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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 449\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Cava De' Tirreni (SA), alla via Parte_1
Sant'Antuono snc, presso lo studio dell'avv. Paolo Chiariello, che la rappresenta e difende,
in uno all'avv. Francesco Rinaldi, come da procura rilasciata con atto separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce alla
1 costituzione in appello, e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, al Largo Plebiscito
n. 6, presso lo studio dell'avv. Nicola Scarpa;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2037\2023, resa in data 19\10-7\11\2023 dal
Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di locazione;
CONCLUSIONI: come da discussione all'udienza collegiale del 28/1/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec il 18\4\2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2037\2023 del 19\10\2023 (depositata telematicamente in data
7\11\2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2.
condanna il convenuto intimato al pagamento, in favore dell'attore Parte_1
intimante in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1
spese e competenze di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 180,00 per
esborsi, ed € 2.550,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie
nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge
sull'imponibile;
3. motivi riservati>.
In effetti, con atto di citazione in primo grado avente ad oggetto sfratto per morosità e contestuale istanza di convalida, notificato ad istanza del Controparte_1
a in data 28\03\2022, il predetto ente rappresentava che con contratto Parte_1
del 14\3\1989 il aveva concesso in locazione a un mini alloggio per CP_1 Parte_2
civile abitazione, sito nel comune di Cava de' Tirreni (SA), alla via F. Vecchione n. 1 (fabr. N.
1, lett. A, piano 1, int. 3); che la era subentrata nella locazione a seguito del Pt_1
2 decesso del coniuge in data 4\12\2018, ; che con ordinanza n. 753\2003 del Parte_2
28\7\2003 il revocava l'assegnazione dell'alloggio e disponeva la risoluzione di CP_1
diritto del contratto di locazione, intimando a lo sgombero dello stesso;
che il Parte_2
conduttore non pagava i canoni di locazione relativi ai ratei mensili da gennaio 2015 a dicembre
2017 e da luglio 2018 all'atto dell'iscrizione a ruolo (31\12\2021), per un ammontare di €
6.585,39; che, non avendo avuto esito positivo le richieste di pagamento inviate (cfr. ordinanza ingiunzione prot. 1860\2021 e richiesta prot. N. 1055\2019), era costretto ad intimare a lo sfratto per morosità, con contestuale istanza di convalida. Parte_1
Costituitasi in giudizio l'intimata, si riservava ogni azione in ordine Parte_1
alle caratteristiche dell'immobile ed alla sua idoneità all'uso concordato, chiedendo in via preliminare il termine di grazia per poter sanare la morosità.
Quindi, il giudice concedeva il richiesto termine di grazia sino al 29\7\2022 e rinviava la causa all'udienza del 22\9\2022.
Tuttavia, all'udienza del 22\9\2022 si appurava che la pur non avendo effettuato Pt_1
alcun pagamento, aveva rilasciato l'immobile in data 20\9\2022 in favore di , Parte_3
nuova assegnataria dell'alloggio, dando atto comunque di essere stata contatta dal CP_1
per esercitare il diritto di prelazione senza, però, ricevere la relativa proposta.
Il confermava l'avvenuta consegna del bene e chiedeva, di conseguenza, la CP_1
dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna della parte intimante al pagamento delle spese di giudizio in ragione della soccombenza virtuale.
Di seguito, veniva disposto il mutamento del rito, previa concessione alle parti del termine sino al 15\02\2023 per l'integrazione delle domande ex art. 426 cpc, con contestuale invito ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. 28\2010 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. verbale di udienza del 22\9\2022).
Quindi, espletata la procedura di mediazione con esito negativo (cfr. verbale del 9\11\2022), la con le memorie integrative eccepiva: in via preliminare, la nullità dell'atto Pt_1
3 introduttivo del giudizio, promosso sulla base di un contratto di locazione ormai già risolto per revoca unilaterale disposta dal nel 2003; l'infondatezza della domanda di sfratto, sia CP_1
perchè l'immobile era stata già rilasciato, sia perché non esisteva più alcun contratto di locazione tra le parti a far data dal 28\7\2003; la non debenza dei canoni di locazione in assenza del rapporto contrattuale. Il tutto, con vittoria delle spese (cfr. memorie difensive per l'udienza del 20/4/2023, depositate telematicamente in data 14/2/2023, reiterate per l'udienza del
19/10/2023).
