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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/04/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3963/2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies co 3 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3963/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3963 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BENINCASA STEFANO, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. PAOLILLO ANDREA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato telematicamente al Tribunale di Nocera Inferiore in data 07/01/2016, integrato con medesime modalità in data 01/02/2016, rubricato al n. R.G.A.C.C.
54/2016, l' agiva in via monitoria contro il sig. ottenendo, in CP_1 Parte_1 accoglimento del medesimo ricorso, il decreto ingiuntivo 587/16 del 26/04/2016, per l'importo di €
10.297,81, oltre interessi come da domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 250,00 per compensi, in euro 145,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, I.v.a. e
C.p.a. ed oltre alle successive occorrende,
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il chiedeva: “A - in via preliminare, Pt_1 dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del D.I. n.587/2016, attesa la sua omessa notificazione;
B - nel merito, acc1arata l'eccepita prescrizione quinquennale, ex art.2948 n.4, cod. civ., in ordine ai crediti di cui alle fatture n.816/2004, 904/2004, 894/2007, 787/2008 e 756/2009 (relativi alle annualità ricomprese nel periodo 2002-2008), revocare integralmente l'opposto D.I.n.587/2016, per
l'avvenuta estinzione del credito;
C - nel merito ed in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale non adottasse i provvedimenti di cui al capo B), revocare in ogni sua parte l'opposto
D.I. n.587/2016, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto.”
Si costituiva l' la quale contestava la preliminare eccezione, specificando che alcuna CP_1 causa di inesistenza della notifica si fosse verificata;
nel merito eccepiva l'infondatezza delle avverse contestazioni. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
La causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 06/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3 allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
In premessa deve rilevarsi che i contratti stipulati per la somministrazione di fornitura di gas, energia o acqua non sono soggetti ad alcuna forma di legge, per cui possono essere stipulati anche oralmente;
nel caso in esame si ritiene che vi sia prova del contratto intercorso tra le parti, per altro non specificamente contestato dall'opponente, e comunque fondato sulla dilazione di pagamento da lui sottoscritta oltre che dal pagamento parziale di alcune somme dovute, come si dirà in prosieguo. Sempre preliminarmente, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Ne discende che per ragioni di economia processuale si esaminerà l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata.
L'eccezione va parzialmente accolta.
In termini si rileva che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4 e ss ha introdotto la prescrizione biennale nel settore idrico stabilendo altresì che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. La giurisprudenza di merito si è orientata, in maniera ormai univoca, a ritenere che alle fatture in scadenza per i periodi precedenti rispetto all'entrata in vigore della citata normativa si continui ad applicare la prescrizione quinquennale di legge.
Sempre in diritto giova richiamare la giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 34212 del 2021) secondo cui la lettera di messa in mora spiega il suo effetto interruttivo della prescrizione pur se il procedimento di inoltro si sia concluso con la compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale. La suddetta pronuncia, nel convalidare tale conclusione, ha richiamato granitici principi espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione,
l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna” (Sez. 3,
Sentenza n. 9861 del 05/10/1998) e ancora (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010) “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento
fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”.
Anche la giurisprudenza di merito, nell'uniformarsi a tali decisioni, ha ritenuto che ai sensi dell'art
1335 c.c. l'atto stragiudiziale di messa in mora restituito la mittente per compiuta giacenza sia validamente interruttivo del termine prescrizionale ove la parte non provi di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia delle raccomandate pervenute al proprio indirizzo (così
Tribunale Di Milano n. 10204/2022).
Nel caso in esame risulta che la raccomandata inoltrata in data 22/10/2013 si sia perfezionata per compiuta giacenza, che sia stata indirizzata al domicilio del debitore – ove era istallata la fornitura idrica in questione- e che il medesimo non l'abbia contestata né abbia individuato ragioni per cui non l'abbia conosciuta senza sua colpa: ne discende che tale lettera valga ad interrompere la prescrizione per tutte le annualità ivi contenute non ancora prescritte. A nulla rileva che non sia perfettamente leggibile il timbro con la data completa attestante la compiuta giacenza essendo rilevate, per il fine che qui ci occupa, che sia accertabile che tale compiuta giacenza si sia verificata nel corso dell'ano
2013 – circostanza, questa, che emerge pacificamente dal timbro.
