TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/09/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1214/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+6 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19/09/2025, avanti al Giudice dott.ssa Antenore si è collegato via Teams per i ricorrenti l'Avv. Ireneo Filippo, in sostituzione di tutti i procuratori indicati nel ricorso. Nessuno compare per il MIM.
Il Giudice dà atto di aver riunito alla presente causa le cause n. 1398/2024, 1342/2024, 1578/2024, 1640/2024, 2432/2024, 2512/2024 R.G..
L'avv. Ireneo si riporta ai documenti prodotti che dimostrano l'interesse ad agire dei ricorrenti (iscrizione a nuove GPS), , e (per tutte Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 nuovo contratto per l'a.s. 25/26). Riferisce che non è iscritta alle GPS e CP_2 che ha svolto l'incarico per l'.as. 24/25 in MAD. Chiede rinvio per quest'ultima posizione per il caso di futuro inserimento nel sistema scolastico.
Per il resto si riporta ai ricorsi e chiede di essere esonerato dalla lettura della sentenza.
Il Giudice rigetta l'istanza di rinvio e si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 2 N. 1214/2024 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 1398/2024, 1342/2024, 1578/2024, 1640/2024, 2432/2024, 2512/2024 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 1214/2024 R.G., (alla quale sono riunite le cause n. 1398/2024, 1342/2024, 1578/2024, 1640/2024, 2432/2024, 2512/2024 R.G.), promosse da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._2 Parte_6
), (C.F. ), C.F._3 Parte_7 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._5 Parte_9
), (C.F. ), C.F._6 Parte_10 C.F._7 rappresentati e difesi dagli Avvocati LIDEO FRANCESCA, MICELI WALTER;
, , elettivamente Parte_11 Parte_12 Parte_13 domiciliati presso lo studio dell'Avv. LIDEO,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., l Controparte_3 in persona del Direttore in carica, l (C.F. Controparte_4
) in persona del Dirigente in carica, rappresentato e difeso nelle cause n. P.IVA_2
1214/2024, 1342/2024, 1398/2024, 1578/2024 e 2512/2024 R.G. dagli Avvocati Stefano Rovelli e Francesco Serafino, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni e nella cause n. 1640/2024 e 24322024 R.G. dalle Dottoresse e , funzionarie Parte_14 Parte_15 amministrative, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
3 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 09.05.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
(di seguito indicato anche solo Controparte_1 come MIM), al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1214/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
4 Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) RIUNIRE la presente causa con i giudizi indicati a pag. 2 della presente memoria
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con rifusione delle spese di lite a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Con altro ricorso depositato il 23.05.2024, ha convenuto in Parte_6 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1342/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla
5 fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2019/2020;
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Con altro ricorso depositato il 29.05.2024, ha convenuto in giudizio Parte_5 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1398/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
6 artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE la presente causa con i giudizi indicati a pag. 2 della presente memoria
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
7 CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Con altro ricorso depositato il 18.05.2024, ha convenuto in Parte_7 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1578/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
8 Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE la presente causa con i giudizi indicati a pag. 2 della presente memoria
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Con altro ricorso depositato il 24.06.2024, ha convenuto in Parte_8 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1640/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 9 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento all' anno scolastico 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
NEL MERITO:
• in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
• in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito, e, in subordine, con compensazione delle medesime”.
10 Con altro ricorso depositato il 03.10.2024, ha convenuto in Parte_9 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2432/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/24,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/24, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
11 Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento all' anno scolastico 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito, e, in subordine, con compensazione delle medesime”.
Con altro ricorso depositato il 11.10.2024, ha convenuto in Parte_10 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2512/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
12 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il MIM. Al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE la presente causa con i giudizi indicati a pag. 2 della presente memoria
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
13 Con decreto del 03/04/2025 i procedimenti n. 1398/2024, 1342/2024, 1578/2024, 1640/2024, 2432/2024, 2512/2024 R.G. sono stati riuniti al procedimento n. 1214/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c..
All'odierna udienza il Giudice ha invitato la parte presente alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) , , Parte_1 Parte_6 Pt_5
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
rientrano nell'ambito del personale docente e hanno Parte_10 concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino al termine delle CP_1 attività didattiche, come indicato nei rispettivi ricorsi.
