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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7404/2021
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'Avv. Olimpia Di Nuzzo, presso cui elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Appia n. 437
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Gabriele Rinaldi, presso cui elett.te dom. in Napoli alla Via Paolo della Valle nn. 32/44
OPPOSTO
NONCHE'
A Controparte_2
(C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.te p.t, rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Giuseppe
Mazzarella, presso cui elett.te dom. in Aversa alla Via Pisacane n. 1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 028 2020 00073052 43 000, emessa nei confronti del ricorrente dalla nella qualità di Concessionario del Controparte_3
Servizio Nazionale di Riscossione della Provincia di Caserta, notificata in data 03.11.2021 ed intimante il pagamento della somma complessiva di € 4.075,05 per presunti crediti vantati dalla
[...]
a titolo di contributi soggettivi, integrativi minimi, Controparte_2 soggettivo accessorio e maternità, relativi all'anno 2014. A sostegno dell'impugnazione eccepiva la nullità ed illegittimità della pretesa di pagamento per assenza del requisito dell'esercizio dell'attività professionale con carattere di continuità ed esclusività, così come previsto dall'art. 22 della legge n.
773 del 1982 ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla requisito, che a suo dire, non può essere CP_2 derogato o, ancora peggio, abrogato da norme di rango statutario e regolamentare. In particolare, assumeva che esso ricorrente seppur iscritto all'albo professionale dei Geometri dal 17.06.2004 al
14.07.2014 non aveva mai svolto l'attività professionale di geometra, ma aveva svolto sempre ed esclusivamente attività di lavoro subordinato dall'01.04.2007 al 30.04.2014 presso la Ditta Geotop srl e dal 20.05.2014 attività autonoma che non richiedevano il requisito dell'iscrizione all'albo dei geometri, né competenze specifiche inerenti all'attività di geometra. Precisava, inoltre, di aver in data
14.07.2014 provveduto alla sua cancellazione definitiva dall' con Controparte_4 ogni conseguenza di legge ad essa connessa. Deduceva l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio alla ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello Statuto della stante la CP_2 CP_2 carenza dei requisiti prescritti dalla predetta normativa. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, annullarsi la cartella di pagamento n. 028
2020 00073052 43 000. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_3 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente stante la riferibilità delle stesse esclusivamente all'Ente impositore. Contestava l'istanza di sospensione presentata da parte opponente per l'assoluta assenza delle condizioni per la sua concessione. Concludeva chiedendo, in via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata in assenza dei presupposti per la sua concessione;
rigettarsi la domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto e diritto;
nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell' , dichiararsi l'ente Controparte_5 impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa;
condannarsi parte opponente o l'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta . Controparte_5
Resisteva in giudizio anche la Controparte_2 ricostruendo le vicende professionali che avevano interessato il ricorrente, nonché le
[...] ragioni che avevano scaturito la pretesa creditoria azionata;
deduceva inoltre l'infondatezza delle argomentazioni in diritto sollevate da parte ricorrente, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che da un controllo effettuato presso l'Anagrafe Tributaria, le Camere di
Commercio ed i Comuni, esso Ente aveva constatato come il geom. in violazione dell'obbligo Pt_1 di astenersi dall'esercizio, in qualunque forma, della professione, avesse rivestito cariche in società che svolgevano attività connesse e/o riservate a quelle della professione di geometra ed inoltre era stato titolare di partita iva professionale per l'esercizio dell'attività di consulente tecnico (Codice ateco 749093), attività riconducibile alla professione di geometra, producendo nell'anno di imposta
2014 un Reddito professionale pari ad €.4.479,00 ed un Volume d'affari professionale pari ad
€.9.672,00, con la conseguente sussistenza dell'obbligo contributivo. Chiedeva, quindi, in via principale rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la fondatezza della pretesa creditoria di essa di cui alla Parte_2 cartella di pagamento impugnata;
in linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, rideterminarsi il credito di essa e, per l'effetto, Parte_2 condannarsi in sentenza il ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il
Giudice dovesse ritenere equa e giusta. Vinte le spese con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è l'accertamento negativo della contribuzione previdenziale da corrispondersi alla a titolo di contributi soggettivi e integrativi minimi nonché contributi di maternità CP_2 per l'anno 2014, oltre accessori e oneri di riscossione di cui alla cartella impugnata n. 028 2020
00073052 43 000.
Parte ricorrente deduce l'insussistenza dell'obbligo contributivo stante, in fatto, il mancato esercizio sinanche occasionale dell'attività professionale di geometra e l'espletamento di altra attività professionale (come dimostrato dapprima dal contratto di assunzione a tempo indeterminato dal
1.4.2007 sino al 30.4.2014 e successivamente dal contratto di collaborazione a far data dal maggio
2014). Tanto premesso in fatto, argomentava in diritto l'illegittimità dell'art. 5 dello Statuto della per contrasto con l'art. 22 della L. n. 773 del 1982 che, non può essere derogato o, ancora CP_2 peggio, abrogato da norme di rango statutario e regolamentare contemplanti i presupposti per l'iscrizione del professionista alla cassa.
