Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, riunita in Camera di Consigli o con l a presenza dei Magi strati: dott. Gius eppe de Rosa President e rel. dott. Antonella Al legra Consigli ere dott. Rosario Li onello Ros sino Consi gli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA
Nel la causa promos sa con atto di cit azione 7.7.2023 ed i scri tta al n.
606/2023 RG.
TRA
, ( ) in proprio nonché qual e Parte_1 CodiceFiscale_1
l.r.p.t . dell a soci et à Parte_2
( ) rappresentate e difese dall'avvocato
[...] P.IVA_1
Luca Valerio ed el ettivam ent e domi cil iat a, agli effetti del present e procedim ento, pres s o e nello St udio di quest'ultimo, corrente i n vi a
Oberdan n. 18/b appell anti
CONTRO
( , CP_1 C.F._2 [...]
( e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
( ), tutt e rappresent at e e difese Controparte_3 P.IVA_3 dall'avvocato Giovanni Foschini del Foro di Ravenna ed ivi domiciliate in via dell'Aida n. 17 appell at e
E, C ONTRO
( ), e CP_4 C.F._3 [...]
Controparte_5
Demuro del Foro di Bologna, nonché, in via disgiunta, dall'avvocato
Alessandro Candi ni del foro di Bologna, con domi cilio elet t o presso lo studi o del pri mo i n Bologna, Via Guerrazzi n. 15 appell at e
Oggett o: impugnazione del la sent enza 2420/2022 del 29.9.2022
Tri bunal e di Bol ogna
Conclusi oni part e appell ant e
IN VIA IS TRUTTOR IA rim ett ere l a caus a in istruttori a e: ordinare la rinnovazione della CTU, nominando all'uopo un nuovo consulente tecnico d'ufficio, preferibilmente non estratto dal Registro dei CTU del Tribunale e dell a Cort e di Appell o di B ologna, onde così non i ncorrere da part e del lo stesso i n situazi oni di confl itt o con il CTU gi à precedent em ent e nominato.
IN OGNI C ASO E C OMUNQUE dichiarare l a nullit à del t es tam ento olografo redat to il 27 m arzo 2002 e pubbl icato il 27 m arzo 2012, con verbal e a rogito Not aio di Per_1
Imola, in quanto apocrifo, e per l'effetto: dichiarare apert a l a s uccessione ab int est ato con ogni effett o di l egge. dichiarare alt resì le signore e escluse dall a CP_1 CP_4
successi one in quant o indegne ai sensi dell'art. 463, I comm a, c.c.. e per l'effetto dichiarare che unica erede di ex artt. 467 - 468 - Persona_2
570 c.c. è l a figli a , nat a a Imol a (BO) il il 02/ 08/1955 con Parte_1
CF: , C.F._4
det erminando alt resì il valore dell a quot a;
ordinare al Conservatore di procedere all'intestazione di quei beni che verranno di chi arati dal Tribunale com e facenti parte dell a nuova quot a di legittima a favore dell'erede ; Parte_1
pag. 2/12 riform are l a s ent enza i n punto di condanna ex art . 96 c.p.c., per l e ragioni m egli o rappres ent at e i n narrativa.
NEL MER ITO condannare le si gnore e all a resti tuzi one i n CP_1 CP_4
favore dell a signora di t utt i i beni eredit ari ancora di l oro Parte_1
propri et à, tra quelli di seguito indi cati:
a) da part e dell a convenut a a resti tui re all 'eredità, gli CP_4
immobili ri sult anti det enuti dall a stessa senza tit olo e precisament e:
1. Imm obil e sito i n Imol a Vi al e Dant e n.3; così individuat o al Cat asto
BB cati C omune di Im ola: FG 240, P articell a 202 (C at. A7);
2. Im mobi le sito i n Imola Vi a Rondanina n.5; così individuato al C at asto
BB cati C omune di Imol a: FG 38, P arti cella 73, Sub. 2 (C at . A4), Sub.
