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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 5260/2017 promossa da:
), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dagli avvocati Giacomo Salvemini e Francesco Saverio De
Palma
RICORRENTE contro
, titolare della Plasticart AD di , Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Papapicco
RESISTENTE
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta all'esito della riunione di tre distinti procedimenti, il primo recante il numero di R.G. 5260/2017, il secondo recante il numero di R.G.
776/2019 e il terzo recante il numero di R.G. n. 4783/2019.
pagina 1 di 14 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 15 settembre
2017, conveniva in giudizio , nella Parte_1 Controparte_1
qualità di titolare della Plasticart AD di D'NO Antonello, premettendo che:
- con contratto sottoscritto in data 1° marzo 2011 e registrato a Trani il 15 giugno
2011, aveva concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo a CP_1
l'immobile sito in Molfetta alla Via Prov.le per Terlizzi-Contrada ponte
[...]
Trottoli snc e, precisamente, “capannone della estensione di mq. 800 circa, a carattere commerciale, con parte del pertinenziale piazzale che non è occupata da roulottes, rimanendo quest'ultima nella esclusiva disponibilità ed uso della stessa sig.ra
, censito in catasto al foglio 25, particella 434, sub.1; Parte_1
- contestualmente alla sottoscrizione del detto contratto, aveva Controparte_1 versato la somma di € 2.500,00, a titolo di deposito cauzionale;
- con decreto ingiuntivo n. 1198/2017, emesso dal Tribunale di Trani il 16 giugno
2017, il convenuto aveva chiesto e ottenuto un'ingiunzione di pagamento, pari a €
2.500,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione del deposito cauzionale, a seguito della cessazione del contratto di locazione intervenuta per regolare disdetta in data 17 agosto 2016;
- il diniego del conduttore di rinnovare il contratto di locazione era dovuto alle pessime condizioni in cui versava l'immobile – in particolare con riferimento alla copertura – non più idoneo all'uso pattuito, come accertato dal proprio tecnico di fiducia, arch. , nella relazione del 5 aprile 2016; Per_1
- in data 10 agosto 2017, dopo aver ricevuto le chiavi dell'immobile a mezzo posta si era avveduta della presenza di numerosi danni, addebitabili esclusivamente all'incuria del conduttore che, nel corso del rapporto locatizio, si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali e, in particolare, all'obbligo di riconsegna del bene nello stesso stato in cui lo aveva ricevuto, quantificati, dai propri periti di parte arch. e Per_2
in € 64.393,73; Per_3
pagina 2 di 14 - in data 15 settembre 2017, aveva instaurato il giudizio di accertamento tecnico preventivo (R.G. 5116/2017) dinanzi al Tribunale di Trani, nell'ambito del quale il
CTU arch. , con relazione tecnica dell'otto marzo 2018, aveva quantificato i Per_4 danni subiti dall'immobile in € 14.296,64, imputandone la responsabilità alla parte conduttrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del conduttore al pagamento della somma di €
64.393,97, a titolo di risarcimento dei danni per equivalente, così come quantificata dai propri tecnici di fiducia nella relazione del 29 settembre 2017, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13 dicembre 2017, si costituiva in giudizio in qualità di titolare della “Plasticart AD di Controparte_1
D'NO Antonello”, il quale evidenziava che:
- la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto era infondata, posto che, con riguardo al fumus boni iuris, l'opposizione non era sorretta da prova scritta né di pronta assunzione e, con riguardo al periculum in mora, l'opponente non aveva allegato né dimostrato l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
- il rilascio dell'immobile di cui è causa era avvenuto in data 28 febbraio 2017, come da missiva prodotta in atti;
- in attuazione di intese intercorse tra le parti, rese necessarie da pregressi contrasti personali, le chiavi di accesso al detto immobile erano state consegnate, in data 1° marzo 2017, all'avv. Vincenzo Zagami, previamente qualificatosi come procuratore di il quale aveva subordinato la ricezione delle chiavi alla Parte_1
sottoscrizione, da parte del conduttore, di un documento contenente contestazioni circa l'esistenza di asseriti danni nell'immobile;
pagina 3 di 14 - a seguito del suo rifiuto di sottoscrivere il detto documento, aveva provveduto alla consegna delle chiavi di accesso al medesimo procuratore mediante corriere, adempiendo così all'obbligo restitutorio di cui all'art. 1188 c.c.;
- la redazione di un verbale di rilascio non costituiva requisito di validità della restituzione dell'immobile, trattandosi di un atto rimesso all'autonomia delle parti;
- a fronte della prolungata inerzia della locatrice nell'immettersi nel possesso del bene
— avvenuta solo il 10 agosto 2017, benché le chiavi fossero state trasmesse il 1° marzo — la stessa non aveva assolto all'onere probatorio in ordine alla restituzione dell'immobile in condizioni peggiorative rispetto a quelle originarie;
anzi i danni asseritamente lamentati (pavimentazione interna, struttura portante dell'immobile, infissi e serramenti) erano riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria, non imputabili al conduttore, come già rilevato dal tecnico di parte, arch. , nella Per_1
relazione del 5 aprile 2016;
- si era reso disponibile a ripristinare le apparecchiature elettroniche erroneamente rimosse dall'impresa incaricata dello sgombero dei locali condotti in locazione, nonché a procedere alla rimozione dei rifiuti presenti nel piazzale, ma tali inviti erano rimasti privi di riscontro da parte della locatrice, ragion per cui doveva ritenersi integrata la fattispecie della ai sensi dell'art. 1206 c.c.; Parte_2
- l'ammaloramento dello strato superficiale in conglomerato, in corrispondenza delle canalizzazioni per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, non era dovuto alla presenza di muffe o vegetazione selvatica, imputabile all'inerzia della locatrice, bensì a un difetto originario di realizzazione del manto di copertura, che aveva determinato lo sfaldamento dello strato in prossimità delle griglie.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio e, nel merito, l'accertamento della propria estraneità rispetto ai danni lamentati dalla parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 4 di 14 Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e depositate le memorie integrative, nel corso dell'udienza dell'undici maggio 2018, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte convenuta.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla parte attrice, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di . Parte_1
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 19 febbraio 2019,
conveniva in giudizio al fine di chiedere la Controparte_1 Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 1951/2018 emesso da Tribunale di Trani il 31 dicembre 2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di € 545,88, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di adeguamento
ISTAT dei canoni relativi al contratto di locazione commerciale del 1 marzo 2011, cessato il 1 marzo 2017.
Deduceva l'opponente che:
- l'apposizione della clausola di provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo doveva ritenersi illegittima, posto che nel ricorso monitorio non era stata formulata alcuna istanza ex art. 642, comma 1 c.p.c., né ricorrevano le condizioni tassativamente previste dalla legge per l'attribuzione automatica dell'efficacia esecutiva;
- il provvedimento monitorio risultava viziato per l'assenza di una valida costituzione in mora, ai sensi degli artt.1219 e 2943 c.c., atteso che la comunicazione inviata dall'attrice, oltre a non recare data certa, si caratterizzava per la genericità sia in ordine alla sussistenza del diritto fatto valere, sia in relazione all'entità della somma richiesta;
- la richiesta di adeguamento ISTAT del canone di locazione doveva ritenersi prescritta con riferimento ai canoni anteriori al quinquennio precedente la notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 11 febbraio 2019;
pagina 5 di 14 - nel corso del rapporto di locazione, non aveva mai richiesto Parte_1
l'adeguamento del canone agli indici ISTAT, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione l'adeguamento automatico previsto dall'art. art.24, comma 2,
L.392/78;
- l'aggiornamento del canone, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 34 della L. 392/78, non poteva eccedere il limite massimo del 75%, sicché doveva essere dichiarata nulla la clausola contrattuale che stabiliva un incremento automatico del 100%.
Con ordinanza resa in data 17 luglio 2019 nel procedimento R.G. n. 5260/2017, il
Giudice, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione del detto procedimento a quello rubricato al n. r.g. 5260/2017.
Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato il 5 settembre 2019,
conveniva in giudizio , deducendo che l'atto Controparte_1 Parte_1
di precetto notificatogli il 5 luglio 2019, recante intimazione di pagamento dell'importo di € 1.461,44, era stato emesso in forza del decreto ingiuntivo n.
1951/2018, già oggetto di rituale opposizione, e pertanto inidoneo a costituire valido titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17 gennaio 2020, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione sul presupposto che l'opponente avesse riproposto conclusioni identiche a quelle già formulate nel distinto giudizio di cognizione, ovvero relative a questioni estranee all'ambito del giudizio di opposizione a precetto. In subordine, ne contestava la fondatezza, evidenziando come l'opponente non avesse assolto all'onere probatorio in ordine all'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, né in merito all'inidoneità di quest'ultimo a fondare l'azione esecutiva.
Con ordinanza resa 5 giugno 2020 nel procedimento R.G. n. 5260/2017, il Giudice, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la pagina 6 di 14 riunione del detto procedimento a quello rubricato al n. r.g. 5260/2017 e rinviava la causa all'udienza del 2 marzo 2023 per la discussione.
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, riaperta la fase istruttoria, con ordinanza del
21 marzo 2024 revocava le ordinanze depositate in data 8 ottobre 2018, 17 luglio 2019
e 22 maggio 2023 dal precedente Giudicante e formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte opponente.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato per la discussione all'udienza del 29 maggio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1198/2017, emesso dal Tribunale di Trani su ricorso di per la Controparte_1
restituzione del deposito cauzionale è fondata e deve, quindi, essere accolta.
Tale opposizione (a cui sono riuniti i procc. rr.gg. n. 776/2019, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1951/2018, concesso ex art. 642 c.p.c. per il pagamento degli aumenti Istat, e 4783/2019, avente ad oggetto l'opposizione a precetto sul decreto ingiuntivo n. 1951/2018), si fonda sulla dedotta sussistenza di danni all'immobile locato imputabili alla condotta del conduttore, con conseguente richiesta, in via riconvenzionale, di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1590 c.c.
Orbene, in materia di locazioni, l'obbligazione di restituire la cosa secondo le indicazioni stabilite dall'art. 1590, comma 1 c.c., pur avendo natura contrattuale, non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione (che si configura come contratto a termine) e nasce alla scadenza della locazione.
pagina 7 di 14 Allo stesso modo, anche la responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o per la trasformazione o il deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme agli accordi convenzionali assume natura contrattuale e si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del medesimo conduttore, con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore.
In particolare, la responsabilità del conduttore, prevista all'art. 1590 c.c., per il deterioramento della cosa locata, richiama le regole previste dall'art. 1588 cod. civ., che pone a carico dello stesso la colpa presunta.
Tale responsabilità trova un limite soltanto nelle ipotesi in cui il deterioramento sia giustificato da un uso della cosa in conformità del contratto, che delimita la sfera della liceità giuridica del godimento della cosa spettante al conduttore, identificandola nell'uso normale della stessa secondo la sua destinazione.
Qualora, in violazione dell'art. 1590 cod. civ., al momento della riconsegna, la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe sul conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto, da parte di terzi, richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (cfr. Cass.
Sez. III Ord. n. 6596/2019; Cass. Sez. III, Sent. n. 19202/2011; Cass. Sez. III, Sent. n.
13222/2010).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “il locatore, in caso di anormale usura dell'immobile, ha diritto al risarcimento del danno consistente sia nella somma di denaro occorrente per l'esecuzione delle riparazioni imposte dai danni all'immobile provocati dal conduttore, sia nel mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione, compresi in questi i tempi necessari per lo sgombero di eventuali suppellettili” (cfr.
pagina 8 di 14 Cass. 18 giugno n. 6798/1993 sull'assunto per cui questa seconda serie di danni va determinata in relazione all'epoca in cui i lavori possono essere iniziati dal locatore usando l'ordinaria diligenza ed alla presumibile epoca del loro compimento;
v. anche
Cass. n. 3210/1971; Cass. n. 3786/1968).
È evidente, pertanto, che, ogniqualvolta il locatore non possa, né in via diretta né in via indiretta, godere e disporre della cosa locata per fatto imputabile al conduttore, ha diritto a conseguire “il corrispettivo convenuto”, nonché eventuali ed ulteriori danni, ove ne dimostri l'esistenza, addebitando al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto, mentre non può addebitargli le spese inerenti alle ristrutturazioni e ai miglioramenti che vadano oltre questi limiti.
Ebbene, dalle evidenze documentali in atti, è emerso che 1) l'immobile concesso in locazione, al momento della consegna, era “in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che potranno influire sulla salute di chi svolge attività” (v. art. 6 de contratto di locazione dell'uno marzo 2005 allegato all'atto introduttivo) e 2) il conduttore ha ritenuto l'immobile adatto all'uso pattuito, dichiarando di averlo trovato “di proprio gradimento in relazione all'attività da esercitarsi nel medesimo immobile” e di essersi impegnato “a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato” (v. art. 6 del contratto di locazione dell'uno marzo 2005 e art. 5 del contratto di locazione dell'uno marzo 2011).
Di contro, al momento del rilascio, l'immobile presentava considerevoli danni alla pavimentazione interna ed esterna dell'immobile, alla struttura di copertura, agli infissi e serramenti, all'area esterna, nonché all'impianto elettrico, così come documentato nella relazione tecnica dei CTP di parte opponente, arch. e condivise, Per_2 Per_3 in parte, in sede di ATP, dal CTU arch. . Per_4
pagina 9 di 14 Segnatamente, il CTU, le cui argomentazioni appaiono sufficientemente motivate e, dunque, prive di intrinseci vizi di natura logica, ha accertato che 1) la pavimentazione interna ed esterna in corrispondenza degli ingressi al capannone “risulta fessurata e rovinata a causa del transito dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività della
PLASTICART AD”; 2) per quanto riguarda la copertura dell'immobile, sono stati riscontrati fenomeni di distacco e accumulo di detriti nei canali di gronda e nei pluviali, riconducibili all'omessa manutenzione ordinaria, obbligo gravante contrattualmente sulla parte conduttrice;
3) lo stato di conservazione degli infissi e dei serramenti risulta gravemente compromesso, tale da far ritenere che la parte conduttrice non abbia adempiuto all'obbligo di custodire e conservare la cosa locata secondo la diligenza imposta dall'art. 1587 c.c.: in particolare, gli infissi in corrispondenza dei due accessi sono “sradicati dalla muratura”, alcune serrande “non sono funzionanti” e una porta metallica “è ossidata nella finitura e mancante di serratura”; 4) non è stato possibile conoscere lo stato dei luoghi antecedente all'asportazione, per errore, delle apparecchiature elettroniche da parte della ditta incaricata dalla società opposta, né procedere alla quantificazione del relativo valore economico, pur riconoscendosi a carico di PLASTICART AD un contributo per le spese di rimontaggio e di verifica degli elementi asportati;
5) il deposito e l'abbandono di pedane in legno lasciate dalla parte conduttrice sull'area esterna di pertinenza dell'immobile hanno causato un deterioramento della superficie interessata, la cui responsabilità deve essere imputata alla medesima, ragion per cui restano a carico del conduttore le attività di manutenzione ordinaria consistenti nella pulizia del piazzale e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, nella rimozione e successiva stesura della vernice sulla recinzione e nel ripristino del funzionamento del cancello automatizzato (v. pagg. 27-33 della relazione peritale del CTU arch. Per_4 dell'otto marzo 2018).
pagina 10 di 14 Pertanto, la quantificazione del danno resa dal CTU, pari all'importo di € 14.296,64 per i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi, deve essere confermata, in quanto adeguatamente supportata dagli accertamenti svolti e non contrastata, sotto il profilo tecnico, da alcuna parte.
Tenuto conto che, all'atto della stipula del contratto di locazione, Controparte_1
ha corrisposto alla locatrice la somma di € 2.500,00 a titolo di deposito cauzionale, avente funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 11 della legge n. 392/1978, detta somma deve essere imputata a parziale soddisfacimento del credito risarcitorio, residuando a carico del conduttore un debito pari ad € 11.796,64.
Accertata la presenza dei danni all'interno dell'immobile locato e la conseguente responsabilità in capo al conduttore, occorre esaminare la domanda di adeguamento del canone di locazione in base alle variazioni dell'indice ISTAT, proposta da ai sensi dell'art. 4 del contratto di locazione sottoscritto in data 1° Parte_1
marzo 2011 e posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 1958/2018, avverso il quale è stata proposta opposizione da parte di . Controparte_1
Sul punto, deve richiamarsi un consolidato e condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui l'aggiornamento Istat non opera in maniera automatica ma presuppone una necessaria e specifica richiesta del locatore (si confronti, tra le tante,
Cass. n. 3014/2012: “la clausola di un contratto di locazione con la quale le parti convengano l'aggiornamento automatico del canone su base annuale senza necessità di richiesta espressa del locatore è affetta da nullità in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge sull'equo canone”).
Invero, l'art. 32, L. n. 392/1978, così come novellato dal D.l. n. 12/1985, art. 1, comma 9 sexies convertito in L. n. 118/2005 prevede che “il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta;
pertanto, è
pagina 11 di 14 contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che interverranno nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto”, nonché Cass. n. 11675/2014; Cass. n.
24753/2008, secondo cui “in tema di locazione, la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati”.
Tale previsione normativa ha natura imperativa, come espressamente stabilito dall'art. 79 della L. n. 392/1978, il quale sanziona con la nullità ogni pattuizione diretta a derogare a norme imperative della medesima legge o ad attribuire al locatore un indebito vantaggio, in assenza di un effettivo incremento della controprestazione a carico del conduttore.
Deve, pertanto, ritenersi nulla la clausola contrattuale con cui le parti prevedano l'adeguamento automatico del canone di locazione in base all'indice ISTAT, senza necessità di preventiva e specifica richiesta da parte del locatore, ovvero con esonero, anche tacito, dell'onere di rinnovare annualmente tale richiesta.
Ciò premesso, nel caso di specie, il contratto di locazione commerciale stipulato tra le parti prevedeva l'adeguamento automatico del canone nella misura del 100% dell'indice ISTAT, senza necessità di richiesta espressa da parte della locatrice.
Tuttavia, quest'ultima non ha fornito la prova di aver formulato, nel corso del rapporto contrattuale, richieste annuali di aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT, ragion per cui, in difetto di tale prova, non può riconoscersi in capo alla medesima il diritto a percepire le somme richieste a titolo di arretrati.
pagina 12 di 14 Del resto, il diritto all'aggiornamento del canone decorre soltanto dal momento della richiesta e non può produrre effetti retroattivi, essendo la relativa clausola di natura non automatica ma meramente facoltativa e subordinata all'iniziativa del locatore.
È evidente, pertanto, che la clausola contrattuale che prevede l'adeguamento automatico del canone nella misura del 100% dell'indice ISTAT e l'esclusione della necessità della previa richiesta da parte del locatore si pongono in contrasto con gli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978, con la conseguenza che l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1951/2018, emesso Controparte_1
dal Tribunale di Trani il 31 dicembre 2018, deve essere accolta e il detto decreto deve essere revocato.
Per effetto della revoca del decreto ingiuntivo n. 1958/2018, deve dichiararsi assorbita l'opposizione a precetto proposta da (R.G. n. 4783/2019), atteso Controparte_1
che la stessa si fonda sul medesimo titolo.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti sulle rispettive domande, le spese di lite del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5260/2017 (a cui sono riuniti i procedimenti rr.gg. n. 776/2019 e 4783/2019) introdotto da Parte_1 nei confronti di con atto di citazione in opposizione a
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo, notificato il 15 settembre 2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1198/2017, emesso dal Tribunale di Trani il 16 giugno 2017
(R.G. n. 5960/2017);
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_1
pagina 13 di 14 minor somma di € 11.796,64, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile condotto in locazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto, revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1951/2018, emesso dal Tribunale di Trani il 31 dicembre 2018
(R.G. n. 776/2019);
4) dichiara assorbita l'opposizione a precetto proposta da (R.G. Controparte_1
n. 4783/2019), in quanto fondata sul medesimo titolo di cui al n.3);
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Sentenza resa all'esito dell'udienza scolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 14 di 14