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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 18075 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. SOLE GIACOMO ricorrente
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. ANNIBALLO MARIAROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa all'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 13/11/2024 e conseguentemente condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.
3.200,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che con ricorso depositato il 13/12/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di
1 essere stato assunto alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo indeterminato full time in data 01/07/2023 presso la filiale di Palermo, con la CP_2
qualifica di AUTISTA (Liv. G.1) con applicazione del CCNL Logistica, Trasporto, Merci
e Spedizione (116A). Precisava, inoltre, di avere lavorato, dal 2016, alle dipendenze della società attualmente in liquidazione giudiziale e che la società Controparte_3 convenuta gli aveva riconosciuto l'anzianità precedentemente acquisita.
Rappresentava che in data 10/10/2024 gli era stata consegnata brevi manu contestazione disciplinare che lo accusava di essersi trattenuto indebitamente, in data 01/10/2024,
l'importo di €. 175,81 senza provvedere al relativo versamento presso la filiale di
Palermo, somma dal medesimo incassata presso il di Misilmeri per Controparte_4
una spedizione in contrassegno con lettera di vettura MY 92521606, così come riportato nella distinta riepilogativa da lui firmata per presa in carico.
Esponeva che per i suesposti motivi era stato sospeso dal lavoro, anche se non dalla retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare;
di avere formalmente contestato la fondatezza degli addebiti;
che, in assenza di riscontro di parte datoriale, aveva chiesto la convocazione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato presso l'Ispettorato del Lavoro, al quale la società non aveva partecipato;
che in data 13.11.2024 gli era stato intimato il licenziamento per giusta causa.
Affermava il ricorrente la illegittimità del provvedimento espulsivo, sia per l'inesistenza del fatto contestato, sia perché ritorsivo in quanto conseguente alla sua scelta di rivolgersi all'Ispettorato.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “1) Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità
e/o l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 13-14.11.2024 al ricorrente, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso e per l'effetto 2) Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art. 18 l. n. 300/1970, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto risultante in atti, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3)
Condannare, inoltre, la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra;
4) Condannare, inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali morali e di Controparte_1
pregiudizio alla reputazione nella misura ritenuta equa di giustizia.
In via subordinata rispetto ai punti 2 e 3, 4) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata rispetto ai punti dal 2 al 4, 5) condannare la
2 convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto risultante in atti, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 6) In tutti i casi con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo”;
-premesso che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, la quale contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
-premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
-rilevato che emerge dagli atti e dalle difese delle parti che il licenziamento è stato intimato per giusta causa per violazione del rapporto fiduciario. In particolare, afferma parte datoriale il venir meno del necessario rapporto di fiducia con il lavoratore, per avere questo indebitamente trattenuto l'importo di €. 175,81, non provvedendo al relativo versamento presso la Filiale di Palermo. E che tale valutazione negativa della permanenza del rapporto fiduciario caratterizzante il vincolo contrattuale rientri nel concetto di giusta causa è affermazione consolidata in giurisprudenza anche di legittimità, dovendosi qualificare come giusta causa ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali (Cassazione civile , sez. lav. , 01/07/2020 ,
n. 13412; Cassazione civile , sez. lav. , 08/11/2019 , n. 28927);
-rilevato che in materia di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è onere del datore di lavoro fornire prova certa di tutti gli elementi della fattispecie (cfr. da ultimo Cass. n.
22870/2024);
-rilevato che, nel caso di specie, non può ritenersi che la parte datoriale abbia assolto a tale onere probatorio, non potendosi affermare che all'esito dell'attività istruttoria espletata sia stata raggiunta la prova della esistenza della condotta attribuita al ricorrente;
-rilevato, infatti, che dalle concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi in merito alla procedura seguita all'atto di ricevere gli incassi dei drivers, emerge che gli eventuali ammanchi di cassa venivano immediatamente verificati e contestati dall'addetto, dipendente della per essere contestualmente integrati dallo stesso driver, CP_2 procedura mantenuta anche dopo l'installazione della cassa automatica, a far data dalla fine del 2024.
