Articolo 49 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 48Articolo 50
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
Art. 49. Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dalla autorita' giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro per la sanita', previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita' in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche' con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione governativa.
Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorita' sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantita' residue.
I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983