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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2439/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. RA IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2439/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
EC (RM) alla via Palombarese n. 100 Colleverde – Interno D C.F.
, rappresentato e difeso dall'avv. Danila Paparusso, giusta C.F._1 procura in atti e
nata a [...] il [...] e residente in [...]
(RM) alla via Palombarese n.100 Colleverde – Interno D C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Fortino, giusta C.F._2 procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Rocca di Papa (RM) in data 7
[...] agosto 2005 e precisando che dalla loro unione è nat a la figlia (in data 8 Per_1 gennaio 2016), hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile adibito a casa coniugale e di proprietà della stessa in Guidonia EC, Via Palombarese n. 100 Colleverde – Interno
D;
4) i coniugi, relativamente alla figlia minore, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali della stessa, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
5) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima e con i propri impegni lavorativi;
In ogni caso, il padre, in caso di mancato accordo con la madre, potrà comunque vedere la figlia:
a) almeno due volte a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 oltre, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 19,00;
b) quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, giorni da concordare con la Sig.ra entro il 31 maggio di ciascun anno;
Pt_2
c) sette giorni durante le vacanze natalizie alternativamente dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio;
d) sempre alternativamente, di anno in anno, le vacanze pasquali, le festività nazionali e religiose;
e) il padre, inoltre, potrà trascorrere con la figlia sempre e senza alcuna alternanza il giorno del compleanno dello stesso (28 ottobre) e il 19 marzo, giorno della Festa del Papà.
2 6) il padre contribuirà per il mantenimento ordinario della figlia con Per_1
l'importo mensile di € 350,00, corrispondendo tale somma alla madre, Sig.ra
, entro il giorno cinque di ogni mese. Parte_2
Detto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7) – Il padre rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% (cinquanta Parte_2 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e secondo il Protocollo del Tribunale di Tivoli.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica.
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa nonché le spese mediche specialistiche e odontoiatriche. Si allega in ogni caso il
Protocollo del Tribunale di Tivoli, alle quali le parti si richiamano espressamente per la regolamentazione di dette spese straordinarie.
8) L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre Sig.ra
Parte_2
8) i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
9) coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
10) i ricorrenti rinunciano sin d'ora a proporre gravame”.
II) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 12 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
III) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3 Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
IV) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa (RM) in data 7 agosto 2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2005, Atto N. 70,
Parte II- Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI RG RA IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. RA IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2439/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
EC (RM) alla via Palombarese n. 100 Colleverde – Interno D C.F.
, rappresentato e difeso dall'avv. Danila Paparusso, giusta C.F._1 procura in atti e
nata a [...] il [...] e residente in [...]
(RM) alla via Palombarese n.100 Colleverde – Interno D C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Fortino, giusta C.F._2 procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Rocca di Papa (RM) in data 7
[...] agosto 2005 e precisando che dalla loro unione è nat a la figlia (in data 8 Per_1 gennaio 2016), hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile adibito a casa coniugale e di proprietà della stessa in Guidonia EC, Via Palombarese n. 100 Colleverde – Interno
D;
4) i coniugi, relativamente alla figlia minore, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali della stessa, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
5) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima e con i propri impegni lavorativi;
In ogni caso, il padre, in caso di mancato accordo con la madre, potrà comunque vedere la figlia:
a) almeno due volte a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 oltre, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 19,00;
b) quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, giorni da concordare con la Sig.ra entro il 31 maggio di ciascun anno;
Pt_2
c) sette giorni durante le vacanze natalizie alternativamente dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio;
d) sempre alternativamente, di anno in anno, le vacanze pasquali, le festività nazionali e religiose;
e) il padre, inoltre, potrà trascorrere con la figlia sempre e senza alcuna alternanza il giorno del compleanno dello stesso (28 ottobre) e il 19 marzo, giorno della Festa del Papà.
2 6) il padre contribuirà per il mantenimento ordinario della figlia con Per_1
l'importo mensile di € 350,00, corrispondendo tale somma alla madre, Sig.ra
, entro il giorno cinque di ogni mese. Parte_2
Detto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7) – Il padre rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% (cinquanta Parte_2 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e secondo il Protocollo del Tribunale di Tivoli.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica.
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa nonché le spese mediche specialistiche e odontoiatriche. Si allega in ogni caso il
Protocollo del Tribunale di Tivoli, alle quali le parti si richiamano espressamente per la regolamentazione di dette spese straordinarie.
8) L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre Sig.ra
Parte_2
8) i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
9) coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
10) i ricorrenti rinunciano sin d'ora a proporre gravame”.
II) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 12 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
III) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3 Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
IV) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa (RM) in data 7 agosto 2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2005, Atto N. 70,
Parte II- Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI RG RA IA
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