Conducono a tali conclusioni le testuali affermazioni del teste che Testimone_1 così si esprime: “Il nostro compito è quello di consegnare la merce ai destinatari. A volte la
3 merce è già stata pagata, altre volte no. In questi casi è l'autista che riceve il pagamento in contanti o con assegno. Abbiamo un palmare in dotazione dove registriamo tutte le attività della giornata. Una volta terminate le consegne, quando rientriamo in sede, scarichiamo dal palmare i dati. Attualmente questo scarico del dato avviene direttamente su un terminale dell'azienda che a sua volta ci rilascia poi la ricevuta complessiva. I contanti vengono versati nella cassa continua e viene rilasciata la relativa ricevuta che chi ha fatto le consegne sottoscrive e lascia poi all'azienda, mentre gli assegni vengono messi in una carpetta. Questa procedura è attiva da pochi mesi, non so indicare con precisione da quando. Prima di questa procedura registravamo in ogni caso su palmare tutte le attività. Il palmare indica che deve essere ricevuto il pagamento e se per caso il cliente non paga, la consegna non viene effettuata. Una volta tornati in sede c'era un operatore che verificava materialmente che le somme che risultavano incassate dal palmare fossero effettivamente presenti e procedeva all'incasso. L'operatore stampava quindi la ricevuta che l'autista sottoscriveva e restituiva. In nessuno dei due casi che ho descritto l'autista che ha consegnato l'incasso ha per sé una ricevuta.
ADR: A me è capitato qualche volta che ci fossero delle piccole differenze tra il totale che dava il sistema e quello che io avevo effettivamente in tasca. In questo caso ho provveduto personalmente ad integrare prima di effettuare il versamento.”.
Anche l'altro teste, così riferisce ancor più specificamente: “A Testimone_2 fine giornata, quando torniamo in sede, c'è un addetto che controlla l'attività della giornata, che
è registrata da un palmare e da una distinta cartacea. Il sistema fa la somma degli importi dovuti dai clienti e l'autista lo consegna all'addetto che ne verifica la corrispondenza. Se non c'è corrispondenza l'addetto lo evidenzia immediatamente all'autista che deve personalmente integrare la mancanza. Questa integrazione deve essere fatta immediatamente e comunque entro la giornata, nel senso che se per caso non ho in tasca i contanti necessari, vado al Bancomat a prelevarli. Non mi viene rilasciata in questi casi alcuna ricevuta. ADR: Non sono in grado di dire quante volte ciò può accadere, certo raramente e comunque è soggettivo, direi non più di due volte in sei mesi. ADR: Non so dire se al mio collega queste cose capitino più o meno frequentemente. ADR: Ad un certo punto l'azienda ha cambiato procedura, non so indicare con precisione quando, credo intorno a fine 2024. Non c'è più l'addetto che fa il controllo nel senso che i soldi vengono versati in cassa continua e la casa rilascia una ricevuta di quanto è stato versato. La cassa si limita a raccogliere i soldi. Poi la ricevuta la consegniamo comunque all'addetto che verifica la corrispondenza tra quanto versato en quanto dovuto. Anche in questo caso se mancano soldi l'addetto lo contesta immediatamente quindi l'autista effettua il, versamento di quanto manca e consegna all'addetto la nuova distinta di versamento. In nessun caso l'autista ha ricevuta di quanto ha versato, né con la vecchia procedura, né con la nuova.
ADR: A me non è mai capitato di avere contestazioni formali perché come ho detto eventuali
4 ammanchi vengono immediatamente verificati dall'addetto e integrati dall'autista. ADR:
L'addetto che fa le verifiche è un dipendente della . ADR: Come ho già detto, gli autisti CP_2
non hanno mai avuto in mano ricevute.”.
Anche il teste di parte convenuta, riferisce circostanze Testimone_3
analoghe: “ADR: Normalmente a fine giornata l'addetto, che è un incaricato della , CP_2 controlla la corrispondenza tra quanto avrebbe dovuto esser consegnato dai clienti e quanto effettivamente è nelle mani dell'autista che consegna all'addetto. Se ci sono delle differenze l'addetto se ne accorge subito e chiede l'integrazione.
ADR: Io non so dire quale sia l'organizzazione concreta sul punto. Quello che posso dire è che la filiale di Palermo ha segnalato a che in un determinato giorno c'era una mancanza CP_2
presso un punto di raccolta. Gli autisti possono consegnare la merce al destinatario singolo o ad un punto di raccolta collettivo. Nel caso di punto di raccolta collettivo, se il cliente deve pagare,
l'autista consegna il pacco e torna poi in un momento successivo, cioè quando il cliente ha pagato a sua volta al punto di raccolta, a ritirare l'incasso. L'autista che riceve il pagamento potrebbe anche essere diverso da quello che ha lasciato il pacco.