3 (C at . D10);
3. Imm obil e sit o in Imol a Vi a Ladel lo n.24; così i ndi viduat o al Cat asto
BB cati Com une di Im ol a: FG 40, P art icell a 198, Sub. 2 (C at.A4),
Sub. 3 (Cat .D10);
4. Immobi le sito in Imol a Via Budri ese snc;
così i ndivi duato al C at asto
BB cati Com une di Im ola: FG 43, P art icell a 76, C at.D10; FG 44,
Part icell a 53, Sub. 2 (Cat. C 6), Sub. 3 (Cat. A3), Sub. 4 (Cat . A3);
5. Imm obil e sit o in Imol a Vi a Budriese n.3; così i ndi viduat o al Cat asto
BB cati C omune di Imol a: FG 44, P arti cella 54, Sub. 2 (C at . A4), Sub.
3 (C at . C2), Sub. 4 (Cat. D10);
6. Im mobi le sito i n Imola Vi a Rondanina n.7; così individuato al C at asto
BB cati Comune di Imol a: FG 38, P art icell a 25, Sub. 2 (Cat.A4), Sub.
3 (C at .D10);
7. Imm obil e sit o in Imol a Vi a Ladel lo n.20; così i ndi viduat o al Cat asto
BB cati Com une di Im ol a: FG 47, Part icell a 114, Sub. 1 ( area urbana), S ub. 2 ( area urbana);
8. Imm obil e sit o in Imola Vi a B udri ese n.5/ a;
così individuat o al C atasto
BB cati C omune di Im ola: FG 43, P art i cella 28, C at. C3;
pag. 3/12 9. Imm obil e sit o in Imol a Vi a Budriese n.4; così i ndi viduat o al Cat asto
BB cati C omune di Im ola: FG 38, P art i cella 44, C at. D10;
10. Im mobil e sit o in Imol a Vi a Rondani na n.6; così individuato al
Cat asto BB cati C omune di Imol a: FG 38, Parti cell a 71, S ub. 7 – 17
(Cat. D10);
11. Im mobil i siti in Im ol a Vi a Ladello snc;
così i ndividuati al C at ast o
BB cati Com une di Im ola: FG 40, P art icell a 214, sub. 1 (Cat . C2),
Sub. 3 (C at . C2), S ub. 4 (C at. D10); così indi viduati al Catasto Terreni
Comune di Im ola FG 31, Parti cell a: 11, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 138,
(Prato e S emi nat ivo); FG 38, Parti cella: 3, 5, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 27,
33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 69, 72, 74, 78 (Incolt o), 203, 204, 205, 206, (Prato e S eminati vo);
FG 40, P art icell a: 57 (Porzioni AA, AB ), 58, 59, 65, 80, 81, (Prato e
Seminati vo); FG 43, Parti cel la: 57, 75, (Prato e S eminati vo), FG 44,
Part icell a: 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 66, (Prato
e S emi nati vo); FG 47, P articell a: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 24, 26,
78, 79, 80, 81, (P rat o e Seminativo); FG 48, P arti cel la: 3, (P rato).
b) da part e del la convenut a a restit uire al l'eredit à, gli CP_1
immobili ris ult anti det enuti dalla st essa, per il t ram ite delle sue soci et à, senza tit olo e precis ament e:
1. Capannoni indust riali siti i n Imol a Via del Lavoro n.16, conosciuti com e ex Fonderi e Si nigagli a S rl;
così individuat o al C at asto BB cati
Comune di Imol a: FG 114, Parti cell a 1119 (area urbana);
2. Immobil e si to i n Imol a Vi a C osimo Morelli n.2; così i ndividuat o al
Cat asto BB cati Comune di Imol a: FG 153, P arti cel la 596, Sub. 7
(Cat.A3), Sub. 8 (Cat. A3);
3. Imm obil e sito i n Imol a Vi a Rondanina n.20; così i ndividuato al
Cat asto BB cati C omune di Imol a: FG 42, P arti cell a 177, S ub. 2 (Cat.
