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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2024, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 6168/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26.2.24
E' presente l'avv. Ventriglia, per delega dell'avv. Augusto Imondi, nell'interesse dell'opponente, il quale conclude per l'accoglimento dell'opposizione, con revoca dell'opposto D.I. e chiede che la causa venga decisa.
E' altresì presente, per la parte opposta, l'avv. Maria Teresa Santillo, per delega dell'avv. Barbato, la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione ed ai propri scritti difensivi, di cui chiede accoglimento e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice, all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.
(lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione) che deposita telematicamente.
Il Giudice
Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, all'udienza del 26.2.24 ha pro- nunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6168/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a de- creto ingiuntivo, vertente tra
(P. Iva: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., e in proprio (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rapp.ti e difesi dall'Avv. Augusto Imondi, presso lo studio della quale elett.te domici- liano in Caserta alla Via Turati n. 55, in virtù di procura in atti, opponente
e
(P. Iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Giovanna Garrone, presso lo studio della quale elett.te domiciliano in Milano alla Via P. Sottocorno n. 52, in virtù di procura in atti, opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto introduttivo e verbale relativo all'odierna.
Per l'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta e verbale relativo all'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che gli opponenti han- no proposto opposizione al D.I. n. 2820 del 2018, emesso dal Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere, deducendo l'inefficacia dell'opposto D.I. perché notificato oltre il termine di legge, nonché l'insussistenza di adeguata prova a fondamento del provve- dimento monitorio, provvedendo sul punto a disconoscere la firma apposta in calce ai documenti di trasporto.
La società si è costituita in giudizio ed ha contestato i fatti posti a Controparte_1 fondamento dell'opposizione, deducendo di aver effettuato tutte le forniture per le quali si chiede il pagamento, senza ricevere il corrispettivo pattuito. Ha chiesto per- tanto la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Il merito
2
Preliminarmente, va evidenziato, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, che “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”.
(Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che og- getto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esi- stente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal credi- tore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'e- missione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del
2015).
Pertanto oggetto del presente procedimento è la valutazione in merito alla sussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Per tale ragione la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di ab- bandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Dunque, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittima- mente decide, non potendo peraltro esimersi dal farlo, il merito della pretesa credito- ria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'in- timante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'oppo- sizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibi- lità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione di- chiarata inefficace (Cfr ex multis Cass. n. 287/1992).
Ciò precisato, va affermato che, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo deve ritenersi tardivamente notificato, non essendo stato emesso alcun provvedimento di rimessione nei termini, all'esito della correzione dell'errore materiale da cui è risultato affetto il
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decreto ingiuntivo.
Deve pertanto dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Ciò detto, va richiamato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Orbene, nel caso in esame, il creditore ha dato prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria.
Ciò si dice in virtù di due considerazioni.
In primo luogo, va considerato che alcuna valenza può essere attribuita al discono- scimento, effettuato dall'opponente, della firma apposta ai documenti di trasposto.
Si tratta infatti di un disconoscimento di carattere generico, privo di indicazione spe- cifica in merito al soggetto o ai soggetti riconducibili alla società che si occupano di ricevere le consegne e senza alcuna specifica indicazione in merito ai singoli docu- menti ed al contenuto degli stessi.
In definitiva, innanzi ad un disconoscimento di tal natura, non può essere sottratto ai documenti di trasporto in atti, tutti sottoscritti dal destinatario, il valore dagli stessi assunto nell'ambito dei rapporti commerciali sussistenti tra le parti.
Partendo da tale presupposto, va considerato che parte opponente, nell'atto di opposi- zione, si è limitato a contestare l'idoneità della fattura a offrire prova della pretesa creditoria, senza contestare specificamente il rapporto contrattuale, l'effettiva esecu- zione delle prestazioni richiamate nel ricorso monitorio e nelle fatture prodotte né ha contestato la corrispondenza dei calcoli ivi contenuti agli accordi contrattuali relativi al corrispettivo.
Dunque, vengono in rilievo deduzioni di carattere generico e pertanto non in grado di indurre a ritenere che i fatti posti a fondamento della domanda siano stati contestati alla luce delle difese della controparte.
A tale riguardo, va considerato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi re- lativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto par- tecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concer- nenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può
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costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero in- dizio”. (Cassazione civile sez. II 12 gennaio 2016 n. 299).
Orbene, nel caso in esame non può affermarsi che vi sia stata contestazione del rap- porto richiamato nella fattura, essendosi limitato l'opponente a contestare l'idoneità di tale documento a dare prova della pretesa creditoria azionata.
Va considerato, sotto tale profilo, che le fatture prodotte dalla società opposta conten- gono uno specifico richiamo alle forniture eseguite ed in ragione della quale ogni sin- gola fattura è stata emessa.
