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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere recante il n. 2308/2020 e pubblicata il 9 ottobre 2020, iscritto al n. 1600/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti redatta su foglio separato e apposta in calce all'atto di appello - dall'avv.
Maria Rosaria Anna Conte Paone (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
CONTRO
(codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore dr.ssa , rappresentato e difeso – giusta Controparte_2 procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta per il giudizio di appello
– dall'avv. Donato Cicenia (codice fiscale ) C.F._2
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 14 febbraio 2018, il
[...]
(d'ora in poi, per maggior comodità, anche solo Parte_2 [...]
), in qualità di centro accreditato presso il S.S.N. a svolgere prestazioni Parte_3 sanitarie afferenti alla branca di patologia clinica in favore degli assistiti dell' CP_3 con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n.502/92 in data 3.10.2016, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ingiungere alla detta Cont il pagamento in suo favore di € 24.538,68, oltre “interessi legali e moratori ex artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, da computarsi a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo” e spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte nel mese di settembre ed ottobre 2017, per cui erano state emesse le fatture n. 10/E/2017 dell'11.10.2017 (importo € 1.778,87) e n. 11/E/2017 dell'11.11.2017 (importo € 22.759,81). Cont
Con il decreto ingiuntivo n. 928/2018 emesso il 24 febbraio 2018 e notificato all' Cont il 9 aprile 2018, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento in favore del della Pt_3 somma richiesta oltre “interessi come richiesti dalle singole fatture”, nonché delle spese della procedura monitoria con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Al detto decreto s'opponeva l' che con atto di citazione notificato il 19 CP_3 maggio 2018 luglio 2020 eccepiva la non debenza delle somme richieste per il superamento del tetto di spesa di macroarea stabilito trimestralmente per cui era stata applicata la R.T.U. trimestrale come stabilito dall'art. 5 bis del suddetto contratto.
In particolare, deduceva che in ossequio al detto articolo, a sua volta richiamante il DCA n.
89/2016 della Regione Campania, il tetto di spesa complessivo per la branca di patologica clinica, pari ad € 14.766.000,00, veniva suddiviso in undicesimi, per cui, in applicazione della trimestralizzazione del tetto di spesa, così veniva determinato: per il primo e il secondo trimestre il budget era di € 4.027.090,91 ciascuno;
mentre per il terzo trimestre, tenuto conto del minor fabbisogno che si registra nel periodo estivo, era di € 2.684.472,28. Con riferimento a quest'ultimo trimestre, affermava che tenuto conto degli acconti liquidati per le mensilità di luglio/agosto pari ad € 1.926.449,69, del recupero di € 441.923,61, corrispondente al 50% della RTU determinata nel I trimestre, come da determina dirigenziale n. 6972/2017, ai sensi dell'art. 5 bis e del punto 2 dell'art. 7 del contratto, residuava un budget di € 316.354,08.
Con riferimento alle singole mensilità interessate dalla richiesta monitoria, deduceva che per Cont quella di settembre 2017 a fronte di un fatturato del Laboratorio di € 1.778,87, l' riconosceva un budget di € 1.277,00 dal quale decurtava € 1.122,91 a titolo di recupero I rateo quota RTU I trimestre (come da determina n. 6972/2017, all. C) sicché rideterminava il fatturato liquidabile in € 154,09. Tuttavia, al fine di rientrare nel tetto di spesa trimestrale, liquidava effettivamente il 65% dell'acconto al Centro, come previsto nella determinazione n. 7713/2017, pari ad € 100,16, pagato con mandato di pagamento n. 20036 del 4.12.2017.
Quanto alla mensilità di ottobre 2017, deduceva che a fronte di un fatturato del Centro pari ad € 22.759,81, dell'acconto del 90% pari ad € 20.483,83 venivano liquidati € 19.360,92
(pagati con mandato di pagamento n. 395 del 12/01/2018) in quanto € 1.122,91 venivano decurtati per recupero del II rateo di RTU del I trimestre di cui alla determina n. 6972/2017. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento della presente opposizione, previo rigetto di ogni avversa richiesta, deduzione, produzione ed eccezione, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo dichiarando che nulla è dovuto al ricorrente dalla , per le ragioni tutte espresse nei Controparte_4 motivi del presente atto;
2) in via gradata, qualora l'ill.mo Giudice adito dovesse considerare fondate anche parzialmente le richieste di controparte, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti;
3) condannare l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con spese forfaitarie e rimborsi da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Con comparsa depositata il 19 ottobre 2018 si costituiva l'opposto laboratorio che contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione perché improponibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto. In particolare, eccepiva la Cont genericità del motivo di opposizione in quanto l' i era limitata ad indicare provvedimenti adottati dal Commissario ad acta regionale, non aveva dedotto nulla circa “la non percepibilità delle somme richieste” né aveva fornito “la prova dell'intervento limite al pagamento delle somme Cont dovute”. Per il l' avrebbe dovuto: “provare l'erroneità e/o inefficacia delle Controparte_1 prescrizioni mediche che avevano dato origine alle prestazioni erogate”; “provare l'inesistenza delle prestazioni erogate” e dedurre “l'incidenza reale di altri motivi sulla decurtazione del credito vantato”. Infine, rilevava che non erano state oggetto di contestazione né l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 nè che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile.
Pertanto, così concludeva: “a) dichiarare la provvisoria esecuzione del DI opposto;
b) dichiarare ed accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e diritto dell'atto in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare l'opposizione medesima, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
c) condannare, in ogni caso, controparte alle refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Il Tribunale sammaritano con la sentenza qui impugnata rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di primo grado in favore del laboratorio opposto.
