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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2024, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONI E DIVORZI (UNICO RICORSO) riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2118 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza dell'8.11.2024 vertente tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nadia Carmen Brignone ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in SAVONA, PIAZZA
MAMELI N. 6/5, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. MORIELLI RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VICO
DELL'OLIVO 4/1 MILLESIMO, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), nata a Savona il [...], in [...] curatore speciale Avv.
[...] C.F._4
Gabriella Provaggi, in proprio e con domicilio eletto in Finale Ligure, Via Unità d'Italia n. 10
-intervenute-
Con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, nel foglio depositato in data 5.7.2024, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “all'Ill.mo
Giudice del Tribunale di Savona, che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
1.Emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Al momento del recupero in capo alla parte ricorrente della piena capacità genitoriale affidare le figlie minori e in via esclusiva alla madre , dato il comportamento tenuto P_ CP_3 Parte_1
dal padre, in contrasto con il ruolo genitoriale, con collocazione presso la quale avranno la loro residenza stabile;
3. Disporre che il padre possa vedere le figlie in modalità protetta, affidando agli assistenti sociali competenti per territorio le modalità ed il calendario;
4. Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma non inferiore ad € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e , P_ CP_3
oltre il 50% delle spese ludiche, scolastiche, extra scolastiche e mediche non convenzionate dal SSN mediante versamento su conto corrente intestato alla IGnora con successivo adeguamento Parte_1
automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5. Disporre che la IGnora percepisca in modo esclusivo la pensione di invalidità e Pt_1
l'accompagnamento riconosciuto dall'INPS in favore della piccola , in qualità di genitore che si CP_3
occupa in modo esclusivo della LI minore invalida;
Controparte_3
6. Disporre che la IGnora sia l'unica a poter usufruire dei permessi e delle agevolazioni concessi CP_1
dalla Legge 104/92 per accompagnare la piccola alle visite e alle necessarie terapie;
CP_3
7. Disporre che il padre sottoscriva la documentazione necessaria al rilascio dei passaporti per i figli
[...]
e e la moglie P_ Controparte_3 Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oneri previdenziali e rimborso forfettario spese generali al 15% inclusi, in favore dello Stato, qualora permangano le condizioni di cui al T.U. Spese di
Giustizia, come da separata nota e/o istanza di liquidazione, in quanto parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
in caso contrario, qualora vengano meno in capo a parte ricorrente i requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali del presente giudizio, oneri previdenziali e rimborso forfettario spese generali al 15% inclusi, come da separata nota e/o istanza di liquidazione, secondo le disposizioni sulla soccombenza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insta affinché, l'Ill.mo Tribunale Civile di Savona Voglia disporre, qualora parte resistente non ottemperi all'obbligo di presentare le dichiarazioni personali dei redditi ed ogni altra documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale, in caso di contestazioni e/o, nel caso in cui lo ritenga opportuno, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita della parte resistente medesima, avvalendosi, se del caso, anche della Polizia Tributaria ed ordinandone l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
- Si insta affinché, l'Ill.mo Tribunale Civile di Savona, Voglia disporre perizia psicologica sul ove CP_1
ritenga opportuno il riconoscimento in favore del resistente di incontri in modalità non protetta.
- Si insta sull'ammissione dell'audizione della minore , come dalla stessa richiesta Controparte_2
- Si insta sull'ammissione di prova testimoniale sui capitoli della narrativa espunti da ogni termine valutativo e suggestivo.
Si indicano quali testimoni i IGnori
Testimone_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
- Con espressa riserva, anche alla luce delle difese avversarie, di modificare le conclusioni e di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, capitolare, integrare e riformulare i capi già indicati, formulare istanze istruttorie ai sensi di legge, nonché di indicare e /o modificare il nominativo dei testi fino all'udienza di effettiva escussione”.
Parte resistente, come da foglio del 7.10.2024, ha concluso nei termini che seguono: “che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, reiectis contrariis
“IN VIA PRINCIPALE, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione della sentenza suddetta;
• disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, delle minori e , con collocazione P_ CP_3
prevalente in base alle necessità di vita delle stesse, in modo da assicurare la migliore soluzione possibile per la loro serenità e il loro sviluppo;
• qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare o comunque diversa da quella presso il padre, ordinare che il padre possa vedere liberamente le figlie e , compatibilmente con le loro CP_3 P_
volontà e i loro impegni scolastici ed extra-scolastici e comunque in ogni caso almeno un giorno a settimana e un weekend alternato al mese;
vacanze di Natale e vacanze di Pasqua e, più in generale, tutte le festività calendarizzate (ivi compresi i compleanni) saranno suddivisi ad anni alterni e, in ogni caso, in misura sempre equa tra i genitori, in base alle disponibilità degli stessi, salvaguardando il diritto reciproco di vedere e frequentare i figli, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
per il periodo estivo (ovvero dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo) i figli staranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive dal termine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo;
• disporre che il padre, versi, entro i primi quindici giorni di ogni mese, sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di € 100,00 (cento/00) e su apposita carta P_
prepagata all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di € 100,00 CP_3
(cento/00), per un totale di € 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite in narrativa e dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
• qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare delle minori, disporre che la madre, versi, entro i primi quindici giorni di ogni mese, sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla LI , P_
un importo mensile di € 200,00 (duecento/00) e su apposita carta prepagata all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di € 100,00 (cento/00), per un totale di € 300,00 CP_3
(trecento/00)
• disporre che tutti gli importi erogati a tutolo di assegno unico, pensione di invalidità, accompagnamento e/o altro sussidio statale a favore delle figlie e , incassati dal genitore percipiente P_ CP_3
vengano da quest'ultimo versati direttamente sulle carte prepagate intestate esclusivamente alle minori e siano destinati per sostenere spese nel loro esclusivo interesse;
• disporre che i genitori possano entrambi beneficiare in maniera proporzionale dei permessi e delle agevolazioni concessi dalla Legge 104/1992, in base alle periodiche esigenze della minore;
CP_3
• i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
• i coniugi si rilasciano autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per le figlie e ”. P_ Controparte_3
La curatrice speciale ha precisato le conclusioni come da foglio del 6.9.2024: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis disporre l'affidamento delle minori al Comune di residenza, per quello di Cairo Montenotte P_
(SV); per quello di IC (CN); CP_3
disporre la collocazione extrafamiliare di in modo prevalente presso il signor , P_ ER
in modo saltuario presso la NN NA, IG;
la collocazione di presso la Controparte_4 CP_3 madre;
Parte_1
disporre il monitoraggio dei Servizi sociali e Sanitari competenti: in particolare che incontri P_
liberamente la madre e la RE , con restituzione dell'andamento degli incontri Parte_1 CP_3
all'A.S. di riferimento una volta al mese e che senta il padre quando da Lei ritenuto, al Controparte_1
telefono o in videochiamata, anche alla presenza di un educatore/operatore dei Servizi Sociali;
che, CP_3
incontri il padre qualora ritenuto dall'A.S. di riferimento, in modo protetto, secondo le Controparte_1
modalità e il calendario stabilito dai Servizi Sociali competenti;
che, incontri, anche in forma CP_3
protetta, la NN NA;
Controparte_4
- disporre a carico dei genitori e il 50% delle spese mensili di , Parte_1 Controparte_1 P_
versando un importo non inferiore ad € 200,00 per ciascun genitore entro il giorno 30 di ogni mese sulla carta Postepay Standard n. 4023601190932814 intestata a attivata dai Servizi Sociali Controparte_2
di Cairo Montenotte, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al versamento delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da Verbale di riunione del 15.01.24 del Tribunale di Savona, sulla carta Postepay
Standard n. 4023601190932814 intestata a attivata dai Servizi Sociali di Cairo Controparte_2
Montenotte;
- disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento della LI da Controparte_1 CP_3
corrispondere alla madre non inferiore ad € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Verbale di riunione del 15.01.24 del Tribunale di Savona;
- disporre che la madre percepisca in modo esclusivo la pensione di invalidità e Parte_1
l'accompagnamento riconosciuto dall'INPS in favore di;
Controparte_3
disporre che la madre possa usufruire dei permessi e delle agevolazioni concessi dalla Legge 104/92 per accompagnare la LI alle visite e alle necessarie terapie;
Controparte_3
ordinare al datore di lavoro di e, precisamente alla G.E.A.L. S.P.A. di Barberino di Mugello, Controparte_1
sede di Cairo Montenotte, codice fiscale di versare l'importo mensile di € 200,00 o il diverso P.IVA_1
importo determinato dal Tribunale entro il giorno 30 di ogni mese, sulla carta Postepay Standard n.
4023601190932814 intestata a e attivata dai Servizi Sociali di Cairo Montenotte, Controparte_2
trattenendolo sullo stipendio del signor Controparte_1
ordinare a INPS, di versare l'importo mensile di € 200,00 o il diverso importo determinato dal Tribunale entro il giorno 30 di ogni mese, sulla carta Postepay Standard n. 4023601190932814 intestata a
[...]
e attivata dai Servizi Sociali di Cairo Montenotte, trattenendolo sull'importo che l'Istituto P_
corrisponde a titolo di assegno unico alla IG . Parte_1 Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali al 15%, previdenziali e fiscali come per legge, secondo la soccombenza, come da separata nota e/o istanza di liquidazione, in quanto le minori sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso cumulativo di separazione e divorzio da , coniuge per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto nel Comune di Bormida in data 24.4.2010 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bormida al n. 1, parte I, anno 2010.
La ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale sono nate le figlie (28.10.2007) e P_ CP_3
(7.6.2015), quest'ultima affetta dalla nascita da disturbo del neuro-sviluppo.
Ha lamentato le condotte violente del marito, da ultimo, rivolte non solo a sé stessa, ma anche alle figlie, precisando che proprio dalla denuncia della minore è originato un procedimento nanti al P_
Tribunale per i Minorenni di Genova, con conseguente affido di entrambe le minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, collocazione di presso i genitori e collocazione di CP_3 [...]
. Persona_2
Ha spiegato di essersi allontanata dalla casa familiare in data 14.3.2023 con la LI , perché “le CP_3
condotte violente oltre che nei suoi confronti si sono dirette anche nei confronti della piccola ”. Ha CP_3
dedotto di aver subito, a partire da quel momento, minacce dal coniuge così come la LI , Testimone_1
nata da un precedente matrimonio, che l'aveva ospitata. Ha allegato di essersi infine trasferita, con la LI
, a IC e di provvedere da sola al mantenimento delle figlie, non facendosi il padre carico di CP_3
alcuna spesa.
La ricorrente ha descritto un quadro connotato da violenze, da fragilità delle figlie e da difficoltà economiche importanti nonché di sostanziale indifferenza da parte del coniuge.
Ha, quindi, invocato: l'addebito della separazione al marito;
l'affido delle figlie e in P_ CP_3
via esclusiva alla madre, “al momento del recupero in capo alla parte ricorrente della piena capacità genitoriale”; la collocazione delle predette minori presso la madre;
incontri padre-figlie in ambiente protetto secondo apposito calendario elaborato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
un contributo a carico del pari a 400,00 euro per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
L'attrice ha altresì chiesto: “disporre che la IG.ra percepisca in modo esclusivo la pensione di Pt_1
invalidità e l'accompagnamento riconosciuto dall'INPS in favore della piccola ”; “disporre che la CP_3
IG.ra sia l'unica a poter usufruire dei permessi e delle agevolazioni concesse dalla Legge 104/92 Pt_1
per accompagnare alle visite e alle necessarie terapie”; “”disporre che il padre sottoscriva la CP_3
documentazione necessaria al rilascio dei passaporti per i figli e e la Controparte_2 Controparte_3 moglie ”. Parte_1
Costituitosi in giudizio, con ampia e articolata comparsa ha censurato l'atteggiamento Controparte_1
screditante della moglie nei propri confronti, respingendo le accuse di violenza ad esso rivolte ed accusando,
a sua volta, la donna di essere “prevaricatrice, violenta e totalmente incapace di provvedere ai bisogni anche più elementari dei figli”. Ha insistito sull'inidoneità genitoriale della , ribadendo più volte nel corpo Pt_1
della propria comparsa: “non è mai stata in grado e non è in grado di gestire le minori”.
Ha sottolineato come a sostegno delle pretese violenze subite, l'attrice non abbia offerto alcun riscontro probatorio.
Ha sottolineato, altresì, che in realtà fra i coniugi c'erano soltanto liti, talvolta molto accese, ma mai trascendenti in violenza.
Ha puntualizzato, rispetto a , che “le crisi della bambina sono sempre state molto difficili da gestire, CP_3
ma …il padre non l'ha mai percossa, semmai poneva in essere un'opera di contenimento fisico che, visto la stazza del genitore, poteva avere, in alcune occasioni, un impatto più rilevante”.
Ha invece rappresentato che, nel corso del procedimento nanti al Tribunale per i Minorenni, sarebbero emerse condotte violente della nei confronti della LI ed altre condotte inappropriate nei Pt_1 CP_3
confronti della LI P_
Ha comunque precisato che “la separazione di fatto è avvenuta perché era divenuta impossibile anche la minima convivenza per i continui scatti e agiti d'ira della ” e che subito dopo il suo trasferimento in Pt_1
IC, la moglie avrebbe intrapreso una relazione con un nuovo compagno, immediatamente introdotto nella vita della piccola . CP_3
Ha lamentato condotte escludenti della moglie, ma nel contempo ha riferito: “oggi è serena CP_3
nell'incontrare il padre assieme al quale trascorre ben tre giorni la settimana: il martedì, il giovedì e il sabato”. Poi ancora: “ ha ritrovato una serenità e una complicità con il padre che forse non aveva mai P_
Per_ avuto. Il papà e si sentono tutti i giorni e ridono e scherzano su tante cose. Sono iniziati gli incontri liberi, una volta a settimana”.
Ha allegato che la moglie, in costanza di matrimonio, ha sempre lavorato senza regolare contratto e comunque dimostrando una certa incostanza.
Ha affermato di aver contribuito al mantenimento delle figlie per quanto nelle sue possibilità: “per P_
con versamenti periodici e con con consegna a mani di denaro”. CP_3
Ha peraltro spiegato di aver subito il pignoramento del conto personale, con conseguente blocco dello stesso ed impossibilità di disporre delle somme ivi presenti, precisando che tale pignoramento sarebbe conseguenza di un debito contratto anche nell'interesse e per responsabilità della moglie. Ha riferito di essere tornato a vivere dai propri genitori e di percepire uno stipendio di circa 1500,00 euro mensili, sul quale insistono il cennato pignoramento (330,00 euro) ed un finanziamento contratto dalla
(220,00 euro). Pt_1
Ha lamentato di avere una forte esposizione debitoria nei confronti dell'Erario imputandone la responsabilità alla ricorrente.
Nel complesso, il convenuto ha negato di aver mai espresso disinteresse nei confronti delle figlie e ha descritto un quadro familiare fortemente connotato dall'inidoneità genitoriale della madre, da un di lei atteggiamento svalutante ed escludente e dalla di lei incapacità di cogliere i reali bisogni espressi dalle minori.
