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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11992/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/11/2024 da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PITTONI ANDREA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 05/01/2008 in PAGNACCO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di PAGNACCO (UD) al numero 1, parte 2, serie A, anno 2008;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 25/12/2012), minore;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio è stato celebrato in data 05/01/2008, in PAGNACCO (UD), con atto trascritto presso il comune di PAGNACCO (UD) al n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2008, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la residenza dove lo riterranno opportuno.
2) Dà atto che i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, anche per il figlio minore Per_1
3) Dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con la possibilità per entrambi di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le questioni relative alla straordinaria amministrazione di importanza rilevante saranno concordate tra i genitori, salvo comprovata urgenza.
4) Dà atto che vivrà con la madre, nell'appartamento già individuato da Per_1 quest'ultima in via Dormish, n. 3, 33100 Udine. La sig.ra si assume tutte le Parte_2
spese relative all'appartamento ove risiede.
Dispone che:
• nei giorni da lunedì a venerdì venga prelevato a scuola dalla madre e Per_1
rientri presso l'abitazione ove risiede la stessa;
• i fine settimana (sabato e domenica) siano trascorsi a weekend alternati presso uno dei genitori;
• trascorra ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Natale o il Per_1 giorno di Capodanno ed il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• durante il mese di agosto (o altro mese estivo concordato tra giugno, luglio e, appunto, agosto), il padre tenga con sé il minore per due settimane continuative con pernotto;
2 • il padre veda quando ritiene, compatibilmente con le esigenze della Per_1
madre e dello stesso minore, con preavviso di almeno un giorno;
• le consuete vacanze di Natale e di Pasqua vengano trascorse alternativamente, di anno in anno (o, comunque, in numero di giorni uguale tra loro), presso ciascuno dei genitori;
• il sig. versi per il mantenimento del figlio, entro il 15 di ogni mese, la Pt_1
somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra cui dati Pt_2
IBAN gli sono già noti. Inoltre, dà atto che il sig. si impegna a Pt_1
consegnare i buoni pasto alla sig.ra mensilmente ricevuti dalla parte Pt_2 datrice di lavoro del valore di ulteriori € 130,00 circa. Se per qualunque ragione, il sig. non disponesse in futuro degli stessi, si impegna sin d'ora ad Pt_1 integrare l'importo dovuto a titolo di mantenimento di ulteriori € 130,00
(centotrenta/00).
• Per quanto riguarda le spese di abbigliamento, scolastiche, mediche, sportive, di trasporto, ludiche e varie, esse sono poste a carico dei sig.ri e Pt_1 Pt_2
che le affronteranno di volta in volta, dopo averle previamente concordate, nella misura del 50% ciascuno. Qualora le spese non indispensabili vengano sostenute da un genitore senza il consenso dell'altro, il genitore che sostiene la spesa non ne chiederà il rimborso.
5) Dà atto che tutti i beni comuni sono già stati equamente divisi.
6) Dà atto che i coniugi non si richiedono reciprocamente assegno di mantenimento.
7) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 24.03.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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