In particolare, affermava:
- che era sussistente la giurisdizione del giudice adìto perché l'ipotesi in esame riguardava la corretta esecuzione di obbligazioni contrattuali senza che venissero in rilievo questioni afferenti all'esercizio del potere autoritativo della p.a.;
- che il laboratorio aveva fornito la piena prova del credito rivendicato sia per aver allegato Cont idonea documentazione sia per l'assenza di contestazione, da parte dell' dell'esecuzione delle prestazioni e del quantum richiesto;
Cont
- che le ragioni dell'opposizione erano infondate in quanto l' su cui ricadeva l'onere della prova del fatto impeditivo dedotto, non aveva sufficientemente provato il superamento del tetto di spesa dedotto, né aveva provato la correttezza dei calcoli che avevano dato luogo alle decurtazioni effettuate. Inoltre, la nota di credito, in quanto atto unilaterale non poteva di per sé provare quanto eccepito, in assenza di ulteriori elementi probatori e soprattutto “a fronte delle contestazioni della società opposta in merito al quantum dei fatti posti a fondamento Con dell'opposizione ed a fronte della non contestazione, da parte dell' in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento ed in merito al calcolo del corrispettivo dovuto in base agli accordi contrattuali”;
- che in ragione dell'insufficienza delle prove e delle contestazioni da parte dell'opposto laboratorio, la concessione di una C.T.U. avrebbe assunto un inammissibile carattere esplorativo;
- che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato il superamento del tetto di spesa al né di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, prodromiche CP_1 all'applicazione delle decurtazioni dedotte. Tale mancata comunicazione rientrava negli obblighi di buona fede sottesi ad ogni rapporto contrattuale, sicché la decurtazione effettuata Cont dall' senza preventiva comunicazione era da considerarsi al pari di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente;
- che, infine, erano dovuti gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 per tre ragioni: il dato testuale della norma che richiamava espressamente la p.a., la natura dei rapporti tra le parti pressoché privatistica, l'inesistenza di una norma che facesse ritenere sussistente un'eccezione ai principi e alle regole generali operanti nell'ambito delle transazioni commerciali.
S'è appellata alla detta sentenza l' con una citazione notificata al CP_4
il 30 marzo 2021, formulando all'uopo i seguenti motivi così rubricati: 1) CP_1
“erronea valutazione dei fatti e dei documenti - omessa disamina di un fatto dirimente ai fini della giusta decisione”; 2) “illogica ed erronea prospettazione del fatto e omessa valutazione dei documenti
– mancanza di idonea istruttoria – omessa ammissione della CTU”; 3) “riforma della sentenza – Co merito”; 4) “insufficiente motivazione sull'eccezione di esatto adempimento da parte in esecuzione della convenzione”; 5) “validità ed efficacia della nota di debito – inadempimento dell'odierna appellata”. In particolare:
- con il primo motivo l'appellante si è doluto della mancata valutazione da parte del
Tribunale dei fatti e dei documenti prodotti non avendo tenuto conto del fatto che le fatture erano state già pagate parzialmente, precedentemente all'emissione del d.i. opposto. Sicché, tenuto conto anche della conferma da parte del Laboratorio opposto, la domanda andava limitata “al pagamento per differenza”, ossia alla differenza tra gli importi fatturati e gli importi pagati oggetto di contestazione e non all'intero importo, come invece avvenuto con la conferma del d.i. in toto;
- con il secondo motivo ha contestato la mancata ammissione della ctu, nonostante in atti ci fossero documenti relativi al pagamento parziale da cui sarebbe scaturita la necessità di approfondire la questione inerente all'accertamento del calcolo della regressione tariffaria e del criterio sotteso al mantenimento del tetto di spesa. In via alternativa, nel caso in cui la
Corte avesse ritenuto la consulenza non utile o necessaria, ha chiesto che la riforma della decisione di primo grado in questi termini: “alla luce della documentazione depositata agli atti va affermato che l'opponente ha dato prova certa e sufficiente dell'avvenuto pagamento, seppur parziale, delle fatture in oggetto, circostanza peraltro ammessa dalla parte avversa, così che la domanda va parzialmente accolta nella misura di € 6.800,34 corrispondente al saldo ancora dovuto ad estinzione dell'obbligazione portata dalle due fatture in contestazione”.
- con il terzo motivo l'appellante si è doluto del riconoscimento degli interessi moratori sull'intera somma quando invece si sarebbero dovuti riconoscere solo sulla differenza, laddove dovuta, tenuto conto che sugli importi già versati non si sarebbero dovuti riconoscere gli interessi in quanto il pagamento parziale era avvenuto prima dell'emissione del d.i.;
- con il quarto motivo, l'appellante ha eccepito l'erronea affermazione del comportamento Cont Cont inadempiente della in quanto il comportamento processuale dell' sarebbe stato, invece, improntato alla correttezza e alla lealtà per aver riconosciuto l'esistenza di una convenzione, per aver proceduto ai pagamenti in applicazione di quanto regolamentato dalle parti e per aver comunicato gli esiti dei controlli della spesa e dei relativi monitoraggi attraverso le comunicazioni e le pubblicazioni sull'albo pretorio;
- con il quinto e ultimo motivo ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto che la nota di debito non fosse un documento idoneo a dimostrare la correttezza della decurtazione nonostante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del , precedente al CP_1 giudizio. A riguardo ha sostenuto la validità e la legittimità della nota di debito in quanto Cont nel contratto, all'art. 7, comma 3, si prevedeva che qualora l' vesse richiesto l'emissione della nota di credito e il Centro non avesse provveduto ad emetterla, il pagamento sarebbe stato sospeso perché condizionato alla sua emissione. Pertanto, in assenza di nota di credito, Cont l' er eseguire il pagamento ha dovuto emettere la nota di debito.
Ancora, ha censurato la pronuncia di prime cure laddove non si è avveduta del mancato rispetto di taluni obblighi comportamentali che il contratto richiede alle strutture sanitarie come la comunicazione, entro determinate tempistiche, dei dati relativi ai volumi ed ai fatturati prevista dall'art. 6 co. 5 del contratto, il cui mancato rispetto ha come sanzione
“l'esclusione della struttura dal pagamento dell'anticipazione prevista dall'art. 7”. Infine, ha reiterato la richiesta di ammissione della CTU contabile “in ragione della necessità di verificare la debenza o meno degli importi richiesti, vista la documentazione posta a supporto dell'opposizione”.
