Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2024, n. 34273
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Sentenza 24 dicembre 2024

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Il principio del pro-rata, previsto dall'art. 1, comma 12, l. n. 335 del 1995, attiene ai meccanismi di calcolo della pensione e non ai requisiti di maturazione del corrispondente diritto, e quindi non può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casse professionali; ne consegue che la pensione anticipata di vecchiaia, introdotta dall'INARCASSA per gli ingegneri e architetti liberi professionisti con il Regolamento approvato nel 2012, e maturata in vigenza di quest'ultimo, rinviene solo in esso la disciplina dei relativi requisiti, senza alcun rilievo del principio anzidetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva disapplicato, perché contrastante con il principio del pro-rata, detto Regolamento, che aveva introdotto ex novo la pensione di vecchiaia anticipata senza prevedere, a differenza di quanto fatto per la soppressa pensione di anzianità, il diritto all'integrazione al minimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2024, n. 34273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34273
    Data del deposito : 24 dicembre 2024

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