Ebbene tanto premesso deve rilevarsi che, per quanto attiene le richieste riferite ai consumi degli anni
2002, 2003 e 2004, le cui fatture sono state emessa negli anni successivi (quindi, rispettivamente,
2003, 2004 e 2005) la pretesa può dirsi prescritta al più tardi nell'anno 2010, non essendo intervenuta alcuna valida lettera di messa in mora prima di quella inoltrata il 22/10/2013.
Parimenti è a dirsi per le annualità 2005 e 2006 (fatture del 2006 e del 2007): la lettera di messa in mora risulta essere stata ricevuta in data 05/03/2008 e i 5 anni decorrenti da tale data risultano spirati il 05/03/2012. Ne discende che i crediti erano già prescritti all'atto dell'inoltro della raccomandata del 22/10/2023.
Rimangono da esaminare le annualità 2007 e 2008 (bollette emesse rispettivamente nel 2008 e nel
2009).
In relazioni a tali fatture risulta essere stato sottoscritto in data 04 giugno 2010 atto di dilazione di pagamento che può essere in questa sede qualificato alla stregua di un atto transattivo.
In termini Cass. lav. sentenza n. 20160 del 03/09/2013 ha chiarito che “in tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale
(salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai
sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni.”
Dalla accertata natura di transazione dell'atto di dilazione depositato discendono due conseguenze di non poco rilievo.
In primo luogo, che l'atto di transazione in esame, venendo da una richiesta di dilazione del cliente e non comportando alcuna reciproca concessione in ordine all'an, ma solo al quantum, può essere riconosciuta quale causa interruttiva della prescrizione: così, Cass. civ. sentenza n. 18879 del
24/09/2015 per cui “le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum"
e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso.”.
Essendo poi intervenuto anche il successivo atto interruttivo del 2013 già più volte citato, il relativo credito (riferito alle annualità 2007/2008) non può dirsi prescritto alla data di proposizione del ricorso monitorio.
La seconda conseguenza che discende dalla accertata natura di transazione della dilazione di pagamento è che il suo inadempimento -allegato dall'opposta, non contestato dall'opponente, su cui sarebbe gravato l'onere di provare l'adempimento- ha determinato il rivivere dell'obbligazione principale, di cui alle fatture 787 del 2008 e 765 del 2009.
In termini Cass. civ. sentenza n. 24377 del 16/11/2006 ha chiarito che “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione.”
Considerati pertanto prescritti i crediti di cui alle precedenti fatture, il credito residuo, di cui alle annualità non prescritte, è pari ad € 8.395,19 (di cui €5.591,86 per la fattura n. 787/2008 ed € 2.803,33 per la fattura n. 765/2009). A tale somma vanno sottratti gli acconti versati (pari ad € 2.444,00) per un totale di € 5.951,19 oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture.
Il decreto ingiuntivo va revocato e il condannato al pagamento della suddetta somma. Pt_2 Stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, può ritenersi assorbita la questione in ordine alla illegittimità della notifica dell'ingiunzione di pagamento. Pur a voler ritenere – tesi che in questa sede non si condivide- non sanata la nullità a fronte della regolare opposizione proposta, la conseguente revoca dell'ingiunzione ex art 644 c.p.c. avrebbe comportato comunque la necessità per la scrivente di esaminare la questione nel merito, con la conseguenza che la risoluzione della controversia sarebbe stata la medesima cui si è in ogni caso giunti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità. Le spese del procedimento monitorio, stante la revoca dell'ingiunzione, rimangono a carico della parte opposta.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Dichiara prescritti i crediti di cui alle annualità dal 2002 al 2006;
c) Condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di parte opposta, nella somma pari ad
€ 5.951,19 oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture, per le residue annualità;
d) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
depositato telematicamente in data 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies co 3 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3963/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3963 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BENINCASA STEFANO, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. PAOLILLO ANDREA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato telematicamente al Tribunale di Nocera Inferiore in data 07/01/2016, integrato con medesime modalità in data 01/02/2016, rubricato al n. R.G.A.C.C.