ADR: Con riferimento al caso specifico, noi abbiamo verificato che il point ha incassato la somma dal cliente e l'ha consegnata all'autista perché di questo c'è una distinta firmata dall'autista. Poi, però, la somma non risulta essere stata registrata nella contabile di versamento. Questa contabile
è cartacea e reca la firma del driver. Nello specifico ci ha detto che la firma era CP_1
in entrambi i casi quella del ricorrente. ADR: Se non ricordo male la verifica è stata fatta una settimana dopo ma di questo non ne sono sicuro. Da dicembre i contanti vengono inseriti in una cassa continua che conta il denaro e ne rilascia una ricevuta e l'autista con questa ricevuta va dall'addetto che fa le verifiche che ho già descritto. La procedura relativa alle consegne ai point è la stessa che ho descritto.”.
Ed infine, l'ultimo teste di parte convenuta, afferma che: “ADR: Testimone_4
Sono dipendente della società resistente con mansioni di responsabile della distribuzione. ADR:
A fine giornata il driver ha due distinte separate, una relativa alle consegne individuali giornaliere, una relativa alle consegne ai point. L'addetto verifica entrambe, c'è uno scontrino complessivo che indica l'importo totale delle somme che il driver ha consegnato, sia quelle relative alle consegne giornaliere che quelle relative agli incassi dei point. L'addetto, che è un dipendente della , controlla che ci sia corrispondenza tra il totale indicato e quello CP_2
incassato, con l'indicazione di quanto consegnato in contanti e quanto con assegni”;;
-ritenuto che dall'esame delle superiori testimonianze emerge chiaramente che eventuali ammanchi di denaro venivano contestati immediatamente con l'onere dei drivers di ripianarli subito o comunque entro la giornata, fermo restando che mai veniva consegnata loro la ricevuta degli incassi.
5 Né quanto riferito dal teste inficia dette conclusioni, avendo lo stesso Tes_3
effettuato i controlli a distanza di tempo e de relato.
Peraltro, deve evidenziarsi che la richiamata distinta di versamento non è stata prodotta agli atti (il doc. 2 prodotto da parte resistente non include la distinta);
- rilevato dunque che dalle deposizioni rese dai testi escussi sul consueto modus operandi della emerge che lo stesso è improntato ad una verifica tempestiva degli CP_2
incassi al termine del turno di lavoro e all'immediatezza dei tempi di recupero di eventuali mancanze, né è stata fornita prova alcuna della circostanza che le somme siano state effettivamente trattenute dal ricorrente, così che non può che affermarsi la insussistenza del fatto contestato;
- rilevato che, verificata l'insussistenza della giusta causa che si assume solo apparentemente posta a fondamento del recesso del datore di lavoro, non resta che valutare quanto dedotto dal ricorrente circa il motivo ritorsivo;
- rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “Il licenziamento ritorsivo è considerato un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, comma 2 e degli artt. 1345 e 1324 c.c. Un siffatto motivo illecito rende l'atto datoriale contrario ai valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale e ne determina la nullità. La ritorsività si caratterizza per l'assenza di qualsiasi ragione in grado di giustificare il licenziamento secondo le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo e per il ricorrere di prove anche indiziarie, pure dati statistici, atte a disvelare il motivo illecito quale motore esclusivo dell'agire datoriale di ingiusta reazione a un comportamento legittimo del dipendente (discriminazione per affiliazione ad un sindacato).”
(così Cass. n. 22614/2024).
