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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4768/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 20/08/1968 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CRISCUOLO ERNESTO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola CP_1
Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio. Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dott. ). Persona_2
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile anche se solo con decorrenza dal mese di agosto 2024 (v.
CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……Sulla base dei dati anamnestici e clinici surriferiti si può affermare che la Signora
è affetta da: a) Sindrome depressiva endoreattiva severa (codice 2206: Parte_1
31%) con marcata componente ansiosa (codice per analogia 2207: 15%) in trattamento farmacologico;
b) Cardiopatia ipertensiva con insufficienza valvolare mitralica ed aortica lieve-moderata e riduzione della FE pari al 47% (codice 6442: 41%); c) Asma bronchiale allergico in tabagista cronico (codice 6003: 21%); d) Artrosi polidistrettuale in soggetto obeso (BMI > 36) (codice 7105: 31%); e) Ipotiroidismo post-chirurgico in compenso farmacologico (non invalidante); f) Poliposi del colon trattata chirurgicamente in assenza di
2 recidive (non invalidante). La disamina della documentazione agli atti integrata dalle certificazioni specialistiche richieste nel corso delle operazioni peritali, hanno evidenziato un iter peggiorativo del quadro psico-fisico della ricorrente. Si fa rilevare, soprattutto, che la cardiopatia ipertensiva nel tempo ha determinato una riduzione della funzione sistolica del ventricolo sinistro con la frazione di eiezione diminuita dal 67% al 47% dell'ultimo controllo cardiologico. La depressione anch'essa ha subito un peggioramento visto che attualmente viene definita di grado severo ed associata ad una marcata nevrosi ansiosa dallo specialista psichiatra nell'ultimo controllo richiesto dal sottoscritto.
Pertanto, il suddetto quadro clinico, viste le certificazioni agli atti e richieste nonché dell'obiettività clinica riscontrata nel corso delle operazioni peritali, determina una riduzione della capacità lavorativa pari all'81% (ottantuno%), sulla base del calcolo riduzionistico applicato alle percentuali delle singole patologie sopra descritte, a decorrere dall'agosto
2024, quindi tre mesi prima della visita effettuata dal sottoscritto nel novembre 2024.
Considerata l'età della perizianda e la possibilità che un adeguato regime dietetico possa portare ad un calo ponderale con evidenti effetti benefici a livello osteoarticolare, nonché i continui progressi che la medicina sta raggiungendo nel campo delle terapie psichiatriche, ritengo equo che, dopo tre anni dal riconoscimento dell'agosto 2024 e quindi nell'agosto
2027, la Signora dovrà essere sottoposta a revisione dello stato Parte_1
invalidante.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 81 % a decorrere da agosto 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere
3 effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca delle parti, stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva sia all'istanza di ATPO sia al ricorso in opposizione.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1 invalida all' 81% partire dall'agosto 2024;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4768/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 20/08/1968 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CRISCUOLO ERNESTO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola CP_1
Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio. Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dott. ). Persona_2
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile anche se solo con decorrenza dal mese di agosto 2024 (v.
CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……Sulla base dei dati anamnestici e clinici surriferiti si può affermare che la Signora
è affetta da: a) Sindrome depressiva endoreattiva severa (codice 2206: Parte_1
31%) con marcata componente ansiosa (codice per analogia 2207: 15%) in trattamento farmacologico;
b) Cardiopatia ipertensiva con insufficienza valvolare mitralica ed aortica lieve-moderata e riduzione della FE pari al 47% (codice 6442: 41%); c) Asma bronchiale allergico in tabagista cronico (codice 6003: 21%); d) Artrosi polidistrettuale in soggetto obeso (BMI > 36) (codice 7105: 31%); e) Ipotiroidismo post-chirurgico in compenso farmacologico (non invalidante); f) Poliposi del colon trattata chirurgicamente in assenza di
2 recidive (non invalidante). La disamina della documentazione agli atti integrata dalle certificazioni specialistiche richieste nel corso delle operazioni peritali, hanno evidenziato un iter peggiorativo del quadro psico-fisico della ricorrente. Si fa rilevare, soprattutto, che la cardiopatia ipertensiva nel tempo ha determinato una riduzione della funzione sistolica del ventricolo sinistro con la frazione di eiezione diminuita dal 67% al 47% dell'ultimo controllo cardiologico. La depressione anch'essa ha subito un peggioramento visto che attualmente viene definita di grado severo ed associata ad una marcata nevrosi ansiosa dallo specialista psichiatra nell'ultimo controllo richiesto dal sottoscritto.
Pertanto, il suddetto quadro clinico, viste le certificazioni agli atti e richieste nonché dell'obiettività clinica riscontrata nel corso delle operazioni peritali, determina una riduzione della capacità lavorativa pari all'81% (ottantuno%), sulla base del calcolo riduzionistico applicato alle percentuali delle singole patologie sopra descritte, a decorrere dall'agosto
2024, quindi tre mesi prima della visita effettuata dal sottoscritto nel novembre 2024.
Considerata l'età della perizianda e la possibilità che un adeguato regime dietetico possa portare ad un calo ponderale con evidenti effetti benefici a livello osteoarticolare, nonché i continui progressi che la medicina sta raggiungendo nel campo delle terapie psichiatriche, ritengo equo che, dopo tre anni dal riconoscimento dell'agosto 2024 e quindi nell'agosto
2027, la Signora dovrà essere sottoposta a revisione dello stato Parte_1
invalidante.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 81 % a decorrere da agosto 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere
3 effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca delle parti, stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva sia all'istanza di ATPO sia al ricorso in opposizione.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1 invalida all' 81% partire dall'agosto 2024;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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