Sulla scorta di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare disporre la richiesta CTU al fine di verificare ed esaminare la documentazione agli atti, previa verifica dei pagamenti già avvenuti in data antecedente l'emissione del D.I. opposto in primo grado, nonché per la verifica dell'applicazione della regressione tariffaria nel rispetto dei regolamenti regionali e delle pattuizioni contrattuali, emettendo tutti i provvedimenti conseguenziali;
-- riformare la sentenza n. 2308/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel senso che andrà revocato l'opposto D.I. con l'accoglimento dell'opposizione nei seguenti termini: ----- “accertato documentalmente e non contrastato dalla parte opposta, l'avvenuto pagamento in acconto della complessiva somma di € 19.461,08 e ritenuto che la nota di debito per la differenza di € 6.800,34 è stata emessa in applicazione della regressione tariffaria, rigetta la domanda con revoca dell'opposto Con D.I.. Rilevato che nessun inadempimento è stato frapposto dall' mentre non emerge dagli atti
l'avvenuta comunicazione dei volumi e dei fatturati mensili da parte della struttura privata accreditata, dichiara la stessa inadempiente. Condanna l'opposto alle spese in favore dell'
[...]
”; -- in subordine e sempre in riforma della detta sentenza, qualora non si ritenga di accogliere CP_3 la prospettata riforma nei termini sopra indicati, così riformare la sentenza appellata: accertato documentalmente e non contrastato dalla parte opposta, l'avvenuto pagamento in acconto della complessiva somma di € 19.461,08 , accoglie parzialmente la domanda nei limiti di € 6.800,34 quale saldo delle due fatture azionate con conseguente revoca dell'opposto D.I.; -- conseguentemente va riformata la sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento degli interessi moratori nel senso che essi vanno limitati solo alla differenza richiesta ex adverso, sempre che la stessa sia riconosciuta da Codesto On.le Collegio;
-- egualmente va riformata la sentenza sul governo delle spese nel senso che l'opposta va condannata alla refusione delle spese in favore dell'opponente, in quanto in corso di causa è emerso che l'importo richiesto è eccedente a quello eventualmente dovuto, stante il pregresso pagamento del congruo acconto, documentalmente provato e non disconosciuto dalla parte opposta oggi appellata, la quale peraltro nella fase monitoria non ne ha dato conto -- rigettare comunque, od anche parzialmente, la domanda principale dell'opposto , con i conseguenti provvedimenti CP_1 in ordine al governo delle spese;
-- condannare l'appellata alla refusione delle spese legali sia del primo CP_ grado che del presente, da determinarsi in via equitativa. . Il 30 luglio 2021 si è costituito l'appellato laboratorio che in via preliminare ha eccepito: Cont
- l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, in quanto l' si sarebbe limitata a censurare un generico difetto di motivazione affermando che la sentenza impugnata aveva costituito un modello preconfezionato e riproponendo genericamente i fatti esposti in primo grado;
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolto;
Cont
- l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, I co., c.p.c. in quanto l' avrebbe contestato fatti non dedotti nè esplicitati in primo grado. Cont Nel merito, invece, ha contestato integralmente i motivi di gravame spiegati dall' eccependo:
- l'inammissibilità del motivo relativo alla mancata valutazione della documentazione Cont depositata in quanto “l' con l'atto di appello de quo ha introdotto temi e censure non dedotte in
I grado”, affermando che l'eventuale pagamento parziale avrebbe dovuto essere eccepito in primo grado sicché, in difetto di tale formalizzazione, l'eccezione è preclusa quale aliquid novi;
- l'inammissibilità, l'infondatezza e la contraddittorietà del motivo relativo al riconoscimento degli interessi moratori in quanto “l'istituto in esame si applica sulla somma definita dalla sentenza e, nel caso di specie, non contestata in I grado”;
- l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo afferente alla comunicazione degli esiti dei controlli sulla spesa in quanto non fornirebbe “alcun elemento di concreta confutazione della sentenza impugnata”;
- l'inammissibilità e la genericità del motivo in tema di validità della nota di debito perché
l'appellante non avrebbe costruito un vero e proprio motivo di impugnazione ma si sarebbe
“limitata alla narrazione di alcune norme del contratto sottoscritto inter partes, che disciplinano le modalità di pagamento”;
- infine, l'infondatezza della censura relativa alla mancata concessione della CTU sulla quantificazione del credito perché l'ammissione della consulenza “avrebbe avuto quale effetto quello di fare entrare nel processo nuovi fatti, che l'appellante avrebbe dovuto, invece, dedurre e provare all'atto del deposito dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo”.
Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, rigettare l'appello Cont promosso dall' perché inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc;
2) in linea ancor pregiudiziale Cont rigettare l'appello promosso dall' perché inammissibile ai sensi dell'art. 346 e/o ai sensi dell'art. Cont 348 bis e ter cpc;
3) in linea ancor pregiudiziale rigettare l'appello promosso dall' perché inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 1 cpc. 4) in linea ancor più subordinata e gradata rigettare l'appello perché infondato nel merito, per tutti i motivi innanzi esposti;
5) condannare, in Cont ogni caso, l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
All'udienza collegiale dell'8 ottobre 2024 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Negli scritti conclusionali depositati dalle parti non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già argomentato in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma Cont dell'art. 342 c.p.c. formulata dall' appellata perché infondata. Infatti, per tabulas risulta che le doglianze introdotte, complessivamente intese, sebbene esposte in maniera stringata, risultano comprensibili all'interprete e risultano esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, le modifiche richieste e le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
L'appello dell' è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. CP_4
Correttamente l'appellante deduce che il Giudice di prime cure ha errato a valutare le circostanze allegate e provate in atti, in quanto si è limitato all'utilizzo di formule generiche come “alla luce della documentazione depositata in atti, non può affermarsi che l'opponente abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi all'accoglimento della domanda di pagamento dedotti in giudizio ed, in ogni caso, non è stato provato adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuati siano da ritenersi corretti”. O ancora: “Infatti, sotto tale profilo, non può ritenersi idonea la documentazione allegata, non essendo la stessa completa e non offrendo la stessa la prova del superamento del tetto di spesa e del corretto criterio di calcolo dello stesso nonché della correttezza dell'ammontare degli importi calcolati”.