Ha quindi aderito all'avversaria domanda di separazione, opponendosi invece alla domanda di divorzio, e ha chiesto “previa conclusione del procedimento minorile e recupero della piena capacità genitoriale del padre: disporre l'affido condiviso…con collocazione prevalente in base alle necessità di vita delle stesse, in modo da assicurare la migliore soluzione possibile per la loro serenità e il loro sviluppo;
qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare o comunque diversa da quella presso il padre, ordinare che il padre possa vedere liberamente le figlie e;
disporre che il padre versi entro i primi 15 giorni CP_3 Persona_4
di ogni mese, sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di P_
euro 100,00 e su apposita carta prepagata all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla LI , un CP_3
importo mensile di euro 100,00, per un totale di 200,00 euro, a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare delle minori, disporre che la madre versi…sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla LI un importo mensile di 100,00 euro e su apposita carta prepagata P_
all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di 100,00 euro, per un CP_3
totale di euro 200,00; disporre che tutti gli importi erogati a titolo di assegno unico, pensione di invalidità, accompagnamento e/o altro sussidio statale a favore delle figlie e , incassati dal P_ CP_3
genitore percipiente vengano da quest'ultimo versati direttamente sulle carte prepagate intestate esclusivamente alle minori;
disporre che i genitori possano entrambi beneficiare in maniera proporzionale del permessi e delle agevolazioni concessi dalla Legge 104/1992, in base alle periodiche esigenze della minore
”. CP_3
Si è costituita in giudizio anche la curatrice speciale delle minori e , Avv. Gabriella P_ CP_3
Provaggi, rappresentando dopo aver sentito le minori e preso contatto con tutti gli Enti coinvolti:
- riferisce che vive a Cairo Montenotte in via Buglio n.13 con i signori , che oltre ad essere P_ Per_1
genitori di , il ragazzo di hanno un altro figlio minore, ; con loro sta bene, frequenta i Per_5 P_ Per_6 suoi amici, la scuola, che raggiunge con il bus, qualche volta trasportata dal signor;
si reca al Per_1
Servizio Sociale dove continua il percorso psicoterapeutico iniziato da tempo con la Psicologa Distrettuale dott.ssa ; la famiglia , oltre a darle affetto e comprensione, si occupa di tutto quello di cui Per_7 Per_1
ha bisogno quotidianamente. La ragazza riferisce di aver ripreso i contatti anche con la NN NA, IG , residente in [...], interrotti in passato;
riferisce che si reca dalla NN Controparte_4
NA due o tre volte alla settimana. racconta che incontra la madre, IG , P_ Parte_1
presso il Servizio Sociale di Cairo Montenotte una volta alla settimana e che, di solito, è presente anche la RE minore;
negli ultimi mesi, le incontra anche liberamente al di fuori della sede del Servizio CP_3
Sociale, ad esempio quest'estate si sono recate più volte in piscina tutte insieme;
spesso sente la RE
in videochiamata su whatsapp. incontra il padre, signor che è operaio presso CP_3 P_ Controparte_1
la GEAL di Cairo Montenotte, presso la sede del Servizio alla presenza della psicologa dott. ssa e/o Per_7
dell'Assistente Sociale dott.ssa , una volta ogni due settimane, a volte lo sente per messaggio su Per_8
whatsapp. Per le piccole spese di è stata attivata dal Servizio Sociale una carta prepagata postepay, P_
dove i genitori dovrebbero versare un contributo mensile di almeno € 150,00. riferisce che il padre P_
non le versa nulla e che, l'ultima volta che la IG le ha versato qualcosa, è stato in data 10 Pt_1
settembre u.s., € 60,00, di cui € 42,00 utilizzate per l'abbonamento del bus…LA ribadisce che sta bene con la famiglia e non vuole andare a vivere con la madre che, nel frattempo, si è stabilita a IC, Per_1
in provincia di Cuneo, con la LI minore , dove vive anche la LI , nata da un CP_3 Testimone_1
precedente matrimonio della IG . Come risulta dagli atti esaminati, il Tribunale per i Minorenni Pt_1
di Genova, con provvedimento provvisorio del 17.10.22, in seguito al ricorso del P.M., affidava entrambe le minori, e , al comune di Cairo Montenotte, con collocazione extrafamiliare di la P_ CP_3 P_
minore veniva, quindi, allontanata dal nucleo familiare d'origine e collocata in via emergenziale presso il nucleo famigliare del signor , che aveva manifestato, insieme alla moglie, IG ER
, disponibilità ad ospitarla presso la propria abitazione mediante apposita Parte_3
dichiarazione. Entrambi i genitori di la IG ed il signor , rilasciavano P_ Pt_1 CP_1
dichiarazione di acconsentire alla collocazione momentanea della LI presso il nucleo famigliare P_
fin dal 24.11.22, al fine di tutelare e preservare il benessere psicologico della LI. Il servizio sociale Per_1
di Cairo Montenotte segue già da diversi anni, in quanto, alcuni anni dopo la nascita della RE P_
, affetta da disturbo neurologico dello spettro autistico, con agiti auto ed etero lesivi e che più volte CP_3
l'aveva aggredita, aveva iniziato a soffrire di un disturbo del comportamento alimentare, con una P_
crescente restrizione dell'alimentazione, così grave da dover essere anche ricoverata;
la madre, assorbita dalla LI minore, non riconosceva i bisogni di con la quale spesso litigava;
il padre era stato violento P_ con tanto che la stessa non lo chiamava papà, ma la mamma, negli ultimi anni, non voleva P_ CP_1
che parlasse più con la NN NA;
quando crescendo, litigava con i genitori, chiedeva P_ P_
aiuto al Servizio e, successivamente, alla famiglia , avendo iniziato a frequentarne il figlio, , Per_1 Per_5
ora diciannovenne, famiglia che ha sempre rappresentato per lei un rifugio sereno ed accogliente. La residenza di è stata formalmente stabilita presso quella del padre in Cairo Montenotte, Strada Ferrere P_
n.6, dove vivono i nonni paterni, in quanto tutti i membri della famiglia , dopo la denuncia per CP_1
maltrattamenti in famiglia da parte della IG contro il marito, in data 15.03.23, avevano Pt_1
abbandonato l'ex casa coniugale sita in Cairo Montenotte, Corso Marconi n. 91. Tuttavia, fin dal 24.11.2022 vive prevalentemente presso la famiglia del signor a Cairo Montenotte, in via Buglio P_ ER
n. 13/5. Inoltre, si reca alcune volte alla settimana presso la NN NA, IG P_ CP_4
, residente in [...]4, che ha provveduto a rendere la propria abitazione
[...]
confortevole per un'adolescente, ad es. acquistando una scrivania e una poltrona letto per e dove P_
incontra anche la zia NA. Come risulta dagli atti esaminati, il comune di Cairo Montenotte ha redatto, nel mese di settembre 2023, un “contratto di affido familiare giudiziale a tempo pieno e determinato” con affido di a tempo pieno alla NN NA, IG , ma con appoggio e P_ Controparte_4
collocazione prevalente di presso la famiglia , al fine di fornire un concreto supporto alla P_ Per_1
NN NA, assicurando alla minore la permanenza in un ambiente familiare adeguato. La NN NA, in qualità di affidataria e, la famiglia in qualità di famiglia di appoggio, ricevono un Per_1
contributo per il mantenimento di dal comune di Cairo Montenotte”; P_
- sta con il Papà, che la viene a prendere sotto casa, di solito il sabato o la domenica, la porta a CP_3
mangiare dai nonni e poi la riporta a casa a dormire. La mamma precisa che frequenta la scuola di CP_3
IC fin dall'ultimo anno di asilo, dopo aver sperimentato quello di Cairo Montenotte, dove la bambina non si era trovata bene, mentre a IC l'ambiente è più piccolo, c'è una maggiore attenzione, è CP_3
seguita anche dalle maestre di sostegno, oltre che dagli insegnanti;
vivono a IC fin dal mese di maggio, dopo aver abbandonato la casa di Cairo in seguito ai maltrattamenti del marito;
fino ad agosto era CP_3
seguita da un'educatrice del Servizio Sociale di Cairo Montenotte, poi, avendo trasferito la residenza a
IC, è seguita a casa, due volte alla settimana, per circa un'ora e mezza, da un'educatrice del CP_3
Servizio Sociale di Ceva, che la segue per i compiti e, anche, per farla giocare o pitturare;
la IG Pt_1
ha così potuto iniziare a lavorare, dal mese di ottobre, facendo un tirocinio presso il supermercato
“Prestofresco” di Millesimo;
quando non è a scuola o con l'educatrice e la mamma lavora, sta con CP_3
sua LI maggiore e madre di un bambino;
i rapporti col marito nelle ultime due settimane sono Tes_1
migliorati, tanto che le ha ridato l'automobile, ha comprato un paio di scarpe a e ha fatto un po' di CP_3 spesa;
quando otterrà lo stipendio, la IG verserà a i soldi su Postepay per il mese di Pt_1 P_
ottobre. Gli incontri di con il Papà sono liberi, non essendo stati prescritti incontri protetti;
la CP_3
IG lamenta unicamente la mancanza di un calendario degli incontri”. Pt_1
Parte ricorrente non si è avvalsa della facoltà di depositare le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., mentre il curatore speciale ha depositato apposita memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. e parte resistente ha depositato memoria di cui all'art. 473bis.17, comma 2, c.p.c.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 9.11.2023 le parti sono state sentite e l'attrice ha dedotto: di abitare a
IC in un immobile in locazione con un canone di 350,00 euro mensili;
di vivere da sola con la LI
, avendo sì avviato una nuova relazione sentimentale ma senza convivenza;
di avere due figli da un CP_3
precedente matrimonio, ed entrambi economicamente autonomi;
di aver sempre Per_9 Tes_1
lavorato per procurarsi risorse economiche, anche in costanza di matrimonio, ad esempio nei ristoranti soprattutto il venerdì, sabato e domenica e in ospedale per le notti;
di lavorare online nel settore del caffè e dei prodotti per la pulizia, con un reddito medio netto di 500/550,00 euro e di lavorare anche, all'occorrenza, come dog sitter per 10,00 euro al giorno;
di percepire 557,00 euro di assegno unico per le figlie nonché 517,00 euro di indennità di accompagnamento per;
di ricevere aiuto economico anche CP_3
dalla LI (spesa e bollette) a fronte dell'accudimento del di lei figlio di non avere Tes_1 Per_10
conti correnti né libretti né titoli né investimenti, ma solo una carta postepay con saldo pari a zero. La
ha inoltre ribadito gli agiti violenti del coniuge, dando atto che lo stesso non si sarebbe rassegnato Pt_1
alla definitiva rottura dell'unità di coppia e avrebbe più volte cercato di recuperare il rapporto ormai compromesso, creando messaggi confusivi soprattutto rispetto alla minore . CP_3
Il convenuto ha confermato di vivere con i genitori e di svolgere l'attività di operaio a tempo indeterminato e pieno a decorrere dal 2015, con una retribuzione di 1780,00 euro. A tale proposito il resistente ha peraltro puntualizzato: “ho dei pignoramenti in atto per cui percepisco mensilmente 1.000,00 euro”. Ha dichiarato di non avere conti correnti né libretti né titoli né investimenti, ad eccezione di un conto corrente intestato a sé in via esclusiva con saldo pari a 980,00 euro. Ha poi riferito: “quando riesco, compro della roba a e do dei soldi a , circa 100,00 euro”. Ha infine affermato: “non ho mai picchiato le CP_3 P_
bambine, se non una sberla a e una ciabattata a aggressività verbale nei confronti di P_ CP_5
mia moglie perché non ammetteva i suoi errori…Non ho mai picchiato mia moglie anzi è lei che mi ha tirato coltelli. Ad uno schiaffo o due li ho dati perché rispondeva a sua madre”. Tes_1
Successivamente, all'udienza del 10.5.2024, è emerso che il ha interrotto ogni frequentazione con CP_1
le figlie ed anche il versamento di ogni contributo economico in loro favore. La difesa del resistente ha insistito nell'imputare alle gravissime difficoltà economiche la scelta del proprio assistito di interrompere i rapporti con le figlie. nella comparsa conclusionale del convenuto si legge: “il IG. è stato costretto CP_1
a rinunciare a incontrare le figlie, soprattutto perché semplicemente non ha le risorse finanziarie CP_3
per affrontare le spese di mantenimento di un'auto (benzina e assicurazione). Non certo per mancanza di volontà di ricoprire il ruolo di padre”. La scelta di interrompere i rapporti con le figlie, peraltro, è stata assunta anche rispetto ad eventuali contatti da remoto.
Nel corso del giudizio, è emersa anche l'archiviazione del procedimento penale avviato a carico del CP_1
a seguito della denuncia della moglie, “in quanto insussistenti sia l'elemento soggettivo sia quello oggettivo”.
E' stata inoltre più volte rappresentata dalla curatrice speciale la difficoltà della minore di ricevere P_
dai genitori gli importi dovuti per le sue spese, di solito versati con ritardo, dopo molti solleciti, sempre col rischio di non poter affrontare le spese in tempo.
La difesa del convenuto ha
contro
-dedotto “l'impossibilità per il di provvedere a versare il CP_1
contributo al mantenimento stabilito da questo Tribunale in sede di provvedimenti provvisori: non certo per dolosa sottrazione ai propri obblighi ma per stato di necessità, posto che il IG. può contare su una CP_1
disponibilità mensile netta inferiore a 300,00 euro: oltre ai numerosi pignoramenti, si trova a dover contribuire col padre alle spese per la cura della madre (gravemente malata)”.
Si è infine verificato un episodio piuttosto preoccupante nel quale il in una email alla curatrice, CP_1
riferendosi alla moglie, preannunciava che da lì a qualche giorno sarebbe diventato un assassino, peraltro palesando uno stato di tale disperazione e rancore da suscitare sincera apprensione.
Come può constatarsi, a fronte degli scritti difensivi depositati dalle parti e delle dichiarazioni che le stesse hanno reso in occasione della prima udienza, è emersa una situazione certamente complessa che ha richiesto non solo l'adozione da parte del Giudice rel. di provvedimenti temporanei e urgenti di particolare rigore, peraltro confermativi delle misure già previste dal Tribunale per i Minorenni, ma anche approfondimenti istruttori importanti, fra i quali, soprattutto apposita CTU sull'idoneità genitoriale di entrambe le parti.
La causa, nella quale è confluita la procedura già pendente nanti al Tribunale per i Minorenni di Genova, è stata istruita documentalmente, mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari e mediante appunto CTU, finchè all'udienza dell'8.11.2024, spirati i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., è stata finalmente rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzitutto che vada dichiarata, con sentenza parziale, la separazione di e , dovendo ritenersi provata l'intollerabilità della prosecuzione della Parte_1 Controparte_1
convivenza, tanto che i coniugi già da tempo vivono separati di fatto.
