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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1384/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 14 maggio 2025, comunicata in data 16 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. ), Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (c.f. ) elettivamente C.F._4 Parte_5 C.F._5
domiciliati in Roma, alla via Amiterno, n.5, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rondini
(c.f. ) C.F._6
APPELLANTI RGn°1384/2020-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(P.Iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Filippo Martini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._7
Napoli, Largo Francesco Torraca n. 21, presso lo studio dell'Avv. Aida La Marca (c.f.
) C.F._8
APPELLATA
nonché contro
nato a [...] e ex lege Controparte_2 Controparte_3
domiciliati presso l' CP_1
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 cpc, depositato in data 5 aprile 2016, , Pt_1 Parte_2
e convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli l'
[...] Parte_3 [...]
in quanto garante del ciclomotore straniero Piaggio Controparte_1
Beverly 250 tg. CL C4EVB, sul quale viaggiava come trasportato Persona_1 deducendo che in data 23.10.2013, in via Montagna Spaccata, in Napoli, alle ore
13.30 circa, , alla guida del suddetto ciclomotore straniero, di Controparte_4 proprietà di entrava in collisione con il veicolo Fiat Doblò di Controparte_2 proprietà di e che, a seguito della violenta collisione, sia il Controparte_5
conducente che il trasportato del ciclomotore perdevano la vita. Pertanto i ricorrenti, Contr in qualità di congiunti di dopo aver premesso che l' nel Persona_1
procedere alla quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento, aveva riconosciuto una somma ritenuta dagli stessi irrisoria a fronte del danno subito- RGn°1384/2020-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda agivano in giudizio al fine di veder condannare la resistente al risarcimento dei danni subiti per la perdita del rapporto parentale, quantificati in un importo complessivo pari ad € 520.000,000, di cui € 244.530,00 in favore del padre ed € 150.480,00 in favore di ciascuno dei fratellastri, detratto l'importo di € 19.000,00 già versato Contr dall' in favore di , e dallo stesso trattenuto in acconto sul maggior Pt_1
dovuto.
In corso di causa intervenivano volontariamente, ex art 102 c.p.c., e Parte_4
sorelle del deceduto, sostenendo le pretese dei ricorrenti e chiedendo a Parte_5
loro volta il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del loro congiunto, quantificati in € 135.675,00 ciascuna, detratto l'importo di € 7.700,00 già versato dalla resistente in favore di e dalla stessa trattenuto a titolo di acconto Parte_5 sul maggior dovuto.
2. Con sentenza n. 10310/2019, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Cont Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, condannando l' l pagamento di € 146.960,00 a favore di , di € 24.020,00 a favore di di Pt_1 Parte_2
€ 24.020,00 in favore di , di € 16.320,00 in favore di e Parte_3 Parte_5 di € 24.020,00 in favore di con condanna della soccombente al Parte_4
pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.168,00 ed € 10.500,00 per compensi.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il
Giudice di prime cure riteneva fondata la pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, affermando che il diritto al risarcimento del danno, allorquando si tratti di diritti fondamentali della persona, non può essere subordinato alle condizioni di reciprocità internazionale, dovendo pertanto la relativa tutela essere assicurata indipendentemente dalla cittadinanza del soggetto danneggiato;
affermava inoltre l'applicabilità della disciplina del risarcimento diretto ex art. 141 del Codice delle assicurazioni, anche quando il veicolo sia immatricolato all'estero, alla luce della normativa comunitaria tesa al rafforzamento della tutela del terzo trasportato. Richiamato, inoltre,
l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui la sofferenza dei prossimi congiunti per la morte di un familiare può presumersi ai sensi dell'art. 2727 cc - salva
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la prova contraria dell'assenza di legami affettivi significativi – riteneva, ai fini della liquidazione equitativa del danno, di far ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2018, che prevedevano una forbice che consentiva di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.
Sulla scorta di tali premesse, tenendo in considerazione l'età della vittima (28 anni) al momento del fatto, il numero dei familiari superstiti e la relazione con gli stessi intercorrente, e considerato che gli attori non avevano fornito ulteriori elementi di prova per personalizzare il danno, determinava nella misura minima prevista dalle precitate tabelle il danno non patrimoniale risarcibile, in favore di ciascuno dei predetti istanti.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 11 maggio 2020, , Pt_1
, e hanno spiegato Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 appello, deducendo a sostegno due motivi, e chiedendo la condanna dell'appellata al risarcimento in favore dei congiunti di per la grave CP_1 Persona_1 perdita parentale subita, da quantificarsi nella somma di € 244.530,00 in favore del padre , di € 150.480,00 ciascuno, in favore dei fratellastri Pt_1 Parte_2
e , e di € 135.675,00 ciascuna in favore di e Parte_6 Parte_4 [...]
a detrarsi il percepito, oppure nella misura minore o maggiore ritenuta di Pt_5 giustizia in ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oltre alle spese legali del primo grado di giudizio che, per compensi, andavano quantificate in
€ 73.476,51, ovvero nella somma ritenuta congrua secondo giustizia, detratto quanto già percepito in forza della liquidazione di cui alla impugnata sentenza di primo grado, con vittoria sulle spese di lite del secondo grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7 ottobre
2020, si è costituita in giudizio L' chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria sulle spese di giudizio.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 11 maggio 2020,
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 cpc, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 18 novembre 2019. Pacifica, peraltro, è l'applicabilità al predetto termine della sospensione straordinaria prevista dal D.L. 18/2020 art. 83 e art. 36, c. 1, D.L.
23/2020 (Emergenza Coronavirus).
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è solo in minima parte fondata, meritando parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti, il secondo motivo di gravame, teso a denunciare un'erronea liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
6.1 E' in primo luogo infondato il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla determinazione del quantum del risarcimento, assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto gli importi minimi previsti dalle tabelle di Milano, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, tra cui la giovane età della vittima, la giovane età dei due fratellastri della vittima, gemelli e figli del medesimo padre, la presenza dell'unico genitore superstite, la convivenza pregressa in Romania con le sorelle, fino all'anno 2004, e la solidità dei rapporti familiari.
A dire degli impugnanti, in particolare, il primo giudice non avrebbe considerato che, secondo quanto desumibile dal documentale in atti, le sorelle della vittima, Pt_5
e avevano rispettivamente ventinove e trentaquattro anni, ed erano Pt_4 pertanto quasi “coetanee” del soggetto deceduto, dato che poteva far supporre un legame profondo e saldo, per aver condiviso l'infanzia nella stessa casa di famiglia;
e che, se aveva lasciato nel 2006 la casa di famiglia in Romania, per Persona_1 convivere con la compagna in Napoli, era stato in breve tempo raggiunto in Italia dal padre, che aveva avuto da una seconda moglie gli altri due figli, nati anch'essi a
Napoli.
Del resto, lo stesso Tribunale di Milano, in una causa avente il medesimo oggetto ma intercorrente tra la convivente di , in proprio e quale esercente la Persona_1 potestà sui tre figli minori, e l' aveva riconosciuto in favore di ognuno di CP_1
essi l'importo di € 250.000,00.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pertanto, “pur volendo rispettare la scelta del Tribunale di Napoli di applicare le
Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018”- piuttosto che quelle di Roma, ritenute preferibili perché più specifiche e predeterminate – andava censurato l'operato del Giudice di prime cure per non aver applicato correttamente le tabelle prescelte, non provvedendo a personalizzare in aumento il quantum del risarcimento, apprezzando le evidenziate circostanze, evincibili dalla documentazione versata in atti.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi, non apparendo idonei a sovvertire il segno delle statuizioni impugnate.
Come infatti appare desumibile dall'esposizione che precede, gli appellanti, pur prestando acquiescenza alla scelta del Giudice di prime cure di applicare le tabelle del Tribunale di Milano – dagli stessi indicate, del resto, fin dal ricorso introduttivo,
“in alternativa” a quelle previste dal Tribunale di Roma – hanno invocato una liquidazione di importi maggiori rispetto a quelli in concreto quantificati, assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto presumere, sulla scorta delle sole circostanze documentali sopra esposte, un pregiudizio di entità superiore alla misura minima prevista nelle predette tabelle.
L'assunto non coglie nel segno, non risultando né allegate, né provate circostanze di fatto tali da giustificare il riconoscimento di importi risarcitori eccedenti quelli che il primo Giudice ha liquidato, all'esito di un ponderato apprezzamento delle emergenze processuali.
Al fine di compiutamente delineare l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte distrettuale, e conseguentemente circoscrivere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti, mette conto dunque soffermarsi sulle particolari caratteristiche della pretesa risarcitoria azionata, sulla scorta di un fatto storico - il decesso di quale trasportato sul ciclomotore Piaggio Beverly 250 tg.CLC4EVB - Persona_1
pacifico tra le parti;
occorre dunque prendere le mosse dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che possono ormai ritenersi consolidati, verificando poi se il Tribunale ne abbia fatto coerente applicazione, in punto di liquidazione del danno, alla luce delle emergenze procedimentali.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Viene dunque in rilievo la richiesta, proposta dagli attori, di risarcimento del cd.
“danno da perdita del congiunto”.
La morte di un congiunto, cagionata dal fatto illecito o dall'inadempimento di terzi, pone diverse problematiche giuridiche quanto alla tipologia di danni risarcibili, che possono essere di tipo patrimoniale e non patrimoniale, ed all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio.
Di particolare complessità è, in particolare, il dibattito giurisprudenziale stratificatosi nel corso degli anni in riferimento alla perimetrazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, azionato nel presente giudizio.
La risarcibilità iure proprio riguarda in linea di principio il pregiudizio subito dai familiari quanto al loro diritto di estrinsecare la propria personalità all'interno di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, da intendersi quale luogo in cui l'individuo si forma, cresce e vive, giovandosi di quella rete solidaristica di affetti, comprensioni, supporti e gratificazioni che normalmente derivano dal confronto quotidiano con persone care.
Viene dunque in rilievo la compromissione di valori che rinvengono specifica consacrazione all'interno del testo costituzionale, ed in particolare negli artt. 2, 3, 29
e 30 Cost., che si pongono quale fonte della tutela risarcitoria, operando in combinato disposto con l'art. 2059 c.c.
Secondo l'impostazione teorica tradizionale e più risalente, i nocumenti patiti dal congiunto per la dipartita di una persona cara non potevano essere risarciti, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 1223 c.c., che accorda il risarcimento per i soli danni che costituiscano conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo, e non anche per i cd. “danni da rimbalzo”. ( cfr. Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372).
Ciò nondimeno, tale impostazione teorica è stata oggetto di superamento ad opera della più avvertita giurisprudenza di legittimità, la cui esegesi evolutiva ha evidenziato l'atecnicità della nozione di “danni da rimbalzo”, in quanto l'uccisione del congiunto lede contemporaneamente ed in via immediata e diretta l'incolumità personale dello stesso ed il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità nella famiglia (Cass. civ., Sez. III,
31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828).
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale ottica interpretativa risulta il frutto di una rilettura evolutiva del dato letterale di cui all'art. 1223 c.c., alla luce delle prospettazioni che, in ambito penalistico, hanno mitigato la rigidità della teoria della conditio sine qua non. Il riferimento è alla teoria della cd. “causalità adeguata”, in base alla quale devono considerarsi non ristorabili soltanto quei danni che costituiscano conseguenze del tutto eccentriche e non preventivabili dell'evento lesivo, non ponendosi alcun dubbio per i pregiudizi che derivano dallo stesso secondo l'id quod plerumque accidit, come accade per la sofferenza e la costernazione derivanti dalla morte di una persona cara (Cass. civ.,
Sez. Un., 22 maggio 2002, n. 9556; Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2003, n. 16525).
Ad ogni modo, la configurabilità in astratto di una siffatta tipologia di danno non patrimoniale, non esime certamente le parti che ne domandano il risarcimento in giudizio dall'onere di provare, sebbene anche con l'utilizzo di criteri presuntivi, la concreta verificazione dello stesso, trattandosi di cd. “danno – conseguenza”.
Da ciò consegue che il risarcimento del danno può accordarsi soltanto nei confronti di coloro i quali dimostrino la concreta sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata da un profondo legame affettivo e solidaristico con il defunto, dal cui sconvolgimento sia derivato un pregiudizio di natura biologica, morale o esistenziale specificamente provato.
Infine, quanto al profilo della concreta liquidazione del danno non patrimoniale, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno specificato che occorre procedere ad una quantificazione unitaria e sintetica dello stesso, sicché il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno (Cass. civ,
Sez. Un., 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), onde evitare duplicazioni risarcitorie conseguenti all'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. In altre parole, oggetto della valutazione giudiziaria, quando il giudice è chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali, è, nel prisma del danno non patrimoniale, la complessiva sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo le più recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. sez. 3, ordinanza n. 17208 del 26/06/2025; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7743 dell'08/04/2020; Cass. sez. III, n. 21230 del 20.10.2016; Cass. sez. III, n.29332 del
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7.12.2017), soprattutto nel caso di relazioni non rientranti nell'ambito della cosiddetta famiglia nucleare – non potendosi limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"- è necessario provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (così, in motivazione, Cass. sez. 3, ordinanza n. 17208 del 26/06/2025)
Al riguardo va evidenziato che le sentenze n. 8827 e a 8828 del 31/05/2003 hanno ridefinito, rispetto alle opinioni tradizionali, presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale e la lettura, costituzionalmente orientata, data da dette sentenze all'art. 2059 c.c., è stata condivisa e fatta propria da Cass., sez. un., n.
26972/2008, che tale lettura ha pure espressamente "completato" nei termini specificati in quella pronuncia. In particolare, nella sentenza del 2008 le Sezioni
Unite della Suprema Corte, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, hanno esteso la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale, nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto, consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (v. in particolare sentenze n. 8827 e n. 8828/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con tutte le sentenze sopra richiamate, hanno precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
E' pertanto necessario che i congiunti provino di aver subito un effettivo danno dalla perdita del proprio congiunto, dovendosi verificare in ciascun caso concreto se ricorrano i presupposti per il risarcimento, mediante la prova della effettività e della consistenza della relazione, nonché della intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita del legame familiare, ma esige la dimostrazione di cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr., di recente, Cass. Civ. 10527/2011; Cass. sez. 3, n. 19402 del
22/08/2013).
Tale aspetto o voce del danno non patrimoniale consiste invero propriamente nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto. È lo sconvolgimento foriero di "scelte di vita diverse", in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, lo "sconvolgimento" che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572).
Se, dunque, il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale, che può assumere il duplice aspetto della sofferenza
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione ( Cass. sez. 3, sentenza n. 25843 del 13/11/2020), va opportunamente ribadito che, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (
Cass.sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).
Pur ammessa, dunque, in astratto la risarcibilità della lesione di tale valore costituzionalmente protetto, è, tuttavia, compito del giudice accertare, in concreto,
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e risultino provate, e provvedendo alla loro integrale riparazione, senza incorrere nel rischio di duplicare il ristoro di uno stesso riflesso negativo dell'illecito sulla persona, sol perché diversamente denominato (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972). Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato – danno che nel caso di specie non viene specificamente in rilievo- atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, oggetto di accertamento medico-legale, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale.
I più recenti approdi raggiunti dalla Corte di legittimità in subiecta materia (cfr. in motivazione, Cass. sez. III, n.26140/2023), hanno poi rimarcato che il giudice di merito – in vista dell'accertamento (concreto e non astratto) e della quantificazione
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del danno non patrimoniale risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma
17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico relazionale dal danno morale.
Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata dalla Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi costantemente predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014,
233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-
371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite della Suprema Corte (SU. n.
6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte,
Cass. n. 8827/2003).
Anche alla luce della novella legislativa poc'anzi richiamata è stato pertanto riaffermato il principio per cui esiste (ed è sempre esistita, anche prima del ricordato intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico- relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore,
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito.
Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza.
Al riguardo, giova anche osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa, la cui giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in seno all'attuale sistema della responsabilità civile: Cass.
s.u. 26972/2008, cit.
Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.
In buona sostanza, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate,
a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto
RGn°1384/2020-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u.
26792/2008, cit.).
Pertanto, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 -
01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale
(coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale, come nel caso dell'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata
RGn°1384/2020-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado del rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità
– che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Tali principi hanno pure trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a
Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama a sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901,
7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. “progetto sanità” della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n.
16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale.
Volgendo all'applicazione alla fattispecie di tali univoci principi, mette conto osservare che, se le tabelle milanesi propongono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da morte del congiunto - idonea a ricomprendere sia il pregiudizio tradizionalmente qualificato come “danno morale”, sia il cosiddetto “danno da perdita del rapporto parentale”, relativo ai profili dinamico-relazionali- nel caso di specie alcuna specifica allegazione è stata offerta dagli attori su un mutamento delle abitudini di vita conseguente alla perdita del congiunto, tale da travalicare l'aspetto dell'intima sofferenza morale e riverberarsi negli aspetti relazionali esterni delle loro esistenze, sicché deve ritenersi che non possa essere riconosciuta alcuna somma a
RGn°1384/2020-Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tale titolo, sostanzialmente ascrivibile agli aspetti “ dinamico-relazionali del danno non patrimoniale”.
Invero, al di là delle circostanze documentali che gli impugnanti hanno inteso valorizzare nell'atto di gravame, essenzialmente ascrivibili alla lettura delle certificazioni anagrafiche relative alle parti ed alla vittima del sinistro, alcun elemento istruttorio hanno offerto gli istanti al fine di suffragare la ricorrenza di un pregiudizio dinamico- relazionale, né una particolare intensità della relazione familiare- mediante la dimostrazione delle pregresse abitudini di vita, dell'intensità della frequentazione o delle altre variegate evenienze sopra menzionate a fini esemplificativi- fonte di un pregiudizio che ecceda la sofferenza soggettiva che il
Tribunale ha ritenuto presumibile, in ragione della prossimità formale del legame parentale.
Trattasi di conclusioni che questa Corte distrettuale condivide pienamente, e senza dubbio conformi all'insegnamento della Corte Suprema che ha affermato - e reiteratamente ribadito (da ultimo, Cass. n.5769/2024) - il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti circostanze, queste ultime, le quali potranno però essere valutate ai fini del quantum debeatur; in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche
Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253).
Nondimeno, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass.
17/01/2018, n. 901), può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare. ( cfr., ancora, da ultimo, Cass. n.5769/2024)
Orbene, nel caso di specie, al di là dei documenti prodotti, da cui inferire il luogo di nascita e di residenza delle parti, alcun elemento istruttorio risulta offerto dalle stesse, che neppure hanno articolato una prova testimoniale, al fine di suffragare un radicale mutamento delle abitudini di vita, determinante un pregiudizio di tipo dinamico- relazionale, o una sofferenza soggettiva di particolare intensità, eccedente quella presumibile, che appare dunque adeguatamente ristorata dal primo Giudice.
Né, tanto meno, gli elementi indicati nell'atto di gravame consentono di inferire, in via presuntiva, un pregiudizio eccedente la soglia minima indicata dal primo Giudice.
Risulta per converso dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di impugnazione che il defunto, nell'anno 2006, e cioè quando aveva circa venti anni, lasciò la famiglia di origine in Romania per trasferirsi a Napoli con la sua compagna, con cui ebbe a formare un nucleo familiare autonomo.
Se è vero, poi, che dopo pochi anni anche suo padre ebbe a trasferirsi a Napoli, è pur vero che anche tale genitore odierno appellante formò una nuova famiglia, tanto da generare con un'altra moglie altri due figli, anch'essi appellanti, nati il 13 giugno
2008, i cui rapporti con la vittima del sinistro, in termini di frequentazione e intensità del legame familiare, non risultano in alcun modo provati.
D'altro canto, con l'intervenuto trasferimento in Italia, venne pure a cessare la convivenza della vittima con le sorelle interventrici nel giudizio di primo grado, che- stando alle certificazioni anagrafiche e ai documenti di identità- restarono in
Romania.
Appare allora evidente che, ferma l'entità del pregiudizio riconoscibile in via presuntiva, in termini di sofferenza soggettiva, che si reputa correttamente liquidato dal Giudice di prime cure – in ragione dell'oggettiva prossimità del legale familiare –
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda qualsiasi maggiorazione dell'entità del risarcimento non troverebbe adeguato supporto probatorio e si risolverebbe in un automatismo non praticabile, per tutti gli argomenti finora esposti.
Da ciò il rigetto del primo motivo di appello e la conferma in parte qua della sentenza impugnata.
6.2 Merita invece solo parziale accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno censurato il capo relativo alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che tale liquidazione sarebbe incongrua ed eccessivamente riduttiva rispetto al valore della causa - determinato sulla base del criterio del decisum, che a loro dire ascenderebbe ad € 235.340,00 - avendo il Tribunale riconosciuto, a titolo di compenso professionale, la somma di € 10.500,00, prossima al minimo tabellare, senza fare applicazione della maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, del DM
n.55 del 2014 per la difesa di più parti e senza riconoscere la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 8, del medesimo decreto, in ragione della manifesta fondatezza delle difese dei ricorrenti.
Orbene, errano in primo luogo gli impugnanti nell'affermare che, nel determinare il valore della presente controversia al fine di quantificare le spese di lite, debba sommarsi, sulla base del decisum, il valore delle singole domande: secondo quanto in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato. (Cass. sez. 1, ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Cass. sez. 6
- 3, ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Cass. sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Cass. sez. 2, Sentenza
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Cass. sez. L, Sentenza
n. 6901 del 14/12/1982; Cass. sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3,
Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962).
L'importo della domanda a cui commisurare il valore della controversa è pertanto pari ad € 146.960,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, pari alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno in favore di , padre della Pt_1 vittima primaria.
Coglie nel segno, per converso, il motivo di gravame nel protestare che, senza alcuna giustificazione, il giudice di prime cure non ha riconosciuto le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2 del DM n. 55 del 2014. Tale norma stabilisce il principio c.d.
“del compenso unico”: vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato in misura percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m. 55/14).
Questo principio antichissimo – secondo quanto precisato dalla Suprema Corte nella recente ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 - è un corollario dell'art. 92, comma primo (primo inciso), c.p.c., ed ha lo scopo di evitare che il soccombente possa essere costretto a rifondere alla parte vittoriosa spese inutilmente sostenute, od addirittura superiori a quelle da essa effettivamente sostenute (Sez. 2, Sentenza n. 18624 del
12/08/2010).
Tanto debitamente premesso – come pure chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia n.10367/2024 - per le prestazioni professionali, come quella in oggetto, completate prima dell'entrata in vigore del d.m. 13.8.2022, n. 147, (avvenuta per l'appunto il 23.10.2023), l'aumento poteva applicarsi “di regola”, e dunque in base alle circostanze del caso;
secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. in motivazione, ancora Cass. n.10367/2024) “di regola”, tuttavia, non vuol dire né “ad arbitrio”, né “a sensazione” del giudice. Se la regola era quella dell'aumento, e
l'eccezione quella della misura standard, ciò vuol dire che mentre il giudice il quale avesse applicato l'aumento non aveva alcun obbligo di motivare la propria decisione, la scelta di non applicare l'aumento imponeva al giudice l'obbligo di indicare le ragioni per cui intese derogare alla regola generale”.
RGn°1384/2020-Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sulla scorta di tali univoci principi, merita emenda la sentenza gravata laddove, senza indicare le ragioni della mancata applicazione del precitato aumento, ha liquidato il compenso in una misura intermedia tra quella minima e quella media.
Procedendo alla riliquidazione del compenso dovuto, pertanto, in assenza di specifiche ragioni legittimanti il mancato riconoscimento della predetta maggiorazione, questa Corte ritiene di liquidare il compenso professionale nella misura minima prevista, dal DM n. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, per le quattro fasi, per le cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00: ciò considerando la limitata attività processuale svolta, senza espletamento di istruttoria orale, anche all'esito del mutamento del rito disposto dal primo Giudice, mediante passaggio dal rito sommario al rito ordinario, essendo il giudizio originariamente introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Si reputa poi di dover applicare, sull'importo così risultante, pari ad € 7.795,00, l'aumento complessivo del
120%, considerando la difesa di cinque parti e l'applicazione della maggiorazione del
30%, per ognuna delle quattro parti eccedenti la prima, per un importo complessivo pari ad € 17.149,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, in conformità del prospetto elaborato dagli impugnanti alle pagg. 8 e 9 dell'atto di gravame.
Evidentemente infondata, infine – alla luce degli argomenti esposti nel precedente paragrafo - è la pretesa volta all'applicazione della maggiorazione di cui all'art 4, comma 8, del medesimo D.M. n. 55 del 2014, prevista per l'ipotesi di manifesta fondatezza delle tesi sostenute dalla parte vittoriosa;
appare infatti evidente, anche in considerazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria in misura ridotta rispetto a quella reclamata, che le tesi sostenute dagli impugnanti non potessero ritenersi
“manifestamente fondate”, ma bisognevoli di un approfondito vaglio, all'esito del quale sono risultate parzialmente fondate.
In ragione delle considerazioni che precedono, il secondo motivo deve essere solo parzialmente accolto e per l'effetto l' deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore dell'avv. Stefania Rondini, dichiaratasi anticipataria, a titolo di compenso professionale - e ferma la quantificazione degli esborsi incontestatamente operata dal Giudice di primo grado – dell'importo di €
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
17.149,00, in luogo del minor importo liquidato dal Tribunale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
7. Quanto alle spese di lite relative al presente grado di giudizio, deve farsi in linea di principio applicazione del principio secondo cui il valore della controversia va fissato
- in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"). (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del
11/09/2007)
Tuttavia, l'accoglimento in minima parte dell'impugnazione, per il limitato profilo relativo alla quantificazione delle spese di lite, tra l'altro liquidate comunque in misura notevolmente inferiore a quella reclamata nell'atto di gravame, giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10310/2019:
1) In parziale accoglimento dell'impugnazione, e ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza impugnata, condanna l al pagamento, Controparte_1
a titolo di compenso professionale, in favore dell'avv. Stefania Rondini, dichiaratasi anticipataria, dell'importo di € 17.149,00, in luogo del minor importo liquidato dal
Giudice di prime cure al secondo capo del dispositivo della sentenza impugnata, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Compensa le spese di lite relative al presente grado.
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1384/2020-Sentenza
- 22 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1384/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 14 maggio 2025, comunicata in data 16 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. ), Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (c.f. ) elettivamente C.F._4 Parte_5 C.F._5
domiciliati in Roma, alla via Amiterno, n.5, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rondini
(c.f. ) C.F._6
APPELLANTI RGn°1384/2020-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(P.Iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Filippo Martini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._7
Napoli, Largo Francesco Torraca n. 21, presso lo studio dell'Avv. Aida La Marca (c.f.
) C.F._8
APPELLATA
nonché contro
nato a [...] e ex lege Controparte_2 Controparte_3
domiciliati presso l' CP_1
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 cpc, depositato in data 5 aprile 2016, , Pt_1 Parte_2
e convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli l'
[...] Parte_3 [...]
in quanto garante del ciclomotore straniero Piaggio Controparte_1
Beverly 250 tg. CL C4EVB, sul quale viaggiava come trasportato Persona_1 deducendo che in data 23.10.2013, in via Montagna Spaccata, in Napoli, alle ore
13.30 circa, , alla guida del suddetto ciclomotore straniero, di Controparte_4 proprietà di entrava in collisione con il veicolo Fiat Doblò di Controparte_2 proprietà di e che, a seguito della violenta collisione, sia il Controparte_5
conducente che il trasportato del ciclomotore perdevano la vita. Pertanto i ricorrenti, Contr in qualità di congiunti di dopo aver premesso che l' nel Persona_1
procedere alla quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento, aveva riconosciuto una somma ritenuta dagli stessi irrisoria a fronte del danno subito- RGn°1384/2020-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda agivano in giudizio al fine di veder condannare la resistente al risarcimento dei danni subiti per la perdita del rapporto parentale, quantificati in un importo complessivo pari ad € 520.000,000, di cui € 244.530,00 in favore del padre ed € 150.480,00 in favore di ciascuno dei fratellastri, detratto l'importo di € 19.000,00 già versato Contr dall' in favore di , e dallo stesso trattenuto in acconto sul maggior Pt_1
dovuto.
In corso di causa intervenivano volontariamente, ex art 102 c.p.c., e Parte_4
sorelle del deceduto, sostenendo le pretese dei ricorrenti e chiedendo a Parte_5
loro volta il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del loro congiunto, quantificati in € 135.675,00 ciascuna, detratto l'importo di € 7.700,00 già versato dalla resistente in favore di e dalla stessa trattenuto a titolo di acconto Parte_5 sul maggior dovuto.
2. Con sentenza n. 10310/2019, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Cont Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, condannando l' l pagamento di € 146.960,00 a favore di , di € 24.020,00 a favore di di Pt_1 Parte_2
€ 24.020,00 in favore di , di € 16.320,00 in favore di e Parte_3 Parte_5 di € 24.020,00 in favore di con condanna della soccombente al Parte_4
pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.168,00 ed € 10.500,00 per compensi.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il
Giudice di prime cure riteneva fondata la pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, affermando che il diritto al risarcimento del danno, allorquando si tratti di diritti fondamentali della persona, non può essere subordinato alle condizioni di reciprocità internazionale, dovendo pertanto la relativa tutela essere assicurata indipendentemente dalla cittadinanza del soggetto danneggiato;
affermava inoltre l'applicabilità della disciplina del risarcimento diretto ex art. 141 del Codice delle assicurazioni, anche quando il veicolo sia immatricolato all'estero, alla luce della normativa comunitaria tesa al rafforzamento della tutela del terzo trasportato. Richiamato, inoltre,
l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui la sofferenza dei prossimi congiunti per la morte di un familiare può presumersi ai sensi dell'art. 2727 cc - salva
RGn°1384/2020-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la prova contraria dell'assenza di legami affettivi significativi – riteneva, ai fini della liquidazione equitativa del danno, di far ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2018, che prevedevano una forbice che consentiva di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.
Sulla scorta di tali premesse, tenendo in considerazione l'età della vittima (28 anni) al momento del fatto, il numero dei familiari superstiti e la relazione con gli stessi intercorrente, e considerato che gli attori non avevano fornito ulteriori elementi di prova per personalizzare il danno, determinava nella misura minima prevista dalle precitate tabelle il danno non patrimoniale risarcibile, in favore di ciascuno dei predetti istanti.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 11 maggio 2020, , Pt_1
, e hanno spiegato Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 appello, deducendo a sostegno due motivi, e chiedendo la condanna dell'appellata al risarcimento in favore dei congiunti di per la grave CP_1 Persona_1 perdita parentale subita, da quantificarsi nella somma di € 244.530,00 in favore del padre , di € 150.480,00 ciascuno, in favore dei fratellastri Pt_1 Parte_2
e , e di € 135.675,00 ciascuna in favore di e Parte_6 Parte_4 [...]
a detrarsi il percepito, oppure nella misura minore o maggiore ritenuta di Pt_5 giustizia in ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oltre alle spese legali del primo grado di giudizio che, per compensi, andavano quantificate in
€ 73.476,51, ovvero nella somma ritenuta congrua secondo giustizia, detratto quanto già percepito in forza della liquidazione di cui alla impugnata sentenza di primo grado, con vittoria sulle spese di lite del secondo grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7 ottobre
2020, si è costituita in giudizio L' chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria sulle spese di giudizio.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 11 maggio 2020,
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 cpc, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 18 novembre 2019. Pacifica, peraltro, è l'applicabilità al predetto termine della sospensione straordinaria prevista dal D.L. 18/2020 art. 83 e art. 36, c. 1, D.L.
23/2020 (Emergenza Coronavirus).
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è solo in minima parte fondata, meritando parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti, il secondo motivo di gravame, teso a denunciare un'erronea liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
6.1 E' in primo luogo infondato il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla determinazione del quantum del risarcimento, assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto gli importi minimi previsti dalle tabelle di Milano, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, tra cui la giovane età della vittima, la giovane età dei due fratellastri della vittima, gemelli e figli del medesimo padre, la presenza dell'unico genitore superstite, la convivenza pregressa in Romania con le sorelle, fino all'anno 2004, e la solidità dei rapporti familiari.
A dire degli impugnanti, in particolare, il primo giudice non avrebbe considerato che, secondo quanto desumibile dal documentale in atti, le sorelle della vittima, Pt_5
e avevano rispettivamente ventinove e trentaquattro anni, ed erano Pt_4 pertanto quasi “coetanee” del soggetto deceduto, dato che poteva far supporre un legame profondo e saldo, per aver condiviso l'infanzia nella stessa casa di famiglia;
e che, se aveva lasciato nel 2006 la casa di famiglia in Romania, per Persona_1 convivere con la compagna in Napoli, era stato in breve tempo raggiunto in Italia dal padre, che aveva avuto da una seconda moglie gli altri due figli, nati anch'essi a
Napoli.
Del resto, lo stesso Tribunale di Milano, in una causa avente il medesimo oggetto ma intercorrente tra la convivente di , in proprio e quale esercente la Persona_1 potestà sui tre figli minori, e l' aveva riconosciuto in favore di ognuno di CP_1
essi l'importo di € 250.000,00.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pertanto, “pur volendo rispettare la scelta del Tribunale di Napoli di applicare le
Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018”- piuttosto che quelle di Roma, ritenute preferibili perché più specifiche e predeterminate – andava censurato l'operato del Giudice di prime cure per non aver applicato correttamente le tabelle prescelte, non provvedendo a personalizzare in aumento il quantum del risarcimento, apprezzando le evidenziate circostanze, evincibili dalla documentazione versata in atti.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi, non apparendo idonei a sovvertire il segno delle statuizioni impugnate.
Come infatti appare desumibile dall'esposizione che precede, gli appellanti, pur prestando acquiescenza alla scelta del Giudice di prime cure di applicare le tabelle del Tribunale di Milano – dagli stessi indicate, del resto, fin dal ricorso introduttivo,
“in alternativa” a quelle previste dal Tribunale di Roma – hanno invocato una liquidazione di importi maggiori rispetto a quelli in concreto quantificati, assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto presumere, sulla scorta delle sole circostanze documentali sopra esposte, un pregiudizio di entità superiore alla misura minima prevista nelle predette tabelle.
L'assunto non coglie nel segno, non risultando né allegate, né provate circostanze di fatto tali da giustificare il riconoscimento di importi risarcitori eccedenti quelli che il primo Giudice ha liquidato, all'esito di un ponderato apprezzamento delle emergenze processuali.
Al fine di compiutamente delineare l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte distrettuale, e conseguentemente circoscrivere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti, mette conto dunque soffermarsi sulle particolari caratteristiche della pretesa risarcitoria azionata, sulla scorta di un fatto storico - il decesso di quale trasportato sul ciclomotore Piaggio Beverly 250 tg.CLC4EVB - Persona_1
pacifico tra le parti;
occorre dunque prendere le mosse dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che possono ormai ritenersi consolidati, verificando poi se il Tribunale ne abbia fatto coerente applicazione, in punto di liquidazione del danno, alla luce delle emergenze procedimentali.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Viene dunque in rilievo la richiesta, proposta dagli attori, di risarcimento del cd.
“danno da perdita del congiunto”.
La morte di un congiunto, cagionata dal fatto illecito o dall'inadempimento di terzi, pone diverse problematiche giuridiche quanto alla tipologia di danni risarcibili, che possono essere di tipo patrimoniale e non patrimoniale, ed all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio.
Di particolare complessità è, in particolare, il dibattito giurisprudenziale stratificatosi nel corso degli anni in riferimento alla perimetrazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, azionato nel presente giudizio.
La risarcibilità iure proprio riguarda in linea di principio il pregiudizio subito dai familiari quanto al loro diritto di estrinsecare la propria personalità all'interno di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, da intendersi quale luogo in cui l'individuo si forma, cresce e vive, giovandosi di quella rete solidaristica di affetti, comprensioni, supporti e gratificazioni che normalmente derivano dal confronto quotidiano con persone care.
Viene dunque in rilievo la compromissione di valori che rinvengono specifica consacrazione all'interno del testo costituzionale, ed in particolare negli artt. 2, 3, 29
e 30 Cost., che si pongono quale fonte della tutela risarcitoria, operando in combinato disposto con l'art. 2059 c.c.
Secondo l'impostazione teorica tradizionale e più risalente, i nocumenti patiti dal congiunto per la dipartita di una persona cara non potevano essere risarciti, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 1223 c.c., che accorda il risarcimento per i soli danni che costituiscano conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo, e non anche per i cd. “danni da rimbalzo”. ( cfr. Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372).
Ciò nondimeno, tale impostazione teorica è stata oggetto di superamento ad opera della più avvertita giurisprudenza di legittimità, la cui esegesi evolutiva ha evidenziato l'atecnicità della nozione di “danni da rimbalzo”, in quanto l'uccisione del congiunto lede contemporaneamente ed in via immediata e diretta l'incolumità personale dello stesso ed il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità nella famiglia (Cass. civ., Sez. III,
31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828).
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale ottica interpretativa risulta il frutto di una rilettura evolutiva del dato letterale di cui all'art. 1223 c.c., alla luce delle prospettazioni che, in ambito penalistico, hanno mitigato la rigidità della teoria della conditio sine qua non. Il riferimento è alla teoria della cd. “causalità adeguata”, in base alla quale devono considerarsi non ristorabili soltanto quei danni che costituiscano conseguenze del tutto eccentriche e non preventivabili dell'evento lesivo, non ponendosi alcun dubbio per i pregiudizi che derivano dallo stesso secondo l'id quod plerumque accidit, come accade per la sofferenza e la costernazione derivanti dalla morte di una persona cara (Cass. civ.,
Sez. Un., 22 maggio 2002, n. 9556; Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2003, n. 16525).
Ad ogni modo, la configurabilità in astratto di una siffatta tipologia di danno non patrimoniale, non esime certamente le parti che ne domandano il risarcimento in giudizio dall'onere di provare, sebbene anche con l'utilizzo di criteri presuntivi, la concreta verificazione dello stesso, trattandosi di cd. “danno – conseguenza”.
Da ciò consegue che il risarcimento del danno può accordarsi soltanto nei confronti di coloro i quali dimostrino la concreta sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata da un profondo legame affettivo e solidaristico con il defunto, dal cui sconvolgimento sia derivato un pregiudizio di natura biologica, morale o esistenziale specificamente provato.
Infine, quanto al profilo della concreta liquidazione del danno non patrimoniale, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno specificato che occorre procedere ad una quantificazione unitaria e sintetica dello stesso, sicché il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno (Cass. civ,
Sez. Un., 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), onde evitare duplicazioni risarcitorie conseguenti all'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. In altre parole, oggetto della valutazione giudiziaria, quando il giudice è chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali, è, nel prisma del danno non patrimoniale, la complessiva sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo le più recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. sez. 3, ordinanza n. 17208 del 26/06/2025; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7743 dell'08/04/2020; Cass. sez. III, n. 21230 del 20.10.2016; Cass. sez. III, n.29332 del
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7.12.2017), soprattutto nel caso di relazioni non rientranti nell'ambito della cosiddetta famiglia nucleare – non potendosi limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"- è necessario provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (così, in motivazione, Cass. sez. 3, ordinanza n. 17208 del 26/06/2025)
Al riguardo va evidenziato che le sentenze n. 8827 e a 8828 del 31/05/2003 hanno ridefinito, rispetto alle opinioni tradizionali, presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale e la lettura, costituzionalmente orientata, data da dette sentenze all'art. 2059 c.c., è stata condivisa e fatta propria da Cass., sez. un., n.
26972/2008, che tale lettura ha pure espressamente "completato" nei termini specificati in quella pronuncia. In particolare, nella sentenza del 2008 le Sezioni
Unite della Suprema Corte, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, hanno esteso la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale, nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto, consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (v. in particolare sentenze n. 8827 e n. 8828/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con tutte le sentenze sopra richiamate, hanno precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
E' pertanto necessario che i congiunti provino di aver subito un effettivo danno dalla perdita del proprio congiunto, dovendosi verificare in ciascun caso concreto se ricorrano i presupposti per il risarcimento, mediante la prova della effettività e della consistenza della relazione, nonché della intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita del legame familiare, ma esige la dimostrazione di cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr., di recente, Cass. Civ. 10527/2011; Cass. sez. 3, n. 19402 del
22/08/2013).
Tale aspetto o voce del danno non patrimoniale consiste invero propriamente nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto. È lo sconvolgimento foriero di "scelte di vita diverse", in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, lo "sconvolgimento" che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572).
Se, dunque, il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale, che può assumere il duplice aspetto della sofferenza
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione ( Cass. sez. 3, sentenza n. 25843 del 13/11/2020), va opportunamente ribadito che, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (
Cass.sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).
Pur ammessa, dunque, in astratto la risarcibilità della lesione di tale valore costituzionalmente protetto, è, tuttavia, compito del giudice accertare, in concreto,
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e risultino provate, e provvedendo alla loro integrale riparazione, senza incorrere nel rischio di duplicare il ristoro di uno stesso riflesso negativo dell'illecito sulla persona, sol perché diversamente denominato (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972). Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato – danno che nel caso di specie non viene specificamente in rilievo- atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, oggetto di accertamento medico-legale, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale.
I più recenti approdi raggiunti dalla Corte di legittimità in subiecta materia (cfr. in motivazione, Cass. sez. III, n.26140/2023), hanno poi rimarcato che il giudice di merito – in vista dell'accertamento (concreto e non astratto) e della quantificazione
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del danno non patrimoniale risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma
17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico relazionale dal danno morale.
Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata dalla Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi costantemente predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014,
233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-
371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite della Suprema Corte (SU. n.
6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte,
Cass. n. 8827/2003).
Anche alla luce della novella legislativa poc'anzi richiamata è stato pertanto riaffermato il principio per cui esiste (ed è sempre esistita, anche prima del ricordato intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico- relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore,
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito.
Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza.
Al riguardo, giova anche osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa, la cui giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in seno all'attuale sistema della responsabilità civile: Cass.
s.u. 26972/2008, cit.
Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.
In buona sostanza, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate,
a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u.
26792/2008, cit.).
Pertanto, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 -
01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale
(coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale, come nel caso dell'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado del rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità
– che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Tali principi hanno pure trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a
Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama a sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901,
7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. “progetto sanità” della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n.
16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale.
Volgendo all'applicazione alla fattispecie di tali univoci principi, mette conto osservare che, se le tabelle milanesi propongono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da morte del congiunto - idonea a ricomprendere sia il pregiudizio tradizionalmente qualificato come “danno morale”, sia il cosiddetto “danno da perdita del rapporto parentale”, relativo ai profili dinamico-relazionali- nel caso di specie alcuna specifica allegazione è stata offerta dagli attori su un mutamento delle abitudini di vita conseguente alla perdita del congiunto, tale da travalicare l'aspetto dell'intima sofferenza morale e riverberarsi negli aspetti relazionali esterni delle loro esistenze, sicché deve ritenersi che non possa essere riconosciuta alcuna somma a
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tale titolo, sostanzialmente ascrivibile agli aspetti “ dinamico-relazionali del danno non patrimoniale”.
Invero, al di là delle circostanze documentali che gli impugnanti hanno inteso valorizzare nell'atto di gravame, essenzialmente ascrivibili alla lettura delle certificazioni anagrafiche relative alle parti ed alla vittima del sinistro, alcun elemento istruttorio hanno offerto gli istanti al fine di suffragare la ricorrenza di un pregiudizio dinamico- relazionale, né una particolare intensità della relazione familiare- mediante la dimostrazione delle pregresse abitudini di vita, dell'intensità della frequentazione o delle altre variegate evenienze sopra menzionate a fini esemplificativi- fonte di un pregiudizio che ecceda la sofferenza soggettiva che il
Tribunale ha ritenuto presumibile, in ragione della prossimità formale del legame parentale.
Trattasi di conclusioni che questa Corte distrettuale condivide pienamente, e senza dubbio conformi all'insegnamento della Corte Suprema che ha affermato - e reiteratamente ribadito (da ultimo, Cass. n.5769/2024) - il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti circostanze, queste ultime, le quali potranno però essere valutate ai fini del quantum debeatur; in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche
Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253).
Nondimeno, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass.
17/01/2018, n. 901), può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare. ( cfr., ancora, da ultimo, Cass. n.5769/2024)
Orbene, nel caso di specie, al di là dei documenti prodotti, da cui inferire il luogo di nascita e di residenza delle parti, alcun elemento istruttorio risulta offerto dalle stesse, che neppure hanno articolato una prova testimoniale, al fine di suffragare un radicale mutamento delle abitudini di vita, determinante un pregiudizio di tipo dinamico- relazionale, o una sofferenza soggettiva di particolare intensità, eccedente quella presumibile, che appare dunque adeguatamente ristorata dal primo Giudice.
Né, tanto meno, gli elementi indicati nell'atto di gravame consentono di inferire, in via presuntiva, un pregiudizio eccedente la soglia minima indicata dal primo Giudice.
Risulta per converso dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di impugnazione che il defunto, nell'anno 2006, e cioè quando aveva circa venti anni, lasciò la famiglia di origine in Romania per trasferirsi a Napoli con la sua compagna, con cui ebbe a formare un nucleo familiare autonomo.
Se è vero, poi, che dopo pochi anni anche suo padre ebbe a trasferirsi a Napoli, è pur vero che anche tale genitore odierno appellante formò una nuova famiglia, tanto da generare con un'altra moglie altri due figli, anch'essi appellanti, nati il 13 giugno
2008, i cui rapporti con la vittima del sinistro, in termini di frequentazione e intensità del legame familiare, non risultano in alcun modo provati.
D'altro canto, con l'intervenuto trasferimento in Italia, venne pure a cessare la convivenza della vittima con le sorelle interventrici nel giudizio di primo grado, che- stando alle certificazioni anagrafiche e ai documenti di identità- restarono in
Romania.
Appare allora evidente che, ferma l'entità del pregiudizio riconoscibile in via presuntiva, in termini di sofferenza soggettiva, che si reputa correttamente liquidato dal Giudice di prime cure – in ragione dell'oggettiva prossimità del legale familiare –
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda qualsiasi maggiorazione dell'entità del risarcimento non troverebbe adeguato supporto probatorio e si risolverebbe in un automatismo non praticabile, per tutti gli argomenti finora esposti.
Da ciò il rigetto del primo motivo di appello e la conferma in parte qua della sentenza impugnata.
6.2 Merita invece solo parziale accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno censurato il capo relativo alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che tale liquidazione sarebbe incongrua ed eccessivamente riduttiva rispetto al valore della causa - determinato sulla base del criterio del decisum, che a loro dire ascenderebbe ad € 235.340,00 - avendo il Tribunale riconosciuto, a titolo di compenso professionale, la somma di € 10.500,00, prossima al minimo tabellare, senza fare applicazione della maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, del DM
n.55 del 2014 per la difesa di più parti e senza riconoscere la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 8, del medesimo decreto, in ragione della manifesta fondatezza delle difese dei ricorrenti.
Orbene, errano in primo luogo gli impugnanti nell'affermare che, nel determinare il valore della presente controversia al fine di quantificare le spese di lite, debba sommarsi, sulla base del decisum, il valore delle singole domande: secondo quanto in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato. (Cass. sez. 1, ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Cass. sez. 6
- 3, ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Cass. sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Cass. sez. 2, Sentenza
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Cass. sez. L, Sentenza
n. 6901 del 14/12/1982; Cass. sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3,
Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962).
L'importo della domanda a cui commisurare il valore della controversa è pertanto pari ad € 146.960,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, pari alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno in favore di , padre della Pt_1 vittima primaria.
Coglie nel segno, per converso, il motivo di gravame nel protestare che, senza alcuna giustificazione, il giudice di prime cure non ha riconosciuto le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2 del DM n. 55 del 2014. Tale norma stabilisce il principio c.d.
“del compenso unico”: vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato in misura percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m. 55/14).
Questo principio antichissimo – secondo quanto precisato dalla Suprema Corte nella recente ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 - è un corollario dell'art. 92, comma primo (primo inciso), c.p.c., ed ha lo scopo di evitare che il soccombente possa essere costretto a rifondere alla parte vittoriosa spese inutilmente sostenute, od addirittura superiori a quelle da essa effettivamente sostenute (Sez. 2, Sentenza n. 18624 del
12/08/2010).
Tanto debitamente premesso – come pure chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia n.10367/2024 - per le prestazioni professionali, come quella in oggetto, completate prima dell'entrata in vigore del d.m. 13.8.2022, n. 147, (avvenuta per l'appunto il 23.10.2023), l'aumento poteva applicarsi “di regola”, e dunque in base alle circostanze del caso;
secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. in motivazione, ancora Cass. n.10367/2024) “di regola”, tuttavia, non vuol dire né “ad arbitrio”, né “a sensazione” del giudice. Se la regola era quella dell'aumento, e
l'eccezione quella della misura standard, ciò vuol dire che mentre il giudice il quale avesse applicato l'aumento non aveva alcun obbligo di motivare la propria decisione, la scelta di non applicare l'aumento imponeva al giudice l'obbligo di indicare le ragioni per cui intese derogare alla regola generale”.
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Sulla scorta di tali univoci principi, merita emenda la sentenza gravata laddove, senza indicare le ragioni della mancata applicazione del precitato aumento, ha liquidato il compenso in una misura intermedia tra quella minima e quella media.
Procedendo alla riliquidazione del compenso dovuto, pertanto, in assenza di specifiche ragioni legittimanti il mancato riconoscimento della predetta maggiorazione, questa Corte ritiene di liquidare il compenso professionale nella misura minima prevista, dal DM n. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, per le quattro fasi, per le cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00: ciò considerando la limitata attività processuale svolta, senza espletamento di istruttoria orale, anche all'esito del mutamento del rito disposto dal primo Giudice, mediante passaggio dal rito sommario al rito ordinario, essendo il giudizio originariamente introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Si reputa poi di dover applicare, sull'importo così risultante, pari ad € 7.795,00, l'aumento complessivo del
120%, considerando la difesa di cinque parti e l'applicazione della maggiorazione del
30%, per ognuna delle quattro parti eccedenti la prima, per un importo complessivo pari ad € 17.149,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, in conformità del prospetto elaborato dagli impugnanti alle pagg. 8 e 9 dell'atto di gravame.
Evidentemente infondata, infine – alla luce degli argomenti esposti nel precedente paragrafo - è la pretesa volta all'applicazione della maggiorazione di cui all'art 4, comma 8, del medesimo D.M. n. 55 del 2014, prevista per l'ipotesi di manifesta fondatezza delle tesi sostenute dalla parte vittoriosa;
appare infatti evidente, anche in considerazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria in misura ridotta rispetto a quella reclamata, che le tesi sostenute dagli impugnanti non potessero ritenersi
“manifestamente fondate”, ma bisognevoli di un approfondito vaglio, all'esito del quale sono risultate parzialmente fondate.
In ragione delle considerazioni che precedono, il secondo motivo deve essere solo parzialmente accolto e per l'effetto l' deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore dell'avv. Stefania Rondini, dichiaratasi anticipataria, a titolo di compenso professionale - e ferma la quantificazione degli esborsi incontestatamente operata dal Giudice di primo grado – dell'importo di €
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17.149,00, in luogo del minor importo liquidato dal Tribunale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
7. Quanto alle spese di lite relative al presente grado di giudizio, deve farsi in linea di principio applicazione del principio secondo cui il valore della controversia va fissato
- in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"). (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del
11/09/2007)
Tuttavia, l'accoglimento in minima parte dell'impugnazione, per il limitato profilo relativo alla quantificazione delle spese di lite, tra l'altro liquidate comunque in misura notevolmente inferiore a quella reclamata nell'atto di gravame, giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10310/2019:
1) In parziale accoglimento dell'impugnazione, e ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza impugnata, condanna l al pagamento, Controparte_1
a titolo di compenso professionale, in favore dell'avv. Stefania Rondini, dichiaratasi anticipataria, dell'importo di € 17.149,00, in luogo del minor importo liquidato dal
Giudice di prime cure al secondo capo del dispositivo della sentenza impugnata, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Compensa le spese di lite relative al presente grado.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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