Tra l'altro, le fatture poste a sostegno della pretesa creditoria sono accompagnate dai documenti di trasporto contenenti la regolare sottoscrizione attestante la consegna della merce.
Per tale motivo, la contestazione della parte opponente avrebbe dovuto essere puntua- le e specifica, per poter assumere carattere rilevante, determinando un'inversione dell'onera della prova.
Va aggiunto che i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno tutti confermato l'avvenuta consegna della merce per la quale si chiede il pagamento nel periodo di ri- ferimento, nonché l'emissione delle fatture al momento della consegna e l'avvenuta sottoscrizione dei documenti di trasporto al momento della consegna da parte del tito- lare della società opponente.
In particolare il primo testimone escusso nel corso del giudizio, , ha Testimone_1 dichiarato quanto segue “ADR “ Ho lavorato con la dal 2007 al 2020, CP_1
con mansioni di autista”. Sul capo 1) della memoria istruttoria della parte opposta, dopo che sono state mostrate al teste le fatture, lo stesso risponde “Non ricordo pre- cisamente l'intera merce indicata nelle fatture, però posso dire che nell'anno 2017 sono stato diverse volte presso l'area di servizio sita a San Tammaro per scaricare gasolio e benzina”. Sul capo 2) “Nulla so in merito ai prezzi pattuiti. Mi occupavo soltanto di scaricare la merce”. Sul capo 3) “Io ho consegnato la merce diverse vol- te”. Sul capo 4) “E' vero. La merce è stata accettata, senza alcuna contestazione”.
Sul capo 5) “Nulla so con riferimento al prezzo e al pagamento”. ADR “Diverse vol- te, allorquando ho consegnato la merce, era presente anche il titolare”.
Il secondo testimone, , ha confermato il contenuto di tale testimo- Testimone_2 nianza, dichiarando quanto segue “ADR “Ho lavorato per la dal 2009 CP_1
fino al febbraio del 2021, con mansioni di autista”. Sul capo 1) della memoria istrut- toria della parte opposta, dopo che sono state mostrate al teste le fatture, lo stesso ri-
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sponde “Non ricordo precisamente l'intera merce indicata nelle fatture, però posso dire che sono stato diverse volte presso l'area di servizio “ ” a San Tamma- Parte_1
ro per scaricare gasolio e benzina. Non sono sicuro del periodo, ma penso che nel
2017 ho effettuato diverse consegne”. Sul capo 2) “Mi occupavo soltanto di scarica- re la merce. Non so nulla sul prezzo”. Sul capo 3) “E' vero. La consegnavo perso- nalmente sulla base di quello che era indicato sui documenti di trasporto”. Sul capo
4) “E' vero. La merce è stata accettata, senza alcuna contestazione. Il titolare firma- va per accettazione. Quando scaricavo c'era sempre il titolare”. Sul capo 5) “Nulla so con riferimento al prezzo e al pagamento”.
Infine, il terzo testimone escusso ha rilasciato dichiarazioni conformi rispetto alle prime due, che hanno confermato in particolare l'emissione di volta in volta della fat- tura e del documento di trasporto al momento della consegna della merce.
In definitiva, da un esame complessivo della documentazione prodotta, valutato uni- tamente alla genericità delle contestazioni formulate dall'opponente e alle dichiara- zioni rese dai testi escussi della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, deve ri- tenersi che sia stata raggiunta la prova in giudizio della sussistenza del rapporto con- trattuale, dell'esecuzione corretta delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento, nonché della corrispondenza del corrispettivo richiesto con quello pattuito.
Va ribadito infatti che, anche sotto tale ultimo profilo, non è stata formulata alcuna specifica e rilevante contestazione.
In ogni caso, va evidenziato che, a parere di questo giudice, l'ammontare della som- ma richiesta a titolo di corrispettivo risulta congrua rispetto alla natura ed alla tipolo- gia delle forniture eseguite, quali emergono dalla documentazione in atti.
Per tali ragioni, gli opponenti vanno condannati al pagamento, in solido fra loro, dell'importo di € 75.507,20, in favore della società opposta, oltre interessi ex D. Lgs.
n. 231 dal 2002, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del D.I. opposto, da ritenersi quale atto di valore equivalente ai sensi dell'art. 4 com- ma 2 lettera a del citato decreto legislativo, in mancanza di prova di ricezione di atti di messa in mora.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, te- nendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
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così provvede:
• dichiara inefficace l'opposto il decreto ingiuntivo n. 2820/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
• condanna gli opponenti al pagamento, in solido fra loro, dell'importo di € 75.507,20, in favore della società opposta, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231 dal 2002, con decorren- za dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del D.I. opposto;
• condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, in favore della società opposta, che liquida nella somma di euro 7.052,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.2.24
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26.2.24
E' presente l'avv. Ventriglia, per delega dell'avv. Augusto Imondi, nell'interesse dell'opponente, il quale conclude per l'accoglimento dell'opposizione, con revoca dell'opposto D.I. e chiede che la causa venga decisa.
