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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 528/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Irene Parrino;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, per procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi
Tomaselli;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: . CP_2
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- premesso che la materia del contendere riguardava il periodo maggio Parte_1
2017/31.01.2018 (a seguito del riconoscimento da parte dell , avvenuto nelle CP_1
more del giudizio, della prestazione richiesta a decorrere dall'1.02.2018, a seguito della presentazione di nuova domanda amministrativa in data 16.02.2018) - con appello depositato il 27.06.2023, impugnava la sentenza n. 513/2023 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il 22.06.2023, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento e condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'APE Sociale, in relazione alla prestazione maturata dall'1.02.2018. Con la stessa sentenza il ricorso era stato invece rigettato nel resto, non risultando prodotta né dedotta la presentazione di alcuna domanda di accesso alla prestazione, ma soltanto quella di riconoscimento delle condizioni, e non potendosi pertanto ritenere sorto il diritto alla prestazione già a decorrere dal maggio 2017, nonché dichiarata inammissibile la domanda di accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 D.P.C.MM. n. 88/2017, avendo tale domanda a oggetto meri fatti e non il diritto alla prestazione.
Ripristinatosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3.07.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante in via preliminare e assorbente eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.
Evidenzia che il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda in quanto la ricorrente non avrebbe né allegato né dedotto alcunché in ordine alla presentazione della domanda di accesso al beneficio richiesto, nonostante la questione relativa alla presentazione o meno di tale domanda - posta dal giudice a
2 fondamento della decisione - non fosse stata sollevata da nessuna delle parti in primo grado.
Ribadisce la nullità della sentenza impugnata alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte nei casi di mancata segnalazione alle parti della questione rilevata ex officio dal giudice, e lamenta la conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
evidenzia, infatti, che se il giudice avesse stimolato il contraddittorio sul punto, la stessa avrebbe prodotto in giudizio la domanda di
“anticipo pensionistico per APE SOCIALE”, presentata in data 5.07.2017
(domanda n. 2136749100010, prodotta in appello quale doc. 6).
2. In subordine, l'appellante rileva di essere in ogni caso legittimata a produrre in appello la domanda di accesso al beneficio richiesto alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte in relazione all'ammissione di nuovi documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione, ovvero dotati di influenza causale più incisiva rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto rilevanti.
3. Con ulteriore doglianza impugna poi la sentenza per “violazione e/o mancata applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. n. 88/17”.
Rileva che dallo stesso tenore della norma cit., riportata peraltro solo in parte dal giudice, si evince l'erroneità della sentenza, in quanto il comma 3 dell'art. 1 del
D.P.C.M. cit. - in deroga alla disciplina di cui al comma 2, che subordina la corresponsione dell'APE sociale alla presentazione della domanda di accesso al beneficio - prevede che il diritto alla prestazione in questione sorge alla data di maturazione delle condizioni, e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017 nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata, come nel caso di specie, entro il 30.11.2017.
Aggiunge che tale interpretazione è stata confermata dal medesimo ente previdenziale nella circolare n. 100/17 ed evidenzia che ella avrebbe avuto CP_1
diritto alla corresponsione dei ratei di APE Sociale sin dal 1° maggio 2017, a
3 prescindere dalla presentazione della domanda di accesso al beneficio, avendo la stessa trasmesso all' la domanda di verifica del requisito contributivo già in CP_1
data 19.06.2017 e, dunque, entro il 30.11.2017.
4. Con ulteriore motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 2 D.P.C.M. n. 88/2017, in quanto ritenuta non avere ad oggetto un diritto.
Rileva che è proprio l'art. 7, comma 3, del D.P.C.M. n. 88/2017 ad attribuire ai soggetti che abbiano presentato domanda di verifica dei requisiti in data antecedente, come nel caso di specie, al 30.11.2017, il diritto a ottenere la prestazione pensionistica dal mese successivo alla data di maturazione dei requisiti.
Aggiunge, infine, che anche non volendo ritenere applicabile l'art. 7, comma 3 cit., in ogni caso “alcun dubbio potrebbe comunque residuare in ordine alla tutelabilità, in sede giudiziaria, della posizione della parte odierna esponente”.
Chiede pertanto alla Corte, in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;
nel merito, di condannare l' CP_1
alla corresponsione, in suo favore, dei ratei pensionistici maturati a partire dal primo maggio 2017 e non ancora corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del singolo rateo al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
5. L' nella memoria difensiva chiarisce che il rigetto della domanda della CP_1
è avvenuto sulla base della normativa allora vigente, che è poi mutata nel Pt_1
dicembre 2017 (L.205/2017 che ha modificato il comma 179 dell'art. 1 della L.