In particolare, i ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi di supplenza:
Parte_1
- per l'a.s. 2021/2022 dal 09.01.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
Parte_6
- per l'a.s. 2018/2019 dal 17.09.2018 al 31.08.2019 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 16.09.2029 al 31.08.2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 31.08.2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 09.09.2021 al 31.08.2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 24 ore settimanali;
Parte_5
- per l'a.s. 2020/2021 dal 26.10.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali
- per l'a.s. 2021/2022 dal 17.11.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
Parte_7
- per l'a.s. 2020/2021 dal 12.10.2020 al 31.08.2021 per 18 ore settimanali;
Parte_8
- per l'a.s. 2018/2019 dal 16.10.2018 al 31.08.2019 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 16.09.2029 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 15.09.2020 al 30.06.2020 per 15 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali;
Parte_9
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali;
Parte_10
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06.10.2021 al 30.06.2022 per 24 ore settimanali;
14 - per l'a.s. 2022/2023 dal 29.09.2022 al 30.06.2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 27.09.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo ratione temporis è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
15 strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6 rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un
16 costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
17 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
- , docente destinataria di un incarico ai Parte_1 sensi dell'art. 4, co. 1 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle GPS, come provato dal documento prodotto in data 17.09.25, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta nel ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 L. Parte_6
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze perché destinataria di un contratto di docenza per l'a.s. 2025-2026 (come provato dal documento prodotto in data 17.09.25) deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso, con esclusione dell'a.s. 2018/2019 per intervenuta prescrizione
18 quinquennale dell'azione di adempimento per l'annualità in esame. Sul punto va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di adempimento sollevata dal MIM. Infatti, in mancanza di una diffida ad adempiere nei confronti del convenuto, CP_1 il primo atto interruttivo della prescrizione dell'azione di adempimento risulta essere la notificazione del ricorso introduttivo, perfezionata il 05.06.2024, ben oltre il 31.10.2023, termine di maturazione della prescrizione;
- , docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 L. Parte_5
124/1999, a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché immesso in ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- , docente destinataria di un incarico ai sensi dell'art. 4, co. 1 L. Parte_7
124/1999, a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e Parte_8
2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché destinataria di un contratto di docenza per l'a.s. 2025-2026 (come provato dal documento prodotto in data 17.09.25) deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso. A tal proposito, si rigetta l'eccezione del MIM, di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento riferita l'a.s. 2018/2019, posto che in atti risulta una diffida ad adempiere notificata il 27.04.2023, tempestiva, quindi, rispetto al termine di prescrizione che, in assenza di diffida, sarebbe maturato il 31.10.2023;
- docente destinataria di un incarico ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_9
124/1999, tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché destinataria di un contratto di docenza per l'a.s. 2025-2026 (come provato dal documento prodotto in data 17.09.25), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente del dei ricorrenti , , , e possono Parte_1 Pt_5 Pt_6 Pt_8 Pt_9 essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
19 Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché
“evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
Quanto alla posizione di è pacifico che la ricorrente è Parte_10 fuoriuscita dal sistema scolastico, avendo concluso un contratto in MAD per l'a.s. 2024/25 concluso il 30.06.2025 e non essendo iscritta alle GPS per il biennio in corso (cfr. dichiarazioni rese dal legale della ricorrente all'udienza odierna) va dichiarato che è venuto meno l'interesse della ricorrente ad ottenere il diritto all'attribuzione della carta docente.
Ne consegue che la domanda principale della ricorrente va rigettata.
La ricorrente ha proposto in via subordinata domanda di condanna al risarcimento del danno per la compromissione delle chances di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.
Tuttavia, la domanda è del tutto sfornita di allegazioni in quanto il ricorso è privo di qualsivoglia descrizione delle chances di sviluppo professionale che la mancata fruizione del beneficio della carta docente avrebbe compromesso per i tre anni scolastici oggetto della domanda.
In altri termini manca l'allegazione specifica del pregiudizio il cui onere è a carico di chi agisce, come da principi generali.
Ne consegue il rigetto anche della domanda subordinata.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza o della soccombenza prevalente per le posizioni di , , , e Parte_1 Pt_5 Pt_6 Pt_8
Pt_9
La liquidazione del compenso viene essere effettuata separatamente per ogni procedimento per le fasi antecedenti alla riunione. Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate) previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva, tenuto conto dello scaglione corrispondente
20 al valore economico del credito come accertato in concreto. Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono CP_1
i servizi già documentati dai ricorrenti o si riferiscono alla normativa del settore già conosciuta al Giudice in virtù del principio iura novit curia). Aggiungasi che alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale poiché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti – durata pochi minuti –è stata data lettura del dispositivo di sentenza (unitamente alla motivazione) dopo la discussione della causa.