E' altresì presente, per la parte opposta, l'avv. Maria Teresa Santillo, per delega dell'avv. Barbato, la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione ed ai propri scritti difensivi, di cui chiede accoglimento e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice, all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.
(lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione) che deposita telematicamente.
Il Giudice
Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, all'udienza del 26.2.24 ha pro- nunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6168/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a de- creto ingiuntivo, vertente tra
(P. Iva: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., e in proprio (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rapp.ti e difesi dall'Avv. Augusto Imondi, presso lo studio della quale elett.te domici- liano in Caserta alla Via Turati n. 55, in virtù di procura in atti, opponente
e
(P. Iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Giovanna Garrone, presso lo studio della quale elett.te domiciliano in Milano alla Via P. Sottocorno n. 52, in virtù di procura in atti, opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto introduttivo e verbale relativo all'odierna.
Per l'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta e verbale relativo all'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che gli opponenti han- no proposto opposizione al D.I. n. 2820 del 2018, emesso dal Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere, deducendo l'inefficacia dell'opposto D.I. perché notificato oltre il termine di legge, nonché l'insussistenza di adeguata prova a fondamento del provve- dimento monitorio, provvedendo sul punto a disconoscere la firma apposta in calce ai documenti di trasporto.
La società si è costituita in giudizio ed ha contestato i fatti posti a Controparte_1 fondamento dell'opposizione, deducendo di aver effettuato tutte le forniture per le quali si chiede il pagamento, senza ricevere il corrispettivo pattuito. Ha chiesto per- tanto la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Il merito
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Preliminarmente, va evidenziato, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, che “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”.
(Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che og- getto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esi- stente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal credi- tore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'e- missione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del
2015).
Pertanto oggetto del presente procedimento è la valutazione in merito alla sussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Per tale ragione la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di ab- bandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Dunque, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittima- mente decide, non potendo peraltro esimersi dal farlo, il merito della pretesa credito- ria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'in- timante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'oppo- sizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibi- lità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione di- chiarata inefficace (Cfr ex multis Cass. n. 287/1992).
Ciò precisato, va affermato che, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo deve ritenersi tardivamente notificato, non essendo stato emesso alcun provvedimento di rimessione nei termini, all'esito della correzione dell'errore materiale da cui è risultato affetto il
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decreto ingiuntivo.
Deve pertanto dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Ciò detto, va richiamato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Orbene, nel caso in esame, il creditore ha dato prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria.
Ciò si dice in virtù di due considerazioni.
In primo luogo, va considerato che alcuna valenza può essere attribuita al discono- scimento, effettuato dall'opponente, della firma apposta ai documenti di trasposto.
Si tratta infatti di un disconoscimento di carattere generico, privo di indicazione spe- cifica in merito al soggetto o ai soggetti riconducibili alla società che si occupano di ricevere le consegne e senza alcuna specifica indicazione in merito ai singoli docu- menti ed al contenuto degli stessi.
In definitiva, innanzi ad un disconoscimento di tal natura, non può essere sottratto ai documenti di trasporto in atti, tutti sottoscritti dal destinatario, il valore dagli stessi assunto nell'ambito dei rapporti commerciali sussistenti tra le parti.
Partendo da tale presupposto, va considerato che parte opponente, nell'atto di opposi- zione, si è limitato a contestare l'idoneità della fattura a offrire prova della pretesa creditoria, senza contestare specificamente il rapporto contrattuale, l'effettiva esecu- zione delle prestazioni richiamate nel ricorso monitorio e nelle fatture prodotte né ha contestato la corrispondenza dei calcoli ivi contenuti agli accordi contrattuali relativi al corrispettivo.
Dunque, vengono in rilievo deduzioni di carattere generico e pertanto non in grado di indurre a ritenere che i fatti posti a fondamento della domanda siano stati contestati alla luce delle difese della controparte.
A tale riguardo, va considerato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi re- lativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto par- tecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concer- nenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può
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costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero in- dizio”. (Cassazione civile sez. II 12 gennaio 2016 n. 299).
Orbene, nel caso in esame non può affermarsi che vi sia stata contestazione del rap- porto richiamato nella fattura, essendosi limitato l'opponente a contestare l'idoneità di tale documento a dare prova della pretesa creditoria azionata.
Va considerato, sotto tale profilo, che le fatture prodotte dalla società opposta conten- gono uno specifico richiamo alle forniture eseguite ed in ragione della quale ogni sin- gola fattura è stata emessa.
Tra l'altro, le fatture poste a sostegno della pretesa creditoria sono accompagnate dai documenti di trasporto contenenti la regolare sottoscrizione attestante la consegna della merce.
Per tale motivo, la contestazione della parte opponente avrebbe dovuto essere puntua- le e specifica, per poter assumere carattere rilevante, determinando un'inversione dell'onera della prova.
Va aggiunto che i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno tutti confermato l'avvenuta consegna della merce per la quale si chiede il pagamento nel periodo di ri- ferimento, nonché l'emissione delle fatture al momento della consegna e l'avvenuta sottoscrizione dei documenti di trasporto al momento della consegna da parte del tito- lare della società opponente.
In particolare il primo testimone escusso nel corso del giudizio, , ha Testimone_1 dichiarato quanto segue “ADR “ Ho lavorato con la dal 2007 al 2020, CP_1
con mansioni di autista”. Sul capo 1) della memoria istruttoria della parte opposta, dopo che sono state mostrate al teste le fatture, lo stesso risponde “Non ricordo pre- cisamente l'intera merce indicata nelle fatture, però posso dire che nell'anno 2017 sono stato diverse volte presso l'area di servizio sita a San Tammaro per scaricare gasolio e benzina”. Sul capo 2) “Nulla so in merito ai prezzi pattuiti. Mi occupavo soltanto di scaricare la merce”. Sul capo 3) “Io ho consegnato la merce diverse vol- te”. Sul capo 4) “E' vero. La merce è stata accettata, senza alcuna contestazione”.
Sul capo 5) “Nulla so con riferimento al prezzo e al pagamento”. ADR “Diverse vol- te, allorquando ho consegnato la merce, era presente anche il titolare”.
Il secondo testimone, , ha confermato il contenuto di tale testimo- Testimone_2 nianza, dichiarando quanto segue “ADR “Ho lavorato per la dal 2009 CP_1
fino al febbraio del 2021, con mansioni di autista”. Sul capo 1) della memoria istrut- toria della parte opposta, dopo che sono state mostrate al teste le fatture, lo stesso ri-
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sponde “Non ricordo precisamente l'intera merce indicata nelle fatture, però posso dire che sono stato diverse volte presso l'area di servizio “ ” a San Tamma- Parte_1
ro per scaricare gasolio e benzina. Non sono sicuro del periodo, ma penso che nel
2017 ho effettuato diverse consegne”. Sul capo 2) “Mi occupavo soltanto di scarica- re la merce. Non so nulla sul prezzo”. Sul capo 3) “E' vero. La consegnavo perso- nalmente sulla base di quello che era indicato sui documenti di trasporto”. Sul capo
4) “E' vero. La merce è stata accettata, senza alcuna contestazione. Il titolare firma- va per accettazione. Quando scaricavo c'era sempre il titolare”. Sul capo 5) “Nulla so con riferimento al prezzo e al pagamento”.
Infine, il terzo testimone escusso ha rilasciato dichiarazioni conformi rispetto alle prime due, che hanno confermato in particolare l'emissione di volta in volta della fat- tura e del documento di trasporto al momento della consegna della merce.
In definitiva, da un esame complessivo della documentazione prodotta, valutato uni- tamente alla genericità delle contestazioni formulate dall'opponente e alle dichiara- zioni rese dai testi escussi della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, deve ri- tenersi che sia stata raggiunta la prova in giudizio della sussistenza del rapporto con- trattuale, dell'esecuzione corretta delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento, nonché della corrispondenza del corrispettivo richiesto con quello pattuito.
Va ribadito infatti che, anche sotto tale ultimo profilo, non è stata formulata alcuna specifica e rilevante contestazione.
In ogni caso, va evidenziato che, a parere di questo giudice, l'ammontare della som- ma richiesta a titolo di corrispettivo risulta congrua rispetto alla natura ed alla tipolo- gia delle forniture eseguite, quali emergono dalla documentazione in atti.
Per tali ragioni, gli opponenti vanno condannati al pagamento, in solido fra loro, dell'importo di € 75.507,20, in favore della società opposta, oltre interessi ex D. Lgs.
n. 231 dal 2002, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del D.I. opposto, da ritenersi quale atto di valore equivalente ai sensi dell'art. 4 com- ma 2 lettera a del citato decreto legislativo, in mancanza di prova di ricezione di atti di messa in mora.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, te- nendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
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così provvede:
• dichiara inefficace l'opposto il decreto ingiuntivo n. 2820/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
• condanna gli opponenti al pagamento, in solido fra loro, dell'importo di € 75.507,20, in favore della società opposta, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231 dal 2002, con decorren- za dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del D.I. opposto;
• condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, in favore della società opposta, che liquida nella somma di euro 7.052,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.2.24
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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