuosi (avvenuti, per la precisione, nelle date del 7.03.2015 e 12.03.2015), il plico è stato depositato presso la casa comunale il 27.03.2015 e la raccomandata di avviso di tale deposito
è stata ricevuta dalla destinataria (odierna appellata) il 30.03.2015 (cfr. l'allegato di cui al n. 3 del fascicolo di parte della società convenuta depositato nel primo grado di giudizio). Né rileva, a dispetto di quanto ritenuto dal precedente giudicante di prime cure, che la cartella di pagamento in questione non sia stata depositata in copia integrale e conforme all'originale. Per pacifica giurisprudenza, infatti, una volta che l'agente della riscossione prova l'avvenuta notificazione della cartella esattoriale mediante messo notificatore ovvero raccomandata con avviso di ricevimento (come nel caso di specie), non è onerato dal produrre in giudizio la copia integrale della cartella, dovendosi ritenere assolta la prova del perfezionamento della notifica mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 10326/2014, nonché, in senso analogo, Cass. civ. n. 9246/2015 e Cass. civ. n. 24235/2015). Ebbene, a fronte della regolare notifica della cartella esattoriale n. 03420140039797153000 avvenuta il 30.03.2015
(alla quale ha, poi, fatto seguito, in data 28.01.2016, la notifica del preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa), non risulta che la stessa sia stata impugnata nel termine decadenziale all'uopo previsto. Dunque, alla mancata impugnazione dell'anzidetta cartella di pagamento è conseguita l'irretrattabilità del credito con essa azionato relativamente a circostanze che l'odierna appellata avrebbe potuto (e dovuto) far valere con la medesima impugnazione (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. trib. del 29.11.2021 n. 37259, con cui è stato rilevato che
“qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito”; in particolare, con tale pronuncia, in applicazione di detti principi, è stato rigettato il motivo di ricorso con cui il contribuente - avendo impugnato un preavviso di fermo preceduto da una cartella di pagamento non impugnata della quale era stata accertata la regolare notificazione - aveva dedotto che la prescrizione del credito
6 oggetto di riscossione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento).
A nulla rilevano, pertanto, le argomentazioni con cui l'odierna appellata, nelle note conclusive depositate nel primo grado di giudizio, ha prospettato (a fronte dell'asserita mancata ricezione di precedenti atti) un'eventuale prescrizione del credito prima della notifica della cartella esattoriale n. 03420140039797153000, trattandosi di sanzioni per violazioni al codice della strada risalenti genericamente all'anno 2010 senza l'indicazione di alcuna specifica data.
Tuttavia, a fronte della condivisibilità (per le ragioni sinora esplicitate) dell'appello proposto dall' , occorre esaminare i motivi di opposizione avverso il Parte_2 preavviso di fermo amministrativo già proposti dall'odierna appellata con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio non esaminati dal giudice di prime cure. Motivi, in particolare, oggetto di appello incidentale per omessa motivazione della sentenza gravata o, più correttamente, di specifica riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non essendo stati esaminati dal precedente giudicante perché ritenuti assorbiti, stante l'accoglimento dell'opposizione oggetto di causa per la ritenuta fondatezza di una delle censure prospettate (senza, pertanto, incorrere un vero e proprio vizio di omessa motivazione).
Ebbene, tra i suddetti motivi di opposizione è stato indicato il mancato invio, prima del preavviso di fermo impugnato, di qualsivoglia sollecito di pagamento, pur trattandosi di un credito inferiore all'importo di euro 1.000,00. Invero, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 544, della legge n. 228/2012 (applicabile ratione temporis), “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”. Dunque, con riguardo ai debiti fino a euro
1.000,00, tale disposizione normativa ha previsto, “In tutti i casi di riscossione coattiva” (senza alcuna esclusione), il divieto di avviare procedure cautelari ed esecutive se non dopo aver preliminarmente inviato al debitore uno specifico sollecito di pagamento e dopo che siano decorsi inutilmente (per esempio, senza il pagamento o un'eventuale istanza di rateizzazione) centoventi giorni dall'invio del medesimo sollecito (contenente le informazioni circa le modalità per effettuare il versamento oppure, nei casi previsti dalla normativa, per rateizzare le somme dovute, il dettaglio degli importi da pagare, la descrizione della tipologia di crediti in riscossione, l'anno di riferimento, l'ente creditore e l'indicazione dell'ammontare di ciascuna voce di debito). Si tratta di una norma avente una funzione sia deflattiva, che di recupero dei crediti, in quanto volta a dare la possibilità al cittadino, per crediti di modesto importo (ovvero inferiore a euro 1.000,00), di dialogare con la pubblica amministrazione e sanare la morosità prima di essere sottoposto ad un'azione cautelare ed esecutiva. Pertanto, secondo la normativa applicabile ratione temporis, la
7 società concessionaria del servizio di riscossione avrebbe dovuto inviare all'odierna appellata
(trattandosi di un credito inferiore a euro 1.000,00) il suddetto sollecito di pagamento e attendere centoventi giorni prima di notificare il preavviso per cui è causa. Tuttavia, alcuna prova in tal senso è stata offerta già nel primo grado di giudizio (sebbene nella comparsa con cui la società convenuta si è costituita in giudizio abbia asserito di aver inviato la comunicazione in questione
“così come normativamente prescritto”), né rilevano le asserzioni secondo cui la richiamata disposizione legislativa si riferiva solo all'ipotesi di riscossione di imposte sui redditi (cfr. pagine
4 e 5 della citata comparsa di costituzione e risposta). Si tratta, infatti, di affermazioni prive di riscontro normativo e, comunque, in contrasto con la finalità della norma in questione, volta, come già detto, ad instaurare un “dialogo” informale tra cittadino e pubblica amministrazione per agevolare e facilitare la riscossione di crediti di importo esiguo (ovvero inferiore a euro 1.000,00), peraltro, con un risparmio di costi per la stessa pubblica amministrazione con riguardo ad atti evitabili. Non può, dunque, ritenersi, alla luce del compendio probatorio in atti, che il preavviso di fermo oggetto di opposizione sia stato regolarmente emesso;
sicché lo stesso va annullato limitatamente ai crediti oggetto di causa.
La sentenza appellata, pertanto, va confermata, in virtù di una diversa motivazione, nella sola parte in cui ha accolto l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo Controparte_4 amministrativo n. 03480201600001419000 limitatamente ai crediti vantati dal Controparte_5
Le altre questioni restano assorbite.
La parziale fondatezza dei motivi di appello e la conferma in parte della sentenza impugnata in virtù di differenti motivazioni (stante la validità, per le ragioni sopra esplicitate, della notifica della cartella esattoriale n. 03420140039797153000 posta a base del preavviso opposto) giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con la riforma anche sul punto delle statuizioni adottate con la pronuncia gravata.
In ogni caso, considerato l'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis del medesimo articolo 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 456/2018, avverso la sentenza del Giudice di pace di
Paola n. 736/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma, per le ragioni indicate in motivazione, la sentenza n. 736/2016 emessa dal Giudice di pace di Paola in data 20.03.2017 nella parte in cui ha annullato il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201600001419000 limitatamente ai crediti vantati dal Controparte_5 pari ad un importo complessivo di euro 652,92;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
8 - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' , in persona del direttore Parte_2 generale e legale rappresentante p.t., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Paola, 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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