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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 951/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
- in persona del Direttore in carica p.t. della sede di Caserta che agisce
[...] in virtù di procura conferita dal con atto per Parte_2
Notar di Napoli in data 18.06.2014, Rep. N. 17705, Raccolta n. Persona_1
8545, rappresentato e difeso dall' Avv. Marialuigia Ferrante, ( C.F. ; pec : ), giusta procura C.F._1 Email_1 generale alle liti conferita per atto Notar di Napoli in data Persona_1
18.06.14, Rep. N.17705, Racc. n. 8545, congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Sergio Parrella ( C.F. pec: , C.F._2 Email_2 tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Regionale lNAIL per la Campania, in Napoli, in Via Nuova Poggioreale
Appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. CP_1
( ), rappresentato e difeso, giusta procura anche speciale in C.F._3 atti, dall'avv. Carozza Antonio presso il cui studio legale in C.F._4
S. Marco Evangelista (CE) alla via Domenico Gentile nr. 21 elettivamente domicilia fax 0823 459261 pec Email_3
- Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 907/2022, emessa dal Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 31 marzo 2022,, -in funzione di giudice del lavoro- nel giudizio con R.G. 5470/2019,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il 03.06.2019 presso il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, ,premesso di essere CP_1 dipendente della presso lo stabilimento di Caserta dal 1984 sino Controparte_2 al 2016, deduceva di aver svolto mansioni di operaio allestitore sino al 1999 e, successivamente, di addetto al controllo qualità; di essere stato esposto, per effetto dell'attività svolta, a fibre di amianto così come riconosciuto anche dalle relazioni CONTARP per un periodo dell'attività; di essere affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva, in soggetto non fumatore collegata all'esposizione ambientale lavorativa asbesto;
di aver presentato domanda amministrativa all' in data 23.01.2017 , respinta Pt_1 dall' per mancanza dei presupposti di legge. Pt_1
Concludeva, quindi, chiedendo, previo riconoscimento della malattia professionale e l'accertamento della percentuale invalidante superiore al 16%,la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo/rendita con decorrenza dalla Pt_1 domanda amministrativa. Si costituiva l'Ente che resisteva con articolate argomentazioni chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva : a) dichiara che la capacità lavorativa della parte istante è ridotta nella misura del 35 % a decorrere dal 01.02.2017; b) condanna l' al pagamento della rendita corrispondente a decorrere dal Pt_1
01.02.2017, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Pt_1
€ 1.800,00 di cui € 1700,00 per compensi oltre IVA con attribuzione, d) condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida Pt_1 come da separato decreto emesso in pari data. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 29.4.2022 ,contestando le conclusioni alle quali era giunto il Ctu, siccome erronee e superficiali . In particolare, ha contestato al Ctu di non aver tenuto conto che la patologia asbestosica è dose/dipendente e che pertanto andava valutata per il rischio la dose cumulativa di esposizione per un rapporto fibre/anno; che i riscontrati reliquati fibrotici, da soli, erano da considerare reperti aspecifici;
che l'inalazione di fibre di asbesto provocava lesioni parenchimali (non rilevate agli esami strumentali) e non bronchiali;
di aver erroneamente considerato il FEV1 delle spirometrie che invece non costituiva il parametro da valutare in una patologia asbesto-correlata; che in definitiva il quadro clinico analizzato e il supporto strumentale utilizzato dal ctu di I grado ,non coincidevano con gli elementi dettati dalla letteratura scientifica per porre la diagnosi differenziale di patologia respiratoria asbesto correlata. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure da;
vinte le spese del doppio grado di CP_1 giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che CP_1 rilevava la correttezza della decisione impugnata , instando per il rigetto del gravame con vittoria di spese con attribuzione Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova Ctu , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni di seguito esposte.