Inoltre, “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni” (così Cass. n. 17266/2024);
- rilevato che il ricorrente ha assunto la ritorsività del licenziamento sul rilievo che il provvedimento espulsivo sarebbe stato motivato dal fatto di essersi lui rivolto all'Ispettorato del Lavoro al quale ha chiesto la costituzione della commissione di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 legge n. 300/1970, come emergerebbe dallo stesso contenuto letterale della lettera di licenziamento (“non si comprende la ragione sottesa alla
Sua richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione ed arbitrato art.7 L.300/1970 formulata per il tramite dell'Assessorato del Lavoro ed inviata alla scrivente a mezzo mail in data
04/11/2024; Come Le è ampiamente noto, infatti, sino ad ora, alcuna sanzione disciplinare era stata comminata a Suo carico);
6 - rilevato, tuttavia, che non può assegnarsi alla frase in esame la portata indicata dal ricorrente, trattandosi di una mera constatazione, peraltro conforme al disposto del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 300/1970, a tenore del quale “… il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.”, atteso che nel caso di specie la sanzione disciplinare ancora non era stata applicata, essendo pacifico che il licenziamento (id est, la sanzione disciplinare), è intervenuto in data successiva;
- rilevato, dunque, che deve ritenersi che il licenziamento sia stato irrogato in ragione dell'affermato ammanco, come peraltro riportato nella lettera di contestazione;
- rilevato poi che, con riferimento alla affermata mancata audizione, deve evidenziarsi che se è vero che l'associazione sindacale alla quale inizialmente il lavoratore aveva dato mandato l'ha richiesta, tale istanza non è stata reiterata ed è stata sostituita dalla richiesta di esibizione (cfr. richieste del 21.10; cfr. in termini: Corte appello Milano sez. lav., 10/02/2020, secondo cui n. 1683 “A norma dell' art. 7 statuto dei lavoratori , il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato il quale, ancorché abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa richiesta, ma tale volontà deve essere comunicata in termini univoci, a tutela dell'affidamento del datore di lavoro (non si esprime in termini univoci il lavoratore che, nella sua difesa scritta, chieda di essere ascoltato “per ogni ulteriore chiarimento dovesse necessitare”), così che neanche sotto questo profilo il licenziamento può ritenersi ritorsivo;
- rilevato, dunque, che il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente in data
13/11/2024 deve ritenersi nullo per insussistenza del fatto materiale e che per quanto concerne il regime sanzionatorio, tenuto conto del pacifico requisito dimensionale, deve farsi riferimento all'art 3 comma 2 del Decreto legislativo del 04/03/2015 n. 23, secondo cui “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”;
7 -rilevato che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali e morali e di pregiudizio alla reputazione, formulata da parte ricorrente in assenza di prova;
-rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 18075 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. SOLE GIACOMO ricorrente
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. ANNIBALLO MARIAROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa all'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 13/11/2024 e conseguentemente condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.
3.200,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che con ricorso depositato il 13/12/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di
1 essere stato assunto alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo indeterminato full time in data 01/07/2023 presso la filiale di Palermo, con la CP_2
qualifica di AUTISTA (Liv. G.1) con applicazione del CCNL Logistica, Trasporto, Merci
e Spedizione (116A). Precisava, inoltre, di avere lavorato, dal 2016, alle dipendenze della società attualmente in liquidazione giudiziale e che la società Controparte_3 convenuta gli aveva riconosciuto l'anzianità precedentemente acquisita.
Rappresentava che in data 10/10/2024 gli era stata consegnata brevi manu contestazione disciplinare che lo accusava di essersi trattenuto indebitamente, in data 01/10/2024,
l'importo di €. 175,81 senza provvedere al relativo versamento presso la filiale di
Palermo, somma dal medesimo incassata presso il di Misilmeri per Controparte_4
una spedizione in contrassegno con lettera di vettura MY 92521606, così come riportato nella distinta riepilogativa da lui firmata per presa in carico.
Esponeva che per i suesposti motivi era stato sospeso dal lavoro, anche se non dalla retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare;
di avere formalmente contestato la fondatezza degli addebiti;
che, in assenza di riscontro di parte datoriale, aveva chiesto la convocazione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato presso l'Ispettorato del Lavoro, al quale la società non aveva partecipato;
che in data 13.11.2024 gli era stato intimato il licenziamento per giusta causa.
Affermava il ricorrente la illegittimità del provvedimento espulsivo, sia per l'inesistenza del fatto contestato, sia perché ritorsivo in quanto conseguente alla sua scelta di rivolgersi all'Ispettorato.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “1) Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità
e/o l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 13-14.11.2024 al ricorrente, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso e per l'effetto 2) Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art. 18 l. n. 300/1970, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto risultante in atti, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3)
Condannare, inoltre, la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra;
4) Condannare, inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali morali e di Controparte_1
pregiudizio alla reputazione nella misura ritenuta equa di giustizia.
