Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 456
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea motivazione della sentenza in relazione all'art. 109 del DPR n. 917/1986 e all'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973 nonché difetto di prova ai sensi dell'art. 2697 c. c.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse adeguatamente dimostrato l'inerenza dei costi all'attività medica svolta dalla contribuente, senza che le doglianze dell'Ufficio appellante avessero fornito un'adeguata confutazione. La stipulazione di convenzioni per servizi di segreteria e assistenza infermieristica, la predeterminazione dei costi, l'emissione di fatture, la documentazione bancaria e i modelli CUD, unitamente ai rimborsi ASL, hanno confermato l'esistenza e l'inerenza dei costi.

  • Improcedibile
    Appello incidentale

    L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, dato il rigetto dell'appello principale e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 456
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 456
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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