La qualità e l'essenza della attività lavorativa svolta dall'odierno appellato presso lo stabilimento della di Caserta possono ritenersi Controparte_2 incontroverse, avendo l'Istituto denegato il riconoscimento alla prestazione sul presupposto della mancanza del nesso di causalità tra le suddette mansioni e la patologia contratta. Ciò premesso, osserva la Corte che, per un corretto inquadramento della fattispecie, va rammentato come, in tema di garanzia assicurativa contro le malattie professionali, la giurisprudenza ha delineato un duplice binario in ordine all'accertamento degli elementi cui ancorare la peculiare tutela approntata in materia. Vi è infatti, il sistema tabellare i cui caratteri, alla stregua dei criteri sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.179/88, consistono nella predeterminazione di malattie tipiche, cioè ritenute allo stato delle conoscenze scientifiche, eziologicamente derivanti da un dato elemento patogeno. Tale predeterminazione degli elementi morbosi, è unita alla indicazione delle lavorazioni ritenute pregiudizievolmente espositive per il lavoratore all'agente patogeno. Il sistema si fonda, quindi, su presunzioni che operano a garanzia del lavoratore, in ordine alla natura professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. In base alla presunzione legale enunciata, il lavoratore risulta esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale l'onere probatorio della parte interessata, essendo limitato alla dimostrazione che la tecnopatia rientri fra quelle previste dalle tabelle delle malattie professionali. In ipotesi di malattie non tabellate, invece, resta a carico dell'assicurato, l'onere di dimostrare la diretta dipendenza della malattia dalla lavorazione svolta, e, quindi, l'esposizione del lavoratore al rischio specifico, o generico in misura aggravata, di contrarre la noxa patogena. Deve anche osservarsi che ,in ambito medico-legale, l'accertamento del nesso di causalità nelle malattie professionali si basa su criteri che valutano la relazione tra l'esposizione lavorativa e l'insorgenza della malattia. Questi criteri includono: la cronologia degli eventi,( criterio cronologico ) , la localizzazione della patologia,( criterio topografico ), l'idoneità della causa (l'agente eziologico deve avere la capacità di causare la malattia in questione, secondo le conoscenze scientifiche ), il criterio della continuità fenomenica ( deve esserci una sequenza logica e coerente tra l'esposizione, l'insorgenza della malattia e la sua evoluzione) e l'esclusione di altre cause. Ciò posto, con riferimento alla fattispecie oggetto di controversia, la Corte dichiara di aderire pienamente alle conclusioni rassegnate dal dott. , Persona_2 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. La relazione depositata dal c.t.u. appare, infatti, particolarmente esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo valutazioni tecniche impeccabili. Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio sulla base dell'anamnesi lavorativa , di un accurato esame clinico del periziato, della documentazione in atti ed ha tenuto conto sia delle indagini già compiute dal consulente di ufficio di primo grado che delle censure contenute nell'atto di appello. In particolare, ha accertato che il periziato è affetto da : ““Insufficienza respiratoria di grado moderato da BCO ostruttiva, reliquato fibrotico, note di interstiziopatia, lieve ispessimento della pleura costale destra e noduli polmonari. Sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno (OSAS). Ipertensione arteriosa. Gonartrosi bilaterale”.
”. Nel contesto motivazionale il CTU ha spiegato che “Il periziando ha cominciato ad accusare disturbi respiratori nel 2013. Gli accertamenti eseguiti attestavano la presenza di un reliquato fibrotico del diametro massimo di 33 mm e la TC ad alta risoluzione del torace del 20.12.18 mostrava la presenza di diffuse manifestazioni di broncopatia cronica con note di interstiziopatia. Successivamente vi era evidenza di noduli polmonari e di un lieve ispessimento della pleura costale destra. Tali reperti strumentali sono indicativi di una patologia polmonare significativa e potenzialmente correlata all'asbesto, cui il periziando è stato esposto dal 1984 e almeno fino al 1990”. L'ausiliare nominato dalla Corte ha infatti ben evidenziato che “l'asbestosi è, per definizione, una forma di fibrosi polmonare interstiziale. Ciò significa che le fibre di amianto inalate provocano un'infiammazione cronica e una progressiva cicatrizzazione (fibrosi) del tessuto interstiziale dei polmoni, ovvero lo spazio tra gli alveoli. Un "reliquato fibrotico" indica la presenza di esiti cicatriziali permanenti a livello polmonare, compatibili con il danno indotto dall'asbesto. L'ispessimento pleurico, sia diffuso che localizzato (placche pleuriche), è una delle manifestazioni più comuni dell'esposizione all'amianto. La pleura è la membrana che riveste i polmoni e la parete toracica interna. L'infiammazione cronica causata dalle fibre di amianto può portare a un suo ispessimento e, in alcuni casi, a calcificazioni. Anche un lieve ispessimento della pleura costale è un reperto che, nel giusto contesto clinico e anamnestico (storia di esposizione all'amianto), supporta il sospetto di patologia asbesto-correlata. La broncopatia cronica, che può includere quadri come la bronchite cronica (BCO) o la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), è caratterizzata da un'infiammazione cronica dei bronchi. Sebbene l'asbestosi sia primariamente una malattia dell'interstizio polmonare e della pleura, l'esposizione all'amianto è stata associata anche a un aumentato rischio di sviluppare o aggravare condizioni bronchiali croniche. La tosse cronica (riportata più volte in atti quale sintomo iniziale della patologia respiratoria del periziando) può essere un sintomo sia dell'asbestosi che della broncopatia cronica. Pertanto, la presenza di una broncopatia cronica diffusa può essere un reperto aggiuntivo nel quadro di una malattia respiratoria complessa in un soggetto esposto ad amianto. Pertanto la combinazione dei reperti descritti – in particolare l'interstiziopatia, il reliquato fibrotico e l'ispessimento pleurico – è fortemente suggestiva di una patologia polmonare correlata all'esposizione all'asbesto, potenzialmente asbestosi. La broncopatia cronica diffusa può rappresentare una componente del danno polmonare generale o una condizione coesistente influenzata dall'esposizione.