A4), Sub. 3 (C at. C 2), S ub. 4 (C at. D10);
pag. 4/12 4. Immobile sit o in Im ol a Via Correcchi o Inferiore n.151; così indivi duato al Cat as to BB cati Com une di Imol a: FG 47, P art icell a
107, Sub. 1, Sub. 2 (Cat.A4), S ub. 3 (C at. D10);
5. Immobil e si to i n Imol a Vi a Ladello snc;
così indi viduat o al Catasto
Terreni Com une di Imola: FG 42, P arti cella: 90, 91, 116, 118, 120, 125,
176, (Prato e S eminativo); FG 49, P arti cella: 9 (S eminati vo), 47 (Prat o e
Seminati vo); FG 31, Part icell a: 12, 14, 15; FG 32, P articell a: 39, 42, 43,
45, 82, 83, 84, 85, 136, (P rat o e S eminati vo); FG 38, 15, 18, 19, , 36, , 56, 58, 59, 66, 72, 78 (Incol to).
Rel ativam ent e ai beni per i quali l e convenut e risult eranno i nadem pienti circa l a condanna al l a restituzi one: condannare le convenut e e al risarcim ento dei CP_4 CP_1
danni nei confront i di , da val ere, per l e quot e dei Parte_1
corri spondenti valori dei beni non resti tuiti , sui beni com unque posseduti e sui beni di propri et à dal le sorell e suddett e di chiarat e i ndegne a succedere.
Infine, t rasmet tersi gli atti all a P rocura dell a R epubblica i n S ede per l'esercizio dell'azione penale relativamente alle condotte delittuose accertat e in sede civi le.
IN SUB ORDINE
Dichi arare l a di visione dell 'asse eredit ari o del de cui us secondo le norme della successione legittima e per l'effetto: condannare ci as cuna dell e due convenut e e a CP_4 CP_1 restituire all'appellante la percentuale determinata come Parte_1
percepita in eccedenza in conseguenza dell a m essa in esecuzione di un test am ent o di chiarat o nul lo. ordi ne al Cons ervat ore, ed esonero di responsabil ità da part e dello stesso, di procedere all'intestazione di quei beni che verranno dichiarati dal Tribunal e com e facenti parte dell a nuova quota di l egitti ma a favore dell'erede . Parte_1
pag. 5/12 In ogni caso con ris erva di agire per il risarcim ento dei danni tut ti, da quanti ficarsi in separato giudizio.
Con vittori a di s pes e e compensi del present e giudi zio, oltre 15% per spese generali , oltre IVA e C NP A, come per Legge.
Conclusi oni part e appell ata CP_1
In via preliminare: ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello per m ani fest a infondat ezza, disponendo l a di scussi one oral e dell a causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 bis c.p.c.
Nel m erit o: respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto, con totale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bologna n. 2420/2022 deposit at a il 29.9.2022.
Con vittori a dell e spes e di gi udi zio del present e grado.
Conclusi oni part e appell ata CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in vi a preli minare, con riferim ent o all a causa R G 13838/ 2017: di chi arare improcedi bili l e domande att oree per assol ut a i ndet erm i nat ezza di petit um e caus a petendi, o di chi ararl e inammissibil i per carenza di interess e ad agi re, i n quanto l e dom ande avversari e riguardano un m ero contratto preliminare, senza che siano stati i mpugnati gli at ti defi nitivi ed esecuti vi s opra ri chi am ati.
In vi a preliminare e nel merit o, con riferiment o a t utt e l e cause riunit e: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 -bis, rigettare l'appello avversari o i n quanto infondato in fatto e diritto.
Ci si oppone ferm am ent e a ogni ri nnovo della C TU, i cui costi graverebbero s ulle convenute gi à ampiament e vessat e da continue cause tem erari e azionate dall a sorell a appell ante, resasi nullatente e divenut a pag. 6/12 ampi am ent e i nsolvente, dopo aver ali enato tutti gli immobi li pervenuti dall e soci età pat erne tramit e GEIE con sede in Malt a.