Scaglione 0,01 – 1.100
Causa n. 1214/24 RG ( valore 500) - fase di studio 105; fase introduttiva: Parte_1
63; totale: 168;
Causa n. 1398/24 RG (Capo valore 1000) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; totale: 168;
Causa n. 1578/24 RG (Massa valore 500) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; totale: 168;
Causa n. 2432/24 RG (Parisi valore 500) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; totale: 168;
Totale parziale (per scaglione): euro 672,00;
Scaglione– 1.100,01 – 5.200
Causa n. 1342/24 RG (Putzu valore 2000) - fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale: 656,50;
Causa n. 1640/24 RG (Conforto valore 2500) - fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale: 656,50;
Totale parziale (per scaglione): euro 1313,00
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive, per la fase decisionale il compenso è unico ed è quello corrispondente alla causa di valore maggiore (Causa n.1640/24 RG – Conforto: valore 2.500) ovvero pari a 373 euro che viene aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (pari a 111,90).
Il compenso unico per la fase decisionale è il risultato di questo calcolo: 373 + (111,9 x 5 soggetti) = euro 932,50.
Il totale delle spese è pari a 2.917,50 euro (672+1.313,00+ 932,50).
Tale somma dovrà essere rimborsata dal convenuto oltre agli accessori, con CP_1 distrazione in favore dei procuratori antistatari.
21 Quanto alla posizione della ricorrente questo Giudice ravvisa giusti Parte_10 motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto che vi sono diversi orientamenti della giurisprudenza del merito a riguardo delle questioni trattate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad ottenere la Parte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_6
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_5
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta
22 Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_9
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) rigetta per il resto;
8) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1 ricorrenti , , , e che liquida in Parte_1 Pt_5 Pt_6 Pt_8 Pt_9 euro 2.917,50 euro per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
compensa le spese di lite tra la ricorrente e il convenuto. Parte_10 CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 18/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
23
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+6 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19/09/2025, avanti al Giudice dott.ssa Antenore si è collegato via Teams per i ricorrenti l'Avv. Ireneo Filippo, in sostituzione di tutti i procuratori indicati nel ricorso. Nessuno compare per il MIM.
Il Giudice dà atto di aver riunito alla presente causa le cause n. 1398/2024, 1342/2024, 1578/2024, 1640/2024, 2432/2024, 2512/2024 R.G..
L'avv. Ireneo si riporta ai documenti prodotti che dimostrano l'interesse ad agire dei ricorrenti (iscrizione a nuove GPS), , e (per tutte Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 nuovo contratto per l'a.s. 25/26). Riferisce che non è iscritta alle GPS e CP_2 che ha svolto l'incarico per l'.as. 24/25 in MAD. Chiede rinvio per quest'ultima posizione per il caso di futuro inserimento nel sistema scolastico.
Per il resto si riporta ai ricorsi e chiede di essere esonerato dalla lettura della sentenza.
Il Giudice rigetta l'istanza di rinvio e si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 2 N. 1214/2024 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 1398/2024, 1342/2024, 1578/2024, 1640/2024, 2432/2024, 2512/2024 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 1214/2024 R.G., (alla quale sono riunite le cause n. 1398/2024, 1342/2024, 1578/2024, 1640/2024, 2432/2024, 2512/2024 R.G.), promosse da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._2 Parte_6
), (C.F. ), C.F._3 Parte_7 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._5 Parte_9
), (C.F. ), C.F._6 Parte_10 C.F._7 rappresentati e difesi dagli Avvocati LIDEO FRANCESCA, MICELI WALTER;
, , elettivamente Parte_11 Parte_12 Parte_13 domiciliati presso lo studio dell'Avv. LIDEO,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., l Controparte_3 in persona del Direttore in carica, l (C.F. Controparte_4
) in persona del Dirigente in carica, rappresentato e difeso nelle cause n. P.IVA_2
1214/2024, 1342/2024, 1398/2024, 1578/2024 e 2512/2024 R.G. dagli Avvocati Stefano Rovelli e Francesco Serafino, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni e nella cause n. 1640/2024 e 24322024 R.G. dalle Dottoresse e , funzionarie Parte_14 Parte_15 amministrative, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
3 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 09.05.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
(di seguito indicato anche solo Controparte_1 come MIM), al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1214/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
4 Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) RIUNIRE la presente causa con i giudizi indicati a pag. 2 della presente memoria
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con rifusione delle spese di lite a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Con altro ricorso depositato il 23.05.2024, ha convenuto in Parte_6 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1342/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla
5 fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2019/2020;
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Con altro ricorso depositato il 29.05.2024, ha convenuto in giudizio Parte_5 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1398/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
6 artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE la presente causa con i giudizi indicati a pag. 2 della presente memoria
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
7 CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Con altro ricorso depositato il 18.05.2024, ha convenuto in Parte_7 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1578/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
8 Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE la presente causa con i giudizi indicati a pag. 2 della presente memoria
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Con altro ricorso depositato il 24.06.2024, ha convenuto in Parte_8 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1640/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 9 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento all' anno scolastico 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
NEL MERITO:
• in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
• in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito, e, in subordine, con compensazione delle medesime”.
10 Con altro ricorso depositato il 03.10.2024, ha convenuto in Parte_9 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2432/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/24,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/24, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
11 Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento all' anno scolastico 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito, e, in subordine, con compensazione delle medesime”.
Con altro ricorso depositato il 11.10.2024, ha convenuto in Parte_10 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2512/2024 R.G.:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
12 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il MIM. Al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE la presente causa con i giudizi indicati a pag. 2 della presente memoria
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
13 Con decreto del 03/04/2025 i procedimenti n. 1398/2024, 1342/2024, 1578/2024, 1640/2024, 2432/2024, 2512/2024 R.G. sono stati riuniti al procedimento n. 1214/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c..
All'odierna udienza il Giudice ha invitato la parte presente alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) , , Parte_1 Parte_6 Pt_5
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
rientrano nell'ambito del personale docente e hanno Parte_10 concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino al termine delle CP_1 attività didattiche, come indicato nei rispettivi ricorsi.
In particolare, i ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi di supplenza:
Parte_1
- per l'a.s. 2021/2022 dal 09.01.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
Parte_6
- per l'a.s. 2018/2019 dal 17.09.2018 al 31.08.2019 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 16.09.2029 al 31.08.2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 31.08.2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 09.09.2021 al 31.08.2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 24 ore settimanali;
Parte_5
- per l'a.s. 2020/2021 dal 26.10.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali
- per l'a.s. 2021/2022 dal 17.11.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
Parte_7
- per l'a.s. 2020/2021 dal 12.10.2020 al 31.08.2021 per 18 ore settimanali;
Parte_8
- per l'a.s. 2018/2019 dal 16.10.2018 al 31.08.2019 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 16.09.2029 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 15.09.2020 al 30.06.2020 per 15 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali;
Parte_9
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali;
Parte_10
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06.10.2021 al 30.06.2022 per 24 ore settimanali;
14 - per l'a.s. 2022/2023 dal 29.09.2022 al 30.06.2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 27.09.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo ratione temporis è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
15 strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6 rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un
16 costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
17 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
- , docente destinataria di un incarico ai Parte_1 sensi dell'art. 4, co. 1 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle GPS, come provato dal documento prodotto in data 17.09.25, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta nel ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 L. Parte_6
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze perché destinataria di un contratto di docenza per l'a.s. 2025-2026 (come provato dal documento prodotto in data 17.09.25) deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso, con esclusione dell'a.s. 2018/2019 per intervenuta prescrizione
18 quinquennale dell'azione di adempimento per l'annualità in esame. Sul punto va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di adempimento sollevata dal MIM. Infatti, in mancanza di una diffida ad adempiere nei confronti del convenuto, CP_1 il primo atto interruttivo della prescrizione dell'azione di adempimento risulta essere la notificazione del ricorso introduttivo, perfezionata il 05.06.2024, ben oltre il 31.10.2023, termine di maturazione della prescrizione;
- , docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 L. Parte_5
124/1999, a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché immesso in ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- , docente destinataria di un incarico ai sensi dell'art. 4, co. 1 L. Parte_7
124/1999, a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e Parte_8
2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché destinataria di un contratto di docenza per l'a.s. 2025-2026 (come provato dal documento prodotto in data 17.09.25) deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso. A tal proposito, si rigetta l'eccezione del MIM, di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento riferita l'a.s. 2018/2019, posto che in atti risulta una diffida ad adempiere notificata il 27.04.2023, tempestiva, quindi, rispetto al termine di prescrizione che, in assenza di diffida, sarebbe maturato il 31.10.2023;
- docente destinataria di un incarico ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_9
124/1999, tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché destinataria di un contratto di docenza per l'a.s. 2025-2026 (come provato dal documento prodotto in data 17.09.25), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente del dei ricorrenti , , , e possono Parte_1 Pt_5 Pt_6 Pt_8 Pt_9 essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
19 Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché
“evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
Quanto alla posizione di è pacifico che la ricorrente è Parte_10 fuoriuscita dal sistema scolastico, avendo concluso un contratto in MAD per l'a.s. 2024/25 concluso il 30.06.2025 e non essendo iscritta alle GPS per il biennio in corso (cfr. dichiarazioni rese dal legale della ricorrente all'udienza odierna) va dichiarato che è venuto meno l'interesse della ricorrente ad ottenere il diritto all'attribuzione della carta docente.
Ne consegue che la domanda principale della ricorrente va rigettata.
La ricorrente ha proposto in via subordinata domanda di condanna al risarcimento del danno per la compromissione delle chances di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.
Tuttavia, la domanda è del tutto sfornita di allegazioni in quanto il ricorso è privo di qualsivoglia descrizione delle chances di sviluppo professionale che la mancata fruizione del beneficio della carta docente avrebbe compromesso per i tre anni scolastici oggetto della domanda.
In altri termini manca l'allegazione specifica del pregiudizio il cui onere è a carico di chi agisce, come da principi generali.
Ne consegue il rigetto anche della domanda subordinata.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza o della soccombenza prevalente per le posizioni di , , , e Parte_1 Pt_5 Pt_6 Pt_8
Pt_9
La liquidazione del compenso viene essere effettuata separatamente per ogni procedimento per le fasi antecedenti alla riunione. Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate) previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva, tenuto conto dello scaglione corrispondente
20 al valore economico del credito come accertato in concreto. Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono CP_1
i servizi già documentati dai ricorrenti o si riferiscono alla normativa del settore già conosciuta al Giudice in virtù del principio iura novit curia). Aggiungasi che alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale poiché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti – durata pochi minuti –è stata data lettura del dispositivo di sentenza (unitamente alla motivazione) dopo la discussione della causa.
Scaglione 0,01 – 1.100
Causa n. 1214/24 RG ( valore 500) - fase di studio 105; fase introduttiva: Parte_1
63; totale: 168;
Causa n. 1398/24 RG (Capo valore 1000) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; totale: 168;
Causa n. 1578/24 RG (Massa valore 500) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; totale: 168;
Causa n. 2432/24 RG (Parisi valore 500) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; totale: 168;
Totale parziale (per scaglione): euro 672,00;
Scaglione– 1.100,01 – 5.200
Causa n. 1342/24 RG (Putzu valore 2000) - fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale: 656,50;
Causa n. 1640/24 RG (Conforto valore 2500) - fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale: 656,50;
Totale parziale (per scaglione): euro 1313,00
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive, per la fase decisionale il compenso è unico ed è quello corrispondente alla causa di valore maggiore (Causa n.1640/24 RG – Conforto: valore 2.500) ovvero pari a 373 euro che viene aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (pari a 111,90).
Il compenso unico per la fase decisionale è il risultato di questo calcolo: 373 + (111,9 x 5 soggetti) = euro 932,50.
Il totale delle spese è pari a 2.917,50 euro (672+1.313,00+ 932,50).
Tale somma dovrà essere rimborsata dal convenuto oltre agli accessori, con CP_1 distrazione in favore dei procuratori antistatari.
21 Quanto alla posizione della ricorrente questo Giudice ravvisa giusti Parte_10 motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto che vi sono diversi orientamenti della giurisprudenza del merito a riguardo delle questioni trattate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad ottenere la Parte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_6
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_5
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta
22 Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_9
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) rigetta per il resto;
8) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1 ricorrenti , , , e che liquida in Parte_1 Pt_5 Pt_6 Pt_8 Pt_9 euro 2.917,50 euro per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
compensa le spese di lite tra la ricorrente e il convenuto. Parte_10 CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 18/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
23