Coerentemente con i dati strumentali acquisiti, dell'esame clinico-obiettivo e della documentazione in atti ,l'ausiliario nominato dalla Corte ha conclusivamente affermato che l' affezione denunciata ha certamente origine professionale, essendo in correlazione con l'attività professionale esercitata dal ricorrente come descritta in ricorso e determina un danno biologico del 35 (trentacinque)% a mente della voce tabellare 334 del D.M. 12.7.2000 allegato 2 parte A, così come accertata in primo grado.
Tale giudizio espresso dal consulente officiato dalla Corte resta confermato anche all'esito dell'esame della ulteriore documentazione versata in atti dall'LA in ordine ad un asserito aggravamento della patologia, avendo il Ctu spiegato che “nella valutazione del danno totale, va considerato che concorrono alla insufficienza respiratoria patologie che non sono in relazione con l'esposizione all'asbesto (OSAS) e come la stessa BCO (ostruttiva e non restrittiva) che non è esclusivamente dovuta alla suddetta esposizione. Né risulta la presenza di cuore polmonare cronico bensì una ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono esaurienti e persuasive, perché coerente con la documentazione clinica acquisita fondate su corrette valutazioni tecniche e da ritenersi prevalenti rispetto ai rilievi formulati dall'LA In definitiva, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, il gravame va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano Pt_1 come da successivo dispositivo . Le spese di CTU cedono a carico dell' e si liquidano come da separato Pt_1 decreto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello ; b) condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in Pt_1 complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. c) Pone le spese di CTU –liquidate con separato decreto –a carico dell' . Pt_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 22.9.2025
. Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 951/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
- in persona del Direttore in carica p.t. della sede di Caserta che agisce
[...] in virtù di procura conferita dal con atto per Parte_2
Notar di Napoli in data 18.06.2014, Rep. N. 17705, Raccolta n. Persona_1
8545, rappresentato e difeso dall' Avv. Marialuigia Ferrante, ( C.F. ; pec : ), giusta procura C.F._1 Email_1 generale alle liti conferita per atto Notar di Napoli in data Persona_1
18.06.14, Rep. N.17705, Racc. n. 8545, congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Sergio Parrella ( C.F. pec: , C.F._2 Email_2 tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Regionale lNAIL per la Campania, in Napoli, in Via Nuova Poggioreale
Appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. CP_1
( ), rappresentato e difeso, giusta procura anche speciale in C.F._3 atti, dall'avv. Carozza Antonio presso il cui studio legale in C.F._4
S. Marco Evangelista (CE) alla via Domenico Gentile nr. 21 elettivamente domicilia fax 0823 459261 pec Email_3
- Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 907/2022, emessa dal Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 31 marzo 2022,, -in funzione di giudice del lavoro- nel giudizio con R.G. 5470/2019,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il 03.06.2019 presso il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, ,premesso di essere CP_1 dipendente della presso lo stabilimento di Caserta dal 1984 sino Controparte_2 al 2016, deduceva di aver svolto mansioni di operaio allestitore sino al 1999 e, successivamente, di addetto al controllo qualità; di essere stato esposto, per effetto dell'attività svolta, a fibre di amianto così come riconosciuto anche dalle relazioni CONTARP per un periodo dell'attività; di essere affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva, in soggetto non fumatore collegata all'esposizione ambientale lavorativa asbesto;
di aver presentato domanda amministrativa all' in data 23.01.2017 , respinta Pt_1 dall' per mancanza dei presupposti di legge. Pt_1
Concludeva, quindi, chiedendo, previo riconoscimento della malattia professionale e l'accertamento della percentuale invalidante superiore al 16%,la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo/rendita con decorrenza dalla Pt_1 domanda amministrativa. Si costituiva l'Ente che resisteva con articolate argomentazioni chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva : a) dichiara che la capacità lavorativa della parte istante è ridotta nella misura del 35 % a decorrere dal 01.02.2017; b) condanna l' al pagamento della rendita corrispondente a decorrere dal Pt_1
01.02.2017, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Pt_1
