Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D0772 6/ 03 LA CORTE SUPREMA DI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente - R.G.N. 26931/01 Cron. 12019 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GN TO, NI GI, elettivamente 2003 domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio 548 dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e -1- ...... Alessandro e unitamente all'avvocato STEFANO GHIBELLINI,difende giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 248/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 02/04/01- R.G.N. 658/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Genova, che aveva affermato il diritto di OM DA e IO Zoni all'attribuzione della maggiorazione contributiva prevista dall'art.13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto, deducendo, per quanto ancora qui interessa, che, in forza della sentenza della Corte costituzionale n.5 del 2000, la esposizione doveva essere stata di intensità tale da determinare l'assoggettamento del datore di lavoro al pagamento del premio INAIL per asbestosi. Gli appellati eccepivano la novità della censura dell'INPS, osservando che in primo grado l'Istituto si era difeso affermando che l'esposizione doveva essere qualificata nei sensi di cui all'art.24 d.lgs n.277/91, e insistevano per l'attribuibilità del beneficio pur in presenza di valori di esposizione inferiori a quelli previsti dal suddetto provvedimento normativo. Con sentenza in data 2 aprile 2001, la Corte d'appello di Genova ha respinto la impugnazione, affermando che il beneficio in questione deve essere riconosciuto anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia pagato il premio ed osservando che il rischio sussiste anche nel caso di una concentrazione di fibre (dimostrata nel caso concreto attraverso la prova orale e documentale) inferiore ai valori limite indicati nel d.lgs n.277/91, significativamente non richiamato dalla legge n.257/9, la quale, a sua volta non indica una concentrazione diversa. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo. I lavoratori resistono con controricorso e memoria. Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo e con denuncia di violazione dell'art. 13, comma 8, legge n.257/92, come modificato dal d.l. n.169/93, convertito, con modificazioni, in 3 legge n.271/93, nonché di vizi di motivazione, censura la sentenza del Tribunale per avere affermato che il diritto alla maggiorazione dell'anzianità contributiva, previsto dalla indicata disposizione, compete ai lavoratori per la semplice esposizione all'amianto e sostiene, all'opposto, che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento di una esposizione di intensità tale da dover essere assicurata all'INAIL, in quanto superiore ai valori limite indicati nell'art.24 del d.lgs. n.277/91, come, peraltro, si afferma anche nella sentenza della Corte costituzionale n.5 del 2000, che al superamento di tali valori fa espresso riferimento come criterio di individuazione delle situazioni (di effettivo rischio e pericolo per la salute dei singoli lavoratori) tutelate dalla legge. Va, preliminarmente, rilevato che il resistente sostiene (e vi insiste nella memoria) l'inammissibilità del ricorso per novità delle censure, sia perché non sarebbe stata (dall'INPS) riproposta in appello la eccezione sulla base della quale avrebbero diritto al beneficio solo i lavoratori che abbiano subito una esposizione all'amianto superiore ai valori limite di cui al d.lgs. n.277/91 - con la conseguente formazione del giudicato (per acquiescenza) sulla statuizione di primo grado che aveva affermato la non necessità di una esposizione qualificata nei sensi di cui sopra – sia - perché la tesi difensiva, prospettata per la prima volta nel giudizio di secondo grado, secondo cui l'esposizione ad amianto deve essere quantitativamente tale da determinare nel datore di lavoro l'obbligo del pagamento del premio per asbestosi, sarebbe totalmente diversa rispetto alle contestazioni svolte in primo grado, sede in cui l'INPS si era difeso sostenendo la necessità di una esposizione superiore ai valori limite del d.lgs 277/91. Si tratta, tuttavia, di rilievi privi di fondamento dal momento che l'INPS, fin dal primo grado del giudizio, ha contestato la sussistenza del diritto al beneficio previdenziale, negando che ricorresse una esposizione all'amianto rilevante ai sensi e 4 per gli effetti dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modificazioni;
e la carenza del suddetto requisito ha nuovamente evidenziato nel ricorso in appello, sollecitando, per tale ragione, la riforma della sentenza del Tribunale che, ritenutane l'esistenza, aveva accolto la domanda dei lavoratori. Nessuna acquiescenza è, dunque, ravvisabile nel comportamento processuale dell'INPS; laddove, di fronte alla contestazione esplicita delle condizioni di applicabilità della invocata disposizione di legge, per difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie nella stessa prefigurata, il giudice aveva il potere - dovere di verificarne la ricorrenza nel caso concreto, tenendo conto, a tal fine, del dettato normativo e della sua ratio, indipendentemente dalle prospettazioni di ricostruzione ermeneutica al riguardo fornite dall'Istituto. Н Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte, infatti, ha già chiarito in numerose decisioni - a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n.4913, seguita da Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 6 aprile 2002 n.4950, 15 maggio 2002 n.7084, 11 luglio 2002 n. 10114, 12 luglio 2002 n. 10185, 25 luglio 2002 n. 10979, nelle quali si è ulteriormente approfondita l'intera problematica che - l'attribuzione della maggiorazione dell'anzianità contributiva, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 ( nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del d.