232/2016), e che ciò ha comportato il riconoscimento della prestazione a partire dall'1.02.2018; precisa che “La domanda del giugno 2017, è stata respinta in quanto l'ultimo rapporto di lavoro (doc. 2 prod. in primo grado) è stato a CP_1
tempo determinato (doc. 3 prod. in primo grado)”; chiede, quindi, il rigetto CP_1
dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
4 A fronte di tale precisazione, l'odierna appellante ha chiarito che la prestazione per cui è causa è stata chiesta in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con Controparte_3
cessato in data 7.06.2014; che “lo stato di disoccupazione -successivamente al predetto licenziamento collettivo- è rimasto SOSPESO ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 150 del 2015, avendo l'odierna esponente avuto due soli rapporti a tempo determinato per periodi di contribuzione non superiori a mesi sei (dal
01.10.2014 al 07.10.2014 presso la “Fenapi Group” e dal 09.01.2015 al
08.04.2015 presso il C.I.A.P.I. di RI GA - cfr. docc. 8 e 10 fascicolo di parte primo grado)”.
6. Va premesso che “La violazione del principio del contraddittorio comporta la nullità della sentenza, che si traduce in motivo di impugnazione, ma non consente la rimessione del processo al primo grado, fuori dei casi tassativamente previsti dall'articolo 354 del Cpc. Deriva da quanto precede, pertanto, che è il giudice d'appello che necessariamente deve pronunciarsi su quella domanda che non è stata validamente affrontata e decisa dal primo giudice”- Cassazione civile sez. I,
05/07/2022, n.21307.
7. Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
8. Ai fini della decisione va ricostruita in fatto la vicenda all'esame di questa Corte. ha prestato attività lavorativa a tempo indeterminato presso lo Parte_1 CP_4
dal 02.11.1984 al 07.06.2014, data di cessazione del rapporto a seguito di
[...]
licenziamento collettivo intimato con provvedimento del 02.05.2013, D.D.G. n.
52386.
In data 16.06.2014, la stessa ha presentato dichiarazione di disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro -Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro (cfr. doc. 7).
5 A seguito della presentazione della citata dichiarazione, è stata assunta -con contratto a tempo determinato dal 01.10.2014 al 07.10.2014- presso la “Fenapi
Group”, con la mansione di impiegata amministrativa (doc. 8).
Cessato il predetto rapporto di lavoro a tempo determinato, in data 09.10.2014 ha presentato nuova dichiarazione di disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di attività lavorativa (doc. 9).
In data 09.01.2015, il C.I.A.P.I. di RI GA ha assunto la stessa con contratto a tempo determinato per la durata di mesi tre, sino al 08.04.2015 (cfr. estratto conto previdenziale generale al 21.11.2017 - doc. 10). ha goduto della prestazione per la disoccupazione dal 16.04.2015 al Parte_1
16.08.2016 (cfr. Estratto Conto Previdenziale emesso il 21.11.2017).
Con domanda n. 2136747500056, inoltrata in data 19.06.2017, ha chiesto all' di verificare la sussistenza dei requisiti contributivi per l'accesso alla CP_1
c.d. APE sociale (cfr. doc. 2).
In data 5.07.2017 ha presentato domanda n. 2136749100010 per “Anticipo pensionistico per ape sociale” (cfr. doc. 6 prodotto in appello).
Con provvedimento del 4.09.2017, l' ha rigettato la domanda di verifica del CP_1
requisito contributivo per APE sociale con la seguente motivazione: “ultimo rapporto tempo determinato”.
A seguito di richiesta di riesame del 21.11.2017, l' ha ribadito il rigetto CP_1
precisando che “… il riesame non è stato accolto in quanto a seguito del messaggio
2884 del 11/07/2017 occorre “essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento””.
In data 16.02.2018, ha presentato nuova “Domanda di riconoscimento Parte_1
delle condizioni di accesso all'APE sociale con indicazione della prima decorrenza utile senza differimento”; l' con provvedimento del 20.06.2018 ha accolto la CP_1
domanda con la seguente motivazione: “… a seguito dell'istruttoria della sua
6 domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, presentata il 16/02/2018, lei si trova nelle seguenti condizioni: - è in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo,
o dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, - ha concluso, da almeno tre mesi, il godimento della spettante prestazione di disoccupazione, - è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. I requisiti e le condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88/2017 sono stati perfezionati in data 16/11/2016. In considerazione delle risorse disponibili, si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria. Può accedere all'indennità APE sociale presentando, qualora non l'abbia già fatto, la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici (Pin cittadino/patronato). L'APE sociale decorre dal 01/02/2018, qualora a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto di: Parte_1
“accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso all'indennità c.d. APE SOCIALE;
accertare e dichiarare che la stessa ha diritto ad ottenere il trattamento pensionistico c.d. APE SOCIALE e, per l'effetto, condannare l' alla Controparte_1
corresponsione, in favore dell'odierna ricorrente, dei ratei pensionistici maturati a partire dallo scorso primo maggio 2017 o in subordine, a partire dalla data di presentazione della domanda e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese
7 successivo all'accoglimento della presente domanda, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi”.
9. Sotto il profilo normativo, rileva la previsione dell'art. 1 comma 179 della L
232/2016, che, nel testo vigente alla data di presentazione della domanda amministrativa del 5 luglio 2017, prevedeva:
“In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno
8 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Rileva, altresì, il DPCM n. 88 del 2017, recante la disciplina delle “modalità di attuazione delle disposizioni relative all'indennità di cui all'articolo 1, commi da
179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito denominata APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 186 della medesima legge” (cfr. art. 1), che ha previsto quanto segue:
“Art. 4
1. Ai fini della domanda di accesso all'APE sociale l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui articolo 2 alla sede di residenza, CP_1
che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.