Dal momento che è fondamentale, ai fini della soluzione della presente controversia, stabilire se l'iscrizione all'Albo determini la corresponsione della contribuzione, è opportuno ricostruire il quadro normativo così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.
La L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, statuisce che sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima legge, CP_2
l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla CP_2 revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_2 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_2 iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorchè saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo CP_2 comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa.
Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie CP_2 di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al CP_2 pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_2
Tale è stata la lettura della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4568 del 19.02.2021) cui la giudicante aderisce anche perché recentemente confermata sempre dalla S.C. (Cass 28188/2022;
Cass.17823/2023; Cass. civ. 25363/2023) e da ultimo con ord. n. 30191 del 22.11.2024 con la quale la S.C. ha ribadito che “L'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo dei geometri che non svolgono attività professionale continuativa e
l'individuazione di presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Controparte_2
a nuove categorie di soggetti, ma danno attuazione al principio - desumibile dall'art.
[...]
22 della l. n. 773 del 1982, che già prevedeva il cd. contributo di solidarietà (poi trasformato in contributo soggettivo minimo), e dagli interventi normativi successivi, dal d.lgs. n. 509 del 1994 alla l. n. 335 del 1995 - secondo cui ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del CP_2 pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito.”
Orbene, nella specie la ha previsto l'obbligo della contribuzione per effetto dell'iscrizione CP_2
d'ufficio alla a seguito di un controllo incrociato con e l'individuazione CP_2 Controparte_3 della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015) riportante il codice ATECO riconducibile all'attività professionale geometri;
in particolare Codice ATECO 749093 – Altre attività di consulenza tecnica.
Partendo, quindi, dalla circostanza che il ricorrente ha richiesto l'iscrizione all'albo, dichiarato attività di consulenza per quell'anno e intrattenuto un rapporto di collaborazione a far data da maggio 2014, sussistono elementi presuntivi per ritenere che vi sia l'obbligo stante il principio di universalizzazione al versamento della contribuzione. Del resto non ignora la giudicante che in atti è stato versato un contratto di collaborazione per attività di installazione impianti ma non è stato provato, e l'onere probatorio ricade sul ricorrente, che per tale attività vi fosse già stato il versamento della contribuzione o, quantomeno, che la stessa non richiedesse competenze sussumibili nella professione di geometra.
Peraltro parte ricorrente non contesta la deduzione circa i redditi prodotti e il codice Ateco indicato dall'Ente previdenziale partendo dall'assunto che il mancato svolgimento dell'attività professionale escluderebbe a priori l'obbligo di iscrizione alla in presenza dell'iscrizione all'Albo. Come CP_2 innanzi evidenziato, invece, giurisprudenza granitica ribadisce come in presenza di iscrizione all'albo sia dovuta quantomeno la contribuzione minima obbligatoria. Del resto con ordinanza n. 12695 del
09 maggio 2024, la Cassazione tornando sul tema specifico dell'obbligo contributivo del geometra iscritto all'albo e che non esercita la professione, ha precisato che: "L'iscrizione alla non è CP_2 automatica per ogni iscritto all'albo professionale, come del resto prevede l'art.10, ult. co. della legge n. 773 del 1982 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all'albo ma non iscritti alla
. L'iscrizione alla richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile CP_2 CP_2 all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. In tal senso è l'orientamento sopra richiamato di questa Corte....La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello
Statuto della esclude l'iscrizione alla , la quale richiede appunto che, seppur in via CP_2 CP_2 saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l'attività di geometra sia stata svolta. Dalla mancata iscrizione alla , tuttavia, non discende l'esclusione dell'obbligo di CP_2 pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell'iscritto alla , in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla ma CP_2 CP_2 solo all'albo, in base all'ultimo comma".
Ferma, quindi, la debenza della contribuzione minima di solidarietà di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della stessa legge, nella specie la documentazione versata in atti e, in particolare i redditi prodotti con il relativo codice attività, sono sufficienti, in assenza di prova contraria il cui onere grava in capo a parte ricorrente, per ritenere che sia dovuta la contribuzione minima stante una piattaforma probatoria presuntiva l'attività professionale. Sussistono, pertanto, i presupposti dell'obbligo a carico del ricorrente di versamento in favore della dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) e di maternità di cui alla cartella impugnata, trattandosi di obblighi contributivi tutti di natura solidaristica, con conseguente debenza delle somme richieste nella cartella impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente a corrispondere alle parti convenute, in solido tra loro, le spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv. G. Mazzarella.