€ 1.800,00 di cui € 1700,00 per compensi oltre IVA con attribuzione, d) condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida Pt_1 come da separato decreto emesso in pari data. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 29.4.2022 ,contestando le conclusioni alle quali era giunto il Ctu, siccome erronee e superficiali . In particolare, ha contestato al Ctu di non aver tenuto conto che la patologia asbestosica è dose/dipendente e che pertanto andava valutata per il rischio la dose cumulativa di esposizione per un rapporto fibre/anno; che i riscontrati reliquati fibrotici, da soli, erano da considerare reperti aspecifici;
che l'inalazione di fibre di asbesto provocava lesioni parenchimali (non rilevate agli esami strumentali) e non bronchiali;
di aver erroneamente considerato il FEV1 delle spirometrie che invece non costituiva il parametro da valutare in una patologia asbesto-correlata; che in definitiva il quadro clinico analizzato e il supporto strumentale utilizzato dal ctu di I grado ,non coincidevano con gli elementi dettati dalla letteratura scientifica per porre la diagnosi differenziale di patologia respiratoria asbesto correlata. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure da;
vinte le spese del doppio grado di CP_1 giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che CP_1 rilevava la correttezza della decisione impugnata , instando per il rigetto del gravame con vittoria di spese con attribuzione Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova Ctu , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni di seguito esposte.
La qualità e l'essenza della attività lavorativa svolta dall'odierno appellato presso lo stabilimento della di Caserta possono ritenersi Controparte_2 incontroverse, avendo l'Istituto denegato il riconoscimento alla prestazione sul presupposto della mancanza del nesso di causalità tra le suddette mansioni e la patologia contratta. Ciò premesso, osserva la Corte che, per un corretto inquadramento della fattispecie, va rammentato come, in tema di garanzia assicurativa contro le malattie professionali, la giurisprudenza ha delineato un duplice binario in ordine all'accertamento degli elementi cui ancorare la peculiare tutela approntata in materia. Vi è infatti, il sistema tabellare i cui caratteri, alla stregua dei criteri sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.179/88, consistono nella predeterminazione di malattie tipiche, cioè ritenute allo stato delle conoscenze scientifiche, eziologicamente derivanti da un dato elemento patogeno. Tale predeterminazione degli elementi morbosi, è unita alla indicazione delle lavorazioni ritenute pregiudizievolmente espositive per il lavoratore all'agente patogeno. Il sistema si fonda, quindi, su presunzioni che operano a garanzia del lavoratore, in ordine alla natura professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. In base alla presunzione legale enunciata, il lavoratore risulta esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale l'onere probatorio della parte interessata, essendo limitato alla dimostrazione che la tecnopatia rientri fra quelle previste dalle tabelle delle malattie professionali. In ipotesi di malattie non tabellate, invece, resta a carico dell'assicurato, l'onere di dimostrare la diretta dipendenza della malattia dalla lavorazione svolta, e, quindi, l'esposizione del lavoratore al rischio specifico, o generico in misura aggravata, di contrarre la noxa patogena. Deve anche osservarsi che ,in ambito medico-legale, l'accertamento del nesso di causalità nelle malattie professionali si basa su criteri che valutano la relazione tra l'esposizione lavorativa e l'insorgenza della malattia. Questi criteri includono: la cronologia degli eventi,( criterio cronologico ) , la localizzazione della patologia,( criterio topografico ), l'idoneità della causa (l'agente eziologico deve avere la capacità di causare la malattia in questione, secondo le conoscenze scientifiche ), il criterio della continuità fenomenica ( deve esserci una sequenza logica e coerente tra l'esposizione, l'insorgenza della malattia e la sua evoluzione) e l'esclusione di altre cause. Ciò posto, con riferimento alla fattispecie oggetto di controversia, la Corte dichiara di aderire pienamente alle conclusioni rassegnate dal dott. , Persona_2 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. La relazione depositata dal c.t.u. appare, infatti, particolarmente esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo valutazioni tecniche impeccabili. Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio sulla base dell'anamnesi lavorativa , di un accurato esame clinico del periziato, della documentazione in atti ed ha tenuto conto sia delle indagini già compiute dal consulente di ufficio di primo grado che delle censure contenute nell'atto di appello. In particolare, ha accertato che il periziato è affetto da : ““Insufficienza respiratoria di grado moderato da BCO ostruttiva, reliquato fibrotico, note di interstiziopatia, lieve ispessimento della pleura costale destra e noduli polmonari. Sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno (OSAS). Ipertensione arteriosa. Gonartrosi bilaterale”.