Orbene, così affermando ha esaminato soltanto la circostanza impeditiva dello sforamento Cont senza nulla statuire riguardo all'allegazione da parte dell' del pagamento, ancorché parziale, delle fatture poste alla base della pretesa creditoria del . Pt_3
Cont L' n primo grado ha dedotto che:
- i provvedimenti di liquidazione delle somme liquidate relativamente alle prestazioni 2016
e 2017 erano stati adottati in aderenza ai contratti sottoscritti e al DCA della Regione
Campania n. 89/2016;
- con riferimento al budget del terzo trimestre (quello interessato dalla fattura di settembre) Cont con la determinazione dirigenziale n. 7713/2017 l' ha liquidato per la mensilità di settembre un acconto di € 100,16 pari al 65% del dovuto così calcolato: a fronte di un fatturato di € 1.778,87, la proporzione di budget che residuava per il era Controparte_1 pari ad € 1.277,00 da cui, però, si decurtavano € 1.122,91 a titolo di recupero I rateo quota
RTU I trimestre (come previsto nella determinazione dirigenziale n. 6972/2017), sicché il fatturato si rideterminava in € 154,09 liquidato poi in € 100,16, ossia il 65% dell'acconto liquidato in queste percentuali per far rientrare le somme nel tetto previsto;
- per il mese di ottobre 2017 con la determinazione dirigenziale n. 103/2018, a fronte di un Cont fatturato di € 22.759,81, l' a liquidato € 19.360,92 tenuto conto che dal 90% dell'importo fatturato (€ 20.483,83) venivano decurtati € 1.122,91 per recupero della II rata di RTU di cui alla determinazione n. 6972/2017.
Tali circostanze sono state dimostrate producendo i rispettivi mandati di pagamento (n.
20036/2017 per settembre e n. 395/2018 per ottobre) e le distinte contabili dei bonifici, mai oggetto di contestazione da parte del laboratorio appellato che anzi in primo grado ha confermato i pagamenti parziali avvenuti nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Quindi, alla luce della documentazione e delle difese proposte, appare evidente l'error in iudicando del Tribunale laddove non si è avveduto della parziale circostanza satisfattoria del credito rivendicato dal laboratorio.
Inoltre, non può essere accolta l'eccezione formulata dall'appellato circa l'aliquid novi dell'eccezione di pagamento parziale, in quanto formulata soltanto nel grado di appello.
Orbene, premesso che l'eccezione di pagamento sarebbe comunque ammissibile, trattandosi di eccezione in senso lato e quindi rilevabile d'ufficio anche in sede d'appello laddove non coperta da giudicato (così Cass. civ., ord. n. 2976/2021), da quanto appena esposto è evidente che il pagamento parziale era stato allegato e dimostrato, come peraltro ammesso in primo grado anche dallo stesso creditore, sicché il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato perché quegli importi non erano interamente dovuti.
Ciò considerato, occorre quantificare il dovuto. Cont Con riguardo alle decurtazioni dedotte in primo grado dall' ossia le rate delle RTU calcolate per i trimestri precedenti, si rileva che il Tribunale ha affermato che non erano stati provati adeguatamente i dati contabili giustificativi delle dette decurtazioni e che la documentazione allegata non offriva la prova del superamento del tetto di spesa né del corretto criterio adoperato per i detti calcoli, sicché gli stessi non potevano essere Cont riconosciuti. L' su questo tema è stata in questa sede deficitaria;
ancorché in primo grado avesse allegato tali decurtazioni deducendo le ragioni delle stesse, in appello si è limitata a censurare il mancato riconoscimento del pagamento parziale, senza mettere in discussione in maniera specifica la motivazione del Tribunale posta a sostegno del mancato riconoscimento delle decurtazioni effettuate per il recupero delle rate della RTU applicata per il primo trimestre. Con i motivi successivi si è poi limitata a censurare la mancata nomina del Ctu per la quantificazione del quantum del credito. Inoltre, nulla ha dedotto – men che meno dimostrato - sul motivo per cui per la fattura di settembre doveva essere considerata in acconto del 65% e non del 90%. Pertanto, tali circostanze, in assenza di precipue contestazioni, restano coperte dal giudicato interno della pronuncia di prime cure che ha escluso la loro sussistenza.
Ne consegue che a parte appellata deve essere riconosciuta la differenza tra gli importi del Cont fatturato richiesto e il pagamento parziale effettuato dall' che più nello specifico ammontano, per la fattura n. 10/E/2017 (prestazioni di settembre 2017) ad € 1.678,71
(1.778,87 – 100,16) e per la fattura n. 11/E/2017 (prestazioni di ottobre 2017) ad € 3.398,89
(22.759,81 – 19.360,92) per un totale complessivo pari ad € 5.077,60 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 da calcolarsi nelle modalità previste dall'art. 7, comma 2 e comma
4 del contratto sottoscritto dalle parti.
È da rigettare il secondo motivo di appello perché correttamente il Tribunale non ha disposto la CTU in primo grado per accertare il calcolo della regressione tariffaria e il quantum del credito in quanto trattavasi di consulenza di natura meramente esplorativa, tesa a sollevare il debitore dall'onere di allegazione e prova della circostanza impeditiva dedotta.
Per le stesse motivazioni a parere di questa Corte non sussistono i presupposti per poter concedere il mezzo istruttorio richiesto anche in questo grado.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo vanno considerati assorbiti in quanto il loro scrutinio risulta superfluo alla luce dell'accoglimento del primo motivo. Inoltre, il quinto motivo è in parte inammissibile laddove introduce circostanze nuove – mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 6 del contratto da parte del laboratorio – e quindi oggetto del divieto di aliquid novi previsto dall'art. 345 c.p.c.
Ogni altra questione resta assorbita.
In definitiva, l'appello va solo parzialmente accolto e per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 928/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere e condannata l' al pagamento in favore del della CP_4 Controparte_1 somma di € 5.077,60 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 da calcolarsi nelle modalità previste dall'art. 7, co. 2 e co. 4 del contratto sottoscritto, a titolo di residuo impagato delle fatture n.
10/E/2017 e n. 11/E/2017. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, sussistono motivi idonei a determinare la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 2308/2020, pubblicata il 9 ottobre 2020, proposto dall'
[...]
: Parte_4
A) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 928/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e condanna la Parte_4
al pagamento in favore del della somma di
[...] Controparte_1
€ 5.077,60 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 da calcolarsi nelle modalità previste dal contratto sottoscritto dalle parti;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 31 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere recante il n. 2308/2020 e pubblicata il 9 ottobre 2020, iscritto al n. 1600/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti redatta su foglio separato e apposta in calce all'atto di appello - dall'avv.