Si comunichi
Santa Maria Capua, data del deposito
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7404/2021
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'Avv. Olimpia Di Nuzzo, presso cui elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Appia n. 437
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Gabriele Rinaldi, presso cui elett.te dom. in Napoli alla Via Paolo della Valle nn. 32/44
OPPOSTO
NONCHE'
A Controparte_2
(C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.te p.t, rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Giuseppe
Mazzarella, presso cui elett.te dom. in Aversa alla Via Pisacane n. 1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 028 2020 00073052 43 000, emessa nei confronti del ricorrente dalla nella qualità di Concessionario del Controparte_3
Servizio Nazionale di Riscossione della Provincia di Caserta, notificata in data 03.11.2021 ed intimante il pagamento della somma complessiva di € 4.075,05 per presunti crediti vantati dalla
[...]
a titolo di contributi soggettivi, integrativi minimi, Controparte_2 soggettivo accessorio e maternità, relativi all'anno 2014. A sostegno dell'impugnazione eccepiva la nullità ed illegittimità della pretesa di pagamento per assenza del requisito dell'esercizio dell'attività professionale con carattere di continuità ed esclusività, così come previsto dall'art. 22 della legge n.
773 del 1982 ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla requisito, che a suo dire, non può essere CP_2 derogato o, ancora peggio, abrogato da norme di rango statutario e regolamentare. In particolare, assumeva che esso ricorrente seppur iscritto all'albo professionale dei Geometri dal 17.06.2004 al
14.07.2014 non aveva mai svolto l'attività professionale di geometra, ma aveva svolto sempre ed esclusivamente attività di lavoro subordinato dall'01.04.2007 al 30.04.2014 presso la Ditta Geotop srl e dal 20.05.2014 attività autonoma che non richiedevano il requisito dell'iscrizione all'albo dei geometri, né competenze specifiche inerenti all'attività di geometra. Precisava, inoltre, di aver in data
14.07.2014 provveduto alla sua cancellazione definitiva dall' con Controparte_4 ogni conseguenza di legge ad essa connessa. Deduceva l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio alla ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello Statuto della stante la CP_2 CP_2 carenza dei requisiti prescritti dalla predetta normativa. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, annullarsi la cartella di pagamento n. 028
2020 00073052 43 000. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_3 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente stante la riferibilità delle stesse esclusivamente all'Ente impositore. Contestava l'istanza di sospensione presentata da parte opponente per l'assoluta assenza delle condizioni per la sua concessione. Concludeva chiedendo, in via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata in assenza dei presupposti per la sua concessione;
rigettarsi la domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto e diritto;
nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell' , dichiararsi l'ente Controparte_5 impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa;
condannarsi parte opponente o l'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta . Controparte_5
Resisteva in giudizio anche la Controparte_2 ricostruendo le vicende professionali che avevano interessato il ricorrente, nonché le
[...] ragioni che avevano scaturito la pretesa creditoria azionata;
deduceva inoltre l'infondatezza delle argomentazioni in diritto sollevate da parte ricorrente, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che da un controllo effettuato presso l'Anagrafe Tributaria, le Camere di
Commercio ed i Comuni, esso Ente aveva constatato come il geom. in violazione dell'obbligo Pt_1 di astenersi dall'esercizio, in qualunque forma, della professione, avesse rivestito cariche in società che svolgevano attività connesse e/o riservate a quelle della professione di geometra ed inoltre era stato titolare di partita iva professionale per l'esercizio dell'attività di consulente tecnico (Codice ateco 749093), attività riconducibile alla professione di geometra, producendo nell'anno di imposta
2014 un Reddito professionale pari ad €.4.479,00 ed un Volume d'affari professionale pari ad
€.9.672,00, con la conseguente sussistenza dell'obbligo contributivo. Chiedeva, quindi, in via principale rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la fondatezza della pretesa creditoria di essa di cui alla Parte_2 cartella di pagamento impugnata;
in linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, rideterminarsi il credito di essa e, per l'effetto, Parte_2 condannarsi in sentenza il ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il
Giudice dovesse ritenere equa e giusta. Vinte le spese con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è l'accertamento negativo della contribuzione previdenziale da corrispondersi alla a titolo di contributi soggettivi e integrativi minimi nonché contributi di maternità CP_2 per l'anno 2014, oltre accessori e oneri di riscossione di cui alla cartella impugnata n. 028 2020
00073052 43 000.
Parte ricorrente deduce l'insussistenza dell'obbligo contributivo stante, in fatto, il mancato esercizio sinanche occasionale dell'attività professionale di geometra e l'espletamento di altra attività professionale (come dimostrato dapprima dal contratto di assunzione a tempo indeterminato dal
1.4.2007 sino al 30.4.2014 e successivamente dal contratto di collaborazione a far data dal maggio
2014). Tanto premesso in fatto, argomentava in diritto l'illegittimità dell'art. 5 dello Statuto della per contrasto con l'art. 22 della L. n. 773 del 1982 che, non può essere derogato o, ancora CP_2 peggio, abrogato da norme di rango statutario e regolamentare contemplanti i presupposti per l'iscrizione del professionista alla cassa.