54/2016, l' agiva in via monitoria contro il sig. ottenendo, in CP_1 Parte_1 accoglimento del medesimo ricorso, il decreto ingiuntivo 587/16 del 26/04/2016, per l'importo di €
10.297,81, oltre interessi come da domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 250,00 per compensi, in euro 145,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, I.v.a. e
C.p.a. ed oltre alle successive occorrende,
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il chiedeva: “A - in via preliminare, Pt_1 dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del D.I. n.587/2016, attesa la sua omessa notificazione;
B - nel merito, acc1arata l'eccepita prescrizione quinquennale, ex art.2948 n.4, cod. civ., in ordine ai crediti di cui alle fatture n.816/2004, 904/2004, 894/2007, 787/2008 e 756/2009 (relativi alle annualità ricomprese nel periodo 2002-2008), revocare integralmente l'opposto D.I.n.587/2016, per
l'avvenuta estinzione del credito;
C - nel merito ed in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale non adottasse i provvedimenti di cui al capo B), revocare in ogni sua parte l'opposto
D.I. n.587/2016, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto.”
Si costituiva l' la quale contestava la preliminare eccezione, specificando che alcuna CP_1 causa di inesistenza della notifica si fosse verificata;
nel merito eccepiva l'infondatezza delle avverse contestazioni. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
La causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 06/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3 allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
In premessa deve rilevarsi che i contratti stipulati per la somministrazione di fornitura di gas, energia o acqua non sono soggetti ad alcuna forma di legge, per cui possono essere stipulati anche oralmente;
nel caso in esame si ritiene che vi sia prova del contratto intercorso tra le parti, per altro non specificamente contestato dall'opponente, e comunque fondato sulla dilazione di pagamento da lui sottoscritta oltre che dal pagamento parziale di alcune somme dovute, come si dirà in prosieguo. Sempre preliminarmente, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Ne discende che per ragioni di economia processuale si esaminerà l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata.
L'eccezione va parzialmente accolta.
In termini si rileva che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4 e ss ha introdotto la prescrizione biennale nel settore idrico stabilendo altresì che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. La giurisprudenza di merito si è orientata, in maniera ormai univoca, a ritenere che alle fatture in scadenza per i periodi precedenti rispetto all'entrata in vigore della citata normativa si continui ad applicare la prescrizione quinquennale di legge.
Sempre in diritto giova richiamare la giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 34212 del 2021) secondo cui la lettera di messa in mora spiega il suo effetto interruttivo della prescrizione pur se il procedimento di inoltro si sia concluso con la compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale. La suddetta pronuncia, nel convalidare tale conclusione, ha richiamato granitici principi espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione,
l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna” (Sez. 3,
Sentenza n. 9861 del 05/10/1998) e ancora (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010) “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento
fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”.
Anche la giurisprudenza di merito, nell'uniformarsi a tali decisioni, ha ritenuto che ai sensi dell'art
1335 c.c. l'atto stragiudiziale di messa in mora restituito la mittente per compiuta giacenza sia validamente interruttivo del termine prescrizionale ove la parte non provi di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia delle raccomandate pervenute al proprio indirizzo (così
Tribunale Di Milano n. 10204/2022).
Nel caso in esame risulta che la raccomandata inoltrata in data 22/10/2013 si sia perfezionata per compiuta giacenza, che sia stata indirizzata al domicilio del debitore – ove era istallata la fornitura idrica in questione- e che il medesimo non l'abbia contestata né abbia individuato ragioni per cui non l'abbia conosciuta senza sua colpa: ne discende che tale lettera valga ad interrompere la prescrizione per tutte le annualità ivi contenute non ancora prescritte. A nulla rileva che non sia perfettamente leggibile il timbro con la data completa attestante la compiuta giacenza essendo rilevate, per il fine che qui ci occupa, che sia accertabile che tale compiuta giacenza si sia verificata nel corso dell'ano
2013 – circostanza, questa, che emerge pacificamente dal timbro.