Maria Rosaria Anna Conte Paone (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
CONTRO
(codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore dr.ssa , rappresentato e difeso – giusta Controparte_2 procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta per il giudizio di appello
– dall'avv. Donato Cicenia (codice fiscale ) C.F._2
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 14 febbraio 2018, il
[...]
(d'ora in poi, per maggior comodità, anche solo Parte_2 [...]
), in qualità di centro accreditato presso il S.S.N. a svolgere prestazioni Parte_3 sanitarie afferenti alla branca di patologia clinica in favore degli assistiti dell' CP_3 con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n.502/92 in data 3.10.2016, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ingiungere alla detta Cont il pagamento in suo favore di € 24.538,68, oltre “interessi legali e moratori ex artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, da computarsi a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo” e spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte nel mese di settembre ed ottobre 2017, per cui erano state emesse le fatture n. 10/E/2017 dell'11.10.2017 (importo € 1.778,87) e n. 11/E/2017 dell'11.11.2017 (importo € 22.759,81). Cont
Con il decreto ingiuntivo n. 928/2018 emesso il 24 febbraio 2018 e notificato all' Cont il 9 aprile 2018, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento in favore del della Pt_3 somma richiesta oltre “interessi come richiesti dalle singole fatture”, nonché delle spese della procedura monitoria con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Al detto decreto s'opponeva l' che con atto di citazione notificato il 19 CP_3 maggio 2018 luglio 2020 eccepiva la non debenza delle somme richieste per il superamento del tetto di spesa di macroarea stabilito trimestralmente per cui era stata applicata la R.T.U. trimestrale come stabilito dall'art. 5 bis del suddetto contratto.
In particolare, deduceva che in ossequio al detto articolo, a sua volta richiamante il DCA n.
89/2016 della Regione Campania, il tetto di spesa complessivo per la branca di patologica clinica, pari ad € 14.766.000,00, veniva suddiviso in undicesimi, per cui, in applicazione della trimestralizzazione del tetto di spesa, così veniva determinato: per il primo e il secondo trimestre il budget era di € 4.027.090,91 ciascuno;
mentre per il terzo trimestre, tenuto conto del minor fabbisogno che si registra nel periodo estivo, era di € 2.684.472,28. Con riferimento a quest'ultimo trimestre, affermava che tenuto conto degli acconti liquidati per le mensilità di luglio/agosto pari ad € 1.926.449,69, del recupero di € 441.923,61, corrispondente al 50% della RTU determinata nel I trimestre, come da determina dirigenziale n. 6972/2017, ai sensi dell'art. 5 bis e del punto 2 dell'art. 7 del contratto, residuava un budget di € 316.354,08.
Con riferimento alle singole mensilità interessate dalla richiesta monitoria, deduceva che per Cont quella di settembre 2017 a fronte di un fatturato del Laboratorio di € 1.778,87, l' riconosceva un budget di € 1.277,00 dal quale decurtava € 1.122,91 a titolo di recupero I rateo quota RTU I trimestre (come da determina n. 6972/2017, all. C) sicché rideterminava il fatturato liquidabile in € 154,09. Tuttavia, al fine di rientrare nel tetto di spesa trimestrale, liquidava effettivamente il 65% dell'acconto al Centro, come previsto nella determinazione n. 7713/2017, pari ad € 100,16, pagato con mandato di pagamento n. 20036 del 4.12.2017.
Quanto alla mensilità di ottobre 2017, deduceva che a fronte di un fatturato del Centro pari ad € 22.759,81, dell'acconto del 90% pari ad € 20.483,83 venivano liquidati € 19.360,92
(pagati con mandato di pagamento n. 395 del 12/01/2018) in quanto € 1.122,91 venivano decurtati per recupero del II rateo di RTU del I trimestre di cui alla determina n. 6972/2017. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento della presente opposizione, previo rigetto di ogni avversa richiesta, deduzione, produzione ed eccezione, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo dichiarando che nulla è dovuto al ricorrente dalla , per le ragioni tutte espresse nei Controparte_4 motivi del presente atto;
2) in via gradata, qualora l'ill.mo Giudice adito dovesse considerare fondate anche parzialmente le richieste di controparte, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti;
3) condannare l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con spese forfaitarie e rimborsi da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Con comparsa depositata il 19 ottobre 2018 si costituiva l'opposto laboratorio che contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione perché improponibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto. In particolare, eccepiva la Cont genericità del motivo di opposizione in quanto l' i era limitata ad indicare provvedimenti adottati dal Commissario ad acta regionale, non aveva dedotto nulla circa “la non percepibilità delle somme richieste” né aveva fornito “la prova dell'intervento limite al pagamento delle somme Cont dovute”. Per il l' avrebbe dovuto: “provare l'erroneità e/o inefficacia delle Controparte_1 prescrizioni mediche che avevano dato origine alle prestazioni erogate”; “provare l'inesistenza delle prestazioni erogate” e dedurre “l'incidenza reale di altri motivi sulla decurtazione del credito vantato”. Infine, rilevava che non erano state oggetto di contestazione né l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 nè che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile.
Pertanto, così concludeva: “a) dichiarare la provvisoria esecuzione del DI opposto;
b) dichiarare ed accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e diritto dell'atto in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare l'opposizione medesima, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
c) condannare, in ogni caso, controparte alle refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Il Tribunale sammaritano con la sentenza qui impugnata rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di primo grado in favore del laboratorio opposto.