1.5 giugno 1993 n.169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271) presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre che, per essere superiore, in intensità, ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreto (e non solo teorico o presunto) il rischio del possibile manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di produrre, anche a distanza di anni, nell'organismo dell'uomo. 5 A tali conclusioni la Corte è pervenuta con considerazioni che possono così sintetizzarsi: - è la stessa legge n.257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata “soglia”, stabilendo con specifica disposizione ( art.3, poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n.277/91 il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi “respirabili" (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dell'attribuzione di un beneficio di carattere sicuramente eccezionale, qual è quello previsto nel successivo art.13, comma 8 (concretandosi lo stesso nella possibilità di un pensionamento largamente anticipato), la presenza, nell'ambiente di lavoro, di una quantità di polveri della sostanza nociva tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un concreto pericolo per la salute;
-se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all'azione dell'amianto, la necessità di una doppia “soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6; - la Corte costituzionale, nella sentenza n.5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art.13, comma 8 sollevata da alcuni giudici remittenti (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè 6 della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a - proprio in base ad trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non l'intento di introdurre una una interpretazione della norma che ne esclude indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di effettive potenzialità morbigene. il giudice delle leggi, nuovamente esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art.13, comma 8, sollevata, in riferimento all'art.3 Costituzione, sotto il profilo della ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri), ne ha dichiarato la non fondatezza con sentenza del 22 aprile 2002 n. 127, rinvenendo lo scopo della legge in quello di tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto (così da ricomprendere tra i suoi destinatari il personale ferroviario anche per il periodo di iscrizione a gestione previdenziale diversa dall'INPS e di non assicurazione all'INAIL), ma riaffermando, al tempo stesso, la necessità di subordinare l'applicazione della tutela alla presenza di tutti i presupposti fissati dalla ricordata disposizione, tra i quali la Corte segnatamente menziona il rischio morbigeno così come delineato nella propria sentenza n.5 del 2000, il concreto rischio cioè per il lavoratore "esposto" di contrarre malattie generate dall'amianto per la obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. Quanto ai criteri da seguire per l'accertamento della sussistenza di una esposizione a rischio rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 8, sempre nelle menzionate decisioni questa Corte ha affermato: 7 ---.... - - che il giudice del merito deve aver riguardo alla singola collocazione lavorativa e verificare se l'interessato abbia o meno dimostrato la sua soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e la ultradecennalità di una esposizione alla sostanza nociva superiore alla "soglia" prescritta dalla legge, secondo quanto innanzi già evidenziato;
à che a una verifica siffatta non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione, l'INAIL e il datore di lavoro sono chiamati a rendere nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n.304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce - ed esaurisce i suoi effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, né assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n.2677, in motivazione). Alla stregua di questi principi, la sentenza impugnata deve ritenersi affetta dalle denunciate violazioni di legge, avendo accolto la domanda dei lavoratori sul presupposto, giuridicamente errato, della sufficienza della mera esposizione ultradecennale all'amianto ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto all' invocato beneficio. Deve, quindi, disporsene la cassazione e la causa va rinviata, per nuovo esame e per gli indispensabili accertamenti di fatto ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Torino, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione. 8
PQM
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2003 Il Presidente Il Cons. estensore fol. Conte A si farselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 MAG. 2003 A UL CANCELLIEREWe oggi, P N O M мена жала