Di contro, il contestava le domande nuove proposte della solo con le CP_1 Pt_1
memorie integrative, insistendo nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
con vittoria delle spese di lite.
Quindi all'esito dell'udienza di discussione del 19\10\2023, il giudice di prime emanava la sentenza qui appellata, con la quale dichiarava cessata la materia del contendere, ma condannava la al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della Pt_1
soccombenza virtuale, avendo il dovuto agire in giudizio per riottenere il bene. CP_1
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per il seguente, unico ed articolato, motivo:
- Il Tribunale avrebbe errato nel condannarla al pagamento delle spese processuali, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, sul presupposto di una impropria qualificazione della domanda attorea. Per l'appellante, infatti, il giudice di prime cure non avrebbe rilevato l'inammissibilità dello strumento processuale azionato dal sfratto per morosità, non CP_1
potendosi configurare l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti a seguito della revoca dell'assegnazione e della determina di risoluzione con ordinanza del 28\7\2003. Comunque, il rilascio dell'immobile si era concretizzato prima del mutamento del rito, ragion per cui il non poteva insistere nella sua domanda e il primo giudice avrebbe dovuto, semmai, CP_1
disporre la compensazione delle spese.
4 Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
l'ammissibilità del presente appello con sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata;
2. accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità anche parziale e/o illegittimità della sentenza
impugnata n. 2037 / 2023 del 7 novembre 2023, resa dal Giudice Dott. Vito Colucci, Tribunale
di Nocera Inferiore – R.G. 4583/2022, depositata telematicamente il 7 novembre 2023 e non
notificata., nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio.
3. con vittoria delle spese
diritti, onorari e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori
antistatari, o in subordine con compensazione delle medesime spese stante l'atteggiamento
processuale della parte appellante>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il Controparte_1
contestando quanto ex adverso richiesto con l'atto di appello ed evidenziando che
[...]
nel procedimento di convalida di sfratto per morosità l'intimata non aveva proposto opposizione, bensì chiesto solo la concessione del termine di grazia, con la conseguente tardività delle eccezioni e domane formulate nelle memorie integrative. Peraltro, il CP_1
segnalava che dopo il rilascio dell'alloggio aveva concluso in atti per la sola cessazione della materia del contendere, insistendo però nella condanna alle spese della Pt_1
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte disponeva il mutamento del rito in appello, essendo stato introdotto con citazione (cfr. ordinanza del 28/10/2024).
Infine, all'udienza di discussione del 28/1/2025 la causa era decisa come da dispositivo in atti,
di cui si dava pubblica lettura.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Soccombenza virtuale
Con unico motivo, l'odierna appellante lamentava l'inammissibilità dello strumento processuale azionato dal sfratto per morosità, non potendosi configurare l'esistenza CP_1
5 di un contratto di locazione tra le parti a seguito della revoca dell'assegnazione e della determina di risoluzione con ordinanza del 28\7\2003. Comunque, il rilascio dell'immobile si era concretizzato prima del mutamento del rito, ragion per cui il non poteva insistere CP_1
nella sua domanda e il primo giudice avrebbe dovuto, semmai, disporre la compensazione delle spese.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, si ricorda che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché
altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Infatti, la pronuncia di cessazione della materia del contendere impone al giudice l'applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. ord. n. 24714/2022), tale per cui al giudice viene richiesta una valutazione sulla condanna alle spese di lite improntata sulla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa della parte. In virtù della soccombenza cd. virtuale,
che è espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625), in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del processo vanno poste a carico della parte che,
azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della
6 parte nei cui confronti la domanda è proposta (cfr. Cass. n. 21823/2021). Pertanto, essa prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (cfr. Cass. n. 19456/2008).