La declaratoria di scioglimento del matrimonio civile interverrà, invece, in seguito col maturare dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
Ciò posto in punto status, veniamo alle domande accessorie.
Non è stata proposta alcuna domanda di addebito né un coniuge ha chiesto di ricevere dall'altro un contributo economico, talché nulla occorre stabilire a tale riguardo.
Le domande in punto assegno unico, pensioni/indennità erogate dall'INPS in favore delle figlie e benefici della L. 104/1992 si appalesano inammissibili, in quanto esorbitanti dai limiti di cognizione propri del presente giudizio.
Resta, quindi, da regolamentare l'affido, la collocazione, gli incontri ed il mantenimento delle figlie P_
e , con l'avvertenza che la prima è ormai prossima alla maggiore età, dal momento che
[...] CP_3
compirà 18 anni il 28.10.2025.
Il Collegio ritiene senz'altro di confermare l'affido delle minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, già previsto dal Tribunale per i Minorenni di Genova e dal Giudice rel. nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Ed invero l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della consulenza tecnica d'ufficio dimostra che entrambi i genitori presentano fragilità e criticità che ne compromettono l'idoneità genitoriale.
Risulta in atti, innanzitutto, che la coppia genitoriale da tempo presenta una conflittualità importante.
La LI ha riferito alla CTU come già in costanza di matrimonio “tra i genitori c'erano sempre litigi”. P_
rispetto ai quali i coniugi erano entrambi parti attive e le violenze erano reciproche. Per “spesso CP_6 P_
era la mamma che istigava papà” e “i litigi verbali erano frequenti per tutto il giorno, si stuzzicavano a vicenda ma fisicamente iniziava papà anche a minacciare”; “un Natale la mamma non riusciva a chiudergli un bottone della camicia e lui l'ha presa per il collo”. Per “non si era mai tutti insieme oppure si P_
litigava…ogni piccola cosa poteva scatenare un litigio”.
Per la madre della ricorrente, IG.ra “i rapporti tra e erano brutti, si Controparte_4 CP_1 Pt_1
insultavano e si picchiavano” (perizia).
Le minori erano esposte a tali litigi, senza che i genitori si preoccupassero di proteggerle.
La LI ha riferito: “io sono intervenuta spesso, sempre nei loro litigi, a volte involontariamente ma P_
a volte mi cercava proprio (il , n.d.r.) per mettermi in mezzo” (perizia). CP_1
Tale conflittualità si è mantenuta anche a seguito della disgregazione dell'unità familiare ed è senz'altro un fattore di rischio per la crescita delle figlie.
A ciò si aggiunga che il ha ammesso con i Servizi Socio-Sanitari “di aver ecceduto nelle reazioni” CP_1 nei confronti della LI a causa del “proprio temperamento impulsivo”, della propria “eccessiva P_
schiettezza” e della propria “mancanza di filtri”, tutte caratteristiche “che gli impedirebbero di modulare le
Per_1 proprie reazioni verbali e comportamentali” (relazione a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa del 21.6.2023).
[...]
L'uomo ha riconosciuto “di essersi sempre comportato con rimettendo in atto le medesime modalità P_
di relazione ed educative ricevute dai suoi genitori: persone semplici, mamma casalinga, papà sempre impegnato al lavoro, molto severo e che ricorreva alle punizioni, alzando spesso le mani, come unica modalità da attivare per educare i figli a comportamenti corretti;
dialogo e vicinanza emotiva non c'erano nella sua famiglia, esistevano solo sistemi coercitivi” (relazione a firma della psicologa psicoterapeuta
Dott.ssa del 21.6.2023). ER1
La minore ha raccontato che quando il padre era a casa, “le dinamiche erano molto pesanti. Già da P_
quando ero piccola ricordo che se non volevo lavarmi i capelli lui mi ha sbattuto la testa per terra più volte e poi mi ha chiesto scusa” (perizia).
Anche rispetto alla LI il ha riferito “che stati di stanchezza lo rendevano facilmente CP_3 CP_1
irritabile ed insofferente in famiglia” (relazione a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa ER1
del 21.6.2023).
Nel colloquio con il perito incaricato, il convenuto ha ammesso: “la violenza c'era perché arrivavo al punto che esplodevo” (perizia).
Di fronte al Giudice rel., in occasione dell'udienza del 9.11.2023, il ha sì dichiarato “non ho mai CP_1
picchiato le bambine”, ma precisando “se non una sberla a e una ciabattata a ”. P_ CP_3
Dunque, può ritenersi accertato che il padre abbia posto in essere agiti violenti nei confronti delle figlie, dimostrandosi “poco capace di autoregolazione emotiva e comportamentale, e quindi in difficoltà nel regolare e contenere stati emotivi e comportamentali altrui” (relazione a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa del 21.6.2023). ER1
In atti emerge che anche la madre ha posto in essere agiti violenti nei confronti della LI minore . CP_3
La minore sentita nanti al Tribunale per i Minorenni di Genova, ha dichiarato di aver P_
“assistito a violenze fisiche e verbali della mamma nei confronti di . Prima di andare a dormire le CP_3
dava delle sberle perché non voleva dormire, le diceva ti do un pugno che ti giro dall'altra parte, l'ho sentita anche dire vorrei ucciderla” (verbale di audizione del 16.5.2023).
La , “in riferimento agli agiti violenti su , …ha raccontato che «i maltrattamenti sono Pt_1 CP_3
avvenuti per le crisi di », «non l'ho mai picchiata…ma solo strattonata»…” (relazione dei Servizi CP_3
Sociali del 29.1.2024). Dunque, può ritenersi accertato che anche la madre abbia posto in essere agiti violenti nei confronti della LI . CP_3
Risulta inoltre evidente che nessuno dei due genitori abbia protetto le figlie dalle violenze dell'altro.
Dalle risultanze in atti risulta altresì che entrambe le odierne parti hanno dimostrato di non saper cogliere a pieno i bisogni espressi dalle figlie.
Il ha ammesso di aver sempre delegato alla moglie, in costanza di matrimonio, la cura e CP_1
l'accudimento delle figlie.
Con la disgregazione dell'unità coniugale e l'avvio del presente procedimento, l'uomo ha addirittura interrotto, dapprima, gli incontri (previsti in modalità protetta) con la LI e poi gli incontri CP_3
(sempre previsti in modalità protetta) con la LI , con modalità in un caso come nell'altro P_
inadeguate e tali da ingenerare nelle figlie sensi di colpa.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali emerge che gli incontri con di fatto si sono interrotti perché la CP_3
bambina è rimasta collocata presso la madre.
Il ha infatti comunicato ai Servizi Sociali in data 21.2.2024 di non voler più incontrare la LI, CP_1
affermando: “voglio rimanere sulla mia decisione e tagliare i ponti” (relazione del 26.3.2024). A giustificazione della propria decisione, ha spiegato “che sta crescendo con valori opposti ai suoi” CP_3
(relazione del 26.3.2024).
In data 28.2.2024 l'uomo ha ribadito il proprio rifiuto ad incontrare la LI : “« cresce con CP_3 CP_3
valori diversi dai miei…RI ha paura di parlare, lei sarebbe una bimba onesta»” e ancora “ non CP_3
può parlare liberamente…non è libera di dire le cose…dunque basta…rinuncio a vederla” (relazione del
26.3.2024).
Il mentre rifiutava gli incontri con , affermava che il rapporto con stava invece CP_1 CP_3 P_
migliorando, precisando: “le cose vanno bene con perché non c'è la madre di mezzo” (relazione del P_
26.3.2024).
L'uomo non si è curato delle reazioni e degli effetti che l'interruzione degli incontri avrebbe potuto provocare sulla piccola , bimba affetta da disturbo dello spettro autistico. CP_3
Ha unilateralmente deciso di non vederla più, malgrado gli sforzi e le proposte formulate dai Servizi Sociali perché gli incontri potessero comunque proseguire e malgrado il piacere con cui la LI fino a quel momento aveva partecipato agli incontri, con ciò dimostrando una volta di più di non comprendere i bisogni della LI e di essere ad essi indifferente.
Si consideri che il ha poi deciso di interrompere anche gli incontri con la LI . CP_1 P_
A tale proposito, si legge nella relazione del 12.6.2024: “nel mese di aprile u.s. si era provveduto a ricevere in colloquio la quale verbalizzava di aver ricevuto dal padre alcuni messaggi vocali ambigui nei quali P_
lo stesso, chiedeva alla minore se volesse continuare o meno a fare gli incontri, verbalizzando che, non potendo vedere la sorella, forse, non era il caso di vedere lei. Tale frase lasciava percepire che per lui, quindi, fosse indifferente e che dava a lei la «responsabilità» di interrompere gli incontri attendendo infatti una sua risposta. a fronte di tale verbalizzazione e incredula da quanto esternato dal padre, ha chiesto P_
l'interruzione momentanea degli incontri, quantomeno fino a quando non si fosse chiarita la situazione…Ad oggi…risultano interrotti gli incontri protetti padre-LI. Il IG. non ha presentato richiesta di CP_1
riattivazione e a risulta indifferente rivedere il padre in quanto non percepisce un reale interesse nei P_
suoi confronti. Anche i contatti telefonici tra di loro si sono diradati. riferisce di non aver avuto più P_
contatti con il padre, né di averli cercati, salvo un contatto per mezzo whatsapp, avvenuto nelle settimane scorse, poiché il padre necessitava di un estratto conto della postepay della minore (per pratica al CAF). A seguito di questo contatto ha riferito che il padre non le avrebbe chiesto nulla né sul suo stato di salute P_
né sulle due esperienze scolastiche”.
Il Collegio non ignora che la difesa del resistente ha addotto a motivo dell'interruzione degli incontri padre- figlie ragioni di carattere economico. Ha cioè spiegato che il si trova in difficoltà economiche e CP_1
sprovvisto di alcun veicolo.
Tuttavia, il Collegio rileva come tali argomenti non siano affatto convincenti: se davvero il problema fosse meramente economico, l'uomo avrebbe accolto positivamente la proposta dei Servizi Sociali di continuare a vedere le figlie almeno mediante videochiamate, ma così non è stato.
Per la CTU, il convenuto “non pare comprendere le disabilità di e i suoi bisogni, così come non pare CP_3
essersi mai interfacciato con gli operatori sanitari. Si è rapportato con i Servizi Sociali in funzione degli incontri protetti. Non è in grado di comprendere nemmeno i bisogni della LI che non ha nessun CP_3
deficit”.
Ancora “il IG. è una persona molto concreta, il pensiero è molto semplice e superficiale, non è capace CP_1
di comprendere le situazioni nella loro interezza (questo dato viene confermato anche dagli operatori dei
Servizi Sociali di Cairo). Tutto viene riportato al dato economico, per lui il denaro è l'unico elemento che spiega ogni cosa e ogni comportamento. L'atteggiamento è sempre rivendicativo e non riesce a vedere le sue responsabilità e quanto anche lui determini le situazioni”.
Certamente mostra modalità relazionali inadeguate con le minori nei contenuti e nelle modalità (oltre a quanto già evidenziato, si rileva che alla CTU la minore ha riferito: “ad esempio mi scrive all'una di P_
notte per dirmi che è stato con una prostituta”).
Nel complesso, per la CTU “il IG. non ha dimostrato di avere competenze genitoriali nel campo CP_1 della cura, della protezione, della capacità di comprendere i bisogni né quelli concreti dell'accudimento e della crescita e men che mai quelli affettivi ed emotivi. Inoltre, non riconosce nessuna capacità nella IG.ra e auspica che le venga tolta anche per inserirla in una comunità adeguata alle sue esigenze”. Pt_1 CP_3
In conclusione, “le competenze genitoriali del IG. sono insufficienti e dopo la separazione ha anche CP_1
manifestato uno stile abbandonico, infatti, non ha mai avuto particolare cura nel mantenere i rapporti con le figlie in maniera adeguata. Anche le comunicazioni verbali in molte occasioni sono risultate inadatte”.
Quanto alla , nella relazione a firma della Dott.ssa del 21.6.2023 si legge: “la IGnora Pt_1 ER1
ha ammesso che « non è più esistita dalla malattia di » e riconosce come vera l'accusa che le P_ CP_3
rivolge «tu sei sempre stata assente con la testa»”. P_
La minore ha riferito alla CTU: “quando mi veniva a prendere a scuola io gli parlavo ma lei non mi P_
ascoltava e anche a tavola non c'era mai un dialogo. Lei non c'era con la testa. A livello pratico spesso dovevo cucinare io oppure mi prendeva prima a scuola per fare i lavori domestici. Non c'erano regole ed era tutto al caso, non c'era una routine fissa ma devo dire che con era molto più attenta. Le problematiche di CP_3
mia sorella sono emerse subito e hanno fatto la diagnosi ai tre anni mentre io ero ricoverata in ospedale per anoressia, avevo circa nove anni”.
Le Assistenti Sociali dei Servizi Sociali del Comune di Cairo Montenotte hanno rappresentato alla CTU: “il malessere di laura è stato importante, ha avuto un disturbo della condotta alimentare. ha vissuto il P_
malessere della coppia genitoriale e della madre, la mamma nel primo periodo ha colpevolizzato e P_
diceva che raccontava tante bugie. è stata tolta dal gruppo Whatsapp di famiglia. La mamma aveva P_
detto che era una traditrice. ha sempre presentato la difficoltà nel rapporto con la mamma, diceva che P_
si era sempre sulle montagne russe. Tra i genitori c'erano sempre litigi ma la mamma come figura P_
dominante, secondo lei il papà non sapeva nemmeno usare il bancomat. riporta che spesso era la P_
mamma che istigava il papà. E' che segnala i contenuti inadeguati della mamma sui social, chiamata P_
a spiegazioni, la IGnora giustifica i post con il lavoro di vendita del caffè”.
Dunque, deve ritenersi acclarato che rispetto alla LI la ricorrente non sia stata in grado di P_
esercitare idoneamente le proprie competenze genitoriali ed abbia anzi cercato di favorire un'indebita inversione dei ruoli tra genitore e LI.
Per la CTU, “con … i ruoli sono ben chiari, le problematiche della bambina sono di una certa entità CP_3
e non permettono a di appoggiarsi a lei. Con sembra che la IGnora sia in grado di svolgere Pt_1 CP_3
il ruolo genitoriale in maniera idonea, chiede aiuto e consigli agli operatori, si fa guidare e fa tesoro delle indicazioni che le vengono date, insomma sa mettere in campo le capacità che permettono la funzione di cura, di organizzazione, di capacità empatica (che le permette di comprendere gli stati d'animo della LI, il suo bisogno di una routine stabile, della terapia riabilitativa). Questi elementi vengono confermati da tutti gli operatori”.
“Con purtroppo, le capacità genitoriali che si sono evidenziate per , non sono emerse in P_ CP_3
passato e anche oggi fa ancora un po' fatica a comprendere che non è una sua pari”. Pt_1 P_
Inoltre, dopo la disgregazione dell'unità familiare, la ricorrente ha tenuto modalità relazionali inappropriate con , creando nella minore a tratti imbarazzo (soprattutto per i suoi messaggi sui social), a P_
tratti disorientamento e ansia (come in relazione ad alcuni messaggi telefonici): come osservato dalla CTU,
“in alcune occasioni la IGnora non ha tutelato la LI da informazioni e stati d'animo che non P_
avrebbe potuto gestire vista l'età”.
Sennonché mentre il non ha prestato alcuna collaborazione rispetto al progetto di percorsi ed CP_1
interventi previsti per consentire ai genitori il recupero delle proprie competenze, la ha invece Pt_1
dimostrato un'ampia collaborazione ed un forte impegno che hanno condotto ad un progressivo miglioramento del suo ruolo di madre: “il percorso di maturazione della IGnora ha un'evoluzione positiva ed anche la LI ne apprezza i miglioramenti anche se non desidera tornare più a vivere con mamma P_
e ”. CP_3
A fronte delle considerazioni tutte che precedono, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della CTU in punto affido, disponendo che e restino affidate ai Servizi Sociali territorialmente P_ CP_3
competenti, per il periodo di 24 mesi.
All'uopo conferisce a ciascuno degli Enti affidatari il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs.
n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati.
Quanto alla collocazione, all'esito delle operazioni peritali la CTU è pervenuta alla logica conclusione che manterrà la collocazione presso la mamma”, sul rilievo che “le competenze genitoriali della IG.ra CP_3
sono risultate migliorate e attualmente sufficienti a mantenere la collocazione di da lei. La Pt_1 CP_3
mamma ha dimostrato di sapersi far guidare, l'atteggiamento verso i Servizi è cambiato e la IGnora riconosce gli operatori quali lo psicologo, assistente sociale, educatrice e neuropsichiatra infantile, come supporto e aiuto e non più come Enti giudicanti e avversari. La IGnora si attiene alle prescrizioni e permette a di accedere alle risorse presenti”. CP_3
Attese le fragilità e criticità della madre sopra evidenziate, la previsione va accompagnata con un progetto di percorsi ed interventi in continuità rispetto a quanto già previsto dal Tribunale per i Minorenni di Genova
e dal Giudice rel. In particolare, il Collegio ritiene di conferire ai Servizi Sociali affidatari della minore l'incarico: CP_3
• di proseguire l'attuale servizio di educativa domiciliare, adeguandolo progressivamente alle esigenze emergenti;
• di raccordarsi con il servizio di neuropsichiatria per le valutazioni necessarie di;
CP_3
• di porre in essere ogni più opportuno intervento di sostegno per , anche tenuto conto dei suoi profili CP_3
di specialità;
• di mantenere un costante monitoraggio del nucleo familiare al fine di vigilare sull'adeguatezza delle modalità relazionali della madre con la minore , collocata presso di sé. CP_3
Il progetto di percorsi ed interventi dovrà inoltre prevedere la prosecuzione in favore della IG.ra Pt_1
del supporto psicologico già avviato e nel contempo l'attivazione/prosecuzione in suo favore anche di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, affinché la donna possa rafforzare e consolidare le proprie competenze genitoriali e acquisire quelle mancanti non solo rispetto alla minore , ma anche rispetto CP_3
alla minore . P_
Il progetto di percorsi ed interventi ha essenzialmente due finalità: da un lato, supportare la madre nel recupero delle proprie competenze genitoriali, dall'altro, garantire a una stabilità di riferimenti CP_3
affettivi e ambientali che, nel suo caso, è tanto più necessaria per il disturbo dello spettro autistico che presenta.
Con riferimento, invece, alla minore , il Collegio ritiene di confermare la sua collocazione P_
extrafamiliare, presso la famiglia , ove possibile. In tal caso, la famiglia potrà provvedere Per_1 Per_1
all'ordinaria amministrazione della minore . P_
Qualora venissero meno le condizioni per la collocazione di presso la famiglia , la P_ Per_1
minore dovrà essere collocata presso idonea struttura residenziale che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno ad individuare, tenuto conto delle esigenze della ragazza. In tal caso, sarà la struttura residenziale a provvedere all'ordinaria amministrazione della minore . P_
E' appena il caso di rilevare che è la medesima ad aver più volte rappresentato di non voler P_
tornare a vivere né col padre né con la madre e di preferire, qualora non fosse ulteriormente possibile la sua collocazione presso la famiglia , la collocazione in Comunità. Per_1
I Servizi Sociali affidatari della minore dovranno valutare, eventualmente di concerto con la P_ struttura residenziale collocataria, l'opportunità di attivare in favore della minore apposito percorso di supporto psicologico nonché ogni altro percorso ritenuto utile, non solo al fine di elaborare i vissuti di violenza, ma anche i vissuti abbandonici.
Veniamo al regime delle visite.
Per quanto riguarda , il Collegio ritiene che gli incontri con la madre potranno svolgersi P_
liberamente, tenuto conto dei progressi conseguiti dalla IG.ra nel recupero delle proprie Pt_1
competenze genitoriali e tenuto conto che madre e LI hanno già sperimentato incontri liberi, con esiti positivi.
I Servizi Sociali affidatari della minore dovranno monitorare gli incontri della minore con la P_
madre, al fine di intervenire sulle loro modalità e/o sui loro tempi, nel caso in cui la genitrice non presentasse modalità relazionali idonee. I medesimi Servizi Sociali dovranno sospendere gli incontri, qualora gli stessi risultassero pregiudizievoli.
Il Collegio ritiene che i Servizi Sociali affidatari dovranno, invece, organizzare e calendarizzare incontri protetti della ragazza col padre, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equivalente, anche all'aperto, ma soltanto a condizione che il ne faccia espressa richiesta e previa conclusione CP_1
da parte sua, con esito positivo, di apposito percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità.
Per il potrà anche optare per due videochiamate mensili della durata massima di 15 minuti, P_ CP_1
sempre alla presenza di un educatore/operatore dei Servizi Sociali. Peraltro, anche in tal caso sarà necessaria la preventiva richiesta dell'interessato ed il previo superamento dei percorsi.
Anche per quanto riguarda , collocata presso la madre, i Servizi Sociali affidatari dovranno CP_3
organizzare e calendarizzare incontri protetti col padre, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equivalente, eventualmente pure all'aperto, soltanto a condizione che il ne faccia CP_1
espressa richiesta e previa conclusione con esito positivo, di apposito percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità.
La CTU a tale proposito ha affermato: “nel caso in cui, in futuro dovesse cambiare la situazione del papà sia da un punto di vista economico ma soprattutto da un punto di vista di consapevolezza dei bisogni di CP_3
( ha bisogno di tempi scanditi da cose che conosce e che sono prevedibili, le novità la destabilizzano CP_3
e la scompensano), gli incontri potranno riprendere sempre a cadenza mensile, con la durata di un'ora e mezzo alla presenza di un educatore”.
Ed invero il Collegio ritiene che non sia opportuno esporre le minori ad un eventuale ulteriore rifiuto da parte del padre, ragione per cui gli incontri protetti dovranno essere organizzati e calendarizzati solo se il padre ne farà esplicita richiesta e se avrà concluso positivamente un percorso di supporto psicologico con l'obiettivo di superare il forte dis-controllo degli impulsi che lo caratterizza e un percorso di sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di renderlo consapevole dei bisogni delle figlie e, dunque, più adeguato nelle modalità relazionali e senz'altro anche più affidabile.
Gli incontri padre-figlie, anche qualora avviati, dovranno essere immediatamente interrotti qualora dovessero risultare pregiudizievoli.
I Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti dovranno, quindi, attivare, in favore del i CP_1
previsti percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, ma soltanto su espressa richiesta dell'interessato.
Nelle more, i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo quanto indicato dal CTU, dovranno organizzare un incontro mensile con il IG. per fornirgli informazioni sulle figlie, cogliere eventuali CP_1
segni di maturazione e ricevere eventualmente il suo consenso a sottoporsi ai percorsi previsti al fine di riattivare i contatti con le figlie.
Resta da affrontare la questione economica.
La ha versato in atti gli estratti dei movimenti della propria carta postepay per l'anno 2023 e 2022. Pt_1
Da tali estratti risultano accrediti da terzi presumibilmente per attività lavorativa, accrediti INPS a titolo di assegno unico e numerose ricariche per importi variabili che dimostrano la disponibilità in capo alla Pt_1
di risorse ulteriori.
Nel complesso, per l'anno 2023 le entrate su detta postepay risultano pari a 16.291,22 euro.
Sulla medesima postepay per l'anno 2022 risultano entrate per 14355,37 euro.
Si precisa che in tali entrate non risulta compresa l'indennità di accompagnamento di (517,00 euro CP_3
mensili), accreditata, a dire dell'attrice, su conto dedicato.
La ha depositato altresì, per il primo trimestre 2021 gli estratti del conto cointestato col marito ed Pt_1
acceso presso UB NC nonché, per il secondo ed il terzo trimestre dell'anno 2021, gli estratti del conto cointestato col marito ed acceso presso NC SA Sanpaolo.
Dal conto UB NC (primo trimestre 2021) emergono l'accredito per provvigioni in favore della Pt_1
(278,00 euro in data 7.1.2021, 266,88 euro in data 9.2.2021, 396,89 euro in data 10.3.2021), gli accrediti in favore del da parte della GEAL Spa per retribuzioni (1441,00 euro in data 11.1.2021, 3928,00 euro CP_1
in data 8.2.2021, 2161,00 euro in data 9.3.2021), gli accrediti in favore della per capsule bialetti Pt_1
(17,00 euro in data 11.2.2021).
Dal conto NC SA (secondo e terzo trimestre 2021) emergono le retribuzioni percepite dal CP_1
dalla G.E.A.L. nel 2021 (1945,00 euro in data 9.4.2021, 2021,00 euro e 1535,00 euro in data 6.5.2021,
1969,00 euro in data 7.6.2021, 1983,00 euro in data 7.7.2021, 1360,00 euro in data 19.7.2021, 1653,00 in data 6.8.2021, 2423,00 euro in data 8.9.2021) e quelle percepite dalla dalla Level Srl nello stesso Pt_1
anno (473,75 euro in data 14.4.2021, 489,82 euro in data 11.5.2021, 515,55 euro in data 9.6.2021, 373,65 euro in data 9.7.2021, 358,25 euro in data 10.8.2021, 217,44 in data 10.9.2021). Emergono altresì accrediti alla per “caffé” (euro 30,00 in data 16.4.2021). Pt_1
I dati che precedono vanno interpretati alla stregua delle allegazioni della stessa ricorrente.
Sentita dal Giudice rel., la ha infatti riferito di svolgere “attività lavorativa online nel settore del Pt_1
caffè e dei prodotti per la pulizia”. Ha ammesso di aver sempre lavorato “nei ristoranti soprattutto il venerdì, sabato e domenica” e in ospedale ove faceva le notti. Ha affermato di svolgere anche l'attività di dog sitter per 10,00 euro l'ora e di ricevere aiuti dalla LI (spesa e utenze) per l'accudimento del di Testimone_1
lei figlio Per_10
Sentita dalla CTU, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di network marketing nel settore caffè, precisando: “devo pubblicare sui social e prendere le ordinazioni da girare all'azienda, io ho una struttura di ragazzi che sono sotto di me e gli insegno. E' un lavoro che ho sempre fatto e mi piace”.
Nel complesso, la ha dimostrato una buona capacità di collocarsi nel mercato del lavoro. Vi è Pt_1
evidenza che la stessa abbia disponibilità di risorse ulteriori ed aggiuntive ricavate dalle varie attività svolte.
Ha dichiarato di percepire, per intero, l'assegno unico per circa 550,00 euro, l'indennità di accompagnamento di per 517,00 euro (accreditato su conto intestato alla minore stessa) e di CP_3
ricavare dall'attività lavorativa svolta circa 500/550,00 euro.
Ella sopporta un canone di locazione pari a 350,00 euro.
Il , per parte sua, ha depositato: CP_1
- Mod 730 relativo all'anno 2019 dal quale risulta un reddito lordo complessivo pari a 26.137,00 euro (al netto delle imposte 22.491,00 euro);
- CUD relativo all'anno 2021 dal quale risulta un reddito lordo da lavoro pari a 28.128,90 euro (al netto delle imposte 25.392,78 euro);
- CUD relativo all'anno 2022 dal quale risulta un reddito lordo da lavoro pari a 27.867,02 euro (al netto delle imposte 24.113,82 euro);
- buste paga di agosto e settembre 2023. Da tali documenti risulta che il è occupato per la G.E.A.L. CP_1
SPA dal 14.9.2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
In entrambe le buste vi è evidenza di due pignoramenti (uno di 273,19 euro e l'altro di 341,49 euro) nonché di un prelievo alla fonte per un prestito (173,00 euro). Per quella di settembre, il netto a pagare è pari a
1093,00 euro e, per quella di agosto, il netto a pagare è pari a 1055,00 euro;
- estratti (parziali) del conto cointestato e del conto intestato in via esclusiva presso NC SA Sanpaolo. Da tali estratti risultano, fra l'altro, per l'anno 2023 i seguenti accrediti della GEAL Spa: 1293,00 euro in data 7.4.2023, 1263,00 euro in data 5.5.2023, 1285,00 euro in data 8.6.2023, 1333,00 euro in data 7.7.2023,
1480,00 euro in data 20.7.2023, 1033,00 euro in data 7.8.2023, 1055,00 euro in data 7.9.2023, 1093,00 euro in data 9.10.2023; 2000,00 euro in data 25.10.2023; 1106,00 euro in data 7.11.2023; 1133,00 euro in data 7.12.2023.
Il non sopporta oneri alloggiativi, in quanto vive con i genitori. CP_1
E' gravato da un finanziamento (173,00 euro mensili) fino al 30.9.2026.
Dalle buste paga di agosto e settembre 2023 risultava gravato di due pignoramenti (uno dall'1.7.2023 per
273,19 euro e l'altro dall'1.10.2021 per 341,49 euro).
Si evidenzia che, malgrado i pignoramenti ed il finanziamento in essere, nel mese di ottobre 2023 il CP_1
si è visto accreditare 1093,00 euro in data 9.10.2023 e 2000,00 euro in data 25.10.2023. Nei mesi successivi, ha percepito oltre 1100,00 euro. Il che rende ingiustificato ed ingiustificabile il prolungato inadempimento agli obblighi di contribuzione previsti in favore delle figlie.
Ad oggi, in ogni caso, non vi è evidenza certa che tali pignoramenti perdurino né della data di effettiva scadenza.
Ciò posto, considerato che il allo stato non ha alcuna frequentazione con la LI , tenuto CP_1 CP_3
conto dell'età della minore, valutate infine le rispettive posizioni economiche delle parti, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre per il mantenimento della minore un contributo pari a 200,00 CP_3
euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a
. Parte_1
Si rammenta che, in caso di inadempimento, il si esporrà alle conseguenze di cui all'art. 473bis.37 CP_1
c.p.c. secondo cui “il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione”.