In particolare, affermava:
- che era sussistente la giurisdizione del giudice adìto perché l'ipotesi in esame riguardava la corretta esecuzione di obbligazioni contrattuali senza che venissero in rilievo questioni afferenti all'esercizio del potere autoritativo della p.a.;
- che il laboratorio aveva fornito la piena prova del credito rivendicato sia per aver allegato Cont idonea documentazione sia per l'assenza di contestazione, da parte dell' dell'esecuzione delle prestazioni e del quantum richiesto;
Cont
- che le ragioni dell'opposizione erano infondate in quanto l' su cui ricadeva l'onere della prova del fatto impeditivo dedotto, non aveva sufficientemente provato il superamento del tetto di spesa dedotto, né aveva provato la correttezza dei calcoli che avevano dato luogo alle decurtazioni effettuate. Inoltre, la nota di credito, in quanto atto unilaterale non poteva di per sé provare quanto eccepito, in assenza di ulteriori elementi probatori e soprattutto “a fronte delle contestazioni della società opposta in merito al quantum dei fatti posti a fondamento Con dell'opposizione ed a fronte della non contestazione, da parte dell' in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento ed in merito al calcolo del corrispettivo dovuto in base agli accordi contrattuali”;
- che in ragione dell'insufficienza delle prove e delle contestazioni da parte dell'opposto laboratorio, la concessione di una C.T.U. avrebbe assunto un inammissibile carattere esplorativo;
- che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato il superamento del tetto di spesa al né di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, prodromiche CP_1 all'applicazione delle decurtazioni dedotte. Tale mancata comunicazione rientrava negli obblighi di buona fede sottesi ad ogni rapporto contrattuale, sicché la decurtazione effettuata Cont dall' senza preventiva comunicazione era da considerarsi al pari di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente;
- che, infine, erano dovuti gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 per tre ragioni: il dato testuale della norma che richiamava espressamente la p.a., la natura dei rapporti tra le parti pressoché privatistica, l'inesistenza di una norma che facesse ritenere sussistente un'eccezione ai principi e alle regole generali operanti nell'ambito delle transazioni commerciali.
S'è appellata alla detta sentenza l' con una citazione notificata al CP_4
il 30 marzo 2021, formulando all'uopo i seguenti motivi così rubricati: 1) CP_1
“erronea valutazione dei fatti e dei documenti - omessa disamina di un fatto dirimente ai fini della giusta decisione”; 2) “illogica ed erronea prospettazione del fatto e omessa valutazione dei documenti
– mancanza di idonea istruttoria – omessa ammissione della CTU”; 3) “riforma della sentenza – Co merito”; 4) “insufficiente motivazione sull'eccezione di esatto adempimento da parte in esecuzione della convenzione”; 5) “validità ed efficacia della nota di debito – inadempimento dell'odierna appellata”. In particolare:
- con il primo motivo l'appellante si è doluto della mancata valutazione da parte del
Tribunale dei fatti e dei documenti prodotti non avendo tenuto conto del fatto che le fatture erano state già pagate parzialmente, precedentemente all'emissione del d.i. opposto. Sicché, tenuto conto anche della conferma da parte del Laboratorio opposto, la domanda andava limitata “al pagamento per differenza”, ossia alla differenza tra gli importi fatturati e gli importi pagati oggetto di contestazione e non all'intero importo, come invece avvenuto con la conferma del d.i. in toto;
- con il secondo motivo ha contestato la mancata ammissione della ctu, nonostante in atti ci fossero documenti relativi al pagamento parziale da cui sarebbe scaturita la necessità di approfondire la questione inerente all'accertamento del calcolo della regressione tariffaria e del criterio sotteso al mantenimento del tetto di spesa. In via alternativa, nel caso in cui la
Corte avesse ritenuto la consulenza non utile o necessaria, ha chiesto che la riforma della decisione di primo grado in questi termini: “alla luce della documentazione depositata agli atti va affermato che l'opponente ha dato prova certa e sufficiente dell'avvenuto pagamento, seppur parziale, delle fatture in oggetto, circostanza peraltro ammessa dalla parte avversa, così che la domanda va parzialmente accolta nella misura di € 6.800,34 corrispondente al saldo ancora dovuto ad estinzione dell'obbligazione portata dalle due fatture in contestazione”.
- con il terzo motivo l'appellante si è doluto del riconoscimento degli interessi moratori sull'intera somma quando invece si sarebbero dovuti riconoscere solo sulla differenza, laddove dovuta, tenuto conto che sugli importi già versati non si sarebbero dovuti riconoscere gli interessi in quanto il pagamento parziale era avvenuto prima dell'emissione del d.i.;
- con il quarto motivo, l'appellante ha eccepito l'erronea affermazione del comportamento Cont Cont inadempiente della in quanto il comportamento processuale dell' sarebbe stato, invece, improntato alla correttezza e alla lealtà per aver riconosciuto l'esistenza di una convenzione, per aver proceduto ai pagamenti in applicazione di quanto regolamentato dalle parti e per aver comunicato gli esiti dei controlli della spesa e dei relativi monitoraggi attraverso le comunicazioni e le pubblicazioni sull'albo pretorio;
- con il quinto e ultimo motivo ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto che la nota di debito non fosse un documento idoneo a dimostrare la correttezza della decurtazione nonostante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del , precedente al CP_1 giudizio. A riguardo ha sostenuto la validità e la legittimità della nota di debito in quanto Cont nel contratto, all'art. 7, comma 3, si prevedeva che qualora l' vesse richiesto l'emissione della nota di credito e il Centro non avesse provveduto ad emetterla, il pagamento sarebbe stato sospeso perché condizionato alla sua emissione. Pertanto, in assenza di nota di credito, Cont l' er eseguire il pagamento ha dovuto emettere la nota di debito.
Ancora, ha censurato la pronuncia di prime cure laddove non si è avveduta del mancato rispetto di taluni obblighi comportamentali che il contratto richiede alle strutture sanitarie come la comunicazione, entro determinate tempistiche, dei dati relativi ai volumi ed ai fatturati prevista dall'art. 6 co. 5 del contratto, il cui mancato rispetto ha come sanzione
“l'esclusione della struttura dal pagamento dell'anticipazione prevista dall'art. 7”. Infine, ha reiterato la richiesta di ammissione della CTU contabile “in ragione della necessità di verificare la debenza o meno degli importi richiesti, vista la documentazione posta a supporto dell'opposizione”.