Orbene, nel caso che ci occupa, emerge dalla documentazione in atti che con ordinanza n.
753\2003 del 28\7\2003 il revocava l'assegnazione Controparte_1
dell'alloggio e determinava la risoluzione di diritto del contratto di locazione, intimando a lo sgombero dello stesso. Tuttavia, il Senatore non ottemperava al disposto Parte_2
sgombero, né il lo metteva in esecuzione, tanto che CP_1 Parte_1
continuava ad abitare l'alloggio, subentrando al coniuge\conduttore, , nelle Parte_2
more deceduto (il 4\12\2018), senza mai pagare alcunché.
Vero è che con la determina del 2003 il revocava l'assegnazione dell'alloggio e ne CP_1
decretava la risoluzione di diritto, ossia senza l'intervento del magistrato, come stabilito nell'art. 5 del contratto. Ma è altrettanto vero che le parti non hanno mai dato seguito a tale determina, visto che la e prima di lei il marito fino alla morte, Pt_1 Parte_2
sono rimasti per quasi vent'anni nell'immobile, rilasciato solo in seguito all'azione promossa dal senza pagare alcun canone\indennità. CP_1
Peraltro, è innegabile che, pur se non con lo specifico procedimento di sfratto per morosità,
comunque il avrebbe dovuto agire in giudizio per ottenere la restituzione CP_1
dell'immobile e per far accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione.
Ne consegue, pertanto, che in omaggio al suesposto principio di causalità (cfr. Cass., ord. n.
14036/2024) correttamente il giudice di prime condannava la al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
In conclusione, per le motivazioni sin qui formulate l'appello deve essere rigettato.
7 B. Spese processuali.
Il governo delle spese segue il principio della soccombenza, con imputazione a carico dell'appellante, con liquidazione come in dispositivo. Parte_1
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2037\2023, emessa in data
19\10-7\11\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del secondo grado, che liquida nella somma di € 1.300,00 per compensi CP_1
professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 449\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Cava De' Tirreni (SA), alla via Parte_1
Sant'Antuono snc, presso lo studio dell'avv. Paolo Chiariello, che la rappresenta e difende,
in uno all'avv. Francesco Rinaldi, come da procura rilasciata con atto separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce alla
1 costituzione in appello, e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, al Largo Plebiscito
n. 6, presso lo studio dell'avv. Nicola Scarpa;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2037\2023, resa in data 19\10-7\11\2023 dal
Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di locazione;
CONCLUSIONI: come da discussione all'udienza collegiale del 28/1/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec il 18\4\2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2037\2023 del 19\10\2023 (depositata telematicamente in data
7\11\2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2.
condanna il convenuto intimato al pagamento, in favore dell'attore Parte_1
intimante in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1
spese e competenze di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 180,00 per
esborsi, ed € 2.550,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie
nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge
sull'imponibile;
3. motivi riservati>.
In effetti, con atto di citazione in primo grado avente ad oggetto sfratto per morosità e contestuale istanza di convalida, notificato ad istanza del Controparte_1
a in data 28\03\2022, il predetto ente rappresentava che con contratto Parte_1
del 14\3\1989 il aveva concesso in locazione a un mini alloggio per CP_1 Parte_2
civile abitazione, sito nel comune di Cava de' Tirreni (SA), alla via F. Vecchione n. 1 (fabr. N.
1, lett. A, piano 1, int. 3); che la era subentrata nella locazione a seguito del Pt_1
2 decesso del coniuge in data 4\12\2018, ; che con ordinanza n. 753\2003 del Parte_2
28\7\2003 il revocava l'assegnazione dell'alloggio e disponeva la risoluzione di CP_1
diritto del contratto di locazione, intimando a lo sgombero dello stesso;
che il Parte_2
conduttore non pagava i canoni di locazione relativi ai ratei mensili da gennaio 2015 a dicembre
2017 e da luglio 2018 all'atto dell'iscrizione a ruolo (31\12\2021), per un ammontare di €
6.585,39; che, non avendo avuto esito positivo le richieste di pagamento inviate (cfr. ordinanza ingiunzione prot. 1860\2021 e richiesta prot. N. 1055\2019), era costretto ad intimare a lo sfratto per morosità, con contestuale istanza di convalida. Parte_1
Costituitasi in giudizio l'intimata, si riservava ogni azione in ordine Parte_1
alle caratteristiche dell'immobile ed alla sua idoneità all'uso concordato, chiedendo in via preliminare il termine di grazia per poter sanare la morosità.