Ciascun genitore dovrà poi farsi carico del 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate: per quanto riguarda le spese attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole, si deve ritenere che rientrino tra le spese ordinarie, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico.
Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così
l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Con riferimento alla minore , con collocazione extrafamiliare, il Collegio, tenuto conto che i P_
genitori ed in particolare il padre, hanno fino ad oggi in gran parte disatteso gli obblighi di mantenimento sugli stessi gravanti, tanto da costringere la LI a rinunciare almeno temporaneamente a proseguire gli studi, considerato che la minore è titolare di una carta prepagata, dispone che ciascun genitore provveda al versamento sulla predetta carta di un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Le restanti spese, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere suddivise fra i genitori nella misura del 50%.
Il Collegio attribuisce inoltre alla curatrice speciale la facoltà di:
- prelevare dalla predetta carta quanto necessario per il mantenimento di salva P_
rendicontazione;
- attivarsi, anche giudizialmente, per il recupero dei contributi omessi, nel caso di inadempimento dell'uno o di entrambi i genitori.
Le spese di lite dovranno essere regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone che le minori e restino affidate ai Servizi Sociali territorialmente P_ CP_3
competenti, per il periodo di 24 mesi. Conferisce, per l'effetto, a ciascuno degli Enti affidatari il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati;
• dispone la collocazione di presso la madre;
CP_3
• incarica i Servizi Sociali affidatari della minore , anche per il tramite del Servizio Sanitario: CP_3
di proseguire l'attuale servizio di educativa domiciliare, adeguandolo progressivamente alle esigenze emergenti;
di raccordarsi con il servizio di neuropsichiatria per le valutazioni necessarie di;
di porre in essere ogni più opportuno intervento di sostegno per , anche tenuto CP_3 CP_3
conto dei suoi profili di specialità; di mantenere un costante monitoraggio del nucleo familiare al fine di vigilare sull'adeguatezza delle modalità relazionali della madre con la minore , CP_3
collocata presso di sé;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di proseguire in favore della IG.ra il supporto psicologico già avviato e nel contempo di attivare/proseguire in suo favore anche Pt_1
apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi meglio indicati in parte motiva;
• dispone la collocazione extrafamiliare della minore , presso la famiglia , ove P_ Per_1
possibile, o, in caso contrario, presso idonea struttura residenziale che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno ad individuare, tenuto conto delle esigenze della ragazza. La famiglia/la struttura residenziale collocataria provvederà all'ordinaria amministrazione della minore;
P_
• incarica i Servizi Sociali affidatari della minore di valutare, eventualmente di concerto P_ con la struttura residenziale collocataria, l'opportunità di attivare in favore della minore apposito percorso di supporto psicologico nonché ogni altro percorso o intervento ritenuto utile;
• stabilisce che gli incontri della minore con la madre si svolgano liberamente, P_
incaricando i Servizi Sociali di monitorare il loro andamento ed eventualmente intervenire sulle loro modalità e/o sui loro tempi, nel caso in cui la genitrice non presentasse modalità relazionali idonee.
I medesimi Servizi Sociali dovranno sospendere gli incontri, qualora gli stessi risultassero pregiudizievoli;
• stabilisce che i Servizi Sociali affidatari provvedano ad organizzare e calendarizzare incontri protetti di col padre, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale P_
equivalente, anche all'aperto, ma soltanto a condizione che ne faccia espressa Controparte_1
richiesta e previa conclusione da parte sua, con esito positivo, di apposito percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità. potrà anche optare per due Controparte_1
videochiamate mensili della durata massima di 15 minuti, sempre alla presenza di un educatore/operatore dei Servizi Sociali. Peraltro, anche in tal caso sarà necessaria la preventiva richiesta dell'interessato ed il previo superamento dei predetti percorsi. Gli incontri padre-figlie, anche qualora avviati, dovranno essere immediatamente interrotti qualora dovessero risultare pregiudizievoli;
• stabilisce che i Servizi Sociali affidatari provvedano ad organizzare e calendarizzare incontri protetti della minore col padre, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale CP_3
equivalente, eventualmente pure all'aperto, soltanto a condizione che ne faccia Controparte_1
espressa richiesta e previa conclusione con esito positivo, di apposito percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità. Gli incontri padre-figlie, anche qualora avviati, dovranno essere immediatamente interrotti qualora dovessero risultare pregiudizievoli;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di attivare, in favore di Controparte_1
i previsti percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, su espressa richiesta dell'interessato;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare un incontro mensile con il IG.
per fornirgli informazioni sulle figlie, cogliere eventuali segni di maturazione e ricevere CP_1
eventualmente il suo consenso a sottoporsi ai percorsi previsti al fine di riattivare i contatti con le figlie;
• pone a carico di per il mantenimento della minore un contributo pari a Controparte_1 CP_3
200,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a , oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio specificate in parte Parte_1
motiva;
• dispone che ciascun genitore provveda in favore della LI al versamento sulla carta P_
prepagata ad essa intestata di un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Le restanti spese, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere suddivise fra i genitori nella misura del 50%. Per l'effetto, attribuisce alla curatrice speciale la facoltà di: prelevare dalla predetta carta quanto necessario per il mantenimento di , salva rendicontazione nonché attivarsi, anche giudizialmente, per P_
il recupero dei contributi omessi, nel caso di inadempimento dell'uno o di entrambi i genitori;
• spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONI E DIVORZI (UNICO RICORSO) riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2118 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza dell'8.11.2024 vertente tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nadia Carmen Brignone ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in SAVONA, PIAZZA
MAMELI N. 6/5, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. MORIELLI RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VICO
DELL'OLIVO 4/1 MILLESIMO, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), nata a Savona il [...], in [...] curatore speciale Avv.
[...] C.F._4
Gabriella Provaggi, in proprio e con domicilio eletto in Finale Ligure, Via Unità d'Italia n. 10
-intervenute-
Con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, nel foglio depositato in data 5.7.2024, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “all'Ill.mo
Giudice del Tribunale di Savona, che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
1.Emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Al momento del recupero in capo alla parte ricorrente della piena capacità genitoriale affidare le figlie minori e in via esclusiva alla madre , dato il comportamento tenuto P_ CP_3 Parte_1
dal padre, in contrasto con il ruolo genitoriale, con collocazione presso la quale avranno la loro residenza stabile;
3. Disporre che il padre possa vedere le figlie in modalità protetta, affidando agli assistenti sociali competenti per territorio le modalità ed il calendario;
4. Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma non inferiore ad € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e , P_ CP_3
oltre il 50% delle spese ludiche, scolastiche, extra scolastiche e mediche non convenzionate dal SSN mediante versamento su conto corrente intestato alla IGnora con successivo adeguamento Parte_1
automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5. Disporre che la IGnora percepisca in modo esclusivo la pensione di invalidità e Pt_1
l'accompagnamento riconosciuto dall'INPS in favore della piccola , in qualità di genitore che si CP_3
occupa in modo esclusivo della LI minore invalida;
Controparte_3
6. Disporre che la IGnora sia l'unica a poter usufruire dei permessi e delle agevolazioni concessi CP_1
dalla Legge 104/92 per accompagnare la piccola alle visite e alle necessarie terapie;
CP_3
7. Disporre che il padre sottoscriva la documentazione necessaria al rilascio dei passaporti per i figli
[...]
e e la moglie P_ Controparte_3 Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oneri previdenziali e rimborso forfettario spese generali al 15% inclusi, in favore dello Stato, qualora permangano le condizioni di cui al T.U. Spese di
Giustizia, come da separata nota e/o istanza di liquidazione, in quanto parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
in caso contrario, qualora vengano meno in capo a parte ricorrente i requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali del presente giudizio, oneri previdenziali e rimborso forfettario spese generali al 15% inclusi, come da separata nota e/o istanza di liquidazione, secondo le disposizioni sulla soccombenza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insta affinché, l'Ill.mo Tribunale Civile di Savona Voglia disporre, qualora parte resistente non ottemperi all'obbligo di presentare le dichiarazioni personali dei redditi ed ogni altra documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale, in caso di contestazioni e/o, nel caso in cui lo ritenga opportuno, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita della parte resistente medesima, avvalendosi, se del caso, anche della Polizia Tributaria ed ordinandone l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
- Si insta affinché, l'Ill.mo Tribunale Civile di Savona, Voglia disporre perizia psicologica sul ove CP_1
ritenga opportuno il riconoscimento in favore del resistente di incontri in modalità non protetta.
- Si insta sull'ammissione dell'audizione della minore , come dalla stessa richiesta Controparte_2
- Si insta sull'ammissione di prova testimoniale sui capitoli della narrativa espunti da ogni termine valutativo e suggestivo.
Si indicano quali testimoni i IGnori
Testimone_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
- Con espressa riserva, anche alla luce delle difese avversarie, di modificare le conclusioni e di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, capitolare, integrare e riformulare i capi già indicati, formulare istanze istruttorie ai sensi di legge, nonché di indicare e /o modificare il nominativo dei testi fino all'udienza di effettiva escussione”.
Parte resistente, come da foglio del 7.10.2024, ha concluso nei termini che seguono: “che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, reiectis contrariis
“IN VIA PRINCIPALE, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione della sentenza suddetta;
• disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, delle minori e , con collocazione P_ CP_3
prevalente in base alle necessità di vita delle stesse, in modo da assicurare la migliore soluzione possibile per la loro serenità e il loro sviluppo;
• qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare o comunque diversa da quella presso il padre, ordinare che il padre possa vedere liberamente le figlie e , compatibilmente con le loro CP_3 P_
volontà e i loro impegni scolastici ed extra-scolastici e comunque in ogni caso almeno un giorno a settimana e un weekend alternato al mese;
vacanze di Natale e vacanze di Pasqua e, più in generale, tutte le festività calendarizzate (ivi compresi i compleanni) saranno suddivisi ad anni alterni e, in ogni caso, in misura sempre equa tra i genitori, in base alle disponibilità degli stessi, salvaguardando il diritto reciproco di vedere e frequentare i figli, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
per il periodo estivo (ovvero dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo) i figli staranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive dal termine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo;
• disporre che il padre, versi, entro i primi quindici giorni di ogni mese, sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di € 100,00 (cento/00) e su apposita carta P_
prepagata all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di € 100,00 CP_3
(cento/00), per un totale di € 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite in narrativa e dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
• qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare delle minori, disporre che la madre, versi, entro i primi quindici giorni di ogni mese, sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla LI , P_
un importo mensile di € 200,00 (duecento/00) e su apposita carta prepagata all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di € 100,00 (cento/00), per un totale di € 300,00 CP_3
(trecento/00)
• disporre che tutti gli importi erogati a tutolo di assegno unico, pensione di invalidità, accompagnamento e/o altro sussidio statale a favore delle figlie e , incassati dal genitore percipiente P_ CP_3
vengano da quest'ultimo versati direttamente sulle carte prepagate intestate esclusivamente alle minori e siano destinati per sostenere spese nel loro esclusivo interesse;
• disporre che i genitori possano entrambi beneficiare in maniera proporzionale dei permessi e delle agevolazioni concessi dalla Legge 104/1992, in base alle periodiche esigenze della minore;
CP_3
• i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
• i coniugi si rilasciano autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per le figlie e ”. P_ Controparte_3
La curatrice speciale ha precisato le conclusioni come da foglio del 6.9.2024: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis disporre l'affidamento delle minori al Comune di residenza, per quello di Cairo Montenotte P_
(SV); per quello di IC (CN); CP_3
disporre la collocazione extrafamiliare di in modo prevalente presso il signor , P_ ER
in modo saltuario presso la NN NA, IG;
la collocazione di presso la Controparte_4 CP_3 madre;
Parte_1
disporre il monitoraggio dei Servizi sociali e Sanitari competenti: in particolare che incontri P_
liberamente la madre e la RE , con restituzione dell'andamento degli incontri Parte_1 CP_3
all'A.S. di riferimento una volta al mese e che senta il padre quando da Lei ritenuto, al Controparte_1
telefono o in videochiamata, anche alla presenza di un educatore/operatore dei Servizi Sociali;
che, CP_3
incontri il padre qualora ritenuto dall'A.S. di riferimento, in modo protetto, secondo le Controparte_1
modalità e il calendario stabilito dai Servizi Sociali competenti;
che, incontri, anche in forma CP_3
protetta, la NN NA;
Controparte_4
- disporre a carico dei genitori e il 50% delle spese mensili di , Parte_1 Controparte_1 P_
versando un importo non inferiore ad € 200,00 per ciascun genitore entro il giorno 30 di ogni mese sulla carta Postepay Standard n. 4023601190932814 intestata a attivata dai Servizi Sociali Controparte_2
di Cairo Montenotte, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al versamento delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da Verbale di riunione del 15.01.24 del Tribunale di Savona, sulla carta Postepay
Standard n. 4023601190932814 intestata a attivata dai Servizi Sociali di Cairo Controparte_2
Montenotte;
- disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento della LI da Controparte_1 CP_3
corrispondere alla madre non inferiore ad € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Verbale di riunione del 15.01.24 del Tribunale di Savona;
- disporre che la madre percepisca in modo esclusivo la pensione di invalidità e Parte_1
l'accompagnamento riconosciuto dall'INPS in favore di;
Controparte_3
disporre che la madre possa usufruire dei permessi e delle agevolazioni concessi dalla Legge 104/92 per accompagnare la LI alle visite e alle necessarie terapie;
Controparte_3
ordinare al datore di lavoro di e, precisamente alla G.E.A.L. S.P.A. di Barberino di Mugello, Controparte_1
sede di Cairo Montenotte, codice fiscale di versare l'importo mensile di € 200,00 o il diverso P.IVA_1
importo determinato dal Tribunale entro il giorno 30 di ogni mese, sulla carta Postepay Standard n.
4023601190932814 intestata a e attivata dai Servizi Sociali di Cairo Montenotte, Controparte_2
trattenendolo sullo stipendio del signor Controparte_1
ordinare a INPS, di versare l'importo mensile di € 200,00 o il diverso importo determinato dal Tribunale entro il giorno 30 di ogni mese, sulla carta Postepay Standard n. 4023601190932814 intestata a
[...]
e attivata dai Servizi Sociali di Cairo Montenotte, trattenendolo sull'importo che l'Istituto P_
corrisponde a titolo di assegno unico alla IG . Parte_1 Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali al 15%, previdenziali e fiscali come per legge, secondo la soccombenza, come da separata nota e/o istanza di liquidazione, in quanto le minori sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso cumulativo di separazione e divorzio da , coniuge per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto nel Comune di Bormida in data 24.4.2010 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bormida al n. 1, parte I, anno 2010.
La ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale sono nate le figlie (28.10.2007) e P_ CP_3
(7.6.2015), quest'ultima affetta dalla nascita da disturbo del neuro-sviluppo.
