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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 423/2022 depositato il 11/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1117/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 14/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703860-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 423/2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Bari n. 1117/10/2021, depositata in Segreteria il 14/07/2021, di accoglimento del ricorso (con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 1.500,00 oltre accessori) proposto avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, relativo a IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale
Comunale e IRAP, per l'anno 2014, con recupero di costi per un ammontare complessivo di € 12.285,00.
L'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con la condanna della contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
La contribuente sig.ra Resistente_1 si è costituita con rituali controdeduzioni con appello incidentale in data 04/04/2022 per il rigetto dell'avverso gravame con la conferma della sentenza di prime cure con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di gravame.
All'udienza del 5/11/2025, sentito il Relatore e uditi il dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e l'Avv. Difensore_1, per la contribuente, che ha insistito per il rigetto dell'appello e per la condanna alle spese del gravame, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico mezzo di gravame l'Agenzia appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza gravata in relazione all'art. 109 del DPR n. 917/1986 e all'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973 nonché il difetto di prova ai sensi dell'art. 2697 c. c..
In sintesi, ad avviso dell'Ufficio, i costi dedotti dalla contribuente sarebbero privi dei requisiti previsti dall'art. 109 del DPR n. 917/1986 e dell'art. 39, 1° comma, lett. c) e d), del DPR n. 600/1973.
In altre parole, la sentenza gravata avrebbe violato la regola dell'onere della prova in quanto i costi dedotti sarebbero stati in realtà indeducibili.
Va detto, però, che la sentenza di prime cure ha dimostrato l'inerenza di tali costi all'attività medica svolta dalla dott.ssa Resistente_1 con una motivazione ampia e approfondita che non ha trovato adeguata confutazione nelle doglianze dell'Ufficio appellante.
Come precisa la difesa della dott.ssa Resistente_1, la medesima ha svolto la professione di medico di famiglia in forma associativa di “super rete – super gruppo” con altri medici al fine di garantire il servizio di assistenza sanitaria ad un ingente numero di pazienti per un numero congruo di ore giornaliere.
In particolare, la dott.ssa Resistente_1 in data 31/12/2011, in esecuzione degli accordi collettivi nazionali e regionali di categoria, ha sottoscritto distinte “convenzioni per il servizio di assistenza a supporto dell'ordinato e sistematico svolgimento dell'attività professionali”.
Con dette convenzioni la contribuente ha affidato alla società cooperativa “Società_1” di Luogo_1 per l'anno 2012 e fino al 28/02/2013 l'esecuzione dei servizi di segreteria (a fronte di un corrispettivo mensile di € 1.020,00, oltre IVA) e di assistenza infermieristica (a fronte di un corrispettivo mensile di € 660,00, oltre
IVA). Successivamente, in data 28/02/2013, ha concluso un'analoga convenzione con il “
Consorzio_1” con sede in Luogo_1 con scadenza al 28/02/2015.
Alla luce di tali circostanze di fatto, che non hanno formato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, appare evidente l'infondatezza dell'appello in quanto l'avvenuta stipulazione delle predette convenzioni e la consequenziale predeterminazione in sede convenzionale dei costi sostenuti e, dunque, il carattere di puntuale esecuzione della convenzione comprovato dall'emissione delle 26 fatture che hanno tratto origine dalle su richiamate convenzioni, rendono certa l'esistenza e l'inerenza dei costi de quibus. Certezza e inerenza che trovano ulteriore conferma dalla documentazione bancaria, a tal proposito, esibita dalla contribuente, dai modelli CUD del personale interessato che ha prestato le attività cui si riferiscono dette fatture nonché dalla circostanza essenziale che la ASL Bari ha, puntualmente, rimborsato alla contribuente le somme dalla medesima anticipate in favore della Società_1 e del Consorzio_2 in virtù del riconoscimento, effettuato dalla stessa ASL, dell'associazione “super – rete super – gruppo” cui la stessa contribuente aveva aderito.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Bari, è infondato e va, pertanto, rigettato con l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e con assorbimento delle ulteriori doglianze dedotte dalla contribuente e riproposte con l'appello incidentale che, pertanto, va dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari con l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
condanna l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari al pagamento, in favore della dott.ssa Resistente_1, delle spese del presente giudizio di gravame liquidate in € 2.000,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Bari il 5 novembre 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 423/2022 depositato il 11/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1117/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 14/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703860-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 423/2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Bari n. 1117/10/2021, depositata in Segreteria il 14/07/2021, di accoglimento del ricorso (con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 1.500,00 oltre accessori) proposto avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, relativo a IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale
Comunale e IRAP, per l'anno 2014, con recupero di costi per un ammontare complessivo di € 12.285,00.