Quindi, il giudice concedeva il richiesto termine di grazia sino al 29\7\2022 e rinviava la causa all'udienza del 22\9\2022.
Tuttavia, all'udienza del 22\9\2022 si appurava che la pur non avendo effettuato Pt_1
alcun pagamento, aveva rilasciato l'immobile in data 20\9\2022 in favore di , Parte_3
nuova assegnataria dell'alloggio, dando atto comunque di essere stata contatta dal CP_1
per esercitare il diritto di prelazione senza, però, ricevere la relativa proposta.
Il confermava l'avvenuta consegna del bene e chiedeva, di conseguenza, la CP_1
dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna della parte intimante al pagamento delle spese di giudizio in ragione della soccombenza virtuale.
Di seguito, veniva disposto il mutamento del rito, previa concessione alle parti del termine sino al 15\02\2023 per l'integrazione delle domande ex art. 426 cpc, con contestuale invito ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. 28\2010 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. verbale di udienza del 22\9\2022).
Quindi, espletata la procedura di mediazione con esito negativo (cfr. verbale del 9\11\2022), la con le memorie integrative eccepiva: in via preliminare, la nullità dell'atto Pt_1
3 introduttivo del giudizio, promosso sulla base di un contratto di locazione ormai già risolto per revoca unilaterale disposta dal nel 2003; l'infondatezza della domanda di sfratto, sia CP_1
perchè l'immobile era stata già rilasciato, sia perché non esisteva più alcun contratto di locazione tra le parti a far data dal 28\7\2003; la non debenza dei canoni di locazione in assenza del rapporto contrattuale. Il tutto, con vittoria delle spese (cfr. memorie difensive per l'udienza del 20/4/2023, depositate telematicamente in data 14/2/2023, reiterate per l'udienza del
19/10/2023).
Di contro, il contestava le domande nuove proposte della solo con le CP_1 Pt_1
memorie integrative, insistendo nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
con vittoria delle spese di lite.
Quindi all'esito dell'udienza di discussione del 19\10\2023, il giudice di prime emanava la sentenza qui appellata, con la quale dichiarava cessata la materia del contendere, ma condannava la al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della Pt_1
soccombenza virtuale, avendo il dovuto agire in giudizio per riottenere il bene. CP_1
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per il seguente, unico ed articolato, motivo:
- Il Tribunale avrebbe errato nel condannarla al pagamento delle spese processuali, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, sul presupposto di una impropria qualificazione della domanda attorea. Per l'appellante, infatti, il giudice di prime cure non avrebbe rilevato l'inammissibilità dello strumento processuale azionato dal sfratto per morosità, non CP_1
potendosi configurare l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti a seguito della revoca dell'assegnazione e della determina di risoluzione con ordinanza del 28\7\2003. Comunque, il rilascio dell'immobile si era concretizzato prima del mutamento del rito, ragion per cui il non poteva insistere nella sua domanda e il primo giudice avrebbe dovuto, semmai, CP_1
disporre la compensazione delle spese.
4 Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
l'ammissibilità del presente appello con sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata;
2. accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità anche parziale e/o illegittimità della sentenza
impugnata n. 2037 / 2023 del 7 novembre 2023, resa dal Giudice Dott. Vito Colucci, Tribunale
di Nocera Inferiore – R.G. 4583/2022, depositata telematicamente il 7 novembre 2023 e non
notificata., nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio.