Con vittori a di com pensi, spese general i forfetari e 15%, C PA, IVA di legge, anti cipazioni e s uccessi ve occorrende tutt e.
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 2420/2022 del 29.9.2022 il Tribunal e di B ologna, premesso che “C on atto di citazi one rit ualmente notifi cat o, Parte_1
, i n proprio e qual e ammi nistrat rice delle soci et à
[...] [...]
e dell a Soci età agri cola di C osta Isabell a e Figli, Parte_2
conveni va in lit e l e sor ell e e , nonché l e CP_1 CP_4
soci et à ad ess e coll egat e (ri spetti vament e Controparte_2
, di e la soci et à
[...] CP_3 CP_1
agri col a soci età sempli ce agri col a, poi risul tata Controparte_5
esti nta), affi nché veniss e di chiarato a ff etto da macroscopi ci errori, in danno di essa attrice, dell'atto di proposta transattiva per la definizione dell a succes sione del padr e sottoscritto dal le part i i n Persona_2
data 13 s ett embr e 2012, con cui era stata definit a la controversi a insort a in s eguito al decesso del predett o, avvenuto in data 20 febbraio
2012 i n Faenza. C ostui aveva dispost o dell e proprie sostanze con test ament o ol ogr afo in data 27 marzo 2002, con il quale aveva nominato propria er ede uni ver sale l a sol a figl ia , i stituit o l e restanti fi glie CP_4
nell a quota di legitti ma e l as ciat o all a mogli e un l egat o CP_6
di usufrutto: pert ant o, al fine di ri storare la l esione compiut a dei diritti di ri serva s pettanti all e altre figli e, e , l e parti Pt_1 CP_1
addi veni vano dapprima al cit ato accordo di visional e, e poi , successi vament e, s ot toscri vevano un atto pubbli co – a mi nist ero notai o dr. denominat o “Interpretazione ed Persona_3
acqui es cenza a testamento – Consegui mento di l egato –Accet tazione di eredit à – Rinuncia oneros a a l egato t estament ario” , ed i n immediat a conseguenzialità, provvedevano all'effettuazione di numerose operazioni soci et ari e, con le quali, ess enzial ment e, stabili te l e modalità di subentro
pag. 7/12 dell e er edi nell e disci olt e soci età del padre, ne cost itui vano altre mediante operazi oni di s cissione”, che l'attrice (attuale appellante) riteneva che l'accordo del 2012 era gravato da errori tali da averla ampi am ent e danneggiat a nell a divi sione e che, pert ant o, era necessari o provvedere ad un nuovo pi ano divisi onal e con stim e e conguagli di versi e resti tuzione dei beni che fossero risul tati eccessivi in val ore rispetto al dovut o, che l a st ess a att ri ce aveva i ntrodotto alt ra causa (poi riunita alla present e) con cui aveva impugnato, perché non autografo, il t est am ento del padre, che l a CTU dispost a in corso di causa aveva accertat o l'autografia del testamento, che la domanda principale era generica ed indeterminata, rigettava tutte le domande attoree e condannava l'odierna appell ante al pagam ento dell e spese di lit e ed ex art . 96 c.p.c..
Con atto di ci tazione 8.4.2023 e Parte_1 Parte_2
im pugnavano l a decisione, chi edendone l a ri forma.
[...]
Ritual mente cit at e s i cos titui vano t utte le parti convenuto chiedendo i l rigetto dell a dom anda.
La caus a veniva ri mess a i n decisi one sull e concl usioni dell e parti all'udienza 6.5.2025
Moti vi della deci sione
In ordine logico, la prim a questione su cui fare una necessari a riflessione
è quell a dell a presunta falsi fi cazi one del t est am ento 27.3.2002, pubbl icato il 27.3.2012, del de cui us per l a mancanza di Persona_2
aut ografi a.
