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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3562/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3562/2022 R.G., alla quale è riunita la causa n. 4243/2022
r.g., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10/09/2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in FORMIA (LT) alla via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'Avv.
EA MA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
FORMIA (LT) alla P.zza Mattej n. 39, presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/10/2022, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
06/05/2007 e che dall'unione erano nati le figlie (il 31/07/2009) e Per_1 Per_2
(il 22/12/2015), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva che il marito era solito inveire nei confronti della moglie, anche con atteggiamenti violenti;
che per tali condotte era stata sporta denuncia seguita da successiva remissione della querela;
che il resistente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale;
che gli episodi violenti sono avvenuti anche alla presenza delle figlie minori.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) di autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
3) disporsi l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
4) assegnarsi la casa coniugale alla moglie;
5) porsi a carico del marito l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore delle figlie per complessivi € 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , non CP_1 opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale. Deduceva di aver depositato ricorso per la separazione personale dei coniugi iscritto al n. 4243/2022 r.g.; che i dedotti comportamenti violenti erano infondati;
che risultava infondata la domanda di addebito per infedeltà coniugale.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale ad entrambi i coniugi, stante la divisione su due piani;
3) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
4) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore delle figlie per l'importo di € 200,00 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese
2 straordinarie;
5) rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Previa riunione al presente giudizio del procedimento n. 4243/2022 r.g, all'udienza presidenziale del 15.3.2023, comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale alla madre, regolamentava il diritto di visita paterno, poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie pari a complessivi euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con decreto del 03/10/2023 il Giudice modificava la regolamentazione del diritto di visita paterno, prevedendo che il padre potesse vedere e tenere i figli il martedì
e il giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e con i turni lavorativi del padre.
All'udienza del 15/11/2023 il giudice confermava il decreto del 3.10.2023 e poneva le spese per la baby-sitter a carico di entrambe le parti al 50% e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1448/2023 del 15/11/2023 il Tribunale di Cassino dichiarava la separazione personale tra i coniugi e disponeva la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori questioni controverse.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza cartolare del 10/09/2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, viste le contestazioni avanzate dalla parte ricorrente in merito alla decisione sullo status asseritamente avvenuta in assenza di domanda delle parti, e la conseguente richiesta di precisazioni svolta in comparsa conclusionale, occorre dare atto che la richiesta di pronuncia di sentenza sullo status era stata espressamente formulata dalla parte resistente con memoria depositata in data 31/10/2023 (pg. 7), in assenza di opposizione da parte della ricorrente, la quale sin dall'atto introduttivo aderiva alla
3 domanda di separazione. Pertanto, all'udienza del 15.11.2023, ai sensi dell'art. 709 bis
c.p.c. pro tempore applicabile, veniva pronunciata la sentenza sullo status.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Come noto, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I,
1999, n 7566)”. Inoltre, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27955 del
23 settembre 2022).
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Sez. 6, 19/02/2018, n. 3923, Rv. 647052 - 01).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso una relazione investigativa dalla quale risulta la frequentazione del convenuto con un'altra donna, sin dai primi mesi del 2022. Risulta inoltre versata in atti la richiesta di rinvio a giudizio del
4 per maltrattamenti familiari, a seguito in particolare di una violenta lite avvenuta CP_1 nell'aprile del 2022, in conseguenza della scoperta da parte della moglie della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, in occasione della quale il minacciava la CP_1 moglie con un coltello da cucina, e di un ulteriore episodio avvenuto nell'agosto del
2022 in cui la minore interveniva per fermare un tentativo di aggressione Per_1 fisica del padre.
Orbene, posto che non si conoscono gli esiti del procedimento penale e dunque non possono ritenersi provati in questa sede i maltrattamenti denunciati, reputa il
Collegio che possa essere accolta la domanda di addebito, dovendo ritenersi provata l'efficacia causale della accertata infedeltà sulla crisi coniugale.
Invero, la relazione extra-coniugale risulta sostanzialmente incontestata ed è sufficientemente provata dalla relazione investigativa prodotta in atti, non specificamente contestata dal convenuto. Il breve lasso di tempo trascorso tra la scoperta dell'infedeltà e l'introduzione del giudizio di separazione induce inoltre a ritenere adeguatamente soddisfatta la prova dell'efficienza causale della condotta del marito sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Peraltro, il non ha dimostrato l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata CP_1 infedeltà (all'uopo, priva di concreto rilievo risulta la corrispondenza tra avvocati intervenuta negli anni 2009-2010 in merito a una separazione consensuale, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso rispetto al presente giudizio e dunque priva di efficienza causale rispetto alla successiva crisi coniugale tra le parti). Anche la trascrizione della conversazione intervenuta tra le parti, nella quale la ricorrente ammette in sintesi un precedente allontanamento, non risulta sufficiente al fine di escludere il collegamento causale tra la scoperta dell'infedeltà e l'irreversibilità della crisi.
Va pertanto dichiarato l'addebito della separazione al marito.
In ordine alle questioni genitoriali, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
5 l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto. Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr.
Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016;
Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
6 Tanto premesso, non si ravvisano, allo stato attuale, ragioni concrete per derogare al regime dell'affidamento condiviso, essendo tale soluzione per sua natura e caratteristiche la più idonea a consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Non può essere accolta pertanto la domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente.
Va pertanto confermata l'ordinanza del 18/03/2023 con riferimento all'affidamento condiviso delle figlie minori e , con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre.
Ciò posto, in merito all'assegnazione della casa coniugale, come noto, essa risponde esclusivamente all'esigenza della prole, anche se maggiorenne, di mantenere il proprio habitat domestico ed è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con il coniuge collocatario, prescindendo dunque dalla situazione reddituale del coniuge più debole.
Nel caso di specie, pertanto, stante il collocamento presso la madre, la casa coniugale resta assegnata alla convenuta, non essendo percorribile l'ipotesi di una assegnazione parziale di una porzione di immobile per ciascuna delle parti, tenuto conto dell'unicità dell'immobile e dell'elevata conflittualità tra le parti.
Quanto al diritto di visita paterno, va confermata l'ordinanza del 18.3.2023, come modificata con provvedimento del 15/11/2023, prevedendosi che il padre possa vedere e tenere le figlie il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e con i turni lavorativi del padre, con spese per l'eventuale baby sitter a carico di entrambe le parti al 50%.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive
7 situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che la ricorrente svolge attività lavorativa come educatrice, ha riferito di percepire circa 1500,00 euro mensili (ha percepito redditi per € 24.380,00 nel 2021) nonché un assegno di invalidità per la figlia per € 300,00 mensili, e gode della casa coniugale di proprietà del convenuto.
Il resistente risulta impiegato presso la come infermiere Parte_2 professionale e percepisce un reddito mensile di circa € 1800,00; risulta aver percepito circa € 27.300,00 nel 2019, circa € 27.500,00 nel 2020, circa 27.100,00 nel 2021; risulta versare circa € 251,00 a titolo di mutuo e € 223,00 a titolo di finanziamento.
Riassunta in tali termini la situazione patrimoniale delle parti, reputa il Tribunale che non sussistano i presupposti per porre a carico del convenuto il versamento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, atteso che la stessa gode di adeguati redditi propri idonei a farle mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Quanto alle figlie, come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1° marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
In difetto di mutamenti rilevanti nelle circostanze, ritiene il Collegio che vada confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore delle figlie e , pari a complessivi € Per_1 Per_2
8 500,00, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino. Quanto all'assegno unico, esso sarà percepito al 50% tra le parti, come per legge, stante il regime di affido condiviso.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
1448/2023 del 15/11/2023, e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 19/10/2022 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara l'addebito della separazione a;
CP_1
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 18.3.2023 con riferimento all'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la Per_1 Per_2 madre e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché all'obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, pari a complessivi euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino;
3) conferma l'ordinanza presidenziale del 18.3.2023, come modificata con provvedimento del 15.11.2023, in merito al diritto di visita del padre;
4) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
5) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore in favore della ricorrente, che liquida in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Cassino, 3/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3562/2022 R.G., alla quale è riunita la causa n. 4243/2022
r.g., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10/09/2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in FORMIA (LT) alla via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'Avv.
EA MA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
FORMIA (LT) alla P.zza Mattej n. 39, presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/10/2022, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
06/05/2007 e che dall'unione erano nati le figlie (il 31/07/2009) e Per_1 Per_2
(il 22/12/2015), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva che il marito era solito inveire nei confronti della moglie, anche con atteggiamenti violenti;
che per tali condotte era stata sporta denuncia seguita da successiva remissione della querela;
che il resistente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale;
che gli episodi violenti sono avvenuti anche alla presenza delle figlie minori.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) di autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
3) disporsi l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
4) assegnarsi la casa coniugale alla moglie;
5) porsi a carico del marito l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore delle figlie per complessivi € 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , non CP_1 opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale. Deduceva di aver depositato ricorso per la separazione personale dei coniugi iscritto al n. 4243/2022 r.g.; che i dedotti comportamenti violenti erano infondati;
che risultava infondata la domanda di addebito per infedeltà coniugale.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale ad entrambi i coniugi, stante la divisione su due piani;
3) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
4) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore delle figlie per l'importo di € 200,00 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese
2 straordinarie;
5) rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Previa riunione al presente giudizio del procedimento n. 4243/2022 r.g, all'udienza presidenziale del 15.3.2023, comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale alla madre, regolamentava il diritto di visita paterno, poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie pari a complessivi euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con decreto del 03/10/2023 il Giudice modificava la regolamentazione del diritto di visita paterno, prevedendo che il padre potesse vedere e tenere i figli il martedì
e il giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e con i turni lavorativi del padre.
All'udienza del 15/11/2023 il giudice confermava il decreto del 3.10.2023 e poneva le spese per la baby-sitter a carico di entrambe le parti al 50% e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1448/2023 del 15/11/2023 il Tribunale di Cassino dichiarava la separazione personale tra i coniugi e disponeva la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori questioni controverse.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza cartolare del 10/09/2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, viste le contestazioni avanzate dalla parte ricorrente in merito alla decisione sullo status asseritamente avvenuta in assenza di domanda delle parti, e la conseguente richiesta di precisazioni svolta in comparsa conclusionale, occorre dare atto che la richiesta di pronuncia di sentenza sullo status era stata espressamente formulata dalla parte resistente con memoria depositata in data 31/10/2023 (pg. 7), in assenza di opposizione da parte della ricorrente, la quale sin dall'atto introduttivo aderiva alla
3 domanda di separazione. Pertanto, all'udienza del 15.11.2023, ai sensi dell'art. 709 bis
c.p.c. pro tempore applicabile, veniva pronunciata la sentenza sullo status.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Come noto, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I,
1999, n 7566)”. Inoltre, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27955 del
23 settembre 2022).
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Sez. 6, 19/02/2018, n. 3923, Rv. 647052 - 01).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso una relazione investigativa dalla quale risulta la frequentazione del convenuto con un'altra donna, sin dai primi mesi del 2022. Risulta inoltre versata in atti la richiesta di rinvio a giudizio del
4 per maltrattamenti familiari, a seguito in particolare di una violenta lite avvenuta CP_1 nell'aprile del 2022, in conseguenza della scoperta da parte della moglie della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, in occasione della quale il minacciava la CP_1 moglie con un coltello da cucina, e di un ulteriore episodio avvenuto nell'agosto del
2022 in cui la minore interveniva per fermare un tentativo di aggressione Per_1 fisica del padre.
Orbene, posto che non si conoscono gli esiti del procedimento penale e dunque non possono ritenersi provati in questa sede i maltrattamenti denunciati, reputa il
Collegio che possa essere accolta la domanda di addebito, dovendo ritenersi provata l'efficacia causale della accertata infedeltà sulla crisi coniugale.
Invero, la relazione extra-coniugale risulta sostanzialmente incontestata ed è sufficientemente provata dalla relazione investigativa prodotta in atti, non specificamente contestata dal convenuto. Il breve lasso di tempo trascorso tra la scoperta dell'infedeltà e l'introduzione del giudizio di separazione induce inoltre a ritenere adeguatamente soddisfatta la prova dell'efficienza causale della condotta del marito sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Peraltro, il non ha dimostrato l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata CP_1 infedeltà (all'uopo, priva di concreto rilievo risulta la corrispondenza tra avvocati intervenuta negli anni 2009-2010 in merito a una separazione consensuale, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso rispetto al presente giudizio e dunque priva di efficienza causale rispetto alla successiva crisi coniugale tra le parti). Anche la trascrizione della conversazione intervenuta tra le parti, nella quale la ricorrente ammette in sintesi un precedente allontanamento, non risulta sufficiente al fine di escludere il collegamento causale tra la scoperta dell'infedeltà e l'irreversibilità della crisi.
Va pertanto dichiarato l'addebito della separazione al marito.
In ordine alle questioni genitoriali, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
5 l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto. Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr.
Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016;
Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
6 Tanto premesso, non si ravvisano, allo stato attuale, ragioni concrete per derogare al regime dell'affidamento condiviso, essendo tale soluzione per sua natura e caratteristiche la più idonea a consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Non può essere accolta pertanto la domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente.
Va pertanto confermata l'ordinanza del 18/03/2023 con riferimento all'affidamento condiviso delle figlie minori e , con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre.
Ciò posto, in merito all'assegnazione della casa coniugale, come noto, essa risponde esclusivamente all'esigenza della prole, anche se maggiorenne, di mantenere il proprio habitat domestico ed è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con il coniuge collocatario, prescindendo dunque dalla situazione reddituale del coniuge più debole.
Nel caso di specie, pertanto, stante il collocamento presso la madre, la casa coniugale resta assegnata alla convenuta, non essendo percorribile l'ipotesi di una assegnazione parziale di una porzione di immobile per ciascuna delle parti, tenuto conto dell'unicità dell'immobile e dell'elevata conflittualità tra le parti.
Quanto al diritto di visita paterno, va confermata l'ordinanza del 18.3.2023, come modificata con provvedimento del 15/11/2023, prevedendosi che il padre possa vedere e tenere le figlie il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e con i turni lavorativi del padre, con spese per l'eventuale baby sitter a carico di entrambe le parti al 50%.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive
7 situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che la ricorrente svolge attività lavorativa come educatrice, ha riferito di percepire circa 1500,00 euro mensili (ha percepito redditi per € 24.380,00 nel 2021) nonché un assegno di invalidità per la figlia per € 300,00 mensili, e gode della casa coniugale di proprietà del convenuto.
Il resistente risulta impiegato presso la come infermiere Parte_2 professionale e percepisce un reddito mensile di circa € 1800,00; risulta aver percepito circa € 27.300,00 nel 2019, circa € 27.500,00 nel 2020, circa 27.100,00 nel 2021; risulta versare circa € 251,00 a titolo di mutuo e € 223,00 a titolo di finanziamento.
Riassunta in tali termini la situazione patrimoniale delle parti, reputa il Tribunale che non sussistano i presupposti per porre a carico del convenuto il versamento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, atteso che la stessa gode di adeguati redditi propri idonei a farle mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Quanto alle figlie, come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1° marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
In difetto di mutamenti rilevanti nelle circostanze, ritiene il Collegio che vada confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore delle figlie e , pari a complessivi € Per_1 Per_2
8 500,00, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino. Quanto all'assegno unico, esso sarà percepito al 50% tra le parti, come per legge, stante il regime di affido condiviso.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
1448/2023 del 15/11/2023, e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 19/10/2022 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara l'addebito della separazione a;
CP_1
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 18.3.2023 con riferimento all'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la Per_1 Per_2 madre e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché all'obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, pari a complessivi euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino;
3) conferma l'ordinanza presidenziale del 18.3.2023, come modificata con provvedimento del 15.11.2023, in merito al diritto di visita del padre;
4) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
5) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore in favore della ricorrente, che liquida in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Cassino, 3/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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