In via subordinata rispetto ai punti 2 e 3, 4) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata rispetto ai punti dal 2 al 4, 5) condannare la
2 convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto risultante in atti, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 6) In tutti i casi con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo”;
-premesso che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, la quale contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
-premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
-rilevato che emerge dagli atti e dalle difese delle parti che il licenziamento è stato intimato per giusta causa per violazione del rapporto fiduciario. In particolare, afferma parte datoriale il venir meno del necessario rapporto di fiducia con il lavoratore, per avere questo indebitamente trattenuto l'importo di €. 175,81, non provvedendo al relativo versamento presso la Filiale di Palermo. E che tale valutazione negativa della permanenza del rapporto fiduciario caratterizzante il vincolo contrattuale rientri nel concetto di giusta causa è affermazione consolidata in giurisprudenza anche di legittimità, dovendosi qualificare come giusta causa ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali (Cassazione civile , sez. lav. , 01/07/2020 ,
n. 13412; Cassazione civile , sez. lav. , 08/11/2019 , n. 28927);
-rilevato che in materia di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è onere del datore di lavoro fornire prova certa di tutti gli elementi della fattispecie (cfr. da ultimo Cass. n.
22870/2024);
-rilevato che, nel caso di specie, non può ritenersi che la parte datoriale abbia assolto a tale onere probatorio, non potendosi affermare che all'esito dell'attività istruttoria espletata sia stata raggiunta la prova della esistenza della condotta attribuita al ricorrente;
-rilevato, infatti, che dalle concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi in merito alla procedura seguita all'atto di ricevere gli incassi dei drivers, emerge che gli eventuali ammanchi di cassa venivano immediatamente verificati e contestati dall'addetto, dipendente della per essere contestualmente integrati dallo stesso driver, CP_2 procedura mantenuta anche dopo l'installazione della cassa automatica, a far data dalla fine del 2024.
Conducono a tali conclusioni le testuali affermazioni del teste che Testimone_1 così si esprime: “Il nostro compito è quello di consegnare la merce ai destinatari. A volte la
3 merce è già stata pagata, altre volte no. In questi casi è l'autista che riceve il pagamento in contanti o con assegno. Abbiamo un palmare in dotazione dove registriamo tutte le attività della giornata. Una volta terminate le consegne, quando rientriamo in sede, scarichiamo dal palmare i dati. Attualmente questo scarico del dato avviene direttamente su un terminale dell'azienda che a sua volta ci rilascia poi la ricevuta complessiva. I contanti vengono versati nella cassa continua e viene rilasciata la relativa ricevuta che chi ha fatto le consegne sottoscrive e lascia poi all'azienda, mentre gli assegni vengono messi in una carpetta. Questa procedura è attiva da pochi mesi, non so indicare con precisione da quando. Prima di questa procedura registravamo in ogni caso su palmare tutte le attività. Il palmare indica che deve essere ricevuto il pagamento e se per caso il cliente non paga, la consegna non viene effettuata. Una volta tornati in sede c'era un operatore che verificava materialmente che le somme che risultavano incassate dal palmare fossero effettivamente presenti e procedeva all'incasso. L'operatore stampava quindi la ricevuta che l'autista sottoscriveva e restituiva. In nessuno dei due casi che ho descritto l'autista che ha consegnato l'incasso ha per sé una ricevuta.
ADR: A me è capitato qualche volta che ci fossero delle piccole differenze tra il totale che dava il sistema e quello che io avevo effettivamente in tasca. In questo caso ho provveduto personalmente ad integrare prima di effettuare il versamento.”.
Anche l'altro teste, così riferisce ancor più specificamente: “A Testimone_2 fine giornata, quando torniamo in sede, c'è un addetto che controlla l'attività della giornata, che
è registrata da un palmare e da una distinta cartacea. Il sistema fa la somma degli importi dovuti dai clienti e l'autista lo consegna all'addetto che ne verifica la corrispondenza. Se non c'è corrispondenza l'addetto lo evidenzia immediatamente all'autista che deve personalmente integrare la mancanza. Questa integrazione deve essere fatta immediatamente e comunque entro la giornata, nel senso che se per caso non ho in tasca i contanti necessari, vado al Bancomat a prelevarli. Non mi viene rilasciata in questi casi alcuna ricevuta. ADR: Non sono in grado di dire quante volte ciò può accadere, certo raramente e comunque è soggettivo, direi non più di due volte in sei mesi. ADR: Non so dire se al mio collega queste cose capitino più o meno frequentemente. ADR: Ad un certo punto l'azienda ha cambiato procedura, non so indicare con precisione quando, credo intorno a fine 2024. Non c'è più l'addetto che fa il controllo nel senso che i soldi vengono versati in cassa continua e la casa rilascia una ricevuta di quanto è stato versato. La cassa si limita a raccogliere i soldi. Poi la ricevuta la consegniamo comunque all'addetto che verifica la corrispondenza tra quanto versato en quanto dovuto. Anche in questo caso se mancano soldi l'addetto lo contesta immediatamente quindi l'autista effettua il, versamento di quanto manca e consegna all'addetto la nuova distinta di versamento. In nessun caso l'autista ha ricevuta di quanto ha versato, né con la vecchia procedura, né con la nuova.
ADR: A me non è mai capitato di avere contestazioni formali perché come ho detto eventuali
4 ammanchi vengono immediatamente verificati dall'addetto e integrati dall'autista. ADR:
L'addetto che fa le verifiche è un dipendente della . ADR: Come ho già detto, gli autisti CP_2
non hanno mai avuto in mano ricevute.”.
Anche il teste di parte convenuta, riferisce circostanze Testimone_3
analoghe: “ADR: Normalmente a fine giornata l'addetto, che è un incaricato della , CP_2 controlla la corrispondenza tra quanto avrebbe dovuto esser consegnato dai clienti e quanto effettivamente è nelle mani dell'autista che consegna all'addetto. Se ci sono delle differenze l'addetto se ne accorge subito e chiede l'integrazione.
ADR: Io non so dire quale sia l'organizzazione concreta sul punto. Quello che posso dire è che la filiale di Palermo ha segnalato a che in un determinato giorno c'era una mancanza CP_2
presso un punto di raccolta. Gli autisti possono consegnare la merce al destinatario singolo o ad un punto di raccolta collettivo. Nel caso di punto di raccolta collettivo, se il cliente deve pagare,
l'autista consegna il pacco e torna poi in un momento successivo, cioè quando il cliente ha pagato a sua volta al punto di raccolta, a ritirare l'incasso. L'autista che riceve il pagamento potrebbe anche essere diverso da quello che ha lasciato il pacco.
ADR: Con riferimento al caso specifico, noi abbiamo verificato che il point ha incassato la somma dal cliente e l'ha consegnata all'autista perché di questo c'è una distinta firmata dall'autista. Poi, però, la somma non risulta essere stata registrata nella contabile di versamento. Questa contabile
è cartacea e reca la firma del driver. Nello specifico ci ha detto che la firma era CP_1
in entrambi i casi quella del ricorrente. ADR: Se non ricordo male la verifica è stata fatta una settimana dopo ma di questo non ne sono sicuro. Da dicembre i contanti vengono inseriti in una cassa continua che conta il denaro e ne rilascia una ricevuta e l'autista con questa ricevuta va dall'addetto che fa le verifiche che ho già descritto. La procedura relativa alle consegne ai point è la stessa che ho descritto.”.
Ed infine, l'ultimo teste di parte convenuta, afferma che: “ADR: Testimone_4
Sono dipendente della società resistente con mansioni di responsabile della distribuzione. ADR:
A fine giornata il driver ha due distinte separate, una relativa alle consegne individuali giornaliere, una relativa alle consegne ai point. L'addetto verifica entrambe, c'è uno scontrino complessivo che indica l'importo totale delle somme che il driver ha consegnato, sia quelle relative alle consegne giornaliere che quelle relative agli incassi dei point. L'addetto, che è un dipendente della , controlla che ci sia corrispondenza tra il totale indicato e quello CP_2
incassato, con l'indicazione di quanto consegnato in contanti e quanto con assegni”;;
-ritenuto che dall'esame delle superiori testimonianze emerge chiaramente che eventuali ammanchi di denaro venivano contestati immediatamente con l'onere dei drivers di ripianarli subito o comunque entro la giornata, fermo restando che mai veniva consegnata loro la ricevuta degli incassi.
5 Né quanto riferito dal teste inficia dette conclusioni, avendo lo stesso Tes_3
effettuato i controlli a distanza di tempo e de relato.
Peraltro, deve evidenziarsi che la richiamata distinta di versamento non è stata prodotta agli atti (il doc. 2 prodotto da parte resistente non include la distinta);
- rilevato dunque che dalle deposizioni rese dai testi escussi sul consueto modus operandi della emerge che lo stesso è improntato ad una verifica tempestiva degli CP_2
incassi al termine del turno di lavoro e all'immediatezza dei tempi di recupero di eventuali mancanze, né è stata fornita prova alcuna della circostanza che le somme siano state effettivamente trattenute dal ricorrente, così che non può che affermarsi la insussistenza del fatto contestato;
- rilevato che, verificata l'insussistenza della giusta causa che si assume solo apparentemente posta a fondamento del recesso del datore di lavoro, non resta che valutare quanto dedotto dal ricorrente circa il motivo ritorsivo;
- rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “Il licenziamento ritorsivo è considerato un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, comma 2 e degli artt. 1345 e 1324 c.c. Un siffatto motivo illecito rende l'atto datoriale contrario ai valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale e ne determina la nullità. La ritorsività si caratterizza per l'assenza di qualsiasi ragione in grado di giustificare il licenziamento secondo le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo e per il ricorrere di prove anche indiziarie, pure dati statistici, atte a disvelare il motivo illecito quale motore esclusivo dell'agire datoriale di ingiusta reazione a un comportamento legittimo del dipendente (discriminazione per affiliazione ad un sindacato).”
(così Cass. n. 22614/2024).
Inoltre, “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni” (così Cass. n. 17266/2024);
- rilevato che il ricorrente ha assunto la ritorsività del licenziamento sul rilievo che il provvedimento espulsivo sarebbe stato motivato dal fatto di essersi lui rivolto all'Ispettorato del Lavoro al quale ha chiesto la costituzione della commissione di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 legge n. 300/1970, come emergerebbe dallo stesso contenuto letterale della lettera di licenziamento (“non si comprende la ragione sottesa alla
Sua richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione ed arbitrato art.7 L.300/1970 formulata per il tramite dell'Assessorato del Lavoro ed inviata alla scrivente a mezzo mail in data
04/11/2024; Come Le è ampiamente noto, infatti, sino ad ora, alcuna sanzione disciplinare era stata comminata a Suo carico);
6 - rilevato, tuttavia, che non può assegnarsi alla frase in esame la portata indicata dal ricorrente, trattandosi di una mera constatazione, peraltro conforme al disposto del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 300/1970, a tenore del quale “… il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.”, atteso che nel caso di specie la sanzione disciplinare ancora non era stata applicata, essendo pacifico che il licenziamento (id est, la sanzione disciplinare), è intervenuto in data successiva;
- rilevato, dunque, che deve ritenersi che il licenziamento sia stato irrogato in ragione dell'affermato ammanco, come peraltro riportato nella lettera di contestazione;
- rilevato poi che, con riferimento alla affermata mancata audizione, deve evidenziarsi che se è vero che l'associazione sindacale alla quale inizialmente il lavoratore aveva dato mandato l'ha richiesta, tale istanza non è stata reiterata ed è stata sostituita dalla richiesta di esibizione (cfr. richieste del 21.10; cfr. in termini: Corte appello Milano sez. lav., 10/02/2020, secondo cui n. 1683 “A norma dell' art. 7 statuto dei lavoratori , il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato il quale, ancorché abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa richiesta, ma tale volontà deve essere comunicata in termini univoci, a tutela dell'affidamento del datore di lavoro (non si esprime in termini univoci il lavoratore che, nella sua difesa scritta, chieda di essere ascoltato “per ogni ulteriore chiarimento dovesse necessitare”), così che neanche sotto questo profilo il licenziamento può ritenersi ritorsivo;
- rilevato, dunque, che il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente in data
13/11/2024 deve ritenersi nullo per insussistenza del fatto materiale e che per quanto concerne il regime sanzionatorio, tenuto conto del pacifico requisito dimensionale, deve farsi riferimento all'art 3 comma 2 del Decreto legislativo del 04/03/2015 n. 23, secondo cui “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”;
7 -rilevato che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali e morali e di pregiudizio alla reputazione, formulata da parte ricorrente in assenza di prova;
-rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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