2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 2, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.
3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.
…
Art. 6
9 1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 4, l' comunica all'interessato entro CP_1
il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
2. L' comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle CP_1
condizioni per l'accesso all'APE sociale prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 7
1. La domanda di APE sociale è presentata alla sede di residenza CP_1
dell'interessato.
2. L'APE sociale è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2,
10 l'APE sociale è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.
4. Le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023”.
Ai fini della decisione rileva, altresì, il messaggio n. 4195 del 25.10.2017: CP_1
“La Legge di Bilancio 2017, all'articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), ha individuato tra i destinatari dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e della indennità di Ape sociale coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966 n. 604 e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi (lett. a dell' art. 2 del d.P.C.M
n. 88 del 2017 e lett. a dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 87 del 2017).
I decreti attuativi delle disposizioni in oggetto in merito alla categoria di disoccupati di cui alle lettera a) hanno specificato, in modo puntuale, che lo stato disoccupazione cui far riferimento è quello definito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi d'impiego che dichiarano in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
11 Nelle circolari n. 99 e n. 100 del 2017, l'Istituto, nel fornire istruzioni alle Sedi per l'esame delle domande di ape sociale e c.d. precoci presentate dai soggetti disoccupati, ha precisato che lo status di disoccupazione può essere accertato verificando la permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.
Con successivo messaggio n. 2884 dell'11.07.2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è stato chiarito che lo stato di disoccupazione, come definito dal comma 1 dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150 del 2015, deve essere mantenuto per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell'intera prestazione per la disoccupazione fino all'accesso all'indennità di ape sociale/pensione anticipata e che il periodo di inoccupazione nel periodo successivo alla fruizione totale della prestazione di disoccupazione non debba essere interrotto da rioccupazioni di qualsivoglia durata.
Nuovo indirizzo interpretativo
Con l'approssimarsi della definizione del primo monitoraggio, l' ha CP_1
nuovamente interpellato il Ministero vigilante per avere ulteriori indicazioni in merito all'accertamento dello stato di disoccupazione di cui trattasi.
Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell'accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che:
“appare condivisibile l'opzione interpretativa proposta dall'Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l'articolo 19, comma
3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.
Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della
12 prestazione di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione”.
Rileva, ancora, l'art. 19 del d.lgs 150 del 14.09.2015, in tema di “Stato di disoccupazione”, che così recita:
“1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
Rileva, infine, quanto precisato dallo stesso ente previdenziale nella comunicazione del 20.06.2018, avente ad oggetto “Domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale con indicazione della prima decorrenza utile senza differimento”: “a seguito dell'istruttoria della sua domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, presentata il 16/02/2018, lei si trova nelle seguenti condizioni: - è in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, o dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, - ha concluso, da almeno tre mesi, il godimento della spettante prestazione di disoccupazione, - è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
13 I requisiti e le condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88/2017 sono stati perfezionati in data
16/11/2016”.
10. Tanto premesso, posto che l'odierna appellante ha presentato sia la domanda n.
2136747500056, di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale in data 19.06.2017, sia la domanda n. 2136749100010, per “Anticipo pensionistico per ape sociale” in data 5.07.2017, va accolta la prima censura relativa alla erroneità della statuizione del giudice di prime cure laddove ha dichiarato la infondatezza della domanda di accertamento del diritto alla prestazione per mancata presentazione di alcuna domanda di accesso alla prestazione;
la produzione di tale ultima domanda nel presente giudizio deve ritenersi ammissibile ex art. 437 c.p.c., non senza osservare che lo stesso ente previdenziale sia in primo grado che nel presente giudizio non ne ha contestato la presentazione.
Parimenti va accolta la ulteriore censura circa la fondatezza del diritto alla prestazione in esame in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato in data 7.06.2014 per effetto di licenziamento;
ed invero, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, lo stato di disoccupazione successivo della deve Pt_1
ritenersi sospeso in presenza dei due rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi.
Inoltre, avuto riguardo alla previsione dell'art. 7 comma 3 del DPCM n. 88 del
23.05.2017, il diritto alla prestazione va riconosciuto con decorrenza dal 1° maggio 2017, posto che ha presentato la domanda amministrativa Parte_1
entro il 30.11.2017 e le condizioni per l'accesso sono maturate già alla data del
16.11.2016, come certificato dallo stesso . CP_1
11. Per le ragioni che precedono, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va accolto e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma
(statuizione di cessazione della materia del contendere relativamente al periodo
14 successivo all'1 febbraio 2018), va riconosciuto il diritto dell'appellante all'erogazione della prestazione APE sociale dal 1.05.2017, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla predetta data al mese di CP_1
gennaio 2018, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
12. Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara il diritto dell'appellante all'erogazione della prestazione APE sociale dal 1.05.2017, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento dei relativi ratei dalla predetta data al mese di gennaio 2018, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, CP_1
che liquida quanto al primo grado in € 3.000,00 e quanto al presente grado in €
4.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
15