3. con vittoria delle spese
diritti, onorari e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori
antistatari, o in subordine con compensazione delle medesime spese stante l'atteggiamento
processuale della parte appellante>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il Controparte_1
contestando quanto ex adverso richiesto con l'atto di appello ed evidenziando che
[...]
nel procedimento di convalida di sfratto per morosità l'intimata non aveva proposto opposizione, bensì chiesto solo la concessione del termine di grazia, con la conseguente tardività delle eccezioni e domane formulate nelle memorie integrative. Peraltro, il CP_1
segnalava che dopo il rilascio dell'alloggio aveva concluso in atti per la sola cessazione della materia del contendere, insistendo però nella condanna alle spese della Pt_1
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte disponeva il mutamento del rito in appello, essendo stato introdotto con citazione (cfr. ordinanza del 28/10/2024).
Infine, all'udienza di discussione del 28/1/2025 la causa era decisa come da dispositivo in atti,
di cui si dava pubblica lettura.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Soccombenza virtuale
Con unico motivo, l'odierna appellante lamentava l'inammissibilità dello strumento processuale azionato dal sfratto per morosità, non potendosi configurare l'esistenza CP_1
5 di un contratto di locazione tra le parti a seguito della revoca dell'assegnazione e della determina di risoluzione con ordinanza del 28\7\2003. Comunque, il rilascio dell'immobile si era concretizzato prima del mutamento del rito, ragion per cui il non poteva insistere CP_1
nella sua domanda e il primo giudice avrebbe dovuto, semmai, disporre la compensazione delle spese.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, si ricorda che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché
altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Infatti, la pronuncia di cessazione della materia del contendere impone al giudice l'applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. ord. n. 24714/2022), tale per cui al giudice viene richiesta una valutazione sulla condanna alle spese di lite improntata sulla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa della parte. In virtù della soccombenza cd. virtuale,
che è espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625), in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del processo vanno poste a carico della parte che,
azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della
6 parte nei cui confronti la domanda è proposta (cfr. Cass. n. 21823/2021). Pertanto, essa prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (cfr. Cass. n. 19456/2008).
Orbene, nel caso che ci occupa, emerge dalla documentazione in atti che con ordinanza n.
753\2003 del 28\7\2003 il revocava l'assegnazione Controparte_1
dell'alloggio e determinava la risoluzione di diritto del contratto di locazione, intimando a lo sgombero dello stesso. Tuttavia, il Senatore non ottemperava al disposto Parte_2
sgombero, né il lo metteva in esecuzione, tanto che CP_1 Parte_1
continuava ad abitare l'alloggio, subentrando al coniuge\conduttore, , nelle Parte_2
more deceduto (il 4\12\2018), senza mai pagare alcunché.
Vero è che con la determina del 2003 il revocava l'assegnazione dell'alloggio e ne CP_1
decretava la risoluzione di diritto, ossia senza l'intervento del magistrato, come stabilito nell'art. 5 del contratto. Ma è altrettanto vero che le parti non hanno mai dato seguito a tale determina, visto che la e prima di lei il marito fino alla morte, Pt_1 Parte_2
sono rimasti per quasi vent'anni nell'immobile, rilasciato solo in seguito all'azione promossa dal senza pagare alcun canone\indennità. CP_1
Peraltro, è innegabile che, pur se non con lo specifico procedimento di sfratto per morosità,
comunque il avrebbe dovuto agire in giudizio per ottenere la restituzione CP_1
dell'immobile e per far accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione.
Ne consegue, pertanto, che in omaggio al suesposto principio di causalità (cfr. Cass., ord. n.
14036/2024) correttamente il giudice di prime condannava la al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
In conclusione, per le motivazioni sin qui formulate l'appello deve essere rigettato.
7 B. Spese processuali.
Il governo delle spese segue il principio della soccombenza, con imputazione a carico dell'appellante, con liquidazione come in dispositivo. Parte_1
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2037\2023, emessa in data
19\10-7\11\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del secondo grado, che liquida nella somma di € 1.300,00 per compensi CP_1
professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
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