Ha lamentato le condotte violente del marito, da ultimo, rivolte non solo a sé stessa, ma anche alle figlie, precisando che proprio dalla denuncia della minore è originato un procedimento nanti al P_
Tribunale per i Minorenni di Genova, con conseguente affido di entrambe le minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, collocazione di presso i genitori e collocazione di CP_3 [...]
. Persona_2
Ha spiegato di essersi allontanata dalla casa familiare in data 14.3.2023 con la LI , perché “le CP_3
condotte violente oltre che nei suoi confronti si sono dirette anche nei confronti della piccola ”. Ha CP_3
dedotto di aver subito, a partire da quel momento, minacce dal coniuge così come la LI , Testimone_1
nata da un precedente matrimonio, che l'aveva ospitata. Ha allegato di essersi infine trasferita, con la LI
, a IC e di provvedere da sola al mantenimento delle figlie, non facendosi il padre carico di CP_3
alcuna spesa.
La ricorrente ha descritto un quadro connotato da violenze, da fragilità delle figlie e da difficoltà economiche importanti nonché di sostanziale indifferenza da parte del coniuge.
Ha, quindi, invocato: l'addebito della separazione al marito;
l'affido delle figlie e in P_ CP_3
via esclusiva alla madre, “al momento del recupero in capo alla parte ricorrente della piena capacità genitoriale”; la collocazione delle predette minori presso la madre;
incontri padre-figlie in ambiente protetto secondo apposito calendario elaborato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
un contributo a carico del pari a 400,00 euro per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
L'attrice ha altresì chiesto: “disporre che la IG.ra percepisca in modo esclusivo la pensione di Pt_1
invalidità e l'accompagnamento riconosciuto dall'INPS in favore della piccola ”; “disporre che la CP_3
IG.ra sia l'unica a poter usufruire dei permessi e delle agevolazioni concesse dalla Legge 104/92 Pt_1
per accompagnare alle visite e alle necessarie terapie”; “”disporre che il padre sottoscriva la CP_3
documentazione necessaria al rilascio dei passaporti per i figli e e la Controparte_2 Controparte_3 moglie ”. Parte_1
Costituitosi in giudizio, con ampia e articolata comparsa ha censurato l'atteggiamento Controparte_1
screditante della moglie nei propri confronti, respingendo le accuse di violenza ad esso rivolte ed accusando,
a sua volta, la donna di essere “prevaricatrice, violenta e totalmente incapace di provvedere ai bisogni anche più elementari dei figli”. Ha insistito sull'inidoneità genitoriale della , ribadendo più volte nel corpo Pt_1
della propria comparsa: “non è mai stata in grado e non è in grado di gestire le minori”.
Ha sottolineato come a sostegno delle pretese violenze subite, l'attrice non abbia offerto alcun riscontro probatorio.
Ha sottolineato, altresì, che in realtà fra i coniugi c'erano soltanto liti, talvolta molto accese, ma mai trascendenti in violenza.
Ha puntualizzato, rispetto a , che “le crisi della bambina sono sempre state molto difficili da gestire, CP_3
ma …il padre non l'ha mai percossa, semmai poneva in essere un'opera di contenimento fisico che, visto la stazza del genitore, poteva avere, in alcune occasioni, un impatto più rilevante”.
Ha invece rappresentato che, nel corso del procedimento nanti al Tribunale per i Minorenni, sarebbero emerse condotte violente della nei confronti della LI ed altre condotte inappropriate nei Pt_1 CP_3
confronti della LI P_
Ha comunque precisato che “la separazione di fatto è avvenuta perché era divenuta impossibile anche la minima convivenza per i continui scatti e agiti d'ira della ” e che subito dopo il suo trasferimento in Pt_1
IC, la moglie avrebbe intrapreso una relazione con un nuovo compagno, immediatamente introdotto nella vita della piccola . CP_3
Ha lamentato condotte escludenti della moglie, ma nel contempo ha riferito: “oggi è serena CP_3
nell'incontrare il padre assieme al quale trascorre ben tre giorni la settimana: il martedì, il giovedì e il sabato”. Poi ancora: “ ha ritrovato una serenità e una complicità con il padre che forse non aveva mai P_
Per_ avuto. Il papà e si sentono tutti i giorni e ridono e scherzano su tante cose. Sono iniziati gli incontri liberi, una volta a settimana”.
Ha allegato che la moglie, in costanza di matrimonio, ha sempre lavorato senza regolare contratto e comunque dimostrando una certa incostanza.
Ha affermato di aver contribuito al mantenimento delle figlie per quanto nelle sue possibilità: “per P_
con versamenti periodici e con con consegna a mani di denaro”. CP_3
Ha peraltro spiegato di aver subito il pignoramento del conto personale, con conseguente blocco dello stesso ed impossibilità di disporre delle somme ivi presenti, precisando che tale pignoramento sarebbe conseguenza di un debito contratto anche nell'interesse e per responsabilità della moglie. Ha riferito di essere tornato a vivere dai propri genitori e di percepire uno stipendio di circa 1500,00 euro mensili, sul quale insistono il cennato pignoramento (330,00 euro) ed un finanziamento contratto dalla
(220,00 euro). Pt_1
Ha lamentato di avere una forte esposizione debitoria nei confronti dell'Erario imputandone la responsabilità alla ricorrente.
Nel complesso, il convenuto ha negato di aver mai espresso disinteresse nei confronti delle figlie e ha descritto un quadro familiare fortemente connotato dall'inidoneità genitoriale della madre, da un di lei atteggiamento svalutante ed escludente e dalla di lei incapacità di cogliere i reali bisogni espressi dalle minori.
Ha quindi aderito all'avversaria domanda di separazione, opponendosi invece alla domanda di divorzio, e ha chiesto “previa conclusione del procedimento minorile e recupero della piena capacità genitoriale del padre: disporre l'affido condiviso…con collocazione prevalente in base alle necessità di vita delle stesse, in modo da assicurare la migliore soluzione possibile per la loro serenità e il loro sviluppo;
qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare o comunque diversa da quella presso il padre, ordinare che il padre possa vedere liberamente le figlie e;
disporre che il padre versi entro i primi 15 giorni CP_3 Persona_4
di ogni mese, sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di P_
euro 100,00 e su apposita carta prepagata all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla LI , un CP_3
importo mensile di euro 100,00, per un totale di 200,00 euro, a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare delle minori, disporre che la madre versi…sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla LI un importo mensile di 100,00 euro e su apposita carta prepagata P_
all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla LI , un importo mensile di 100,00 euro, per un CP_3
totale di euro 200,00; disporre che tutti gli importi erogati a titolo di assegno unico, pensione di invalidità, accompagnamento e/o altro sussidio statale a favore delle figlie e , incassati dal P_ CP_3
genitore percipiente vengano da quest'ultimo versati direttamente sulle carte prepagate intestate esclusivamente alle minori;
disporre che i genitori possano entrambi beneficiare in maniera proporzionale del permessi e delle agevolazioni concessi dalla Legge 104/1992, in base alle periodiche esigenze della minore
”. CP_3
Si è costituita in giudizio anche la curatrice speciale delle minori e , Avv. Gabriella P_ CP_3
Provaggi, rappresentando dopo aver sentito le minori e preso contatto con tutti gli Enti coinvolti:
- riferisce che vive a Cairo Montenotte in via Buglio n.13 con i signori , che oltre ad essere P_ Per_1
genitori di , il ragazzo di hanno un altro figlio minore, ; con loro sta bene, frequenta i Per_5 P_ Per_6 suoi amici, la scuola, che raggiunge con il bus, qualche volta trasportata dal signor;
si reca al Per_1
Servizio Sociale dove continua il percorso psicoterapeutico iniziato da tempo con la Psicologa Distrettuale dott.ssa ; la famiglia , oltre a darle affetto e comprensione, si occupa di tutto quello di cui Per_7 Per_1
ha bisogno quotidianamente. La ragazza riferisce di aver ripreso i contatti anche con la NN NA, IG , residente in [...], interrotti in passato;
riferisce che si reca dalla NN Controparte_4
NA due o tre volte alla settimana. racconta che incontra la madre, IG , P_ Parte_1
presso il Servizio Sociale di Cairo Montenotte una volta alla settimana e che, di solito, è presente anche la RE minore;
negli ultimi mesi, le incontra anche liberamente al di fuori della sede del Servizio CP_3
Sociale, ad esempio quest'estate si sono recate più volte in piscina tutte insieme;
spesso sente la RE
in videochiamata su whatsapp. incontra il padre, signor che è operaio presso CP_3 P_ Controparte_1
la GEAL di Cairo Montenotte, presso la sede del Servizio alla presenza della psicologa dott. ssa e/o Per_7
dell'Assistente Sociale dott.ssa , una volta ogni due settimane, a volte lo sente per messaggio su Per_8
whatsapp. Per le piccole spese di è stata attivata dal Servizio Sociale una carta prepagata postepay, P_
dove i genitori dovrebbero versare un contributo mensile di almeno € 150,00. riferisce che il padre P_
non le versa nulla e che, l'ultima volta che la IG le ha versato qualcosa, è stato in data 10 Pt_1
settembre u.s., € 60,00, di cui € 42,00 utilizzate per l'abbonamento del bus…LA ribadisce che sta bene con la famiglia e non vuole andare a vivere con la madre che, nel frattempo, si è stabilita a IC, Per_1
in provincia di Cuneo, con la LI minore , dove vive anche la LI , nata da un CP_3 Testimone_1
precedente matrimonio della IG . Come risulta dagli atti esaminati, il Tribunale per i Minorenni Pt_1
di Genova, con provvedimento provvisorio del 17.10.22, in seguito al ricorso del P.M., affidava entrambe le minori, e , al comune di Cairo Montenotte, con collocazione extrafamiliare di la P_ CP_3 P_
minore veniva, quindi, allontanata dal nucleo familiare d'origine e collocata in via emergenziale presso il nucleo famigliare del signor , che aveva manifestato, insieme alla moglie, IG ER
, disponibilità ad ospitarla presso la propria abitazione mediante apposita Parte_3
dichiarazione. Entrambi i genitori di la IG ed il signor , rilasciavano P_ Pt_1 CP_1
dichiarazione di acconsentire alla collocazione momentanea della LI presso il nucleo famigliare P_
fin dal 24.11.22, al fine di tutelare e preservare il benessere psicologico della LI. Il servizio sociale Per_1
di Cairo Montenotte segue già da diversi anni, in quanto, alcuni anni dopo la nascita della RE P_
, affetta da disturbo neurologico dello spettro autistico, con agiti auto ed etero lesivi e che più volte CP_3
l'aveva aggredita, aveva iniziato a soffrire di un disturbo del comportamento alimentare, con una P_
crescente restrizione dell'alimentazione, così grave da dover essere anche ricoverata;
la madre, assorbita dalla LI minore, non riconosceva i bisogni di con la quale spesso litigava;
il padre era stato violento P_ con tanto che la stessa non lo chiamava papà, ma la mamma, negli ultimi anni, non voleva P_ CP_1
che parlasse più con la NN NA;
quando crescendo, litigava con i genitori, chiedeva P_ P_
aiuto al Servizio e, successivamente, alla famiglia , avendo iniziato a frequentarne il figlio, , Per_1 Per_5
ora diciannovenne, famiglia che ha sempre rappresentato per lei un rifugio sereno ed accogliente. La residenza di è stata formalmente stabilita presso quella del padre in Cairo Montenotte, Strada Ferrere P_
n.6, dove vivono i nonni paterni, in quanto tutti i membri della famiglia , dopo la denuncia per CP_1
maltrattamenti in famiglia da parte della IG contro il marito, in data 15.03.23, avevano Pt_1
abbandonato l'ex casa coniugale sita in Cairo Montenotte, Corso Marconi n. 91. Tuttavia, fin dal 24.11.2022 vive prevalentemente presso la famiglia del signor a Cairo Montenotte, in via Buglio P_ ER
n. 13/5. Inoltre, si reca alcune volte alla settimana presso la NN NA, IG P_ CP_4
, residente in [...]4, che ha provveduto a rendere la propria abitazione
[...]
confortevole per un'adolescente, ad es. acquistando una scrivania e una poltrona letto per e dove P_
incontra anche la zia NA. Come risulta dagli atti esaminati, il comune di Cairo Montenotte ha redatto, nel mese di settembre 2023, un “contratto di affido familiare giudiziale a tempo pieno e determinato” con affido di a tempo pieno alla NN NA, IG , ma con appoggio e P_ Controparte_4
collocazione prevalente di presso la famiglia , al fine di fornire un concreto supporto alla P_ Per_1
NN NA, assicurando alla minore la permanenza in un ambiente familiare adeguato. La NN NA, in qualità di affidataria e, la famiglia in qualità di famiglia di appoggio, ricevono un Per_1
contributo per il mantenimento di dal comune di Cairo Montenotte”; P_
- sta con il Papà, che la viene a prendere sotto casa, di solito il sabato o la domenica, la porta a CP_3
mangiare dai nonni e poi la riporta a casa a dormire. La mamma precisa che frequenta la scuola di CP_3
IC fin dall'ultimo anno di asilo, dopo aver sperimentato quello di Cairo Montenotte, dove la bambina non si era trovata bene, mentre a IC l'ambiente è più piccolo, c'è una maggiore attenzione, è CP_3
seguita anche dalle maestre di sostegno, oltre che dagli insegnanti;
vivono a IC fin dal mese di maggio, dopo aver abbandonato la casa di Cairo in seguito ai maltrattamenti del marito;
fino ad agosto era CP_3
seguita da un'educatrice del Servizio Sociale di Cairo Montenotte, poi, avendo trasferito la residenza a
IC, è seguita a casa, due volte alla settimana, per circa un'ora e mezza, da un'educatrice del CP_3
Servizio Sociale di Ceva, che la segue per i compiti e, anche, per farla giocare o pitturare;
la IG Pt_1
ha così potuto iniziare a lavorare, dal mese di ottobre, facendo un tirocinio presso il supermercato
“Prestofresco” di Millesimo;
quando non è a scuola o con l'educatrice e la mamma lavora, sta con CP_3
sua LI maggiore e madre di un bambino;
i rapporti col marito nelle ultime due settimane sono Tes_1
migliorati, tanto che le ha ridato l'automobile, ha comprato un paio di scarpe a e ha fatto un po' di CP_3 spesa;
quando otterrà lo stipendio, la IG verserà a i soldi su Postepay per il mese di Pt_1 P_
ottobre. Gli incontri di con il Papà sono liberi, non essendo stati prescritti incontri protetti;
la CP_3
IG lamenta unicamente la mancanza di un calendario degli incontri”. Pt_1
Parte ricorrente non si è avvalsa della facoltà di depositare le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., mentre il curatore speciale ha depositato apposita memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. e parte resistente ha depositato memoria di cui all'art. 473bis.17, comma 2, c.p.c.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 9.11.2023 le parti sono state sentite e l'attrice ha dedotto: di abitare a
IC in un immobile in locazione con un canone di 350,00 euro mensili;
di vivere da sola con la LI
, avendo sì avviato una nuova relazione sentimentale ma senza convivenza;
di avere due figli da un CP_3
precedente matrimonio, ed entrambi economicamente autonomi;
di aver sempre Per_9 Tes_1
lavorato per procurarsi risorse economiche, anche in costanza di matrimonio, ad esempio nei ristoranti soprattutto il venerdì, sabato e domenica e in ospedale per le notti;
di lavorare online nel settore del caffè e dei prodotti per la pulizia, con un reddito medio netto di 500/550,00 euro e di lavorare anche, all'occorrenza, come dog sitter per 10,00 euro al giorno;
di percepire 557,00 euro di assegno unico per le figlie nonché 517,00 euro di indennità di accompagnamento per;
di ricevere aiuto economico anche CP_3
dalla LI (spesa e bollette) a fronte dell'accudimento del di lei figlio di non avere Tes_1 Per_10
conti correnti né libretti né titoli né investimenti, ma solo una carta postepay con saldo pari a zero. La
ha inoltre ribadito gli agiti violenti del coniuge, dando atto che lo stesso non si sarebbe rassegnato Pt_1
alla definitiva rottura dell'unità di coppia e avrebbe più volte cercato di recuperare il rapporto ormai compromesso, creando messaggi confusivi soprattutto rispetto alla minore . CP_3
Il convenuto ha confermato di vivere con i genitori e di svolgere l'attività di operaio a tempo indeterminato e pieno a decorrere dal 2015, con una retribuzione di 1780,00 euro. A tale proposito il resistente ha peraltro puntualizzato: “ho dei pignoramenti in atto per cui percepisco mensilmente 1.000,00 euro”. Ha dichiarato di non avere conti correnti né libretti né titoli né investimenti, ad eccezione di un conto corrente intestato a sé in via esclusiva con saldo pari a 980,00 euro. Ha poi riferito: “quando riesco, compro della roba a e do dei soldi a , circa 100,00 euro”. Ha infine affermato: “non ho mai picchiato le CP_3 P_
bambine, se non una sberla a e una ciabattata a aggressività verbale nei confronti di P_ CP_5
mia moglie perché non ammetteva i suoi errori…Non ho mai picchiato mia moglie anzi è lei che mi ha tirato coltelli. Ad uno schiaffo o due li ho dati perché rispondeva a sua madre”. Tes_1
Successivamente, all'udienza del 10.5.2024, è emerso che il ha interrotto ogni frequentazione con CP_1
le figlie ed anche il versamento di ogni contributo economico in loro favore. La difesa del resistente ha insistito nell'imputare alle gravissime difficoltà economiche la scelta del proprio assistito di interrompere i rapporti con le figlie. nella comparsa conclusionale del convenuto si legge: “il IG. è stato costretto CP_1
a rinunciare a incontrare le figlie, soprattutto perché semplicemente non ha le risorse finanziarie CP_3
per affrontare le spese di mantenimento di un'auto (benzina e assicurazione). Non certo per mancanza di volontà di ricoprire il ruolo di padre”. La scelta di interrompere i rapporti con le figlie, peraltro, è stata assunta anche rispetto ad eventuali contatti da remoto.