L'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con la condanna della contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
La contribuente sig.ra Resistente_1 si è costituita con rituali controdeduzioni con appello incidentale in data 04/04/2022 per il rigetto dell'avverso gravame con la conferma della sentenza di prime cure con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di gravame.
All'udienza del 5/11/2025, sentito il Relatore e uditi il dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e l'Avv. Difensore_1, per la contribuente, che ha insistito per il rigetto dell'appello e per la condanna alle spese del gravame, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico mezzo di gravame l'Agenzia appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza gravata in relazione all'art. 109 del DPR n. 917/1986 e all'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973 nonché il difetto di prova ai sensi dell'art. 2697 c. c..
In sintesi, ad avviso dell'Ufficio, i costi dedotti dalla contribuente sarebbero privi dei requisiti previsti dall'art. 109 del DPR n. 917/1986 e dell'art. 39, 1° comma, lett. c) e d), del DPR n. 600/1973.
In altre parole, la sentenza gravata avrebbe violato la regola dell'onere della prova in quanto i costi dedotti sarebbero stati in realtà indeducibili.
Va detto, però, che la sentenza di prime cure ha dimostrato l'inerenza di tali costi all'attività medica svolta dalla dott.ssa Resistente_1 con una motivazione ampia e approfondita che non ha trovato adeguata confutazione nelle doglianze dell'Ufficio appellante.
Come precisa la difesa della dott.ssa Resistente_1, la medesima ha svolto la professione di medico di famiglia in forma associativa di “super rete – super gruppo” con altri medici al fine di garantire il servizio di assistenza sanitaria ad un ingente numero di pazienti per un numero congruo di ore giornaliere.
In particolare, la dott.ssa Resistente_1 in data 31/12/2011, in esecuzione degli accordi collettivi nazionali e regionali di categoria, ha sottoscritto distinte “convenzioni per il servizio di assistenza a supporto dell'ordinato e sistematico svolgimento dell'attività professionali”.
Con dette convenzioni la contribuente ha affidato alla società cooperativa “Società_1” di Luogo_1 per l'anno 2012 e fino al 28/02/2013 l'esecuzione dei servizi di segreteria (a fronte di un corrispettivo mensile di € 1.020,00, oltre IVA) e di assistenza infermieristica (a fronte di un corrispettivo mensile di € 660,00, oltre
IVA). Successivamente, in data 28/02/2013, ha concluso un'analoga convenzione con il “
Consorzio_1” con sede in Luogo_1 con scadenza al 28/02/2015.
Alla luce di tali circostanze di fatto, che non hanno formato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, appare evidente l'infondatezza dell'appello in quanto l'avvenuta stipulazione delle predette convenzioni e la consequenziale predeterminazione in sede convenzionale dei costi sostenuti e, dunque, il carattere di puntuale esecuzione della convenzione comprovato dall'emissione delle 26 fatture che hanno tratto origine dalle su richiamate convenzioni, rendono certa l'esistenza e l'inerenza dei costi de quibus. Certezza e inerenza che trovano ulteriore conferma dalla documentazione bancaria, a tal proposito, esibita dalla contribuente, dai modelli CUD del personale interessato che ha prestato le attività cui si riferiscono dette fatture nonché dalla circostanza essenziale che la ASL Bari ha, puntualmente, rimborsato alla contribuente le somme dalla medesima anticipate in favore della Società_1 e del Consorzio_2 in virtù del riconoscimento, effettuato dalla stessa ASL, dell'associazione “super – rete super – gruppo” cui la stessa contribuente aveva aderito.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Bari, è infondato e va, pertanto, rigettato con l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e con assorbimento delle ulteriori doglianze dedotte dalla contribuente e riproposte con l'appello incidentale che, pertanto, va dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari con l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
condanna l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari al pagamento, in favore della dott.ssa Resistente_1, delle spese del presente giudizio di gravame liquidate in € 2.000,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Bari il 5 novembre 2025