La Cort e rit iene di condivi dere le conclusi oni dell a C TU per i l particolare e diffuso approfondimento effettuato e per l'attenta analisi com parativa su pi ù punti dell a scrit tura anali zzat a. Non assumono alcun rili evo, ris petto a quant o già affermato dal Tribunale, le argoment azioni difensive attoree che si ri portano alla relazione del proprio Consul ent e di
Part e, ove si facci a ment e local e alle esatt e e punt uali cont rodeduzioni che l a C TU ha s volt o pri ma di depositare la relazi one definiti va (m ancat a pag. 8/12 com parazi one dell e scritt ure, int ervento di consul enti estranei al contraddittorio t ecni co) e che l a C orte gi udi ca del t utto esaustive.
Ciò premesso va, però, subit o dett o che l a questi one del la presunt a fal sificazione del t estam ent o se ha un senso i n questo giudi zio lo ha in relazione all'impugnazione dell'accordo divisionale, posto che, nelle intenzioni dell'attrice, la falsità del testamento si trasmetterebbe all'accordo divisionale determinandone la caducazione. Diversamente, la domanda relativa all'autografia dell'atto di ultima volontà non avrebbe al cun senso né alcuna prospetti va, consi derato che il t estam ent o è st ato
“assorbito” dalla transazione notarile (atto di Interpretazione ed acqui escenza a testament o – consegui mento di legato - accettazione di eredità - ri nunci a oneros a a l egato t est am ent ario) 16.10.2012.
Se così è, ne vi ene, intanto, che, nel caso di cui si di scut e non t rova applicazione la norma di cui all'art. 590 cc., in relazione alla quale si potrebbe discut ere se la conferm a possa val ere anche i n caso di test am ent o nul lo per fal sit à, poi ché non si è dat a conferm a ed esecuzione all e dis pos izi oni t es tam ent arie, m a si è fat to luogo ad una t ransazione con att o pubbli co, i d est ad una di visi one t ransatti va caratt eri zzata, nel com une int ent o dell e part i, dall a prem inente volont à di risolvere l a controversia divisionale con l'attribuzione di valori proporzionali alle quot e e di s ciogli ere la com unione.
E' noto che la divisione transattiva è impugnabile per dolo o violenza o, ex art. 764 cc., per res cissi one per lesione o, come t ransazione i n sé, per errore di di ritt o, nei limi ti in cui si di rà i nfra, mentre, i nvece, se si vol esse farne val ere l a nullit à perché relativa a t itolo nullo (cfr. C ass.
22.12.2023 n. 35829), am mes so, per i pot esi, che t al e si possa consi derare il testamento, ciò sarebbe possibile nei soli limiti di cui all'art. 1972, comm a II, cc., quando, cioè (è il nostro caso), si t ratti di transazione novativa desti nat a ad assi curare un assetto nuovo ai rapport i di visori, facendo val ere s olo com e base il t est am ent o ed at tri buendo le quot e a pag. 9/12 seguito di perizie e secondo l'accordo (preliminare di divisione
13.9.2012).
Il che, sempre che l'interessata provi che ignorava la causa di nullità.
Tutto questo per dire, a mente dell'atto di citazione 31.8.2017, che avrebbe dovut o im pugnare ex art. 1972, comm a II, cc., l a Parte_1
transazione 16.10.2012, dando prova del l a propri a ignoranza dell a causa di nullit à (cos a ben diffi cil e, t enuto cont o di tutt e l e discussi oni fatte in rel azione al t est ament o, m olto ben conosciuto ed in vist a dell a com posi zione dei rispettivi int eressi ) e non, com e ri sult a appunt o dall'atto 31.8.2017, impugnare la proposta transattiva per errore nell'applicazione del criterio patrimoniale di valutazione ed attribuzione dei beni (così, pag. 6 ci tazione) o per mot ivi dovuti ad apparenti donazioni (pag. 7).
Ciò al fine di esercitare l'azione di riduzione e riaprire la divisione
(ancora pag. 7) o per ripianare gli svantaggi subiti o, addirittura, per esercit are l a dom anda di revocatoria per la di chi arazi one di inefficaci a degli atti di att ribuzi one attuati i n ragi one del progetto e che si sarebbero dimost rati infondati.