Nel corso del giudizio, è emersa anche l'archiviazione del procedimento penale avviato a carico del CP_1
a seguito della denuncia della moglie, “in quanto insussistenti sia l'elemento soggettivo sia quello oggettivo”.
E' stata inoltre più volte rappresentata dalla curatrice speciale la difficoltà della minore di ricevere P_
dai genitori gli importi dovuti per le sue spese, di solito versati con ritardo, dopo molti solleciti, sempre col rischio di non poter affrontare le spese in tempo.
La difesa del convenuto ha
contro
-dedotto “l'impossibilità per il di provvedere a versare il CP_1
contributo al mantenimento stabilito da questo Tribunale in sede di provvedimenti provvisori: non certo per dolosa sottrazione ai propri obblighi ma per stato di necessità, posto che il IG. può contare su una CP_1
disponibilità mensile netta inferiore a 300,00 euro: oltre ai numerosi pignoramenti, si trova a dover contribuire col padre alle spese per la cura della madre (gravemente malata)”.
Si è infine verificato un episodio piuttosto preoccupante nel quale il in una email alla curatrice, CP_1
riferendosi alla moglie, preannunciava che da lì a qualche giorno sarebbe diventato un assassino, peraltro palesando uno stato di tale disperazione e rancore da suscitare sincera apprensione.
Come può constatarsi, a fronte degli scritti difensivi depositati dalle parti e delle dichiarazioni che le stesse hanno reso in occasione della prima udienza, è emersa una situazione certamente complessa che ha richiesto non solo l'adozione da parte del Giudice rel. di provvedimenti temporanei e urgenti di particolare rigore, peraltro confermativi delle misure già previste dal Tribunale per i Minorenni, ma anche approfondimenti istruttori importanti, fra i quali, soprattutto apposita CTU sull'idoneità genitoriale di entrambe le parti.
La causa, nella quale è confluita la procedura già pendente nanti al Tribunale per i Minorenni di Genova, è stata istruita documentalmente, mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari e mediante appunto CTU, finchè all'udienza dell'8.11.2024, spirati i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., è stata finalmente rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzitutto che vada dichiarata, con sentenza parziale, la separazione di e , dovendo ritenersi provata l'intollerabilità della prosecuzione della Parte_1 Controparte_1
convivenza, tanto che i coniugi già da tempo vivono separati di fatto.
La declaratoria di scioglimento del matrimonio civile interverrà, invece, in seguito col maturare dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
Ciò posto in punto status, veniamo alle domande accessorie.
Non è stata proposta alcuna domanda di addebito né un coniuge ha chiesto di ricevere dall'altro un contributo economico, talché nulla occorre stabilire a tale riguardo.
Le domande in punto assegno unico, pensioni/indennità erogate dall'INPS in favore delle figlie e benefici della L. 104/1992 si appalesano inammissibili, in quanto esorbitanti dai limiti di cognizione propri del presente giudizio.
Resta, quindi, da regolamentare l'affido, la collocazione, gli incontri ed il mantenimento delle figlie P_
e , con l'avvertenza che la prima è ormai prossima alla maggiore età, dal momento che
[...] CP_3
compirà 18 anni il 28.10.2025.
Il Collegio ritiene senz'altro di confermare l'affido delle minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, già previsto dal Tribunale per i Minorenni di Genova e dal Giudice rel. nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Ed invero l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della consulenza tecnica d'ufficio dimostra che entrambi i genitori presentano fragilità e criticità che ne compromettono l'idoneità genitoriale.
Risulta in atti, innanzitutto, che la coppia genitoriale da tempo presenta una conflittualità importante.
La LI ha riferito alla CTU come già in costanza di matrimonio “tra i genitori c'erano sempre litigi”. P_
rispetto ai quali i coniugi erano entrambi parti attive e le violenze erano reciproche. Per “spesso CP_6 P_
era la mamma che istigava papà” e “i litigi verbali erano frequenti per tutto il giorno, si stuzzicavano a vicenda ma fisicamente iniziava papà anche a minacciare”; “un Natale la mamma non riusciva a chiudergli un bottone della camicia e lui l'ha presa per il collo”. Per “non si era mai tutti insieme oppure si P_
litigava…ogni piccola cosa poteva scatenare un litigio”.
Per la madre della ricorrente, IG.ra “i rapporti tra e erano brutti, si Controparte_4 CP_1 Pt_1
insultavano e si picchiavano” (perizia).
Le minori erano esposte a tali litigi, senza che i genitori si preoccupassero di proteggerle.
La LI ha riferito: “io sono intervenuta spesso, sempre nei loro litigi, a volte involontariamente ma P_
a volte mi cercava proprio (il , n.d.r.) per mettermi in mezzo” (perizia). CP_1
Tale conflittualità si è mantenuta anche a seguito della disgregazione dell'unità familiare ed è senz'altro un fattore di rischio per la crescita delle figlie.
A ciò si aggiunga che il ha ammesso con i Servizi Socio-Sanitari “di aver ecceduto nelle reazioni” CP_1 nei confronti della LI a causa del “proprio temperamento impulsivo”, della propria “eccessiva P_
schiettezza” e della propria “mancanza di filtri”, tutte caratteristiche “che gli impedirebbero di modulare le
Per_1 proprie reazioni verbali e comportamentali” (relazione a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa del 21.6.2023).
[...]
L'uomo ha riconosciuto “di essersi sempre comportato con rimettendo in atto le medesime modalità P_
di relazione ed educative ricevute dai suoi genitori: persone semplici, mamma casalinga, papà sempre impegnato al lavoro, molto severo e che ricorreva alle punizioni, alzando spesso le mani, come unica modalità da attivare per educare i figli a comportamenti corretti;
dialogo e vicinanza emotiva non c'erano nella sua famiglia, esistevano solo sistemi coercitivi” (relazione a firma della psicologa psicoterapeuta
Dott.ssa del 21.6.2023). ER1
La minore ha raccontato che quando il padre era a casa, “le dinamiche erano molto pesanti. Già da P_
quando ero piccola ricordo che se non volevo lavarmi i capelli lui mi ha sbattuto la testa per terra più volte e poi mi ha chiesto scusa” (perizia).
Anche rispetto alla LI il ha riferito “che stati di stanchezza lo rendevano facilmente CP_3 CP_1
irritabile ed insofferente in famiglia” (relazione a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa ER1
del 21.6.2023).
Nel colloquio con il perito incaricato, il convenuto ha ammesso: “la violenza c'era perché arrivavo al punto che esplodevo” (perizia).
Di fronte al Giudice rel., in occasione dell'udienza del 9.11.2023, il ha sì dichiarato “non ho mai CP_1
picchiato le bambine”, ma precisando “se non una sberla a e una ciabattata a ”. P_ CP_3
Dunque, può ritenersi accertato che il padre abbia posto in essere agiti violenti nei confronti delle figlie, dimostrandosi “poco capace di autoregolazione emotiva e comportamentale, e quindi in difficoltà nel regolare e contenere stati emotivi e comportamentali altrui” (relazione a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa del 21.6.2023). ER1
In atti emerge che anche la madre ha posto in essere agiti violenti nei confronti della LI minore . CP_3
La minore sentita nanti al Tribunale per i Minorenni di Genova, ha dichiarato di aver P_
“assistito a violenze fisiche e verbali della mamma nei confronti di . Prima di andare a dormire le CP_3
dava delle sberle perché non voleva dormire, le diceva ti do un pugno che ti giro dall'altra parte, l'ho sentita anche dire vorrei ucciderla” (verbale di audizione del 16.5.2023).
La , “in riferimento agli agiti violenti su , …ha raccontato che «i maltrattamenti sono Pt_1 CP_3
avvenuti per le crisi di », «non l'ho mai picchiata…ma solo strattonata»…” (relazione dei Servizi CP_3
Sociali del 29.1.2024). Dunque, può ritenersi accertato che anche la madre abbia posto in essere agiti violenti nei confronti della LI . CP_3
Risulta inoltre evidente che nessuno dei due genitori abbia protetto le figlie dalle violenze dell'altro.
Dalle risultanze in atti risulta altresì che entrambe le odierne parti hanno dimostrato di non saper cogliere a pieno i bisogni espressi dalle figlie.
Il ha ammesso di aver sempre delegato alla moglie, in costanza di matrimonio, la cura e CP_1
l'accudimento delle figlie.
Con la disgregazione dell'unità coniugale e l'avvio del presente procedimento, l'uomo ha addirittura interrotto, dapprima, gli incontri (previsti in modalità protetta) con la LI e poi gli incontri CP_3
(sempre previsti in modalità protetta) con la LI , con modalità in un caso come nell'altro P_
inadeguate e tali da ingenerare nelle figlie sensi di colpa.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali emerge che gli incontri con di fatto si sono interrotti perché la CP_3
bambina è rimasta collocata presso la madre.
Il ha infatti comunicato ai Servizi Sociali in data 21.2.2024 di non voler più incontrare la LI, CP_1
affermando: “voglio rimanere sulla mia decisione e tagliare i ponti” (relazione del 26.3.2024). A giustificazione della propria decisione, ha spiegato “che sta crescendo con valori opposti ai suoi” CP_3
(relazione del 26.3.2024).
In data 28.2.2024 l'uomo ha ribadito il proprio rifiuto ad incontrare la LI : “« cresce con CP_3 CP_3
valori diversi dai miei…RI ha paura di parlare, lei sarebbe una bimba onesta»” e ancora “ non CP_3
può parlare liberamente…non è libera di dire le cose…dunque basta…rinuncio a vederla” (relazione del
26.3.2024).
Il mentre rifiutava gli incontri con , affermava che il rapporto con stava invece CP_1 CP_3 P_
migliorando, precisando: “le cose vanno bene con perché non c'è la madre di mezzo” (relazione del P_
26.3.2024).
L'uomo non si è curato delle reazioni e degli effetti che l'interruzione degli incontri avrebbe potuto provocare sulla piccola , bimba affetta da disturbo dello spettro autistico. CP_3
Ha unilateralmente deciso di non vederla più, malgrado gli sforzi e le proposte formulate dai Servizi Sociali perché gli incontri potessero comunque proseguire e malgrado il piacere con cui la LI fino a quel momento aveva partecipato agli incontri, con ciò dimostrando una volta di più di non comprendere i bisogni della LI e di essere ad essi indifferente.
Si consideri che il ha poi deciso di interrompere anche gli incontri con la LI . CP_1 P_
A tale proposito, si legge nella relazione del 12.6.2024: “nel mese di aprile u.s. si era provveduto a ricevere in colloquio la quale verbalizzava di aver ricevuto dal padre alcuni messaggi vocali ambigui nei quali P_
lo stesso, chiedeva alla minore se volesse continuare o meno a fare gli incontri, verbalizzando che, non potendo vedere la sorella, forse, non era il caso di vedere lei. Tale frase lasciava percepire che per lui, quindi, fosse indifferente e che dava a lei la «responsabilità» di interrompere gli incontri attendendo infatti una sua risposta. a fronte di tale verbalizzazione e incredula da quanto esternato dal padre, ha chiesto P_
l'interruzione momentanea degli incontri, quantomeno fino a quando non si fosse chiarita la situazione…Ad oggi…risultano interrotti gli incontri protetti padre-LI. Il IG. non ha presentato richiesta di CP_1
riattivazione e a risulta indifferente rivedere il padre in quanto non percepisce un reale interesse nei P_
suoi confronti. Anche i contatti telefonici tra di loro si sono diradati. riferisce di non aver avuto più P_
contatti con il padre, né di averli cercati, salvo un contatto per mezzo whatsapp, avvenuto nelle settimane scorse, poiché il padre necessitava di un estratto conto della postepay della minore (per pratica al CAF). A seguito di questo contatto ha riferito che il padre non le avrebbe chiesto nulla né sul suo stato di salute P_
né sulle due esperienze scolastiche”.
Il Collegio non ignora che la difesa del resistente ha addotto a motivo dell'interruzione degli incontri padre- figlie ragioni di carattere economico. Ha cioè spiegato che il si trova in difficoltà economiche e CP_1
sprovvisto di alcun veicolo.