”. Nel contesto motivazionale il CTU ha spiegato che “Il periziando ha cominciato ad accusare disturbi respiratori nel 2013. Gli accertamenti eseguiti attestavano la presenza di un reliquato fibrotico del diametro massimo di 33 mm e la TC ad alta risoluzione del torace del 20.12.18 mostrava la presenza di diffuse manifestazioni di broncopatia cronica con note di interstiziopatia. Successivamente vi era evidenza di noduli polmonari e di un lieve ispessimento della pleura costale destra. Tali reperti strumentali sono indicativi di una patologia polmonare significativa e potenzialmente correlata all'asbesto, cui il periziando è stato esposto dal 1984 e almeno fino al 1990”. L'ausiliare nominato dalla Corte ha infatti ben evidenziato che “l'asbestosi è, per definizione, una forma di fibrosi polmonare interstiziale. Ciò significa che le fibre di amianto inalate provocano un'infiammazione cronica e una progressiva cicatrizzazione (fibrosi) del tessuto interstiziale dei polmoni, ovvero lo spazio tra gli alveoli. Un "reliquato fibrotico" indica la presenza di esiti cicatriziali permanenti a livello polmonare, compatibili con il danno indotto dall'asbesto. L'ispessimento pleurico, sia diffuso che localizzato (placche pleuriche), è una delle manifestazioni più comuni dell'esposizione all'amianto. La pleura è la membrana che riveste i polmoni e la parete toracica interna. L'infiammazione cronica causata dalle fibre di amianto può portare a un suo ispessimento e, in alcuni casi, a calcificazioni. Anche un lieve ispessimento della pleura costale è un reperto che, nel giusto contesto clinico e anamnestico (storia di esposizione all'amianto), supporta il sospetto di patologia asbesto-correlata. La broncopatia cronica, che può includere quadri come la bronchite cronica (BCO) o la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), è caratterizzata da un'infiammazione cronica dei bronchi. Sebbene l'asbestosi sia primariamente una malattia dell'interstizio polmonare e della pleura, l'esposizione all'amianto è stata associata anche a un aumentato rischio di sviluppare o aggravare condizioni bronchiali croniche. La tosse cronica (riportata più volte in atti quale sintomo iniziale della patologia respiratoria del periziando) può essere un sintomo sia dell'asbestosi che della broncopatia cronica. Pertanto, la presenza di una broncopatia cronica diffusa può essere un reperto aggiuntivo nel quadro di una malattia respiratoria complessa in un soggetto esposto ad amianto. Pertanto la combinazione dei reperti descritti – in particolare l'interstiziopatia, il reliquato fibrotico e l'ispessimento pleurico – è fortemente suggestiva di una patologia polmonare correlata all'esposizione all'asbesto, potenzialmente asbestosi. La broncopatia cronica diffusa può rappresentare una componente del danno polmonare generale o una condizione coesistente influenzata dall'esposizione.
Coerentemente con i dati strumentali acquisiti, dell'esame clinico-obiettivo e della documentazione in atti ,l'ausiliario nominato dalla Corte ha conclusivamente affermato che l' affezione denunciata ha certamente origine professionale, essendo in correlazione con l'attività professionale esercitata dal ricorrente come descritta in ricorso e determina un danno biologico del 35 (trentacinque)% a mente della voce tabellare 334 del D.M. 12.7.2000 allegato 2 parte A, così come accertata in primo grado.
Tale giudizio espresso dal consulente officiato dalla Corte resta confermato anche all'esito dell'esame della ulteriore documentazione versata in atti dall'LA in ordine ad un asserito aggravamento della patologia, avendo il Ctu spiegato che “nella valutazione del danno totale, va considerato che concorrono alla insufficienza respiratoria patologie che non sono in relazione con l'esposizione all'asbesto (OSAS) e come la stessa BCO (ostruttiva e non restrittiva) che non è esclusivamente dovuta alla suddetta esposizione. Né risulta la presenza di cuore polmonare cronico bensì una ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono esaurienti e persuasive, perché coerente con la documentazione clinica acquisita fondate su corrette valutazioni tecniche e da ritenersi prevalenti rispetto ai rilievi formulati dall'LA In definitiva, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, il gravame va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano Pt_1 come da successivo dispositivo . Le spese di CTU cedono a carico dell' e si liquidano come da separato Pt_1 decreto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello ; b) condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in Pt_1 complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. c) Pone le spese di CTU –liquidate con separato decreto –a carico dell' . Pt_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 22.9.2025
. Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.