Come si vede tutt'altra questione, del tutto fuori asse rispetto a quanto si sarebbe dovuto fare t enuto cont o (anche) di quant o scrivono le convenut e che ricordano come “nel caso di speci e, invece, è i mproprio, per non dire giur idi camente sbagl iato, rif erire l a suppost a lesione al fatto che alcuni immobili f oss ero st ati acquist ati dalla soci età in l easing, tenut o conto del f atto che i contratti di acquist o erano st ati fi rmati dalla st essa
in qualità di ammi nist ratore e fi deiussore dell e societ à Parte_1
medesima, e dunque perf ett ament e a conoscenza dell o stato del contratto
e del f atto che si t rattass e di cespiti in l easing (cespiti in gran part e già pagat i), cir costanz a accertat a i n sentenza e non impugnat a da contropart e”.
Fatt e tutt e e t ali prem ess e ri mane l a quest ione di m erito t rat tat a dal
Tribunale ed oggetto anch'essa di impugnazione. Ovvero la questione di pag. 10/12 ammissibili tà dell a dom anda di nullit à dell a t ransazione che la difesa attorea, evi dent em ente cons apevol e del la debol ezza dell e propri e t esi, ricava appl icando il concetto di coll egam ento negozial e. Cioè, dal la nullità dell'accordo deriva la nullità della transazione notarile.
Il che oltre che essere un palese salto logico, posto che l'atto di transazione è la conseguenza dell'accordo, ma non è tecnicamente coll egat o ad es so s e non come presupposto da cui parti re (peralt ro presupposto indiretto, perché la base dell'atto notarile è il testamento da interpretare), non è neppure vero, poi ché se si t ratt a di una transazione, com e t al e ess a non è i mpugnabil e per errori di calcolo o val utazi one
(am messo che vi si ano, vi sto che l e part i sono st at e l ungam ent e ed assiduamente seguite dai loro consulenti e prima dell'atto notarile sono intervenut e sul patri monio con vari e operazi oni societ ari e), ma solo per errore di di ritt o.
Errore di dirit to che renderebbe impugnabile la transazione solo se cadesse su questione est ranea all a lit e t ransatt a, ex art. 1969 cc. Com e afferma la giurisprudenza, rileva l'errore se cade sul presupposto dell'atto, costituito non dalla res controversa, ma dall a sit uazione di diritt o che sott o il profilo logico l a precede e che è estranea al contrast o che con l a t rans azione si int ende eliminare.
Il che ovviamente non è, posto che gli errori di cui si lamenta l'attrice e che non sono errori di diritto, riguardano com unque l a com posizione del pat rimonio, l a s ua st rutt urazione nei cespiti soci et ari , l a sua valut azione.
Le spes e seguono l a soccom benza e l a li t e t em erari a sussi ste per l a colpa grave dovuta all'introduzione e coltivazione di una lite mal posta e pal esem ent e i nfondat a.
Si giusti fica la cancellazi one dell a domanda 12.2.2020 B ologna (R G
7102 e RP 4776).
p.q.m
.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via defi nitiva nella caus a come indicat a i n epigrafe, così provvede:
pag. 11/12 -ri getta l 'appell o e, per l'effetto, conf erm a l a sent enza 29.9.2022
Tri bunal e di Bol ogna;
-condanna , Parte_1 Parte_2
[...] Controparte_7
al pagamento delle spese del
[...]
grado liqui date in com plessivi euro 30.000 olt re spese generali ed accessori di legge a favore di ent rambe l e convenut e;
-condanna part e appell ant e ex art. 96, comma III, c.p.c. al pagam ent o di euro 10.000 per cias cuna convenuta;
-ordina all 'Uffici o RR.II. l a cancell azi one del la dom anda gi udi zi ale
(12.2.2020 Bologna RG 7102 e RP 4776).
Bologna, lì 7 maggi o 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 12/12