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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 718/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - P.zza Coppola 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7611 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nata a [...] il Data nascita_1 e residente Indirizzo_1, rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento n. 7611 del 29.04.2025, prot. 260 del 29.04.2025, avente ad oggetto IMU 2019, in base al quale viene richiesto l'importo di euro 2.108,00. Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Incompetenza del Consiglio Comunale in ordine alla deliberazione delle aliquote.
2) Illegittimità della pretesa delle aree fabbricabili indicate ai nn. 1 e 2 dell'avviso impugnato.
3) Non debenza di sanzioni ed interessi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di parziale accoglimento.
In riferimento al primo motivo di ricorso il rilievo riguardante la incompetenza del Consiglio Comunale a determinare l'aliquota IMU non trova conforto normativo essendo demandato a tale organo istituzionale dalla legge n. 147/2013 che, ai commi 675-676-677, ne attribuisce il potere all'Ente locale, con deliberazione del Consiglio Comunale, confermando quanto regolato dal D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011.
Avendo riguardo al secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa per incompetenza e violazione del divieto di retroattività della delibera di Giunta, per agrarietà del terreno e sul quantum.
Sul punto viene evidenziato che la semplice previsione dello strumento urbanistico generale adottato dal
Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'IMU sull'area edificabile suscettibile di essere utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione dei relativi strumenti attuativi, atteso che la norma fiscale tiene conto della suscettibilità edificatoria;
mentre quella urbanistica poggia sulla sull'effettiva capacità edificatoria.
Relativamente al divieto di retroattività, la Corte di Cassazione ha chiarito che le delibere con le quali i
Comuni accertano i valori medi di mercato delle aree edificabili per la determinazione dell'IMU e della TASI, possono avere valore retroattivo (Cfr. Ordinanza 12550/2024).
L'approvazione delle tabelle di riferimento, in ogni caso, non può essere assimilata ad una variazione di aliquota, bensì ad un adeguamento della base imponibile, scaturente dal valore venale che naturalmente lievita a seguito dell'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica.
Certamente il contribuente può contestare il valore dei terreni dimostrando il minor valore degli stessi con idonea documentazione;
ma ciò non è avvenuto nel caso specifico in quanto la relazione tecnica allegata al ricorso fa riferimento ad una annualità d'imposta diversa da quella indicata nell'avviso di accertamento opposto.
Parte ricorrente inoltre non ha provato il nesso di causalità tra l'imprenditore agricolo professionale o proprietario del terreno e l'effettiva conduzione dei terreni non risultando versata in atti documentazione idoea ai fini probatori.
Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, ossia la non debenza di interessi e sanzioni, questo giudice ritiene che le sanzioni non siano applicabili poiché si può individuare nel caso in ispecie quella situazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 546/1992 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha approvato i valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo IMU anno 2019 è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva ai fini della inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che è requisito di imputabilità alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt. 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 472/1997.
Parimenti, anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta risulta determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento notificato dall'Ente Locale, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era ancora stato determinato in maniera compiuta.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato relativamente a sanzioni e interessi, onera il Comune resistente a rideterminare la pretesa come indicato in parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 718/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - P.zza Coppola 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7611 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nata a [...] il Data nascita_1 e residente Indirizzo_1, rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento n. 7611 del 29.04.2025, prot. 260 del 29.04.2025, avente ad oggetto IMU 2019, in base al quale viene richiesto l'importo di euro 2.108,00. Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Incompetenza del Consiglio Comunale in ordine alla deliberazione delle aliquote.
2) Illegittimità della pretesa delle aree fabbricabili indicate ai nn. 1 e 2 dell'avviso impugnato.
3) Non debenza di sanzioni ed interessi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di parziale accoglimento.
In riferimento al primo motivo di ricorso il rilievo riguardante la incompetenza del Consiglio Comunale a determinare l'aliquota IMU non trova conforto normativo essendo demandato a tale organo istituzionale dalla legge n. 147/2013 che, ai commi 675-676-677, ne attribuisce il potere all'Ente locale, con deliberazione del Consiglio Comunale, confermando quanto regolato dal D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011.
Avendo riguardo al secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa per incompetenza e violazione del divieto di retroattività della delibera di Giunta, per agrarietà del terreno e sul quantum.
Sul punto viene evidenziato che la semplice previsione dello strumento urbanistico generale adottato dal
Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'IMU sull'area edificabile suscettibile di essere utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione dei relativi strumenti attuativi, atteso che la norma fiscale tiene conto della suscettibilità edificatoria;
mentre quella urbanistica poggia sulla sull'effettiva capacità edificatoria.
Relativamente al divieto di retroattività, la Corte di Cassazione ha chiarito che le delibere con le quali i
Comuni accertano i valori medi di mercato delle aree edificabili per la determinazione dell'IMU e della TASI, possono avere valore retroattivo (Cfr. Ordinanza 12550/2024).
L'approvazione delle tabelle di riferimento, in ogni caso, non può essere assimilata ad una variazione di aliquota, bensì ad un adeguamento della base imponibile, scaturente dal valore venale che naturalmente lievita a seguito dell'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica.
Certamente il contribuente può contestare il valore dei terreni dimostrando il minor valore degli stessi con idonea documentazione;
ma ciò non è avvenuto nel caso specifico in quanto la relazione tecnica allegata al ricorso fa riferimento ad una annualità d'imposta diversa da quella indicata nell'avviso di accertamento opposto.
Parte ricorrente inoltre non ha provato il nesso di causalità tra l'imprenditore agricolo professionale o proprietario del terreno e l'effettiva conduzione dei terreni non risultando versata in atti documentazione idoea ai fini probatori.
Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, ossia la non debenza di interessi e sanzioni, questo giudice ritiene che le sanzioni non siano applicabili poiché si può individuare nel caso in ispecie quella situazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 546/1992 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha approvato i valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo IMU anno 2019 è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva ai fini della inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che è requisito di imputabilità alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt. 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 472/1997.
Parimenti, anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta risulta determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento notificato dall'Ente Locale, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era ancora stato determinato in maniera compiuta.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato relativamente a sanzioni e interessi, onera il Comune resistente a rideterminare la pretesa come indicato in parte motiva. Spese compensate.