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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 21/10/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 21 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 262 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Mario e Maria Elena Mariano, con domicilio presso il loro studio professionale in Campobasso alla via Garibaldi n. 48
RICORRENTE CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del in carica, (CF: CP_2 Controparte_3
in persona del suo dirigente pro tempore e P.IVA_2 [...]
Parte_2
(CF: in persona del suo dirigente pro tempore, tutti rappresentati e difesi P.IVA_3
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, 74 ope legis domiciliano.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , abilitata all'insegnamento ed inserita nelle Graduatorie ad Parte_1 esaurimento nella classe di concorso A046, lamenta l'esclusione dai conferimenti di supplenze annuali a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 con cattedra completa a causa dell'errato procedimento determinato dall'algoritmo di assegnazione.
Ha convenuto, pertanto, in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
e l' Controparte_3 Parte_2
chiedendo di accertare l'illegittimità del comportamento della Pubblica
[...]
Amministrazione e la condanna della stessa al risarcimento del danno, così concludendo:
“previo accertamento e dichiarazione della illegittimità dell'algoritmo che attribuisce le supplenze a tempo determinato per lesione del principio meritocratico e per tutti i motivi indicati nella parte narrativa del presente ricorso, condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 15.780,94, corrispondente alla retribuzione non conseguita a causa della sua ingiusta esclusione dalle operazioni di conferimento delle supplenze de quibus, del TFR maturato e gli altri accessori di legge, oltre oneri previdenziale ed assistenziali, con attribuzione del punteggio di legge ove non maturato dalla ricorrente”.
Il si è costituito in giudizio, unitamente agli Controparte_1
e quello , Controparte_4 Controparte_5 eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva per gli uffici scolastici regionali citati in giudizio e resistendo nel merito insistendo per il rigetto dell'azione introdotta.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
In primo luogo, si osserva che unica Pubblica Amministrazione legittimata al presente giudizio è il , configurandosi difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dell e dell Controparte_6 [...]
. In tema di contenzioso del Parte_2
personale scolastico sussiste la sola legittimazione passiva del , Controparte_1 mentre difetta la legittimazione passiva del singolo (cfr. Cass. Parte_2
n. 20430/2012, Cass. Sez. Lav., n. 32938/2021). Nel merito, la ricorrente afferma di essere stata illegittimamente esclusa dall'assegnazione di supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche perché scavalcata da personale in graduatoria con una posizione inferiore;
al termine dell'intero procedimento di individuazione degli insegnanti, la prof. ha ricevuto solo una Parte_1 nomina residuale presso l'Istituto Omnicomprensivo di Campomarino, per 6 ore settimanali.
La difesa sostiene il cattivo operato dell'amministrazione scolastica per asserita violazione del principio di buon andamento della P.A. e delle disposizioni dell'O.M. 112/2022, nonché del principio generale di correttezza e buona fede dettato dagli artt. 1175 e 1375 c.c., dati i risultati cui è giunto l'algoritmo informatico utilizzato. Ha di conseguenza chiesto il risarcimento danni per € 15.780,94, quale differenza con la retribuzione non conseguita a causa della sua pretesa ingiusta esclusione dal conferimento della supplenza annuale.
Le censure di parte ricorrente non colgono nel segno. Essa ha infatti depositato, con il ricorso introduttivo, l'istanza inviata online il 19.7.2023 da cui si evince la contestuale indicazione preferenziale delle scuole della provincia di Campobasso per la quale ella concorreva. Si duole, principalmente, di essere stata scavalcata da un altro docente che ricopriva la posizione n.
7 -successiva alla propria, fissata al n.
6- per la cattedra “esterna diverso comune” presso l'istituto Marconi di Campobasso, composta da 14 ore e da 4 ore presso la sede di IC, nonché per la successiva assegnazione, toccata al docente in graduatoria al n. 10, presso l'Istituto “Di Lalla” di Casacalenda. In realtà l'errore di cui si duole la ricorrente non è attribuibile al funzionamento dell'algoritmo, bensì alla scorretta compilazione della domanda inviata. In questa si può verificare che la docente ha omesso di selezionare la voce “diversi comuni”, sia in corrispondenza della preferenza per l'istituto
Marconi sia per il Di Lalla, nelle cui corrispondenti righe si legge invece “stesso comune”.
Il sistema elettronico di conferimento degli incarichi attribuisce le sedi sulla base dell'incrocio tra posizione in graduatoria dell'aspirante e le preferenze espresse in domanda: se vi è coincidenza tra supplenze disponibili e i desiderata espressi, l'algoritmo assegna la relativa nomina. Altrimenti, prosegue nell'ordine dei candidati. Come rilevato dal
, esso è conoscibile in via preventiva dai candidati, non ha carattere CP_1 discriminatorio ed i relativi esiti sono sindacabili mediante tutela giurisdizionale, così come i dati ed i criteri utilizzati. Visto che nella fattispecie la prima cattedra da assegnare era divisa tra la sede di Campobasso e quella di IC (diverso comune), il sistema ha agito nel rispetto delle regole stabilite nell'art. 12 co. 4 dell'O.M. 112/22 vigente all'epoca dei fatti, che recita “(…) qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Per la Giurisprudenza assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere (cfr. Cons. Stato 881/2020).
È circostanza pacifica, ammessa da parte ricorrente e quindi incontestata, che non è stata selezionata nella domanda inviata, in relazione agli istituti scolastici sopra menzionati, la preferenza “diversi comuni”. Perciò la ricorrente è stata ritenuta rinunciataria ed è stata scavalcata da docenti di posto inferiore in graduatoria. La procedura è prevista sempre dall'art. 12, co. 10 e 11, dell'O.M. n. 112/2022, che si riporta: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma
12”.
Ne consegue che l'utilizzo dell'algoritmo è stato correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, secondo regole e circostanze conoscibili dall'utenza (cfr. Cons. Stato 8472/2019) e non si può configurare alcuna responsabilità amministrativa per il suo funzionamento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del carattere non complesso del giudizio, in riferimento alle sole fasi espletate (esclusa istruttoria) ed al valore della domanda (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
e dell'
[...] Controparte_7
[...]
2. Rigetta il ricorso;
3. Condanna la ricorrente a pagare in favore dei resistenti le spese di Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 3.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e CPA se dovuti come per legge.
Larino, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Cucchiella