Sulla scorta di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare disporre la richiesta CTU al fine di verificare ed esaminare la documentazione agli atti, previa verifica dei pagamenti già avvenuti in data antecedente l'emissione del D.I. opposto in primo grado, nonché per la verifica dell'applicazione della regressione tariffaria nel rispetto dei regolamenti regionali e delle pattuizioni contrattuali, emettendo tutti i provvedimenti conseguenziali;
-- riformare la sentenza n. 2308/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel senso che andrà revocato l'opposto D.I. con l'accoglimento dell'opposizione nei seguenti termini: ----- “accertato documentalmente e non contrastato dalla parte opposta, l'avvenuto pagamento in acconto della complessiva somma di € 19.461,08 e ritenuto che la nota di debito per la differenza di € 6.800,34 è stata emessa in applicazione della regressione tariffaria, rigetta la domanda con revoca dell'opposto Con D.I.. Rilevato che nessun inadempimento è stato frapposto dall' mentre non emerge dagli atti
l'avvenuta comunicazione dei volumi e dei fatturati mensili da parte della struttura privata accreditata, dichiara la stessa inadempiente. Condanna l'opposto alle spese in favore dell'
[...]
”; -- in subordine e sempre in riforma della detta sentenza, qualora non si ritenga di accogliere CP_3 la prospettata riforma nei termini sopra indicati, così riformare la sentenza appellata: accertato documentalmente e non contrastato dalla parte opposta, l'avvenuto pagamento in acconto della complessiva somma di € 19.461,08 , accoglie parzialmente la domanda nei limiti di € 6.800,34 quale saldo delle due fatture azionate con conseguente revoca dell'opposto D.I.; -- conseguentemente va riformata la sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento degli interessi moratori nel senso che essi vanno limitati solo alla differenza richiesta ex adverso, sempre che la stessa sia riconosciuta da Codesto On.le Collegio;
-- egualmente va riformata la sentenza sul governo delle spese nel senso che l'opposta va condannata alla refusione delle spese in favore dell'opponente, in quanto in corso di causa è emerso che l'importo richiesto è eccedente a quello eventualmente dovuto, stante il pregresso pagamento del congruo acconto, documentalmente provato e non disconosciuto dalla parte opposta oggi appellata, la quale peraltro nella fase monitoria non ne ha dato conto -- rigettare comunque, od anche parzialmente, la domanda principale dell'opposto , con i conseguenti provvedimenti CP_1 in ordine al governo delle spese;
-- condannare l'appellata alla refusione delle spese legali sia del primo CP_ grado che del presente, da determinarsi in via equitativa. . Il 30 luglio 2021 si è costituito l'appellato laboratorio che in via preliminare ha eccepito: Cont
- l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, in quanto l' si sarebbe limitata a censurare un generico difetto di motivazione affermando che la sentenza impugnata aveva costituito un modello preconfezionato e riproponendo genericamente i fatti esposti in primo grado;
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolto;
Cont
- l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, I co., c.p.c. in quanto l' avrebbe contestato fatti non dedotti nè esplicitati in primo grado. Cont Nel merito, invece, ha contestato integralmente i motivi di gravame spiegati dall' eccependo:
- l'inammissibilità del motivo relativo alla mancata valutazione della documentazione Cont depositata in quanto “l' con l'atto di appello de quo ha introdotto temi e censure non dedotte in
I grado”, affermando che l'eventuale pagamento parziale avrebbe dovuto essere eccepito in primo grado sicché, in difetto di tale formalizzazione, l'eccezione è preclusa quale aliquid novi;
- l'inammissibilità, l'infondatezza e la contraddittorietà del motivo relativo al riconoscimento degli interessi moratori in quanto “l'istituto in esame si applica sulla somma definita dalla sentenza e, nel caso di specie, non contestata in I grado”;
- l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo afferente alla comunicazione degli esiti dei controlli sulla spesa in quanto non fornirebbe “alcun elemento di concreta confutazione della sentenza impugnata”;
- l'inammissibilità e la genericità del motivo in tema di validità della nota di debito perché
l'appellante non avrebbe costruito un vero e proprio motivo di impugnazione ma si sarebbe
“limitata alla narrazione di alcune norme del contratto sottoscritto inter partes, che disciplinano le modalità di pagamento”;
- infine, l'infondatezza della censura relativa alla mancata concessione della CTU sulla quantificazione del credito perché l'ammissione della consulenza “avrebbe avuto quale effetto quello di fare entrare nel processo nuovi fatti, che l'appellante avrebbe dovuto, invece, dedurre e provare all'atto del deposito dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo”.
Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, rigettare l'appello Cont promosso dall' perché inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc;
2) in linea ancor pregiudiziale Cont rigettare l'appello promosso dall' perché inammissibile ai sensi dell'art. 346 e/o ai sensi dell'art. Cont 348 bis e ter cpc;
3) in linea ancor pregiudiziale rigettare l'appello promosso dall' perché inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 1 cpc. 4) in linea ancor più subordinata e gradata rigettare l'appello perché infondato nel merito, per tutti i motivi innanzi esposti;
5) condannare, in Cont ogni caso, l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
All'udienza collegiale dell'8 ottobre 2024 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Negli scritti conclusionali depositati dalle parti non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già argomentato in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma Cont dell'art. 342 c.p.c. formulata dall' appellata perché infondata. Infatti, per tabulas risulta che le doglianze introdotte, complessivamente intese, sebbene esposte in maniera stringata, risultano comprensibili all'interprete e risultano esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, le modifiche richieste e le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
L'appello dell' è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. CP_4
Correttamente l'appellante deduce che il Giudice di prime cure ha errato a valutare le circostanze allegate e provate in atti, in quanto si è limitato all'utilizzo di formule generiche come “alla luce della documentazione depositata in atti, non può affermarsi che l'opponente abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi all'accoglimento della domanda di pagamento dedotti in giudizio ed, in ogni caso, non è stato provato adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuati siano da ritenersi corretti”. O ancora: “Infatti, sotto tale profilo, non può ritenersi idonea la documentazione allegata, non essendo la stessa completa e non offrendo la stessa la prova del superamento del tetto di spesa e del corretto criterio di calcolo dello stesso nonché della correttezza dell'ammontare degli importi calcolati”.