Dal momento che è fondamentale, ai fini della soluzione della presente controversia, stabilire se l'iscrizione all'Albo determini la corresponsione della contribuzione, è opportuno ricostruire il quadro normativo così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.
La L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, statuisce che sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima legge, CP_2
l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla CP_2 revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_2 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_2 iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorchè saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo CP_2 comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa.
Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie CP_2 di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al CP_2 pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_2
Tale è stata la lettura della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4568 del 19.02.2021) cui la giudicante aderisce anche perché recentemente confermata sempre dalla S.C. (Cass 28188/2022;
Cass.17823/2023; Cass. civ. 25363/2023) e da ultimo con ord. n. 30191 del 22.11.2024 con la quale la S.C. ha ribadito che “L'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo dei geometri che non svolgono attività professionale continuativa e
l'individuazione di presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Controparte_2
a nuove categorie di soggetti, ma danno attuazione al principio - desumibile dall'art.
[...]
22 della l. n. 773 del 1982, che già prevedeva il cd. contributo di solidarietà (poi trasformato in contributo soggettivo minimo), e dagli interventi normativi successivi, dal d.lgs. n. 509 del 1994 alla l. n. 335 del 1995 - secondo cui ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del CP_2 pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito.”
Orbene, nella specie la ha previsto l'obbligo della contribuzione per effetto dell'iscrizione CP_2
d'ufficio alla a seguito di un controllo incrociato con e l'individuazione CP_2 Controparte_3 della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015) riportante il codice ATECO riconducibile all'attività professionale geometri;
in particolare Codice ATECO 749093 – Altre attività di consulenza tecnica.
Partendo, quindi, dalla circostanza che il ricorrente ha richiesto l'iscrizione all'albo, dichiarato attività di consulenza per quell'anno e intrattenuto un rapporto di collaborazione a far data da maggio 2014, sussistono elementi presuntivi per ritenere che vi sia l'obbligo stante il principio di universalizzazione al versamento della contribuzione. Del resto non ignora la giudicante che in atti è stato versato un contratto di collaborazione per attività di installazione impianti ma non è stato provato, e l'onere probatorio ricade sul ricorrente, che per tale attività vi fosse già stato il versamento della contribuzione o, quantomeno, che la stessa non richiedesse competenze sussumibili nella professione di geometra.
Peraltro parte ricorrente non contesta la deduzione circa i redditi prodotti e il codice Ateco indicato dall'Ente previdenziale partendo dall'assunto che il mancato svolgimento dell'attività professionale escluderebbe a priori l'obbligo di iscrizione alla in presenza dell'iscrizione all'Albo. Come CP_2 innanzi evidenziato, invece, giurisprudenza granitica ribadisce come in presenza di iscrizione all'albo sia dovuta quantomeno la contribuzione minima obbligatoria. Del resto con ordinanza n. 12695 del
09 maggio 2024, la Cassazione tornando sul tema specifico dell'obbligo contributivo del geometra iscritto all'albo e che non esercita la professione, ha precisato che: "L'iscrizione alla non è CP_2 automatica per ogni iscritto all'albo professionale, come del resto prevede l'art.10, ult. co. della legge n. 773 del 1982 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all'albo ma non iscritti alla
. L'iscrizione alla richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile CP_2 CP_2 all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. In tal senso è l'orientamento sopra richiamato di questa Corte....La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello
Statuto della esclude l'iscrizione alla , la quale richiede appunto che, seppur in via CP_2 CP_2 saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l'attività di geometra sia stata svolta. Dalla mancata iscrizione alla , tuttavia, non discende l'esclusione dell'obbligo di CP_2 pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell'iscritto alla , in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla ma CP_2 CP_2 solo all'albo, in base all'ultimo comma".
Ferma, quindi, la debenza della contribuzione minima di solidarietà di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della stessa legge, nella specie la documentazione versata in atti e, in particolare i redditi prodotti con il relativo codice attività, sono sufficienti, in assenza di prova contraria il cui onere grava in capo a parte ricorrente, per ritenere che sia dovuta la contribuzione minima stante una piattaforma probatoria presuntiva l'attività professionale. Sussistono, pertanto, i presupposti dell'obbligo a carico del ricorrente di versamento in favore della dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) e di maternità di cui alla cartella impugnata, trattandosi di obblighi contributivi tutti di natura solidaristica, con conseguente debenza delle somme richieste nella cartella impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente a corrispondere alle parti convenute, in solido tra loro, le spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv. G. Mazzarella.
Si comunichi
Santa Maria Capua, data del deposito
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza