Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3505
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Sentenza 9 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Venezia nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison, riguarda una causa di responsabilità extracontrattuale promossa da un attore in qualità di erede di un militare italiano deportato durante la Seconda Guerra Mondiale. L'attore ha richiesto l'accertamento della responsabilità della Repubblica Italiana e di un altro ente per i danni subiti dal suo dante causa, chiedendo un risarcimento complessivo di € 78.795,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Dall'altra parte, il convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda, sostenendo il difetto di giurisdizione e la nullità della notifica, nonché la mancanza di legittimazione passiva.

Il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti del convenuto, evidenziando che la normativa vigente, in particolare il D.L. 36/2022, ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra, stabilendo che solo lo Stato italiano è legittimato a risarcire. Inoltre, il Giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo che il diritto al risarcimento fosse ormai estinto, poiché le domande erano state presentate oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dal codice civile. Pertanto, le domande attoree sono state respinte, con compensazione delle spese legali tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3505
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 3505
    Data del deposito : 9 luglio 2025

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