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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17513/2025 R.G. promosso da
(avv. BONARDI SABRINA) Parte_1 C.F._1
e
GU TT ( ) (avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1
e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre.
I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) I padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta sussista l'accordo dei genitori ed in ogni caso:
- Settimana I: le giornate di martedì e venerdì, sabato e domenica tutte con pernotto.
1 -Settimana II: le giornate di martedì, giovedì e venerdì tutte con pernotto.
- Durante l'estate 3 settimane anche non consecutive.
3) Il signor TT ID, considerate le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche del medesimo, la maggiore permanenza del minore presso la madre, si obbliga a versare mensilmente alla signora Parte_1 per il concorso nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 11 di ogni mese (a far data dal mese di aprile
2026 entro il giorno 20), la somma di € 420,00 (euro quattrocentoventi/00) a decorrere dal mese di agosto 2026, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e ciò fino alla completa indipendenza economica del figlio
4) Relativamente alle spese straordinarie, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e gruppo estivo;
2 spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio minore sarà percepito nella misura del 100% dalla madre signora Parte_1
6) L'immobile acquistato in comproprietà dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e gravato da mutuo rimarrà assegnato alla signora che si trasferirà a vivere nello stesso a lavori di ristrutturazione ultimati, Pt_1 unitamente al figlio.
7) I ricorrenti stabiliscono e pattuiscono che il signor TT cederà alla signora la sua quota di Pt_1 proprietà sull'immobile in precedenza descritto, con relative pertinenze.
Il trasferimento delle quote verrà effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2026 al prezzo di € 15.000,00 e accollo liberatorio da parte della signora da versarsi come segue: Pt_1
- € 5.000,00 entro 2 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- € 5.000,00 entro il 31/12/2025;
- 5.000,00 al trasferimento della quota di proprietà che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/03/2026.
8) Il signor TT si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 31 luglio 2025; a fronte di ciò, la signora si impegna, dal mese di agosto 2025, a farsi carico del pagamento dell'intera rata del mutuo. Pt_1
9) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per i figli minori.
9) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla audizione del figlio minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
10) Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nato il [...] a [...]) e, con Persona_2 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17513/2025 R.G. promosso da
(avv. BONARDI SABRINA) Parte_1 C.F._1
e
GU TT ( ) (avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1
e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre.
I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) I padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta sussista l'accordo dei genitori ed in ogni caso:
- Settimana I: le giornate di martedì e venerdì, sabato e domenica tutte con pernotto.
1 -Settimana II: le giornate di martedì, giovedì e venerdì tutte con pernotto.
- Durante l'estate 3 settimane anche non consecutive.
3) Il signor TT ID, considerate le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche del medesimo, la maggiore permanenza del minore presso la madre, si obbliga a versare mensilmente alla signora Parte_1 per il concorso nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 11 di ogni mese (a far data dal mese di aprile
2026 entro il giorno 20), la somma di € 420,00 (euro quattrocentoventi/00) a decorrere dal mese di agosto 2026, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e ciò fino alla completa indipendenza economica del figlio
4) Relativamente alle spese straordinarie, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e gruppo estivo;
2 spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio minore sarà percepito nella misura del 100% dalla madre signora Parte_1
6) L'immobile acquistato in comproprietà dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e gravato da mutuo rimarrà assegnato alla signora che si trasferirà a vivere nello stesso a lavori di ristrutturazione ultimati, Pt_1 unitamente al figlio.
7) I ricorrenti stabiliscono e pattuiscono che il signor TT cederà alla signora la sua quota di Pt_1 proprietà sull'immobile in precedenza descritto, con relative pertinenze.
Il trasferimento delle quote verrà effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2026 al prezzo di € 15.000,00 e accollo liberatorio da parte della signora da versarsi come segue: Pt_1
- € 5.000,00 entro 2 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- € 5.000,00 entro il 31/12/2025;
- 5.000,00 al trasferimento della quota di proprietà che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/03/2026.
8) Il signor TT si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 31 luglio 2025; a fronte di ciò, la signora si impegna, dal mese di agosto 2025, a farsi carico del pagamento dell'intera rata del mutuo. Pt_1
9) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per i figli minori.
9) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla audizione del figlio minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
10) Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nato il [...] a [...]) e, con Persona_2 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL
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