Ebbene tanto premesso deve rilevarsi che, per quanto attiene le richieste riferite ai consumi degli anni
2002, 2003 e 2004, le cui fatture sono state emessa negli anni successivi (quindi, rispettivamente,
2003, 2004 e 2005) la pretesa può dirsi prescritta al più tardi nell'anno 2010, non essendo intervenuta alcuna valida lettera di messa in mora prima di quella inoltrata il 22/10/2013.
Parimenti è a dirsi per le annualità 2005 e 2006 (fatture del 2006 e del 2007): la lettera di messa in mora risulta essere stata ricevuta in data 05/03/2008 e i 5 anni decorrenti da tale data risultano spirati il 05/03/2012. Ne discende che i crediti erano già prescritti all'atto dell'inoltro della raccomandata del 22/10/2023.
Rimangono da esaminare le annualità 2007 e 2008 (bollette emesse rispettivamente nel 2008 e nel
2009).
In relazioni a tali fatture risulta essere stato sottoscritto in data 04 giugno 2010 atto di dilazione di pagamento che può essere in questa sede qualificato alla stregua di un atto transattivo.
In termini Cass. lav. sentenza n. 20160 del 03/09/2013 ha chiarito che “in tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale
(salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai
sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni.”
Dalla accertata natura di transazione dell'atto di dilazione depositato discendono due conseguenze di non poco rilievo.
In primo luogo, che l'atto di transazione in esame, venendo da una richiesta di dilazione del cliente e non comportando alcuna reciproca concessione in ordine all'an, ma solo al quantum, può essere riconosciuta quale causa interruttiva della prescrizione: così, Cass. civ. sentenza n. 18879 del
24/09/2015 per cui “le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum"
e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso.”.
Essendo poi intervenuto anche il successivo atto interruttivo del 2013 già più volte citato, il relativo credito (riferito alle annualità 2007/2008) non può dirsi prescritto alla data di proposizione del ricorso monitorio.
La seconda conseguenza che discende dalla accertata natura di transazione della dilazione di pagamento è che il suo inadempimento -allegato dall'opposta, non contestato dall'opponente, su cui sarebbe gravato l'onere di provare l'adempimento- ha determinato il rivivere dell'obbligazione principale, di cui alle fatture 787 del 2008 e 765 del 2009.
In termini Cass. civ. sentenza n. 24377 del 16/11/2006 ha chiarito che “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione.”
Considerati pertanto prescritti i crediti di cui alle precedenti fatture, il credito residuo, di cui alle annualità non prescritte, è pari ad € 8.395,19 (di cui €5.591,86 per la fattura n. 787/2008 ed € 2.803,33 per la fattura n. 765/2009). A tale somma vanno sottratti gli acconti versati (pari ad € 2.444,00) per un totale di € 5.951,19 oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture.
Il decreto ingiuntivo va revocato e il condannato al pagamento della suddetta somma. Pt_2 Stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, può ritenersi assorbita la questione in ordine alla illegittimità della notifica dell'ingiunzione di pagamento. Pur a voler ritenere – tesi che in questa sede non si condivide- non sanata la nullità a fronte della regolare opposizione proposta, la conseguente revoca dell'ingiunzione ex art 644 c.p.c. avrebbe comportato comunque la necessità per la scrivente di esaminare la questione nel merito, con la conseguenza che la risoluzione della controversia sarebbe stata la medesima cui si è in ogni caso giunti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità. Le spese del procedimento monitorio, stante la revoca dell'ingiunzione, rimangono a carico della parte opposta.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Dichiara prescritti i crediti di cui alle annualità dal 2002 al 2006;
c) Condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di parte opposta, nella somma pari ad
€ 5.951,19 oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture, per le residue annualità;
d) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
depositato telematicamente in data 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco