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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2086/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 2086 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Michele di Lallo presso il cui studio professionale, in Campobasso V.le Principe di Piemonte n. 86, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Annunziata Iannetta presso il cui studio professionale, in Campobasso via Vittorio Veneto n. 64, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla società convenuta, il sig. richiamate Parte_1 le vicende della società dopo la morte del sig. la rinuncia all'eredità della coniuge Controparte_1
superstite, la successiva cessione della propria quota di partecipazione di uno dei soci ( Parte_2
in favore di e la costituzione della nuova compagine sociale composta dal
[...] Parte_3
sig. per una quota nominale pari ad euro 127.800,00, e dal sig. con Parte_3 Parte_4
quota nominale di euro 2.200,00, allegava di essere stato socio della società con una quota di partecipazione pari ad 1/3, di aver esercitato il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2285 c.c. con scioglimento del rapporto sociale in data 11.3.2020 e che, pertanto, in mancanza di un accordo bonario, chiedeva la liquidazione della quota determinata nella misura di euro 63.289,00, di dichiararsi l'intervenuta estinzione e/o cessazione del diritto di godimento conferito alla società convenuta sugli immobili in comproprietà con l'altro socio nonché l'occupazione sine titulo degli stessi a far data dal pagina 1 di 12 perfezionamento del recesso e, per l'effetto, la condanna della convenuta al rilascio degli immobili predetti e al pagamento di un indennizzo quantificato nella misura di euro 13.759,00; in via subordinata, in caso di rigetto di queste ultime domande, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di un corrispettivo addizionale rispetto alla liquidazione della quota in conseguenza dell'utilità che la società convenuta ricavava dal godimento dei beni immobili citati quantificato nella misura di euro 90.000,00
Si costituiva in giudizio la società convenuta che nulla opponeva sul diritto dell'attore a riceversi la liquidazione della quota di partecipazione, tuttavia ne ha contestato il petitum richiesto perché unilateralmente determinato e privo di riscontro dal quadro economico finanziario della società, allegando, a tal proposito, una propria perizia di parte redatta dal dott. dalla quale Persona_1
emergeva un valore di mercato del complesso zootecnico di gran lunga inferiore rispetto a quello determinato dalla dott.ssa tecnico di parte dell'attore; nello specifico parte convenuta contestava Per_2 all'attore di aver sottratto i terreni agricoli dal complesso societario violando gli obblighi societari e di aver erroneamente valutato l'ammontare dell'avviamento non tenendo conto dei prospetti contabili presenti sul conto aziendale alla data del recesso. Impugnando e contestando la domanda relativa al rilascio dei beni immobili di cui era comproprietario l'attore e la corresponsione dell'indennizzo da occupazione sine titolo degli stessi, parte convenuta spiegava domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale dell'attore per aver impedito alla società il godimento dei terreni agricoli di proprietà dei soci, come previsto nell'atto costitutivo della società, per aver utilizzato gratuitamente le attrezzature e le macchine agricole di proprietà della società per la coltivazione dei suddetti terreni e per non aver prestato alcun servizio sanitario nell'ambito della società a patire dal 2017. In conclusione, parte convenuta chiedeva accertarsi e dichiararsi il valore della quota societaria da liquidarsi nella misura di euro 29.208,33, che nulla era dovuto dalla società per il godimento degli immobili conferiti né erano dovute somme a titolo di indennità di godimento e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento dell'attore, chiedeva la sua condanna al pagamento della complessiva somma di euro 52.423,15 da compensare con quanto dovuto a titolo di liquidazione della quota.
Chiesti e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, cpc, istruita la causa con prove testimoniali e con due consulenze tecniche d'ufficio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 25.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Premesso che tra le parti non vi è contrasto in merito alle conseguenze del recesso e che la determinazione del valore della quota del socio uscente va eseguita con riferimento alla data di efficacia del recesso una volta scaduto il termine di preavviso ex art. 2285, terzo comma, c.c., appare pagina 2 di 12 opportuno prendere le mosse dalle consulenze d'ufficio ammesse nel corso del giudizio per determinare, ex art. 2289, 2 comma, c.c., il valore della quota dell'attore all' 11/3/2020.
Il primo consulente, dott. esperto agronomo nominato, ha ricostruito nei seguenti termini Persona_3 le vicende della società convenuta dopo la morte del dante causa “ In data Controparte_1
10 maggio 2011 e eredi del defunto genitore Parte_1 Parte_3 Parte_2
titolare dell'omonima azienda agricola, nell'intento di continuare Controparte_1
l'esercizio dell'azienda del loro genitore costituivano la Società Semplice “Società Agricola Eredi
TT SI AS. In data 5 luglio 2016 cedeva con atto notarile per notar Parte_2
la propria quota di partecipazione ad e, quindi, la compagine Persona_4 Parte_3
societaria risultava costituita da per una quota di 2/3 e da per una Parte_3 Parte_1
quota di 1/3. Inoltre, sempre con lo stesso atto notarile, si è proceduto anche alla divisione ereditaria tra i soci dei terreni agricoli facenti parte della società. Pertanto, rimanevano in comunione tra i due soci soltanto i fabbricati rurali, strumentali all'attività agricola-zootecnica, le scorte vive, le scorte morte e le varie attrezzature. In data 22 novembre 2019 con lettera raccomandata, Parte_1
ricevuta il successivo 11 dicembre, esercitava il diritto di recesso dalla Società Agricola in questione e lo scioglimento del rapporto sociale, per effetti di legge, si concretizzava l'11 marzo 2020. In data 10 agosto 2020, con atto iscritto al RR.II. il successivo 2 settembre, veniva ricostruita la pluralità dei soci tramite un'operazione di aumento di capitale sociale e sottoscrizione della corrispettiva quota di €
2.200,00, mediante conferimento in denaro, da parte di , attuale amministratore e Parte_4
legale rappresentante. In seguito a ciò la compagine societaria è composta oggi da e Parte_3 da ”. Parte_4
Il consulente d'ufficio, dopo aver accertato che l'azienda al tempo del recesso era costituita da fabbricati rurali (stalla per bovini, fienile, n. 4 silos a trincea scoperto, un mini caseificio e un'area di pertinenza di mq 6.811,00), scorte vive (69 animali) e scorte morte (macchine agricole, fieno, paglia, attrezzature e impianti a corredo del caseificio in disuso) e spiegato che per accertare il valore venale di ognuno dei suddetti beni non poteva adottarsi un unico criterio di stima (per il bestiame e per gli affienati si è servito di un criterio di stima sintetico-comparativo, per le macchine agricole ed attrezzature ha tenuto conto delle fatture relative al loro acquisto e per gli immobili il costo di costruzione con applicazione dei coefficienti di deprezzamento), ha determinato il valore del capitale economico della società convenuta alla data dell'11.3.2020 nella misura di euro 472.350,00 chiarendo che da detto importo andava detratto quello della valutazione dei beni immobili (euro 380.854,00) assegnati, dopo l'atto di divisione del 5 luglio 2016, per un terzo al socio e per la Parte_1
restante quota di due terzi in favore del socio , e che il valore dei rimanenti beni (scorte Parte_3
pagina 3 di 12 vive, scorte morte e altre attrezzature presenti nell'azienda) ammontava ad euro 91.494,00. Tenuto conto della quota di partecipazione del socio (1/3), il valore della quota di all' Parte_1
11/3/2020 secondo il CTU dott. sarebbe pari ad euro 30.499,00 (91.494,00:3). Per_3
Sia parte attrice che parte convenuta non hanno svolto osservazioni sul punto e concordano sul fatto che il CTU, ai fini della determinazione del valore della quota in favore di parte attrice, abbia correttamente scomputato il valore dei beni immobili di proprietà dei soci che, per atto costitutivo, sono stati conferiti solo in godimento alla società: “l'azienda stessa include tutti i beni mobili, le macchine agricole ed i mezzi di trasporto, le attrezzature. Le scorte ed il bestiame di pertinenza dell'azienda agricola, nonché il godimento, per tutta la durata della società, dei terreni agricoli di proprietà dei soci con i sovrastanti fabbricati rurali” (cfr. atto costitutivo all. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Prima ancora di indicare i risultati cui è pervenuto il secondo CTU, dott.ssa Persona_5 occorre risolvere la questione, pure sollevata dall'attore, se quest'ultimo, dopo l'operato recesso, ha diritto alla restituzione degli immobili, dei quali è comproprietario indiviso nella misura di un terzo
(fabbricati rurali composti da stalla, paddock, fienile, silos e mini caseificio), nonché al riconoscimento di un indennizzo rapportato al canone che sarebbe percepibile se i detti cespiti fossero stati concessi in locazione.
Infatti, parte attrice, quale comproprietario nella misura di un terzo dei fabbricati rurali in ragione dell'intervenuta divisione ereditaria del 5 luglio 2016, allegando che a far data del perfezionamento del recesso “non vi è alcuna ragione per la quale debba vedere compresso il proprio diritto di proprietà”, chiede il rilascio dei suddetti cespiti immobiliari nonchè la corresponsione, a partire dal mese di aprile
2020, di un indennizzo per il mancato uso degli stessi da rapportare al canone di locazione in base ai valori OMI. Nello specifico parte attrice, richiamando l'art. 1102 c.c. in quanto comproprietario, invoca il diritto di poter godere la quota di 1/3 del complesso immobiliare detenuto dalla Controparte_1
[...]
Innanzi tutto è pacifico tra le parti, perché risultante dall'atto costitutivo della società, che i soci comproprietari hanno conferito in godimento, per tutta la durata della società, il complesso immobiliare
(costituito da immobili e terreni) per lo svolgimento dell'attività agricola.
Parte convenuta, sulla base delle previsioni dell'atto costitutivo, si è opposta alla domanda di rilascio deducendo che il recesso esercitato da uno dei soci non incide sulla pattuizione di cui all'atto costitutivo, “ritenendo la giurisprudenza prevalente l'interesse societario rispetto a quello dei singoli”. Sostanzialmente parte convenuta fa implicito riferimento all'art. 1809, primo comma, c.c. avendo dedotto che il suddetto godimento era stato costituito con lo scopo di consentire l'esercizio pagina 4 di 12 dell'attività di azienda agricola da parte della società conferitaria, per cui la restituzione dei beni immobili al comproprietario conferente è possibile soltanto quando sia definitivamente cessata l'attività dell'azienda agricola.
In effetti, ai sensi dell'art. 2285 e seguenti del codice civile, al socio che abbia esercitato il recesso e sia fuoriuscito dalla compagine societaria, spetta solo ed esclusivamente una somma di danaro che rappresenta il valore della quota, mentre non ha diritto alla restituzione dei beni conferiti in uso alla società che rimangono acquisiti a quest'ultima in virtù dell'atto di conferimento, restituzione che viene in rilievo solo nel caso di scioglimento integrale della società e non per il caso di scioglimento limitato ad un socio.
Scioglimento integrale che, nella specie, non si è verificato atteso che, dopo il recesso del sig. Parte_1
è avvenuta la costituzione della nuova compagine sociale composta dal sig.
[...] Parte_3
per una quota nominale pari ad euro 127.000,00, e dal sig. titolare di una quota Parte_4
nominale pari ad euro 2.200,00.
La domanda di restituzione degli immobili, pertanto, non può essere accolta.
E' stato poi demandato al secondo CTU, dott.ssa il compito di giungere all'esatta Persona_5 determinazione complessiva della quota spettante all'attore tenendo conto dell'avviamento e del valore d'uso dei beni in comproprietà conferiti in godimento dall'attore alla società.
Le valutazioni del consulente appaiono esaurienti per aver condotto la stima della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento e per aver tenuto conto dell'avviamento secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale: “In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro” (cfr. Cass. m. 24769/2018).
Sulla base dei documenti prodotti e della relazione redatta dal dott. , la dott.ssa ha Per_3 Per_5
operato un accertamento condotto con il metodo misto patrimoniale e reddituale, redigendo un bilancio ad hoc con criteri tali da rivelare l'effettiva consistenza economica della quota al momento dello scioglimento del socio receduto ed ha tenuto conto nella liquidazione della quota degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso, ai sensi dell'art. 2289, comma 3, c.c. e del valore dell'avviamento in base ai risultati economici della gestione passata e presente nonché in base alla capitalizzazione del redito futuro.
pagina 5 di 12 Spiega la consulente, nello specifico, che: “la metodologia più idonea a rappresentare il valore economico del patrimonio netto di una società di persone in ipotesi di liquidazione della quota per recesso od esclusione del socio possa essere il metodo misto patrimoniale/reddituale. Caratteristica essenziale di tale metodo è la ricerca di un risultato finale che consideri appunto l'aspetto patrimoniale senza peraltro trascurare le attese reddituali. La prima è costituita dal “patrimonio netto rettificato”, ossia dal valore scaturente dall'analisi effettuata sulle voci attive e passive afferenti al patrimonio dell'azienda, opportunamente rettificate secondo i valori corretti. La seconda componente
è rappresentata dalla stima di un valore di “avviamento” scaturente dalla futura capacità reddituale propria dell'azienda. Il valore economico di un'attività imprenditoriale è funzione della sua capacità di produrre ritorni economici per l'investitore in capitale di rischio. Ne consegue che il metodo di stima del valore economico del capitale di una azienda dovrebbe essere fondato sull'attualizzazione dei ritorni che l'impresa potrà produrre in futuro. Punto di partenza è la situazione patrimoniale aziendale espressa a valori di funzionamento. Il patrimonio netto contabile risultante dai bilanci contabili viene rettificato, adeguando le singole poste con autonome stime, ai valori correnti di mercato. Le attività vengono valutate al presunto valore di realizzo o al costo attuale di riacquisto;
le passività secondo il presunto valore di estinzione. Conseguentemente dovrà quindi determinarsi il valore dell'avviamento da sommare al patrimonio netto rettificato per arrivare alla quantificazione del valore complessivo della società e quindi al valore della quota da liquidare al socio uscente” (cfr. pag.
18-19 della relazione della dott.ssa . Per_5
Dunque, la dott.ssa ha ricostruito la situazione patrimoniale analitica della società sulla base Per_5
dei documenti contabili disponibili in atti e tenendo conto delle valutazioni relative alle immobilizzazioni materiali della società già effettuate dal dott. , seguendo i seguenti Persona_3
criteri per la determinazione delle singole poste: “le immobilizzazioni materiali nel complesso considerate in buono stato e funzionanti, con valore contabile prossimi allo zero, sono state valutate per un importo pari a € 35.145; per le scorte vive e morte (paglia e fieno) non viene effettuata alcuna rettifica, confermando integralmente i valori rispettivamente di € 51.747 e € 4.604 come dettagliato nella relazione dell'agronomo CTU dott. ; per le disponibilità liquide non viene effettuata alcuna Per_3
rettifica, confermando integralmente i valori contabili esposti;
i debiti v/fornitori rappresentano il debito nei confronti di fornitori per gli acquisti di merci, materiali e servizi. Tali debiti sono iscritti al valore nominale e risultano certi nell'esistenza e nell'ammontare; i crediti v/clienti, sono valutati in base al valore di presunto realizzo. Si ritiene che gli stessi saranno regolarmente incassati e pertanto non si procede ad effettuare alcuna rettifica;
il valore dei crediti vari viene confermato, trattandosi di prelievi titolare contributi PAC da riscuotere, crediti iva;
i debiti previdenziali accolgono debiti per i
pagina 6 di 12 contributi dovuti “ (cfr. pag. 20 della relazione). Stimato il valore dell'avviamento nella misura negativa di euro 21.514,00, la dott.ssa è giunta a determinare il valore complessivo Per_5 dell'azienda nella misura di euro 119.768,00 a cui ha aggiunto il valore d'uso dei beni in comproprietà conferiti in godimento alla società, secondo le quotazioni OMI, come rettificate dal CTU, pari ad euro
24.569,00 per il periodo di riferimento (marzo 2021/2022), rideterminando il valore complessivo dell'azienda nella misura di euro 144.337,00 e il valore della singola quota nella misura di euro
48.112,33.
Non può tenersi conto, invece, della relazione integrativa del 5.7.2024 della dott.ssa Per_5
sollecitata dalla parte convenuta, non potendosi far rientrare tra i crediti vari la rettifica negativa di euro
20.206,65, pari al valore delle retribuzioni nette dei dipendenti, il cui pagamento non risulta provato documentalmente. Non vi è luogo, pertanto, per ricostruire un diverso valore dell'azienda sulla base di pretesi pagamenti in contanti ai dipendenti, dei quali non vi è alcuna prova
Premesso che la quota così determinata dalla dott.ssa tiene già conto delle valutazioni di Per_5
stima operate dal dott. , come emerge chiaramente dalla situazione patrimoniale rettificata con Per_3
riferimento anche al valore delle immobilizzazioni materiali, è sorta poi questione tra le parti circa il diritto dell'attore a percepire un indennizzo per l'uso dei beni conferiti in godimento alla società.
In particolare, mentre parte attrice deduce che, a far data del perfezionamento del recesso,
l'occupazione dei beni immobili conferiti alla società è da ritenersi sine titulo e, pertanto, la somma liquidata a tale titolo va computata per un periodo più lungo rispetto a quello indicato dal CTU (12 anni alla stessa stregua della durata ordinaria delle locazioni commerciali), parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda di pagamento dell'indennizzo sia per l'esistenza di un titolo (atto costitutivo della società dove il godimento dei terreni agricoli e dei fabbricati conferiti dai soci era previsto per tutta la durata della società) e sia in quanto la suddetta pattuizione statutaria rientrerebbe nella fattispecie contrattuale del comodato di scopo.
Se non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dei beni immobili di cui l'attore è comproprietario nella misura di un terzo e altrettanto non può trovare accoglimento la domanda di condanna della società al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo, atteso l'intervenuto conferimento del godimento dei beni in virtù dell'atto costitutivo della società, può invece trovare accoglimento la richiesta subordinata di condanna della società convenuta al pagamento di un corrispettivo addizionale rispetto alla liquidazione della quota o, più precisamente, può essere liquidata, in favore dell'attore, una somma di danaro pari al valore d'uso dei beni che la società convenuta ha usufruito dalla data del recesso alla dismissione dell'attività zooetecnica avvenuta nel 2022. Trattasi, in particolare, dei fabbricati rurali che, dopo la divisione ereditaria, sono rimasti in comunione tra i due pagina 7 di 12 soci in quanto strumentali all'attività agricola zootecnica e, sul punto, deve concordarsi con il CTU dott.ssa che ha limitato il periodo di godimento da parte dell'azienda dalla data del recesso Per_5
fino al mese di aprile 2022 quando, a seguito di ordinanza del Sindaco di Campobasso del 22.4.2022,
l'attività principale dell'azienda era stata compromessa da un focolaio di brucellosi che ha portato alla vendita di tutti i capi nell'anno 2022 rendendo di fatto, per il periodo successivo, del tutto insussistente l'uso in godimento dei detti beni da parte della società convenuta.
In ogni caso la richiesta di pagamento per il godimento dei fabbricati rurali per il periodo successivo alla dismissione dell'intero complesso aziendale, avrebbe potuto trovare eventuale accoglimento qualora parte attrice avesse provato di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr Cass. n. 13071/18;
Cass. n. 15111/13). Pertanto, non può che rigettarsi la richiesta dell'attore di pagamento dell'indennizzo per il periodo successivo alla dismissione dell'attività zootecnica in quanto parte attrice non ha indicato né il pregiudizio sofferto in conseguenza del godimento da parte della società né ha in alcun modo indicato in che cosa sarebbe consistito tale danno non avendo fornito la prova dell'impossibilità di poter utilizzare direttamente i suddetti fabbricati rurali.
Nell'ambito della valutazione dell'uso in godimento per il periodo considerato, va senz'altro condiviso l'operato del CTU, dott.ssa la quale, per giungere ad una stima del godimento più oggettiva Per_5
e realistica, sulla base delle quotazioni OMI opportunamente rettificati con un coefficiente di riduzione del 60%, ha determinato il valore complessivo dell'uso in godimento per il periodo marzo 2021 ad aprile 2022 nella misura di euro 24.569,00, somma da sommarsi al valore complessivo dell'azienda come determinato dal CTU: euro 119.768,00+ 24.569,00= 144.337: 3 =48.112,33 somma spettante all'attore a titolo di liquidazione della quota sociale integrata dal valore d'uso per il godimento da parte della società dei fabbricati rurali in comproprietà con il socio receduto.
Domanda riconvenzionale.
Parte convenuta chiede il risarcimento dei danni conseguente l'inadempimento di Parte_1
che nel 2017 e fino al perfezionamento del recesso avrebbe sottratto alla disponibilità della società circa 6 ettari dei terreni di sua proprietà esclusiva, per aver incassato personalmente i contributi P.A.C. relativi ai suddetti 6 ettari di terreno e per aver cessato il proprio contributo lavorativo come veterinario all'interno della società.
In punto di diritto si osserva che ai fini della risarcibilità ex art. 2043 c.c. il danneggiato deve allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute,
pagina 8 di 12 immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In tal senso si è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità che, abbandonando la ricostruzione della fattispecie in termini di danno-evento, privilegia l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza (cfr. Cass. S.U. 26972/2008), con conseguente esclusione del danno in re ipsa.
Inoltre si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità
(cfr. Cass. 10607/2010).
Tutto ciò premesso, iniziando dalla mancata prestazione lavorativa di veterinario all'interno della società da parte del sig. dalla lettura dell'atto costitutivo non emerge che Parte_1 quest'ultimo si fosse obbligato di conferire alla società la propria prestazione professionale nè risulta fornita adeguata dimostrazione sul punto in quanto la prova testimoniale del sig. ha CP_2
consentito di accertare solo che l'attore fino al 2017 ha svolto l'attività di veterinario all'interno della società (circostanza peraltro ammessa dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale), tuttavia nulla ha riferito circa l'esistenza di un impegno in tal senso assunto dall'attore nei confronti della società, non potendosi escludere che tale attività possa essere stata prestata dal per Parte_1
mero spirito collaborativo (un impegno formale, ad esempio, è stato assunto dal nuovo socio sig.
: “di conferire la propria opera, in qualità di imprenditore agricolo professionale, al Parte_4
fine dello svolgimento di tutte le operazioni da effettuare nelle singole annate agrarie…” - cfr doc. 1 fascicolo dell'attore).
La domanda riconvenzionale sul punto va quindi rigettata.
Quanto alla ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, parte convenuta addebita all'attore la responsabilità di aver sottratto i propri terreni conferiti alla società e di avere
“personalmente incassato i contributi P.A.C.”.
Le risultanze istruttorie non danno ragione alla pretesa della convenuta: 1) la dott.ssa difatti, Per_5
dopo aver richiamato la relazione del dott. secondo cui i contributi P.A.C. per i terreni Per_3
seminativi in questione sono stati pari a circa € 300,00/Ha per gli anni 2017-2022 ed ad € 160,00/Ha per l'anno 2023, ha poi riferito che: “ Il riscontro dei relativi titoli in capo alla società è stato, dalla
pagina 9 di 12 sottoscritta, avviato parallelamente sin dalla fase preliminare di analisi del fascicolo telematico attraverso la consultazione dei fascicoli AGEA 2016-2020 già presente in atti e quella successiva attraverso la consultazione del pubblico Registro Nazionale. Titoli disponibili nel sito Agea (All_5).
Dal confronto di tali documenti la sottoscritta CTU ha potuto constatare la riduzione dei relativi titoli in capo alla società e al tempo stesso riscontrare una difformità nel numero totale dei titoli assegnati che nel Registro Nazionale per gli anni 2017 e 2018 risultano pari a 20 anziché 13. Solo a partire dal
2019 il numero totale anche nel Registro Nazionale passa da n.13 titoli allineandosi con quelli presenti nel fascicolo Agea. Il riscontro dei relativi titoli in capo al socio attraverso la Parte_1
consultazione del Registro Nazionale Titoli non ha invece prodotto alcun risultato. In data 16.01.2024, in seguito alla richiesta di integrazione della documentazione tramite PEC, si chiede alle parti quanto segue: “…[…] visti gli atti di causa, dove la parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 10.03.2022 riporta a pag.12 “[…] il venir meno dei contributi
P.A.C. relativi ai 6,00 ha. resi non più disponibili dal […]”, si chiede relativo Parte_1
riscontro documentale per eventuali e successive considerazioni peritali”. (All_4). Richiesta rimasta inevasa dalle parti. Constatato la riduzione dei titoli in capo alla società, l'attribuzione di quelli rimanenti e l'erogazione dei contributi PAC ad essi associati sono stati quindi trasferiti a soggetto terzo, la cui identità e i relativi titoli di conduzione del terreno non trovano riscontro in documenti ufficiali in possesso della scrivente CTU”; 2) la prova testimoniale del sig. ha Testimone_1
confermato che il sig. non ha mai richiesto né riscosso gli aiuti P.A.C. relativi ai Parte_1
terreni in questione: “ è stato l'ufficio dove lavoro ad avvisarmi che occorreva escludere le particelle in oggetto non più della perché utilizzate da altro produttore……. ho Controparte_1
provveduto ad informare subito il sig. nella qualità di legale rappresentante della Parte_3 società dal momento che noi operiamo su specifico mandato del cliente produttore…. Si era CP_1
verificata la suddetta anomalia ed occorreva evitare una duplicazione della domanda che implicava una non pagabilità della domanda stessa….preciso che senza l'assenso del legale rappresentante della società non avrei potuto operare in tal senso….la società agricola non ha potuto usufruire degli aiuti
PAC per le particelle escluse…..nulla so in relazione alla riscossione da parte del sig. Parte_1
in quanto non si rivolge presso la mia struttura,,,,,preciso che al momento in cui si è verificato
[...]
l'anomalia di un supero di conduzione e verificando a video su portale telematico AGEA in riferimento alle specifiche particelle, è risultato la conduzione delle stesse da parte del sig. che non Parte_5
conosco. Non ricordo con precisione il nome ma solo il cognome ma che non fosse Pt_1 che i suddetti terreni della società esclusi in quanto goduti Persona_6 Controparte_1
da altri, necessitavano della compilazione di una specifica cessione degli stessi operata dal sig. Pt_3
pagina 10 di 12 Il documento sottoscritto dal è una conseguenza dell'avvenuta esclusione dei terreni Pt_1 Pt_1
dal fascicolo aziendale della società. Per quanto da me già riferito, i terreni di proprietà del sig. non erano stati inclusi in una domanda da questi proposta”. In definitiva, le Parte_1
risultanze della CTU e la prova testimoniale del sig. hanno escluso che il sig. Testimone_1 Parte_1
abbia incassato personalmente gli aiuti PAC relativi ai terreni di sua proprietà esclusiva con
[...]
vincolo di destinazione in favore della società ed è risultato, invece, che i suddetti terreni e l'erogazione dei relativi contributi PAC ad essi associati “sono stati trasferiti a soggetto terzo, la cui identità e i relativi titoli di conduzione del terreno non trovano riscontro in documenti ufficiali in possesso della scrivente” (cfr. così il CTU dott.ssa ; 3) dalla documentazione depositata dall'attore (cfr. Per_5
doc. 14 memorie n. 2 ex art. 183 cpc) emerge, in effetti, come i terreni di proprietà esclusiva del sig.
( Fg. 38, p.lla 14, 30 e 303 nonché fg. 42 p.lle 171 e 177) sono stati oggetto di Parte_1 trasferimento dal fascicolo aziendale al sig. , all'epoca amministratore Unico della Parte_3
società. Ebbene, mancando la prova dell'effettiva sottrazione dei beni conferiti alla società da parte del sig. vuoi perché essi risulterebbero trasferiti dalla società allo stesso Parte_1 Parte_3
e vuoi perché è rimasto del tutto ignota la identità del terzo al quale sarebbero stati trasferiti
[...]
detti terreni nonchè i relativi titoli di conduzione, anche tale domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
Concludendo, la società convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 48.112,33 pari ad un terzo (1/3 ) del valore della società e del valore d'uso dei fabbricati rurali in comproprietà, somma che va maggiorata dei soli interessi legali, decorrenti dal recesso e sino al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda attrice e il rigetto della domanda riconvenzionale, suggeriscono la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, mentre la restante quota graverà sulla società convenuta.
Ugualmente le spese delle consulenze espletate graveranno su entrambe le parti nella misura di un mezzo per ogni parte processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la CP_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento, in favore dell'attore sig. della somma di euro 48.112,33, a
[...] Parte_1
titolo di liquidazione della quota sociale e di mancato godimento dei fabbricati rurali in comproprietà, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
pagina 11 di 12 - rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 3.808,00 oltre spese generali, Iva e Cap nonché euro 393,00 per esborsi, compensando la restante metà tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ognuna, le spese delle consulenze d'ufficio espletate.
Campobasso, il 22 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 2086 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Michele di Lallo presso il cui studio professionale, in Campobasso V.le Principe di Piemonte n. 86, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Annunziata Iannetta presso il cui studio professionale, in Campobasso via Vittorio Veneto n. 64, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla società convenuta, il sig. richiamate Parte_1 le vicende della società dopo la morte del sig. la rinuncia all'eredità della coniuge Controparte_1
superstite, la successiva cessione della propria quota di partecipazione di uno dei soci ( Parte_2
in favore di e la costituzione della nuova compagine sociale composta dal
[...] Parte_3
sig. per una quota nominale pari ad euro 127.800,00, e dal sig. con Parte_3 Parte_4
quota nominale di euro 2.200,00, allegava di essere stato socio della società con una quota di partecipazione pari ad 1/3, di aver esercitato il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2285 c.c. con scioglimento del rapporto sociale in data 11.3.2020 e che, pertanto, in mancanza di un accordo bonario, chiedeva la liquidazione della quota determinata nella misura di euro 63.289,00, di dichiararsi l'intervenuta estinzione e/o cessazione del diritto di godimento conferito alla società convenuta sugli immobili in comproprietà con l'altro socio nonché l'occupazione sine titulo degli stessi a far data dal pagina 1 di 12 perfezionamento del recesso e, per l'effetto, la condanna della convenuta al rilascio degli immobili predetti e al pagamento di un indennizzo quantificato nella misura di euro 13.759,00; in via subordinata, in caso di rigetto di queste ultime domande, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di un corrispettivo addizionale rispetto alla liquidazione della quota in conseguenza dell'utilità che la società convenuta ricavava dal godimento dei beni immobili citati quantificato nella misura di euro 90.000,00
Si costituiva in giudizio la società convenuta che nulla opponeva sul diritto dell'attore a riceversi la liquidazione della quota di partecipazione, tuttavia ne ha contestato il petitum richiesto perché unilateralmente determinato e privo di riscontro dal quadro economico finanziario della società, allegando, a tal proposito, una propria perizia di parte redatta dal dott. dalla quale Persona_1
emergeva un valore di mercato del complesso zootecnico di gran lunga inferiore rispetto a quello determinato dalla dott.ssa tecnico di parte dell'attore; nello specifico parte convenuta contestava Per_2 all'attore di aver sottratto i terreni agricoli dal complesso societario violando gli obblighi societari e di aver erroneamente valutato l'ammontare dell'avviamento non tenendo conto dei prospetti contabili presenti sul conto aziendale alla data del recesso. Impugnando e contestando la domanda relativa al rilascio dei beni immobili di cui era comproprietario l'attore e la corresponsione dell'indennizzo da occupazione sine titolo degli stessi, parte convenuta spiegava domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale dell'attore per aver impedito alla società il godimento dei terreni agricoli di proprietà dei soci, come previsto nell'atto costitutivo della società, per aver utilizzato gratuitamente le attrezzature e le macchine agricole di proprietà della società per la coltivazione dei suddetti terreni e per non aver prestato alcun servizio sanitario nell'ambito della società a patire dal 2017. In conclusione, parte convenuta chiedeva accertarsi e dichiararsi il valore della quota societaria da liquidarsi nella misura di euro 29.208,33, che nulla era dovuto dalla società per il godimento degli immobili conferiti né erano dovute somme a titolo di indennità di godimento e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento dell'attore, chiedeva la sua condanna al pagamento della complessiva somma di euro 52.423,15 da compensare con quanto dovuto a titolo di liquidazione della quota.
Chiesti e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, cpc, istruita la causa con prove testimoniali e con due consulenze tecniche d'ufficio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 25.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Premesso che tra le parti non vi è contrasto in merito alle conseguenze del recesso e che la determinazione del valore della quota del socio uscente va eseguita con riferimento alla data di efficacia del recesso una volta scaduto il termine di preavviso ex art. 2285, terzo comma, c.c., appare pagina 2 di 12 opportuno prendere le mosse dalle consulenze d'ufficio ammesse nel corso del giudizio per determinare, ex art. 2289, 2 comma, c.c., il valore della quota dell'attore all' 11/3/2020.
Il primo consulente, dott. esperto agronomo nominato, ha ricostruito nei seguenti termini Persona_3 le vicende della società convenuta dopo la morte del dante causa “ In data Controparte_1
10 maggio 2011 e eredi del defunto genitore Parte_1 Parte_3 Parte_2
titolare dell'omonima azienda agricola, nell'intento di continuare Controparte_1
l'esercizio dell'azienda del loro genitore costituivano la Società Semplice “Società Agricola Eredi
TT SI AS. In data 5 luglio 2016 cedeva con atto notarile per notar Parte_2
la propria quota di partecipazione ad e, quindi, la compagine Persona_4 Parte_3
societaria risultava costituita da per una quota di 2/3 e da per una Parte_3 Parte_1
quota di 1/3. Inoltre, sempre con lo stesso atto notarile, si è proceduto anche alla divisione ereditaria tra i soci dei terreni agricoli facenti parte della società. Pertanto, rimanevano in comunione tra i due soci soltanto i fabbricati rurali, strumentali all'attività agricola-zootecnica, le scorte vive, le scorte morte e le varie attrezzature. In data 22 novembre 2019 con lettera raccomandata, Parte_1
ricevuta il successivo 11 dicembre, esercitava il diritto di recesso dalla Società Agricola in questione e lo scioglimento del rapporto sociale, per effetti di legge, si concretizzava l'11 marzo 2020. In data 10 agosto 2020, con atto iscritto al RR.II. il successivo 2 settembre, veniva ricostruita la pluralità dei soci tramite un'operazione di aumento di capitale sociale e sottoscrizione della corrispettiva quota di €
2.200,00, mediante conferimento in denaro, da parte di , attuale amministratore e Parte_4
legale rappresentante. In seguito a ciò la compagine societaria è composta oggi da e Parte_3 da ”. Parte_4
Il consulente d'ufficio, dopo aver accertato che l'azienda al tempo del recesso era costituita da fabbricati rurali (stalla per bovini, fienile, n. 4 silos a trincea scoperto, un mini caseificio e un'area di pertinenza di mq 6.811,00), scorte vive (69 animali) e scorte morte (macchine agricole, fieno, paglia, attrezzature e impianti a corredo del caseificio in disuso) e spiegato che per accertare il valore venale di ognuno dei suddetti beni non poteva adottarsi un unico criterio di stima (per il bestiame e per gli affienati si è servito di un criterio di stima sintetico-comparativo, per le macchine agricole ed attrezzature ha tenuto conto delle fatture relative al loro acquisto e per gli immobili il costo di costruzione con applicazione dei coefficienti di deprezzamento), ha determinato il valore del capitale economico della società convenuta alla data dell'11.3.2020 nella misura di euro 472.350,00 chiarendo che da detto importo andava detratto quello della valutazione dei beni immobili (euro 380.854,00) assegnati, dopo l'atto di divisione del 5 luglio 2016, per un terzo al socio e per la Parte_1
restante quota di due terzi in favore del socio , e che il valore dei rimanenti beni (scorte Parte_3
pagina 3 di 12 vive, scorte morte e altre attrezzature presenti nell'azienda) ammontava ad euro 91.494,00. Tenuto conto della quota di partecipazione del socio (1/3), il valore della quota di all' Parte_1
11/3/2020 secondo il CTU dott. sarebbe pari ad euro 30.499,00 (91.494,00:3). Per_3
Sia parte attrice che parte convenuta non hanno svolto osservazioni sul punto e concordano sul fatto che il CTU, ai fini della determinazione del valore della quota in favore di parte attrice, abbia correttamente scomputato il valore dei beni immobili di proprietà dei soci che, per atto costitutivo, sono stati conferiti solo in godimento alla società: “l'azienda stessa include tutti i beni mobili, le macchine agricole ed i mezzi di trasporto, le attrezzature. Le scorte ed il bestiame di pertinenza dell'azienda agricola, nonché il godimento, per tutta la durata della società, dei terreni agricoli di proprietà dei soci con i sovrastanti fabbricati rurali” (cfr. atto costitutivo all. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Prima ancora di indicare i risultati cui è pervenuto il secondo CTU, dott.ssa Persona_5 occorre risolvere la questione, pure sollevata dall'attore, se quest'ultimo, dopo l'operato recesso, ha diritto alla restituzione degli immobili, dei quali è comproprietario indiviso nella misura di un terzo
(fabbricati rurali composti da stalla, paddock, fienile, silos e mini caseificio), nonché al riconoscimento di un indennizzo rapportato al canone che sarebbe percepibile se i detti cespiti fossero stati concessi in locazione.
Infatti, parte attrice, quale comproprietario nella misura di un terzo dei fabbricati rurali in ragione dell'intervenuta divisione ereditaria del 5 luglio 2016, allegando che a far data del perfezionamento del recesso “non vi è alcuna ragione per la quale debba vedere compresso il proprio diritto di proprietà”, chiede il rilascio dei suddetti cespiti immobiliari nonchè la corresponsione, a partire dal mese di aprile
2020, di un indennizzo per il mancato uso degli stessi da rapportare al canone di locazione in base ai valori OMI. Nello specifico parte attrice, richiamando l'art. 1102 c.c. in quanto comproprietario, invoca il diritto di poter godere la quota di 1/3 del complesso immobiliare detenuto dalla Controparte_1
[...]
Innanzi tutto è pacifico tra le parti, perché risultante dall'atto costitutivo della società, che i soci comproprietari hanno conferito in godimento, per tutta la durata della società, il complesso immobiliare
(costituito da immobili e terreni) per lo svolgimento dell'attività agricola.
Parte convenuta, sulla base delle previsioni dell'atto costitutivo, si è opposta alla domanda di rilascio deducendo che il recesso esercitato da uno dei soci non incide sulla pattuizione di cui all'atto costitutivo, “ritenendo la giurisprudenza prevalente l'interesse societario rispetto a quello dei singoli”. Sostanzialmente parte convenuta fa implicito riferimento all'art. 1809, primo comma, c.c. avendo dedotto che il suddetto godimento era stato costituito con lo scopo di consentire l'esercizio pagina 4 di 12 dell'attività di azienda agricola da parte della società conferitaria, per cui la restituzione dei beni immobili al comproprietario conferente è possibile soltanto quando sia definitivamente cessata l'attività dell'azienda agricola.
In effetti, ai sensi dell'art. 2285 e seguenti del codice civile, al socio che abbia esercitato il recesso e sia fuoriuscito dalla compagine societaria, spetta solo ed esclusivamente una somma di danaro che rappresenta il valore della quota, mentre non ha diritto alla restituzione dei beni conferiti in uso alla società che rimangono acquisiti a quest'ultima in virtù dell'atto di conferimento, restituzione che viene in rilievo solo nel caso di scioglimento integrale della società e non per il caso di scioglimento limitato ad un socio.
Scioglimento integrale che, nella specie, non si è verificato atteso che, dopo il recesso del sig. Parte_1
è avvenuta la costituzione della nuova compagine sociale composta dal sig.
[...] Parte_3
per una quota nominale pari ad euro 127.000,00, e dal sig. titolare di una quota Parte_4
nominale pari ad euro 2.200,00.
La domanda di restituzione degli immobili, pertanto, non può essere accolta.
E' stato poi demandato al secondo CTU, dott.ssa il compito di giungere all'esatta Persona_5 determinazione complessiva della quota spettante all'attore tenendo conto dell'avviamento e del valore d'uso dei beni in comproprietà conferiti in godimento dall'attore alla società.
Le valutazioni del consulente appaiono esaurienti per aver condotto la stima della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento e per aver tenuto conto dell'avviamento secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale: “In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro” (cfr. Cass. m. 24769/2018).
Sulla base dei documenti prodotti e della relazione redatta dal dott. , la dott.ssa ha Per_3 Per_5
operato un accertamento condotto con il metodo misto patrimoniale e reddituale, redigendo un bilancio ad hoc con criteri tali da rivelare l'effettiva consistenza economica della quota al momento dello scioglimento del socio receduto ed ha tenuto conto nella liquidazione della quota degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso, ai sensi dell'art. 2289, comma 3, c.c. e del valore dell'avviamento in base ai risultati economici della gestione passata e presente nonché in base alla capitalizzazione del redito futuro.
pagina 5 di 12 Spiega la consulente, nello specifico, che: “la metodologia più idonea a rappresentare il valore economico del patrimonio netto di una società di persone in ipotesi di liquidazione della quota per recesso od esclusione del socio possa essere il metodo misto patrimoniale/reddituale. Caratteristica essenziale di tale metodo è la ricerca di un risultato finale che consideri appunto l'aspetto patrimoniale senza peraltro trascurare le attese reddituali. La prima è costituita dal “patrimonio netto rettificato”, ossia dal valore scaturente dall'analisi effettuata sulle voci attive e passive afferenti al patrimonio dell'azienda, opportunamente rettificate secondo i valori corretti. La seconda componente
è rappresentata dalla stima di un valore di “avviamento” scaturente dalla futura capacità reddituale propria dell'azienda. Il valore economico di un'attività imprenditoriale è funzione della sua capacità di produrre ritorni economici per l'investitore in capitale di rischio. Ne consegue che il metodo di stima del valore economico del capitale di una azienda dovrebbe essere fondato sull'attualizzazione dei ritorni che l'impresa potrà produrre in futuro. Punto di partenza è la situazione patrimoniale aziendale espressa a valori di funzionamento. Il patrimonio netto contabile risultante dai bilanci contabili viene rettificato, adeguando le singole poste con autonome stime, ai valori correnti di mercato. Le attività vengono valutate al presunto valore di realizzo o al costo attuale di riacquisto;
le passività secondo il presunto valore di estinzione. Conseguentemente dovrà quindi determinarsi il valore dell'avviamento da sommare al patrimonio netto rettificato per arrivare alla quantificazione del valore complessivo della società e quindi al valore della quota da liquidare al socio uscente” (cfr. pag.
18-19 della relazione della dott.ssa . Per_5
Dunque, la dott.ssa ha ricostruito la situazione patrimoniale analitica della società sulla base Per_5
dei documenti contabili disponibili in atti e tenendo conto delle valutazioni relative alle immobilizzazioni materiali della società già effettuate dal dott. , seguendo i seguenti Persona_3
criteri per la determinazione delle singole poste: “le immobilizzazioni materiali nel complesso considerate in buono stato e funzionanti, con valore contabile prossimi allo zero, sono state valutate per un importo pari a € 35.145; per le scorte vive e morte (paglia e fieno) non viene effettuata alcuna rettifica, confermando integralmente i valori rispettivamente di € 51.747 e € 4.604 come dettagliato nella relazione dell'agronomo CTU dott. ; per le disponibilità liquide non viene effettuata alcuna Per_3
rettifica, confermando integralmente i valori contabili esposti;
i debiti v/fornitori rappresentano il debito nei confronti di fornitori per gli acquisti di merci, materiali e servizi. Tali debiti sono iscritti al valore nominale e risultano certi nell'esistenza e nell'ammontare; i crediti v/clienti, sono valutati in base al valore di presunto realizzo. Si ritiene che gli stessi saranno regolarmente incassati e pertanto non si procede ad effettuare alcuna rettifica;
il valore dei crediti vari viene confermato, trattandosi di prelievi titolare contributi PAC da riscuotere, crediti iva;
i debiti previdenziali accolgono debiti per i
pagina 6 di 12 contributi dovuti “ (cfr. pag. 20 della relazione). Stimato il valore dell'avviamento nella misura negativa di euro 21.514,00, la dott.ssa è giunta a determinare il valore complessivo Per_5 dell'azienda nella misura di euro 119.768,00 a cui ha aggiunto il valore d'uso dei beni in comproprietà conferiti in godimento alla società, secondo le quotazioni OMI, come rettificate dal CTU, pari ad euro
24.569,00 per il periodo di riferimento (marzo 2021/2022), rideterminando il valore complessivo dell'azienda nella misura di euro 144.337,00 e il valore della singola quota nella misura di euro
48.112,33.
Non può tenersi conto, invece, della relazione integrativa del 5.7.2024 della dott.ssa Per_5
sollecitata dalla parte convenuta, non potendosi far rientrare tra i crediti vari la rettifica negativa di euro
20.206,65, pari al valore delle retribuzioni nette dei dipendenti, il cui pagamento non risulta provato documentalmente. Non vi è luogo, pertanto, per ricostruire un diverso valore dell'azienda sulla base di pretesi pagamenti in contanti ai dipendenti, dei quali non vi è alcuna prova
Premesso che la quota così determinata dalla dott.ssa tiene già conto delle valutazioni di Per_5
stima operate dal dott. , come emerge chiaramente dalla situazione patrimoniale rettificata con Per_3
riferimento anche al valore delle immobilizzazioni materiali, è sorta poi questione tra le parti circa il diritto dell'attore a percepire un indennizzo per l'uso dei beni conferiti in godimento alla società.
In particolare, mentre parte attrice deduce che, a far data del perfezionamento del recesso,
l'occupazione dei beni immobili conferiti alla società è da ritenersi sine titulo e, pertanto, la somma liquidata a tale titolo va computata per un periodo più lungo rispetto a quello indicato dal CTU (12 anni alla stessa stregua della durata ordinaria delle locazioni commerciali), parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda di pagamento dell'indennizzo sia per l'esistenza di un titolo (atto costitutivo della società dove il godimento dei terreni agricoli e dei fabbricati conferiti dai soci era previsto per tutta la durata della società) e sia in quanto la suddetta pattuizione statutaria rientrerebbe nella fattispecie contrattuale del comodato di scopo.
Se non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dei beni immobili di cui l'attore è comproprietario nella misura di un terzo e altrettanto non può trovare accoglimento la domanda di condanna della società al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo, atteso l'intervenuto conferimento del godimento dei beni in virtù dell'atto costitutivo della società, può invece trovare accoglimento la richiesta subordinata di condanna della società convenuta al pagamento di un corrispettivo addizionale rispetto alla liquidazione della quota o, più precisamente, può essere liquidata, in favore dell'attore, una somma di danaro pari al valore d'uso dei beni che la società convenuta ha usufruito dalla data del recesso alla dismissione dell'attività zooetecnica avvenuta nel 2022. Trattasi, in particolare, dei fabbricati rurali che, dopo la divisione ereditaria, sono rimasti in comunione tra i due pagina 7 di 12 soci in quanto strumentali all'attività agricola zootecnica e, sul punto, deve concordarsi con il CTU dott.ssa che ha limitato il periodo di godimento da parte dell'azienda dalla data del recesso Per_5
fino al mese di aprile 2022 quando, a seguito di ordinanza del Sindaco di Campobasso del 22.4.2022,
l'attività principale dell'azienda era stata compromessa da un focolaio di brucellosi che ha portato alla vendita di tutti i capi nell'anno 2022 rendendo di fatto, per il periodo successivo, del tutto insussistente l'uso in godimento dei detti beni da parte della società convenuta.
In ogni caso la richiesta di pagamento per il godimento dei fabbricati rurali per il periodo successivo alla dismissione dell'intero complesso aziendale, avrebbe potuto trovare eventuale accoglimento qualora parte attrice avesse provato di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr Cass. n. 13071/18;
Cass. n. 15111/13). Pertanto, non può che rigettarsi la richiesta dell'attore di pagamento dell'indennizzo per il periodo successivo alla dismissione dell'attività zootecnica in quanto parte attrice non ha indicato né il pregiudizio sofferto in conseguenza del godimento da parte della società né ha in alcun modo indicato in che cosa sarebbe consistito tale danno non avendo fornito la prova dell'impossibilità di poter utilizzare direttamente i suddetti fabbricati rurali.
Nell'ambito della valutazione dell'uso in godimento per il periodo considerato, va senz'altro condiviso l'operato del CTU, dott.ssa la quale, per giungere ad una stima del godimento più oggettiva Per_5
e realistica, sulla base delle quotazioni OMI opportunamente rettificati con un coefficiente di riduzione del 60%, ha determinato il valore complessivo dell'uso in godimento per il periodo marzo 2021 ad aprile 2022 nella misura di euro 24.569,00, somma da sommarsi al valore complessivo dell'azienda come determinato dal CTU: euro 119.768,00+ 24.569,00= 144.337: 3 =48.112,33 somma spettante all'attore a titolo di liquidazione della quota sociale integrata dal valore d'uso per il godimento da parte della società dei fabbricati rurali in comproprietà con il socio receduto.
Domanda riconvenzionale.
Parte convenuta chiede il risarcimento dei danni conseguente l'inadempimento di Parte_1
che nel 2017 e fino al perfezionamento del recesso avrebbe sottratto alla disponibilità della società circa 6 ettari dei terreni di sua proprietà esclusiva, per aver incassato personalmente i contributi P.A.C. relativi ai suddetti 6 ettari di terreno e per aver cessato il proprio contributo lavorativo come veterinario all'interno della società.
In punto di diritto si osserva che ai fini della risarcibilità ex art. 2043 c.c. il danneggiato deve allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute,
pagina 8 di 12 immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In tal senso si è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità che, abbandonando la ricostruzione della fattispecie in termini di danno-evento, privilegia l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza (cfr. Cass. S.U. 26972/2008), con conseguente esclusione del danno in re ipsa.
Inoltre si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità
(cfr. Cass. 10607/2010).
Tutto ciò premesso, iniziando dalla mancata prestazione lavorativa di veterinario all'interno della società da parte del sig. dalla lettura dell'atto costitutivo non emerge che Parte_1 quest'ultimo si fosse obbligato di conferire alla società la propria prestazione professionale nè risulta fornita adeguata dimostrazione sul punto in quanto la prova testimoniale del sig. ha CP_2
consentito di accertare solo che l'attore fino al 2017 ha svolto l'attività di veterinario all'interno della società (circostanza peraltro ammessa dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale), tuttavia nulla ha riferito circa l'esistenza di un impegno in tal senso assunto dall'attore nei confronti della società, non potendosi escludere che tale attività possa essere stata prestata dal per Parte_1
mero spirito collaborativo (un impegno formale, ad esempio, è stato assunto dal nuovo socio sig.
: “di conferire la propria opera, in qualità di imprenditore agricolo professionale, al Parte_4
fine dello svolgimento di tutte le operazioni da effettuare nelle singole annate agrarie…” - cfr doc. 1 fascicolo dell'attore).
La domanda riconvenzionale sul punto va quindi rigettata.
Quanto alla ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, parte convenuta addebita all'attore la responsabilità di aver sottratto i propri terreni conferiti alla società e di avere
“personalmente incassato i contributi P.A.C.”.
Le risultanze istruttorie non danno ragione alla pretesa della convenuta: 1) la dott.ssa difatti, Per_5
dopo aver richiamato la relazione del dott. secondo cui i contributi P.A.C. per i terreni Per_3
seminativi in questione sono stati pari a circa € 300,00/Ha per gli anni 2017-2022 ed ad € 160,00/Ha per l'anno 2023, ha poi riferito che: “ Il riscontro dei relativi titoli in capo alla società è stato, dalla
pagina 9 di 12 sottoscritta, avviato parallelamente sin dalla fase preliminare di analisi del fascicolo telematico attraverso la consultazione dei fascicoli AGEA 2016-2020 già presente in atti e quella successiva attraverso la consultazione del pubblico Registro Nazionale. Titoli disponibili nel sito Agea (All_5).
Dal confronto di tali documenti la sottoscritta CTU ha potuto constatare la riduzione dei relativi titoli in capo alla società e al tempo stesso riscontrare una difformità nel numero totale dei titoli assegnati che nel Registro Nazionale per gli anni 2017 e 2018 risultano pari a 20 anziché 13. Solo a partire dal
2019 il numero totale anche nel Registro Nazionale passa da n.13 titoli allineandosi con quelli presenti nel fascicolo Agea. Il riscontro dei relativi titoli in capo al socio attraverso la Parte_1
consultazione del Registro Nazionale Titoli non ha invece prodotto alcun risultato. In data 16.01.2024, in seguito alla richiesta di integrazione della documentazione tramite PEC, si chiede alle parti quanto segue: “…[…] visti gli atti di causa, dove la parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 10.03.2022 riporta a pag.12 “[…] il venir meno dei contributi
P.A.C. relativi ai 6,00 ha. resi non più disponibili dal […]”, si chiede relativo Parte_1
riscontro documentale per eventuali e successive considerazioni peritali”. (All_4). Richiesta rimasta inevasa dalle parti. Constatato la riduzione dei titoli in capo alla società, l'attribuzione di quelli rimanenti e l'erogazione dei contributi PAC ad essi associati sono stati quindi trasferiti a soggetto terzo, la cui identità e i relativi titoli di conduzione del terreno non trovano riscontro in documenti ufficiali in possesso della scrivente CTU”; 2) la prova testimoniale del sig. ha Testimone_1
confermato che il sig. non ha mai richiesto né riscosso gli aiuti P.A.C. relativi ai Parte_1
terreni in questione: “ è stato l'ufficio dove lavoro ad avvisarmi che occorreva escludere le particelle in oggetto non più della perché utilizzate da altro produttore……. ho Controparte_1
provveduto ad informare subito il sig. nella qualità di legale rappresentante della Parte_3 società dal momento che noi operiamo su specifico mandato del cliente produttore…. Si era CP_1
verificata la suddetta anomalia ed occorreva evitare una duplicazione della domanda che implicava una non pagabilità della domanda stessa….preciso che senza l'assenso del legale rappresentante della società non avrei potuto operare in tal senso….la società agricola non ha potuto usufruire degli aiuti
PAC per le particelle escluse…..nulla so in relazione alla riscossione da parte del sig. Parte_1
in quanto non si rivolge presso la mia struttura,,,,,preciso che al momento in cui si è verificato
[...]
l'anomalia di un supero di conduzione e verificando a video su portale telematico AGEA in riferimento alle specifiche particelle, è risultato la conduzione delle stesse da parte del sig. che non Parte_5
conosco. Non ricordo con precisione il nome ma solo il cognome ma che non fosse Pt_1 che i suddetti terreni della società esclusi in quanto goduti Persona_6 Controparte_1
da altri, necessitavano della compilazione di una specifica cessione degli stessi operata dal sig. Pt_3
pagina 10 di 12 Il documento sottoscritto dal è una conseguenza dell'avvenuta esclusione dei terreni Pt_1 Pt_1
dal fascicolo aziendale della società. Per quanto da me già riferito, i terreni di proprietà del sig. non erano stati inclusi in una domanda da questi proposta”. In definitiva, le Parte_1
risultanze della CTU e la prova testimoniale del sig. hanno escluso che il sig. Testimone_1 Parte_1
abbia incassato personalmente gli aiuti PAC relativi ai terreni di sua proprietà esclusiva con
[...]
vincolo di destinazione in favore della società ed è risultato, invece, che i suddetti terreni e l'erogazione dei relativi contributi PAC ad essi associati “sono stati trasferiti a soggetto terzo, la cui identità e i relativi titoli di conduzione del terreno non trovano riscontro in documenti ufficiali in possesso della scrivente” (cfr. così il CTU dott.ssa ; 3) dalla documentazione depositata dall'attore (cfr. Per_5
doc. 14 memorie n. 2 ex art. 183 cpc) emerge, in effetti, come i terreni di proprietà esclusiva del sig.
( Fg. 38, p.lla 14, 30 e 303 nonché fg. 42 p.lle 171 e 177) sono stati oggetto di Parte_1 trasferimento dal fascicolo aziendale al sig. , all'epoca amministratore Unico della Parte_3
società. Ebbene, mancando la prova dell'effettiva sottrazione dei beni conferiti alla società da parte del sig. vuoi perché essi risulterebbero trasferiti dalla società allo stesso Parte_1 Parte_3
e vuoi perché è rimasto del tutto ignota la identità del terzo al quale sarebbero stati trasferiti
[...]
detti terreni nonchè i relativi titoli di conduzione, anche tale domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
Concludendo, la società convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 48.112,33 pari ad un terzo (1/3 ) del valore della società e del valore d'uso dei fabbricati rurali in comproprietà, somma che va maggiorata dei soli interessi legali, decorrenti dal recesso e sino al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda attrice e il rigetto della domanda riconvenzionale, suggeriscono la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, mentre la restante quota graverà sulla società convenuta.
Ugualmente le spese delle consulenze espletate graveranno su entrambe le parti nella misura di un mezzo per ogni parte processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la CP_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento, in favore dell'attore sig. della somma di euro 48.112,33, a
[...] Parte_1
titolo di liquidazione della quota sociale e di mancato godimento dei fabbricati rurali in comproprietà, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
pagina 11 di 12 - rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 3.808,00 oltre spese generali, Iva e Cap nonché euro 393,00 per esborsi, compensando la restante metà tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ognuna, le spese delle consulenze d'ufficio espletate.
Campobasso, il 22 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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