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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 18.6.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1403/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. VINCENTI FEDERICO e dell'Avv. CENTI C.F._2 VALENTINA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BIONDI BARBARA (CF CP_1 C.F._3
) C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 3094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/01/2024
CONCLUSIONI
In data 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “in accoglimento del proposto appello e dei motivi ivi avanzati, in totale riforma della Sentenza impugnata, della quale si chiede la nullità, accogliere le conclusioni di cui alla memoria integrativa del 23.06.2022, così modificate, alla luce dell'avvenuta liberazione dell'immobile: “Accertare e dichiarare che il canone locatizio mensile, a partire dal mese di Agosto 2021 e fino alla liberazione dell'immobile da parte dei conduttori sia ridotto, avvenuta a Febbraio 2024, sia ridotta dai previsti € 750,00 ad € 250,00 per tutte le ragioni sopra esposte”; pagina 1 di 10 2)Respingere tutte le domande avversarie, perchè infondate in fatto ed in diritto e non provate;
3)Condannare parte appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai procuratori dichiaratesi antistatari”.
Per parte appellata: “in via istruttoria ammettere i documenti n. 1 e 2, che sono di formazione successiva al giudizio di primo grado;
in via preliminare dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello proposto, con tutte le conseguenze di legge;
nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza n. 3094/2023 Tribunale di Firenze;
con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 4.7.2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, e hanno Parte_1 Parte_2 adito questa Corte di Appello nei confronti di proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 3094/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/01/2024, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla aveva così deciso: “dichiara la CP_1 risoluzione del contratto di locazione tra e e quali CP_1 Parte_1 Parte_2 conduttori avente ad oggetto immobile sito in Vinci , Via G.Galilei n. 10 per inadempimento dei conduttori;
condanna e al rilascio dell'immobile suddetto;
Parte_1 Parte_2 fissa per il rilascio la data del 30.11.23; condanna e a pagare Parte_1 Parte_2 in favore di la somma di € 20.250,00 oltre ulteriori canoni fino al rilascio;
condanna i CP_1 convenuti in solido a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in € 76,00 per spese, € 5.000,00 per compenso oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
aveva convenuto in giudizio e , esponendo: CP_1 Parte_1 Parte_2 di essere proprietaria di un immobile, ad uso abitativo, ubicato in Vinci, via G. Galilei n. 110; che, con contratto stipulato il 31.5.2018 e regolarmente registrato, il suddetto immobile era stato concesso in locazione ai , al canone mensile di € 750,00; Parte_3 che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento delle mensilità decorrenti dall'agosto 2021, così accumulando un debito pari ad € 3.750,00; che le richieste di pagamento rivolte in via stragiudiziale non avevano avuto alcun esito, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – I conduttori comparivano in udienza opponendosi alla convalida, esprimendo la loro volontà di rimanere nella detenzione dell'immobile e deducendo il mancato funzionamento dei tubi di pagina 2 di 10 scarico del bagno dell'appartamento locato, vizio per il quale chiedevano la riduzione del canone.
1.3. – Denegata la richiesta di convalida e disposto il mutamento del rito, i conduttori, in sede di memoria ex art. 426 c.p.c., deducevano: che, a partire dalla seconda metà dell'anno 2020, essi erano stati costretti a chiamare, a proprie spese, con una frequenza anomala rispetto ai precedenti anni, la società Eurospurghi di Sovigliana di Vinci (Firenze), al fine di procedere allo spurgo dei pozzi neri ed alla stasatura delle tubazioni di scarico a seguito dei costanti e preoccupanti fenomeni di intasamento che rendevano non soltanto inservibile il bagno all'ultimo piano dell'immobile, ma che, in conseguenza della fuoriuscita di liquame, avevano provocato anche il danneggiamento del parquet in alcune stanze e l'insorgenza di notevoli macchie di umidità nelle pareti, creando peraltro un clima ed un ambiente assolutamente insalubre;
che, ciononostante, essi avevano sempre pagato puntualmente il canone fino all'estate 2021, quando anche tali interventi della ditta di autospurghi si erano rivelati non più risolutivi;
che, infatti, dagli scarichi del bagno erano cominciati ad uscire, oltre alla melma, anche frammenti di tubazioni, e ciò era indicativo del fatto che non si trattava di semplici intasamenti, bensì di vere e proprie rotture di tubazioni, che avrebbero necessitato di un intervento ben più importante di manutenzione straordinaria, come tale a carico della proprietaria;
che, tuttavia, la nonostante i numerosi solleciti, non aveva eseguito alcun intervento. CP_1
1.4. – La locatrice, nella memoria ex art. 426 c.p.c., contestava l'esistenza dei lamentati inconvenienti e, in ogni caso, sottolineava la sproporzione tra i presunti vizi, che non compromettevano il normale godimento del bene, e la decisione dei conduttori di sospendere integralmente il pagamento dei canoni.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali oltre che con l'espletamento di c.t.u., il tribunale, nella impugnata sentenza, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il c.t.u. aveva accertato l'occlusione delle tubazioni di scarico orizzontale delle acque chiare del bagno posto al piano primo, occlusione che comportava anche la fuoriuscita di acqua dal piatto doccia;
(-) l'ausiliario d'ufficio aveva, però, rilevato che l'occlusione non era determinata da vizi strutturali delle tubazioni (ad esempio rotture, inesistenti nel tratto in questione) bensì dalla presenza di materiali vari “non coerenti con il corretto utilizzo del bagno” e, segnatamente, residui di tipo sabbioso e/o di materia cementizia;
(-) in proposito, era significativo che, prima della conclusione delle indagini peritali, l'occlusione delle tubazioni era cessata senza che fossero stati eseguiti interventi di ripristino delle stesse;
pagina 3 di 10 (-) pertanto, dalle indagini del CTU era emerso che il cattivo funzionamento degli scarichi delle acque chiare del bagno era da addebitare non ad un difetto delle tubazioni bensì al non corretto uso degli scarichi da parte degli utilizzatori del bagno;
(-) del resto, la locazione era iniziata il 31.5.2018 e gli stessi conduttori avevano dichiarato che il malfunzionamento degli scarichi aveva iniziato a manifestarsi solo dalla seconda parte del 2020, mentre nessuna rottura era stata riscontrata nel tratto orizzontale delle tubazioni di scarico;
(-) nessuna inadempienza, dunque, era addebitabile alla locatrice e, pertanto, il mancato pagamento del canone da parte dei conduttori non era in alcun modo giustificato;
(-) perciò, il reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento del canone era da considerarsi certamente grave ai sensi dell'art. 5 della l.n. 392/78, il che giustificava la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dei e la conseguente condanna al rilascio Parte_3 dell'immobile ed al pagamento dei canoni non corrisposti.
2 – Il giudizio di secondo grado
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 articolando il seguente motivo:
(-) il tribunale non aveva correttamente interpretato le risultanze dell'espletata c.t.u., dal momento che l'ausiliario d'ufficio non aveva loro addebitato il non corretto uso degli scarichi del bagno.
Anzi, il c.t.u. aveva accertato che la presenza di un foro successivo al punto dell'occlusione determinava il parziale inutilizzo del bagno, con la conseguenza che era certamente legittima la pretesa di essi conduttori di ottenere una riduzione del canone.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – All'udienza del 18.6.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – L'esame del gravame.
pagina 4 di 10 3.1. – In via preliminare, bisogna evidenziare che la documentazione prodotta, per la prima volta, dalla in questo grado di giudizio (certificato di residenza dei ed CP_1 Parte_3 attestazione di pagamento di due acconti del compenso liquidato al CTU, a seguito del raggiungimento di accordo di rateizzazione delle somme), si presenta del tutto inconferente con l'oggetto del contendere, sicché della stessa non si terrà alcun conto ai fini decisionali.
Ciò posto, l'appello, sia pure ammissibile, è infondato e va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1.1. – In primo luogo, giova considerare come l'espletata c.t.u. abbia consentito di accertare, con un ragionamento immune da errori e/o vizi logici, che “- il mancato funzionamento delle tubazioni di scarico delle acque chiare era dovuto alla presenza di materiali non coerenti con il corretto utilizzo del bagno e che i vizi lamentati da Parte Convenuta siano dovuti alla fuoriuscita di acqua dal piatto doccia dovuta all'occlusione dello scarico. - La modesta entità della contropendenza, attenendosi ad un corretto ed idoneo utilizzo delle tubazioni di scarico, non possa costituire causa di mancato funzionamento dell'impianto. - La presenza del foro rilevato sulla tubazione di scarico delle acque saponose all'interno della cassetta in muratura presente all'interno dell'appartamento, pur non essendo sicuramente causa di ingresso nella tubazione del materiale rinvenuto durante le operazioni peritali ( in quanto il materiale è stato rinvenuto nel tratto orizzontale precedente al punto di fessura), costituisce motivo di parziale mancato utilizzo del bagno, in quanto la fuoriuscita di acqua dalla tubazione verticale di scarico porta conseguentemente l'utilizzatore del bagno a non utilizzare lo scarico delle acque saponose fintanto che la tubazione non risulti riparata. - Per quanto riguarda l'incidenza del mancato funzionamento del bagno posto al piano primo, relativamente agli scarichi delle acque saponose, è evidente che trattandosi dell'unico bagno a servizio dell'abitazione il mancato utilizzo del medesimo, incide in modo rilevante sull'utilizzo dell'abitazione. Tuttavia si deve dare atto che è presente un altro bagno nell'unità immobiliare ad uso autorimessa pertinenziale all'appartamento, al quale è possibile accedere tramite scala interna di collegamento tra l'abitazione e la medesima autorimessa posta al piano sottostante” (c.t.u., pag. 11).
Convocato a chiarimenti, l'ausiliario d'ufficio ha, altresì, precisato: “non sono state riscontrate rotture nella parte orizzontale delle tubazioni all'interno del bagno, in cui è stata rilevata una occlusione. Nel corso delle operazioni ad un certo punto non è stata più riscontrata l'occlusione la cui eliminazione non è stata constata nel corso delle indagini. Quando c'era l'occlusione c'era risalita di acqua all'interno del piatto doccia” (cfr. verbale di udienza del 27.7.2023).
Pertanto, il c.t.u. ha verificato che gli inconvenienti lamentati dai conduttori – e consistenti principalmente nella fuoriuscita di liquami dal piatto doccia – non dipendevano da una rottura pagina 5 di 10 delle tubazioni dell'impianto idraulico bensì dalla “presenza di materiali non coerenti con il corretto utilizzo del bagno” e, segnatamente, dalla presenza di “residui di tipo sabbioso” e/o di natura cementizia (cfr. c.t.u., pag. 5).
In proposito, è significativo che, nel corso delle indagini peritali, l'occlusione non sia stata più riscontrata, e ciò vale ulteriormente ad escludere l'esistenza di un difetto strutturale dell'impianto idraulico ed a confermare che quanto lamentato dai conduttori fosse stato determinato da un uso improprio del bagno da parte di costoro.
Invero, essendosi i lamentati inconvenienti verificati a distanza di circa due anni dall'inizio della locazione, l'uso non corretto degli scarichi del bagno non può che essere addebitato proprio al comportamento dei , gli unici ad essere nella detenzione dell'immobile. Controparte_2
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il tribunale non ha travisato le risultanze dell'espletata c.t.u. che, nell'escludere la presenza di rotture nella parte orizzontale delle tubazioni e nel dare atto della presenza di materiale sabbioso e/o di natura cementizia nelle condutture, consentiva, da un lato, di escludere l'esistenza di difetti strutturali dell'impianto idraulico e, dall'altro, di ricondurre l'inconveniente ad un uso inappropriato del bagno da parte dei conduttori.
3.1.2. – Inoltre, non constando che l'eliminazione dell'occlusione abbia richiesto l'esecuzione di interventi da parte di tecnici specializzati o, comunque, la necessità di sostenere un determinato costo economico, deve ritenersi che la relativa attività rientrasse nella “piccola manutenzione” dell'immobile, come tale a carico del conduttore ex artt. 1576 e 1609 c.c.
Ciò anche in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del contratto di locazione, secondo cui “il conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. e per patto espresso quelle inerenti alle parti di impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, del riscaldamento, alla sostituzione di vetri rotti anche a causa di intemperie, alla riparazione e sostituzione di serrande e chiavistelli”.
3.2. – Ora, è vero che il c.t.u. ha anche accertato che “la presenza del foro rilevato sulla tubazione di scarico delle acque saponose all'interno della cassetta in muratura presente all'interno dell'appartamento, pur non essendo sicuramente causa di ingresso nella tubazione del materiale rinvenuto durante le operazioni peritali (in quanto il materiale è stato rinvenuto nel tratto orizzontale precedente al punto di fessura), costituisce motivo di parziale mancato utilizzo del bagno, in quanto la fuoriuscita di acqua dalla tubazione verticale di scarico porta conseguentemente l'utilizzatore del bagno a non utilizzare lo scarico delle acque saponose fintanto che la tubazione non risulti riparata”.
pagina 6 di 10 3.2.1. – Nondimeno, i vizi dell'immobile, per essere rilevanti, devono diminuire in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito (cfr. Cass. civ., n. 11514/2008).
Si deve trattare, quindi, di una anomala condizione della cosa locata, con carattere di durata e di non facile eliminazione.
Non possono, allora, ricomprendersi in detti vizi quei guasti o deterioramenti della cosa locata dovuti alla naturale usura, effetto del tempo o dipendenti da accadimenti accidentali per i quali resta operante l'obbligo del locatore di provvedere alla riparazione ex art.1576, comma 2, c.c.
(cfr. Cass. n.5836/2007).
Nella specie, è evidente che la presenza del foro, rilevata dal c.t.u., sulla tubazione di scarico delle acque saponose fosse sintomatica non di un vizio strutturale del bene bensì di un semplice guasto, che determinava, semmai, un disagio limitato e transeunte nella sua utilizzazione, eliminabile attraverso opere di semplice riparazione.
Ebbene, i guasti o deterioramenti della cosa locata, dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, o ad accadimenti accidentali, possono rilevare rispetto all'obbligo di manutenzione, posto dalla legge a carico del locatore, quale proiezione nel tempo dell'obbligo di consegna in buono stato di manutenzione (art. 1575 cod. civ.), e rispetto all'obbligo di riparazione ex art. 1576 cod. civ.,
l'inosservanza dei quali determina l'inadempimento contrattuale (Cass. 21 novembre 2011, n.
24459; Cass. 15 maggio 2007, n. 11198) ma non giustificano la domanda di riduzione del canone.
Del resto, non risulta neppure che i conduttori abbiano segnalato tale guasto alla locatrice e che quest'ultima abbia omesso di attivarsi, dal momento che le loro doglianze concernevano esclusivamente la fuoriuscita di melma e materiale vario dagli scarichi del bagno.
Né consta che, a causa delle percolazioni causate dal predetto foro, i conduttori si siano astenuti dall'uso totale o parziale del bagno, a tacere del fatto che è pacifico che l'abitazione fosse dotata anche di un altro servizio igienico, posto nel locale adibito autorimessa, in ordine al cui funzionamento il c.t.u. non ha rilevato alcuna anomalia.
D'altra parte, non risulta che le infiltrazioni interessassero un'area particolarmente estesa o fossero di entità tale da compromettere l'abitabilità dell'appartamento, sicché, anche per tale motivo, si deve escludere che esse abbiano compromesso il godimento dell'immobile.
3.2.2. – Per quanto riguarda, poi, il distaccamento di una porzione del pavimento del parquet, esso è stato determinato, come accertato dal c.t.u., dalla fuoriuscita di liquami dal piatto doccia
(riconducibile, come sopra esposto, ad un uso improprio del bagno da parte dei conduttori), mentre per quanto concerne il collocamento in contropendenza della tubazione di scarico del bagno e le ridotte dimensioni del suo diametro, il c.t.u. ha accertato che tali circostanze non impediscono il regolare deflusso delle acque (cfr. c.t.u., pag. 11).
pagina 7 di 10 3.3. – Giova, infine, considerare che la domanda di riduzione del canone (da € 750,00 ad €
250,00) sia stata proposta con decorrenza dall'agosto 2021 e fino al febbraio 2024 (quando vi è stato il rilascio dell'immobile), per un totale di 30 mensilità (ragion per cui la stessa ammonta ad €
15.000).
Sennonché, in tale arco temporale, i conduttori si sono completamente astenuti dal corrispondere il canone, con la conseguenza che la gravità del loro inadempimento, giustificando la risoluzione della locazione ex art. 5 della l.n. 392/1978, non consente ad essi di avvalersi degli strumenti finalizzati a riequilibrare il sinallagma contrattuale.
Non pertinente, quindi, è il riferimento, da parte degli appellanti, a Cass. civ. n. 18987/2016 la quale, anzi, nell'affermare che “al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”, si pone in rapporto antitetico con la tesi dagli stessi sostenuta.
Ciò tanto più se si considera che i conduttori non si sono limitati a ridursi il canone ma hanno omesso completamente di corrisponderlo.
Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
29.1.2021, n. 2154; in senso conforme, cfr. Cass. civ. n. 17020/2022).
Nel caso di specie, però, difetta il rapporto di proporzionalità giustificante il ricorso all'art. 1460
c.c., dal momento che non è stato in alcun modo dimostrato che i lamentati inconvenienti, in parte riconducibili proprio al comportamento dei conduttori, abbiano compromesso il godimento del bene da parte di costoro che, infatti, hanno continuato ad utilizzarlo, rilasciandolo solo all'esito del giudizio di primo grado.
pagina 8 di 10 Per converso, l'integrale sospensione del pagamento del canone, pur continuando i
[...]
a beneficiare del godimento dell'immobile, si pone in evidente contrasto con il Parte_3 principio di buona fede contrattuale e ciò costituisce ulteriore motivo ostativo all'applicazione dell'art. 1460 c.c.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
4.3. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 15.000) diverso da quello dichiarato (€ 3.750).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 3094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/01/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
pagina 9 di 10 Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 18.6.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1403/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. VINCENTI FEDERICO e dell'Avv. CENTI C.F._2 VALENTINA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BIONDI BARBARA (CF CP_1 C.F._3
) C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 3094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/01/2024
CONCLUSIONI
In data 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “in accoglimento del proposto appello e dei motivi ivi avanzati, in totale riforma della Sentenza impugnata, della quale si chiede la nullità, accogliere le conclusioni di cui alla memoria integrativa del 23.06.2022, così modificate, alla luce dell'avvenuta liberazione dell'immobile: “Accertare e dichiarare che il canone locatizio mensile, a partire dal mese di Agosto 2021 e fino alla liberazione dell'immobile da parte dei conduttori sia ridotto, avvenuta a Febbraio 2024, sia ridotta dai previsti € 750,00 ad € 250,00 per tutte le ragioni sopra esposte”; pagina 1 di 10 2)Respingere tutte le domande avversarie, perchè infondate in fatto ed in diritto e non provate;
3)Condannare parte appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai procuratori dichiaratesi antistatari”.
Per parte appellata: “in via istruttoria ammettere i documenti n. 1 e 2, che sono di formazione successiva al giudizio di primo grado;
in via preliminare dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello proposto, con tutte le conseguenze di legge;
nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza n. 3094/2023 Tribunale di Firenze;
con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 4.7.2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, e hanno Parte_1 Parte_2 adito questa Corte di Appello nei confronti di proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 3094/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/01/2024, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla aveva così deciso: “dichiara la CP_1 risoluzione del contratto di locazione tra e e quali CP_1 Parte_1 Parte_2 conduttori avente ad oggetto immobile sito in Vinci , Via G.Galilei n. 10 per inadempimento dei conduttori;
condanna e al rilascio dell'immobile suddetto;
Parte_1 Parte_2 fissa per il rilascio la data del 30.11.23; condanna e a pagare Parte_1 Parte_2 in favore di la somma di € 20.250,00 oltre ulteriori canoni fino al rilascio;
condanna i CP_1 convenuti in solido a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in € 76,00 per spese, € 5.000,00 per compenso oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
aveva convenuto in giudizio e , esponendo: CP_1 Parte_1 Parte_2 di essere proprietaria di un immobile, ad uso abitativo, ubicato in Vinci, via G. Galilei n. 110; che, con contratto stipulato il 31.5.2018 e regolarmente registrato, il suddetto immobile era stato concesso in locazione ai , al canone mensile di € 750,00; Parte_3 che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento delle mensilità decorrenti dall'agosto 2021, così accumulando un debito pari ad € 3.750,00; che le richieste di pagamento rivolte in via stragiudiziale non avevano avuto alcun esito, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – I conduttori comparivano in udienza opponendosi alla convalida, esprimendo la loro volontà di rimanere nella detenzione dell'immobile e deducendo il mancato funzionamento dei tubi di pagina 2 di 10 scarico del bagno dell'appartamento locato, vizio per il quale chiedevano la riduzione del canone.
1.3. – Denegata la richiesta di convalida e disposto il mutamento del rito, i conduttori, in sede di memoria ex art. 426 c.p.c., deducevano: che, a partire dalla seconda metà dell'anno 2020, essi erano stati costretti a chiamare, a proprie spese, con una frequenza anomala rispetto ai precedenti anni, la società Eurospurghi di Sovigliana di Vinci (Firenze), al fine di procedere allo spurgo dei pozzi neri ed alla stasatura delle tubazioni di scarico a seguito dei costanti e preoccupanti fenomeni di intasamento che rendevano non soltanto inservibile il bagno all'ultimo piano dell'immobile, ma che, in conseguenza della fuoriuscita di liquame, avevano provocato anche il danneggiamento del parquet in alcune stanze e l'insorgenza di notevoli macchie di umidità nelle pareti, creando peraltro un clima ed un ambiente assolutamente insalubre;
che, ciononostante, essi avevano sempre pagato puntualmente il canone fino all'estate 2021, quando anche tali interventi della ditta di autospurghi si erano rivelati non più risolutivi;
che, infatti, dagli scarichi del bagno erano cominciati ad uscire, oltre alla melma, anche frammenti di tubazioni, e ciò era indicativo del fatto che non si trattava di semplici intasamenti, bensì di vere e proprie rotture di tubazioni, che avrebbero necessitato di un intervento ben più importante di manutenzione straordinaria, come tale a carico della proprietaria;
che, tuttavia, la nonostante i numerosi solleciti, non aveva eseguito alcun intervento. CP_1
1.4. – La locatrice, nella memoria ex art. 426 c.p.c., contestava l'esistenza dei lamentati inconvenienti e, in ogni caso, sottolineava la sproporzione tra i presunti vizi, che non compromettevano il normale godimento del bene, e la decisione dei conduttori di sospendere integralmente il pagamento dei canoni.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali oltre che con l'espletamento di c.t.u., il tribunale, nella impugnata sentenza, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il c.t.u. aveva accertato l'occlusione delle tubazioni di scarico orizzontale delle acque chiare del bagno posto al piano primo, occlusione che comportava anche la fuoriuscita di acqua dal piatto doccia;
(-) l'ausiliario d'ufficio aveva, però, rilevato che l'occlusione non era determinata da vizi strutturali delle tubazioni (ad esempio rotture, inesistenti nel tratto in questione) bensì dalla presenza di materiali vari “non coerenti con il corretto utilizzo del bagno” e, segnatamente, residui di tipo sabbioso e/o di materia cementizia;
(-) in proposito, era significativo che, prima della conclusione delle indagini peritali, l'occlusione delle tubazioni era cessata senza che fossero stati eseguiti interventi di ripristino delle stesse;
pagina 3 di 10 (-) pertanto, dalle indagini del CTU era emerso che il cattivo funzionamento degli scarichi delle acque chiare del bagno era da addebitare non ad un difetto delle tubazioni bensì al non corretto uso degli scarichi da parte degli utilizzatori del bagno;
(-) del resto, la locazione era iniziata il 31.5.2018 e gli stessi conduttori avevano dichiarato che il malfunzionamento degli scarichi aveva iniziato a manifestarsi solo dalla seconda parte del 2020, mentre nessuna rottura era stata riscontrata nel tratto orizzontale delle tubazioni di scarico;
(-) nessuna inadempienza, dunque, era addebitabile alla locatrice e, pertanto, il mancato pagamento del canone da parte dei conduttori non era in alcun modo giustificato;
(-) perciò, il reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento del canone era da considerarsi certamente grave ai sensi dell'art. 5 della l.n. 392/78, il che giustificava la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dei e la conseguente condanna al rilascio Parte_3 dell'immobile ed al pagamento dei canoni non corrisposti.
2 – Il giudizio di secondo grado
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 articolando il seguente motivo:
(-) il tribunale non aveva correttamente interpretato le risultanze dell'espletata c.t.u., dal momento che l'ausiliario d'ufficio non aveva loro addebitato il non corretto uso degli scarichi del bagno.
Anzi, il c.t.u. aveva accertato che la presenza di un foro successivo al punto dell'occlusione determinava il parziale inutilizzo del bagno, con la conseguenza che era certamente legittima la pretesa di essi conduttori di ottenere una riduzione del canone.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – All'udienza del 18.6.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – L'esame del gravame.
pagina 4 di 10 3.1. – In via preliminare, bisogna evidenziare che la documentazione prodotta, per la prima volta, dalla in questo grado di giudizio (certificato di residenza dei ed CP_1 Parte_3 attestazione di pagamento di due acconti del compenso liquidato al CTU, a seguito del raggiungimento di accordo di rateizzazione delle somme), si presenta del tutto inconferente con l'oggetto del contendere, sicché della stessa non si terrà alcun conto ai fini decisionali.
Ciò posto, l'appello, sia pure ammissibile, è infondato e va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1.1. – In primo luogo, giova considerare come l'espletata c.t.u. abbia consentito di accertare, con un ragionamento immune da errori e/o vizi logici, che “- il mancato funzionamento delle tubazioni di scarico delle acque chiare era dovuto alla presenza di materiali non coerenti con il corretto utilizzo del bagno e che i vizi lamentati da Parte Convenuta siano dovuti alla fuoriuscita di acqua dal piatto doccia dovuta all'occlusione dello scarico. - La modesta entità della contropendenza, attenendosi ad un corretto ed idoneo utilizzo delle tubazioni di scarico, non possa costituire causa di mancato funzionamento dell'impianto. - La presenza del foro rilevato sulla tubazione di scarico delle acque saponose all'interno della cassetta in muratura presente all'interno dell'appartamento, pur non essendo sicuramente causa di ingresso nella tubazione del materiale rinvenuto durante le operazioni peritali ( in quanto il materiale è stato rinvenuto nel tratto orizzontale precedente al punto di fessura), costituisce motivo di parziale mancato utilizzo del bagno, in quanto la fuoriuscita di acqua dalla tubazione verticale di scarico porta conseguentemente l'utilizzatore del bagno a non utilizzare lo scarico delle acque saponose fintanto che la tubazione non risulti riparata. - Per quanto riguarda l'incidenza del mancato funzionamento del bagno posto al piano primo, relativamente agli scarichi delle acque saponose, è evidente che trattandosi dell'unico bagno a servizio dell'abitazione il mancato utilizzo del medesimo, incide in modo rilevante sull'utilizzo dell'abitazione. Tuttavia si deve dare atto che è presente un altro bagno nell'unità immobiliare ad uso autorimessa pertinenziale all'appartamento, al quale è possibile accedere tramite scala interna di collegamento tra l'abitazione e la medesima autorimessa posta al piano sottostante” (c.t.u., pag. 11).
Convocato a chiarimenti, l'ausiliario d'ufficio ha, altresì, precisato: “non sono state riscontrate rotture nella parte orizzontale delle tubazioni all'interno del bagno, in cui è stata rilevata una occlusione. Nel corso delle operazioni ad un certo punto non è stata più riscontrata l'occlusione la cui eliminazione non è stata constata nel corso delle indagini. Quando c'era l'occlusione c'era risalita di acqua all'interno del piatto doccia” (cfr. verbale di udienza del 27.7.2023).
Pertanto, il c.t.u. ha verificato che gli inconvenienti lamentati dai conduttori – e consistenti principalmente nella fuoriuscita di liquami dal piatto doccia – non dipendevano da una rottura pagina 5 di 10 delle tubazioni dell'impianto idraulico bensì dalla “presenza di materiali non coerenti con il corretto utilizzo del bagno” e, segnatamente, dalla presenza di “residui di tipo sabbioso” e/o di natura cementizia (cfr. c.t.u., pag. 5).
In proposito, è significativo che, nel corso delle indagini peritali, l'occlusione non sia stata più riscontrata, e ciò vale ulteriormente ad escludere l'esistenza di un difetto strutturale dell'impianto idraulico ed a confermare che quanto lamentato dai conduttori fosse stato determinato da un uso improprio del bagno da parte di costoro.
Invero, essendosi i lamentati inconvenienti verificati a distanza di circa due anni dall'inizio della locazione, l'uso non corretto degli scarichi del bagno non può che essere addebitato proprio al comportamento dei , gli unici ad essere nella detenzione dell'immobile. Controparte_2
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il tribunale non ha travisato le risultanze dell'espletata c.t.u. che, nell'escludere la presenza di rotture nella parte orizzontale delle tubazioni e nel dare atto della presenza di materiale sabbioso e/o di natura cementizia nelle condutture, consentiva, da un lato, di escludere l'esistenza di difetti strutturali dell'impianto idraulico e, dall'altro, di ricondurre l'inconveniente ad un uso inappropriato del bagno da parte dei conduttori.
3.1.2. – Inoltre, non constando che l'eliminazione dell'occlusione abbia richiesto l'esecuzione di interventi da parte di tecnici specializzati o, comunque, la necessità di sostenere un determinato costo economico, deve ritenersi che la relativa attività rientrasse nella “piccola manutenzione” dell'immobile, come tale a carico del conduttore ex artt. 1576 e 1609 c.c.
Ciò anche in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del contratto di locazione, secondo cui “il conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. e per patto espresso quelle inerenti alle parti di impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, del riscaldamento, alla sostituzione di vetri rotti anche a causa di intemperie, alla riparazione e sostituzione di serrande e chiavistelli”.
3.2. – Ora, è vero che il c.t.u. ha anche accertato che “la presenza del foro rilevato sulla tubazione di scarico delle acque saponose all'interno della cassetta in muratura presente all'interno dell'appartamento, pur non essendo sicuramente causa di ingresso nella tubazione del materiale rinvenuto durante le operazioni peritali (in quanto il materiale è stato rinvenuto nel tratto orizzontale precedente al punto di fessura), costituisce motivo di parziale mancato utilizzo del bagno, in quanto la fuoriuscita di acqua dalla tubazione verticale di scarico porta conseguentemente l'utilizzatore del bagno a non utilizzare lo scarico delle acque saponose fintanto che la tubazione non risulti riparata”.
pagina 6 di 10 3.2.1. – Nondimeno, i vizi dell'immobile, per essere rilevanti, devono diminuire in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito (cfr. Cass. civ., n. 11514/2008).
Si deve trattare, quindi, di una anomala condizione della cosa locata, con carattere di durata e di non facile eliminazione.
Non possono, allora, ricomprendersi in detti vizi quei guasti o deterioramenti della cosa locata dovuti alla naturale usura, effetto del tempo o dipendenti da accadimenti accidentali per i quali resta operante l'obbligo del locatore di provvedere alla riparazione ex art.1576, comma 2, c.c.
(cfr. Cass. n.5836/2007).
Nella specie, è evidente che la presenza del foro, rilevata dal c.t.u., sulla tubazione di scarico delle acque saponose fosse sintomatica non di un vizio strutturale del bene bensì di un semplice guasto, che determinava, semmai, un disagio limitato e transeunte nella sua utilizzazione, eliminabile attraverso opere di semplice riparazione.
Ebbene, i guasti o deterioramenti della cosa locata, dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, o ad accadimenti accidentali, possono rilevare rispetto all'obbligo di manutenzione, posto dalla legge a carico del locatore, quale proiezione nel tempo dell'obbligo di consegna in buono stato di manutenzione (art. 1575 cod. civ.), e rispetto all'obbligo di riparazione ex art. 1576 cod. civ.,
l'inosservanza dei quali determina l'inadempimento contrattuale (Cass. 21 novembre 2011, n.
24459; Cass. 15 maggio 2007, n. 11198) ma non giustificano la domanda di riduzione del canone.
Del resto, non risulta neppure che i conduttori abbiano segnalato tale guasto alla locatrice e che quest'ultima abbia omesso di attivarsi, dal momento che le loro doglianze concernevano esclusivamente la fuoriuscita di melma e materiale vario dagli scarichi del bagno.
Né consta che, a causa delle percolazioni causate dal predetto foro, i conduttori si siano astenuti dall'uso totale o parziale del bagno, a tacere del fatto che è pacifico che l'abitazione fosse dotata anche di un altro servizio igienico, posto nel locale adibito autorimessa, in ordine al cui funzionamento il c.t.u. non ha rilevato alcuna anomalia.
D'altra parte, non risulta che le infiltrazioni interessassero un'area particolarmente estesa o fossero di entità tale da compromettere l'abitabilità dell'appartamento, sicché, anche per tale motivo, si deve escludere che esse abbiano compromesso il godimento dell'immobile.
3.2.2. – Per quanto riguarda, poi, il distaccamento di una porzione del pavimento del parquet, esso è stato determinato, come accertato dal c.t.u., dalla fuoriuscita di liquami dal piatto doccia
(riconducibile, come sopra esposto, ad un uso improprio del bagno da parte dei conduttori), mentre per quanto concerne il collocamento in contropendenza della tubazione di scarico del bagno e le ridotte dimensioni del suo diametro, il c.t.u. ha accertato che tali circostanze non impediscono il regolare deflusso delle acque (cfr. c.t.u., pag. 11).
pagina 7 di 10 3.3. – Giova, infine, considerare che la domanda di riduzione del canone (da € 750,00 ad €
250,00) sia stata proposta con decorrenza dall'agosto 2021 e fino al febbraio 2024 (quando vi è stato il rilascio dell'immobile), per un totale di 30 mensilità (ragion per cui la stessa ammonta ad €
15.000).
Sennonché, in tale arco temporale, i conduttori si sono completamente astenuti dal corrispondere il canone, con la conseguenza che la gravità del loro inadempimento, giustificando la risoluzione della locazione ex art. 5 della l.n. 392/1978, non consente ad essi di avvalersi degli strumenti finalizzati a riequilibrare il sinallagma contrattuale.
Non pertinente, quindi, è il riferimento, da parte degli appellanti, a Cass. civ. n. 18987/2016 la quale, anzi, nell'affermare che “al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”, si pone in rapporto antitetico con la tesi dagli stessi sostenuta.
Ciò tanto più se si considera che i conduttori non si sono limitati a ridursi il canone ma hanno omesso completamente di corrisponderlo.
Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
29.1.2021, n. 2154; in senso conforme, cfr. Cass. civ. n. 17020/2022).
Nel caso di specie, però, difetta il rapporto di proporzionalità giustificante il ricorso all'art. 1460
c.c., dal momento che non è stato in alcun modo dimostrato che i lamentati inconvenienti, in parte riconducibili proprio al comportamento dei conduttori, abbiano compromesso il godimento del bene da parte di costoro che, infatti, hanno continuato ad utilizzarlo, rilasciandolo solo all'esito del giudizio di primo grado.
pagina 8 di 10 Per converso, l'integrale sospensione del pagamento del canone, pur continuando i
[...]
a beneficiare del godimento dell'immobile, si pone in evidente contrasto con il Parte_3 principio di buona fede contrattuale e ciò costituisce ulteriore motivo ostativo all'applicazione dell'art. 1460 c.c.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
4.3. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 15.000) diverso da quello dichiarato (€ 3.750).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 3094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/01/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
pagina 9 di 10 Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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