Orbene, così affermando ha esaminato soltanto la circostanza impeditiva dello sforamento Cont senza nulla statuire riguardo all'allegazione da parte dell' del pagamento, ancorché parziale, delle fatture poste alla base della pretesa creditoria del . Pt_3
Cont L' n primo grado ha dedotto che:
- i provvedimenti di liquidazione delle somme liquidate relativamente alle prestazioni 2016
e 2017 erano stati adottati in aderenza ai contratti sottoscritti e al DCA della Regione
Campania n. 89/2016;
- con riferimento al budget del terzo trimestre (quello interessato dalla fattura di settembre) Cont con la determinazione dirigenziale n. 7713/2017 l' ha liquidato per la mensilità di settembre un acconto di € 100,16 pari al 65% del dovuto così calcolato: a fronte di un fatturato di € 1.778,87, la proporzione di budget che residuava per il era Controparte_1 pari ad € 1.277,00 da cui, però, si decurtavano € 1.122,91 a titolo di recupero I rateo quota
RTU I trimestre (come previsto nella determinazione dirigenziale n. 6972/2017), sicché il fatturato si rideterminava in € 154,09 liquidato poi in € 100,16, ossia il 65% dell'acconto liquidato in queste percentuali per far rientrare le somme nel tetto previsto;
- per il mese di ottobre 2017 con la determinazione dirigenziale n. 103/2018, a fronte di un Cont fatturato di € 22.759,81, l' a liquidato € 19.360,92 tenuto conto che dal 90% dell'importo fatturato (€ 20.483,83) venivano decurtati € 1.122,91 per recupero della II rata di RTU di cui alla determinazione n. 6972/2017.
Tali circostanze sono state dimostrate producendo i rispettivi mandati di pagamento (n.
20036/2017 per settembre e n. 395/2018 per ottobre) e le distinte contabili dei bonifici, mai oggetto di contestazione da parte del laboratorio appellato che anzi in primo grado ha confermato i pagamenti parziali avvenuti nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Quindi, alla luce della documentazione e delle difese proposte, appare evidente l'error in iudicando del Tribunale laddove non si è avveduto della parziale circostanza satisfattoria del credito rivendicato dal laboratorio.
Inoltre, non può essere accolta l'eccezione formulata dall'appellato circa l'aliquid novi dell'eccezione di pagamento parziale, in quanto formulata soltanto nel grado di appello.
Orbene, premesso che l'eccezione di pagamento sarebbe comunque ammissibile, trattandosi di eccezione in senso lato e quindi rilevabile d'ufficio anche in sede d'appello laddove non coperta da giudicato (così Cass. civ., ord. n. 2976/2021), da quanto appena esposto è evidente che il pagamento parziale era stato allegato e dimostrato, come peraltro ammesso in primo grado anche dallo stesso creditore, sicché il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato perché quegli importi non erano interamente dovuti.
Ciò considerato, occorre quantificare il dovuto. Cont Con riguardo alle decurtazioni dedotte in primo grado dall' ossia le rate delle RTU calcolate per i trimestri precedenti, si rileva che il Tribunale ha affermato che non erano stati provati adeguatamente i dati contabili giustificativi delle dette decurtazioni e che la documentazione allegata non offriva la prova del superamento del tetto di spesa né del corretto criterio adoperato per i detti calcoli, sicché gli stessi non potevano essere Cont riconosciuti. L' su questo tema è stata in questa sede deficitaria;
ancorché in primo grado avesse allegato tali decurtazioni deducendo le ragioni delle stesse, in appello si è limitata a censurare il mancato riconoscimento del pagamento parziale, senza mettere in discussione in maniera specifica la motivazione del Tribunale posta a sostegno del mancato riconoscimento delle decurtazioni effettuate per il recupero delle rate della RTU applicata per il primo trimestre. Con i motivi successivi si è poi limitata a censurare la mancata nomina del Ctu per la quantificazione del quantum del credito. Inoltre, nulla ha dedotto – men che meno dimostrato - sul motivo per cui per la fattura di settembre doveva essere considerata in acconto del 65% e non del 90%. Pertanto, tali circostanze, in assenza di precipue contestazioni, restano coperte dal giudicato interno della pronuncia di prime cure che ha escluso la loro sussistenza.
Ne consegue che a parte appellata deve essere riconosciuta la differenza tra gli importi del Cont fatturato richiesto e il pagamento parziale effettuato dall' che più nello specifico ammontano, per la fattura n. 10/E/2017 (prestazioni di settembre 2017) ad € 1.678,71
(1.778,87 – 100,16) e per la fattura n. 11/E/2017 (prestazioni di ottobre 2017) ad € 3.398,89
(22.759,81 – 19.360,92) per un totale complessivo pari ad € 5.077,60 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 da calcolarsi nelle modalità previste dall'art. 7, comma 2 e comma
4 del contratto sottoscritto dalle parti.
È da rigettare il secondo motivo di appello perché correttamente il Tribunale non ha disposto la CTU in primo grado per accertare il calcolo della regressione tariffaria e il quantum del credito in quanto trattavasi di consulenza di natura meramente esplorativa, tesa a sollevare il debitore dall'onere di allegazione e prova della circostanza impeditiva dedotta.
Per le stesse motivazioni a parere di questa Corte non sussistono i presupposti per poter concedere il mezzo istruttorio richiesto anche in questo grado.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo vanno considerati assorbiti in quanto il loro scrutinio risulta superfluo alla luce dell'accoglimento del primo motivo. Inoltre, il quinto motivo è in parte inammissibile laddove introduce circostanze nuove – mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 6 del contratto da parte del laboratorio – e quindi oggetto del divieto di aliquid novi previsto dall'art. 345 c.p.c.
Ogni altra questione resta assorbita.
In definitiva, l'appello va solo parzialmente accolto e per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 928/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere e condannata l' al pagamento in favore del della CP_4 Controparte_1 somma di € 5.077,60 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 da calcolarsi nelle modalità previste dall'art. 7, co. 2 e co. 4 del contratto sottoscritto, a titolo di residuo impagato delle fatture n.
10/E/2017 e n. 11/E/2017. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, sussistono motivi idonei a determinare la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 2308/2020, pubblicata il 9 ottobre 2020, proposto dall'
[...]
: Parte_4
A) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 928/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e condanna la Parte_4
al pagamento in favore del della somma di
[...] Controparte_1
€ 5.077,60 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 da calcolarsi nelle modalità previste dal contratto sottoscritto dalle parti;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 31 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Caterina Molfino