Tuttavia, il Collegio rileva come tali argomenti non siano affatto convincenti: se davvero il problema fosse meramente economico, l'uomo avrebbe accolto positivamente la proposta dei Servizi Sociali di continuare a vedere le figlie almeno mediante videochiamate, ma così non è stato.
Per la CTU, il convenuto “non pare comprendere le disabilità di e i suoi bisogni, così come non pare CP_3
essersi mai interfacciato con gli operatori sanitari. Si è rapportato con i Servizi Sociali in funzione degli incontri protetti. Non è in grado di comprendere nemmeno i bisogni della LI che non ha nessun CP_3
deficit”.
Ancora “il IG. è una persona molto concreta, il pensiero è molto semplice e superficiale, non è capace CP_1
di comprendere le situazioni nella loro interezza (questo dato viene confermato anche dagli operatori dei
Servizi Sociali di Cairo). Tutto viene riportato al dato economico, per lui il denaro è l'unico elemento che spiega ogni cosa e ogni comportamento. L'atteggiamento è sempre rivendicativo e non riesce a vedere le sue responsabilità e quanto anche lui determini le situazioni”.
Certamente mostra modalità relazionali inadeguate con le minori nei contenuti e nelle modalità (oltre a quanto già evidenziato, si rileva che alla CTU la minore ha riferito: “ad esempio mi scrive all'una di P_
notte per dirmi che è stato con una prostituta”).
Nel complesso, per la CTU “il IG. non ha dimostrato di avere competenze genitoriali nel campo CP_1 della cura, della protezione, della capacità di comprendere i bisogni né quelli concreti dell'accudimento e della crescita e men che mai quelli affettivi ed emotivi. Inoltre, non riconosce nessuna capacità nella IG.ra e auspica che le venga tolta anche per inserirla in una comunità adeguata alle sue esigenze”. Pt_1 CP_3
In conclusione, “le competenze genitoriali del IG. sono insufficienti e dopo la separazione ha anche CP_1
manifestato uno stile abbandonico, infatti, non ha mai avuto particolare cura nel mantenere i rapporti con le figlie in maniera adeguata. Anche le comunicazioni verbali in molte occasioni sono risultate inadatte”.
Quanto alla , nella relazione a firma della Dott.ssa del 21.6.2023 si legge: “la IGnora Pt_1 ER1
ha ammesso che « non è più esistita dalla malattia di » e riconosce come vera l'accusa che le P_ CP_3
rivolge «tu sei sempre stata assente con la testa»”. P_
La minore ha riferito alla CTU: “quando mi veniva a prendere a scuola io gli parlavo ma lei non mi P_
ascoltava e anche a tavola non c'era mai un dialogo. Lei non c'era con la testa. A livello pratico spesso dovevo cucinare io oppure mi prendeva prima a scuola per fare i lavori domestici. Non c'erano regole ed era tutto al caso, non c'era una routine fissa ma devo dire che con era molto più attenta. Le problematiche di CP_3
mia sorella sono emerse subito e hanno fatto la diagnosi ai tre anni mentre io ero ricoverata in ospedale per anoressia, avevo circa nove anni”.
Le Assistenti Sociali dei Servizi Sociali del Comune di Cairo Montenotte hanno rappresentato alla CTU: “il malessere di laura è stato importante, ha avuto un disturbo della condotta alimentare. ha vissuto il P_
malessere della coppia genitoriale e della madre, la mamma nel primo periodo ha colpevolizzato e P_
diceva che raccontava tante bugie. è stata tolta dal gruppo Whatsapp di famiglia. La mamma aveva P_
detto che era una traditrice. ha sempre presentato la difficoltà nel rapporto con la mamma, diceva che P_
si era sempre sulle montagne russe. Tra i genitori c'erano sempre litigi ma la mamma come figura P_
dominante, secondo lei il papà non sapeva nemmeno usare il bancomat. riporta che spesso era la P_
mamma che istigava il papà. E' che segnala i contenuti inadeguati della mamma sui social, chiamata P_
a spiegazioni, la IGnora giustifica i post con il lavoro di vendita del caffè”.
Dunque, deve ritenersi acclarato che rispetto alla LI la ricorrente non sia stata in grado di P_
esercitare idoneamente le proprie competenze genitoriali ed abbia anzi cercato di favorire un'indebita inversione dei ruoli tra genitore e LI.
Per la CTU, “con … i ruoli sono ben chiari, le problematiche della bambina sono di una certa entità CP_3
e non permettono a di appoggiarsi a lei. Con sembra che la IGnora sia in grado di svolgere Pt_1 CP_3
il ruolo genitoriale in maniera idonea, chiede aiuto e consigli agli operatori, si fa guidare e fa tesoro delle indicazioni che le vengono date, insomma sa mettere in campo le capacità che permettono la funzione di cura, di organizzazione, di capacità empatica (che le permette di comprendere gli stati d'animo della LI, il suo bisogno di una routine stabile, della terapia riabilitativa). Questi elementi vengono confermati da tutti gli operatori”.
“Con purtroppo, le capacità genitoriali che si sono evidenziate per , non sono emerse in P_ CP_3
passato e anche oggi fa ancora un po' fatica a comprendere che non è una sua pari”. Pt_1 P_
Inoltre, dopo la disgregazione dell'unità familiare, la ricorrente ha tenuto modalità relazionali inappropriate con , creando nella minore a tratti imbarazzo (soprattutto per i suoi messaggi sui social), a P_
tratti disorientamento e ansia (come in relazione ad alcuni messaggi telefonici): come osservato dalla CTU,
“in alcune occasioni la IGnora non ha tutelato la LI da informazioni e stati d'animo che non P_
avrebbe potuto gestire vista l'età”.
Sennonché mentre il non ha prestato alcuna collaborazione rispetto al progetto di percorsi ed CP_1
interventi previsti per consentire ai genitori il recupero delle proprie competenze, la ha invece Pt_1
dimostrato un'ampia collaborazione ed un forte impegno che hanno condotto ad un progressivo miglioramento del suo ruolo di madre: “il percorso di maturazione della IGnora ha un'evoluzione positiva ed anche la LI ne apprezza i miglioramenti anche se non desidera tornare più a vivere con mamma P_
e ”. CP_3
A fronte delle considerazioni tutte che precedono, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della CTU in punto affido, disponendo che e restino affidate ai Servizi Sociali territorialmente P_ CP_3
competenti, per il periodo di 24 mesi.
All'uopo conferisce a ciascuno degli Enti affidatari il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs.
n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati.
Quanto alla collocazione, all'esito delle operazioni peritali la CTU è pervenuta alla logica conclusione che manterrà la collocazione presso la mamma”, sul rilievo che “le competenze genitoriali della IG.ra CP_3
sono risultate migliorate e attualmente sufficienti a mantenere la collocazione di da lei. La Pt_1 CP_3
mamma ha dimostrato di sapersi far guidare, l'atteggiamento verso i Servizi è cambiato e la IGnora riconosce gli operatori quali lo psicologo, assistente sociale, educatrice e neuropsichiatra infantile, come supporto e aiuto e non più come Enti giudicanti e avversari. La IGnora si attiene alle prescrizioni e permette a di accedere alle risorse presenti”. CP_3
Attese le fragilità e criticità della madre sopra evidenziate, la previsione va accompagnata con un progetto di percorsi ed interventi in continuità rispetto a quanto già previsto dal Tribunale per i Minorenni di Genova
e dal Giudice rel. In particolare, il Collegio ritiene di conferire ai Servizi Sociali affidatari della minore l'incarico: CP_3
• di proseguire l'attuale servizio di educativa domiciliare, adeguandolo progressivamente alle esigenze emergenti;
• di raccordarsi con il servizio di neuropsichiatria per le valutazioni necessarie di;
CP_3
• di porre in essere ogni più opportuno intervento di sostegno per , anche tenuto conto dei suoi profili CP_3
di specialità;
• di mantenere un costante monitoraggio del nucleo familiare al fine di vigilare sull'adeguatezza delle modalità relazionali della madre con la minore , collocata presso di sé. CP_3
Il progetto di percorsi ed interventi dovrà inoltre prevedere la prosecuzione in favore della IG.ra Pt_1
del supporto psicologico già avviato e nel contempo l'attivazione/prosecuzione in suo favore anche di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, affinché la donna possa rafforzare e consolidare le proprie competenze genitoriali e acquisire quelle mancanti non solo rispetto alla minore , ma anche rispetto CP_3
alla minore . P_
Il progetto di percorsi ed interventi ha essenzialmente due finalità: da un lato, supportare la madre nel recupero delle proprie competenze genitoriali, dall'altro, garantire a una stabilità di riferimenti CP_3
affettivi e ambientali che, nel suo caso, è tanto più necessaria per il disturbo dello spettro autistico che presenta.
Con riferimento, invece, alla minore , il Collegio ritiene di confermare la sua collocazione P_
extrafamiliare, presso la famiglia , ove possibile. In tal caso, la famiglia potrà provvedere Per_1 Per_1
all'ordinaria amministrazione della minore . P_
Qualora venissero meno le condizioni per la collocazione di presso la famiglia , la P_ Per_1
minore dovrà essere collocata presso idonea struttura residenziale che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno ad individuare, tenuto conto delle esigenze della ragazza. In tal caso, sarà la struttura residenziale a provvedere all'ordinaria amministrazione della minore . P_
E' appena il caso di rilevare che è la medesima ad aver più volte rappresentato di non voler P_
tornare a vivere né col padre né con la madre e di preferire, qualora non fosse ulteriormente possibile la sua collocazione presso la famiglia , la collocazione in Comunità. Per_1
I Servizi Sociali affidatari della minore dovranno valutare, eventualmente di concerto con la P_ struttura residenziale collocataria, l'opportunità di attivare in favore della minore apposito percorso di supporto psicologico nonché ogni altro percorso ritenuto utile, non solo al fine di elaborare i vissuti di violenza, ma anche i vissuti abbandonici.
Veniamo al regime delle visite.
Per quanto riguarda , il Collegio ritiene che gli incontri con la madre potranno svolgersi P_
liberamente, tenuto conto dei progressi conseguiti dalla IG.ra nel recupero delle proprie Pt_1
competenze genitoriali e tenuto conto che madre e LI hanno già sperimentato incontri liberi, con esiti positivi.
I Servizi Sociali affidatari della minore dovranno monitorare gli incontri della minore con la P_
madre, al fine di intervenire sulle loro modalità e/o sui loro tempi, nel caso in cui la genitrice non presentasse modalità relazionali idonee. I medesimi Servizi Sociali dovranno sospendere gli incontri, qualora gli stessi risultassero pregiudizievoli.
Il Collegio ritiene che i Servizi Sociali affidatari dovranno, invece, organizzare e calendarizzare incontri protetti della ragazza col padre, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equivalente, anche all'aperto, ma soltanto a condizione che il ne faccia espressa richiesta e previa conclusione CP_1
da parte sua, con esito positivo, di apposito percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità.
Per il potrà anche optare per due videochiamate mensili della durata massima di 15 minuti, P_ CP_1
sempre alla presenza di un educatore/operatore dei Servizi Sociali. Peraltro, anche in tal caso sarà necessaria la preventiva richiesta dell'interessato ed il previo superamento dei percorsi.
Anche per quanto riguarda , collocata presso la madre, i Servizi Sociali affidatari dovranno CP_3
organizzare e calendarizzare incontri protetti col padre, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equivalente, eventualmente pure all'aperto, soltanto a condizione che il ne faccia CP_1
espressa richiesta e previa conclusione con esito positivo, di apposito percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità.
La CTU a tale proposito ha affermato: “nel caso in cui, in futuro dovesse cambiare la situazione del papà sia da un punto di vista economico ma soprattutto da un punto di vista di consapevolezza dei bisogni di CP_3
( ha bisogno di tempi scanditi da cose che conosce e che sono prevedibili, le novità la destabilizzano CP_3
e la scompensano), gli incontri potranno riprendere sempre a cadenza mensile, con la durata di un'ora e mezzo alla presenza di un educatore”.
Ed invero il Collegio ritiene che non sia opportuno esporre le minori ad un eventuale ulteriore rifiuto da parte del padre, ragione per cui gli incontri protetti dovranno essere organizzati e calendarizzati solo se il padre ne farà esplicita richiesta e se avrà concluso positivamente un percorso di supporto psicologico con l'obiettivo di superare il forte dis-controllo degli impulsi che lo caratterizza e un percorso di sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di renderlo consapevole dei bisogni delle figlie e, dunque, più adeguato nelle modalità relazionali e senz'altro anche più affidabile.
Gli incontri padre-figlie, anche qualora avviati, dovranno essere immediatamente interrotti qualora dovessero risultare pregiudizievoli.
I Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti dovranno, quindi, attivare, in favore del i CP_1
previsti percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, ma soltanto su espressa richiesta dell'interessato.
Nelle more, i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo quanto indicato dal CTU, dovranno organizzare un incontro mensile con il IG. per fornirgli informazioni sulle figlie, cogliere eventuali CP_1
segni di maturazione e ricevere eventualmente il suo consenso a sottoporsi ai percorsi previsti al fine di riattivare i contatti con le figlie.
Resta da affrontare la questione economica.
La ha versato in atti gli estratti dei movimenti della propria carta postepay per l'anno 2023 e 2022. Pt_1
Da tali estratti risultano accrediti da terzi presumibilmente per attività lavorativa, accrediti INPS a titolo di assegno unico e numerose ricariche per importi variabili che dimostrano la disponibilità in capo alla Pt_1
di risorse ulteriori.
Nel complesso, per l'anno 2023 le entrate su detta postepay risultano pari a 16.291,22 euro.
Sulla medesima postepay per l'anno 2022 risultano entrate per 14355,37 euro.
Si precisa che in tali entrate non risulta compresa l'indennità di accompagnamento di (517,00 euro CP_3
mensili), accreditata, a dire dell'attrice, su conto dedicato.
La ha depositato altresì, per il primo trimestre 2021 gli estratti del conto cointestato col marito ed Pt_1
acceso presso UB NC nonché, per il secondo ed il terzo trimestre dell'anno 2021, gli estratti del conto cointestato col marito ed acceso presso NC SA Sanpaolo.
Dal conto UB NC (primo trimestre 2021) emergono l'accredito per provvigioni in favore della Pt_1
(278,00 euro in data 7.1.2021, 266,88 euro in data 9.2.2021, 396,89 euro in data 10.3.2021), gli accrediti in favore del da parte della GEAL Spa per retribuzioni (1441,00 euro in data 11.1.2021, 3928,00 euro CP_1
in data 8.2.2021, 2161,00 euro in data 9.3.2021), gli accrediti in favore della per capsule bialetti Pt_1
(17,00 euro in data 11.2.2021).
Dal conto NC SA (secondo e terzo trimestre 2021) emergono le retribuzioni percepite dal CP_1
dalla G.E.A.L. nel 2021 (1945,00 euro in data 9.4.2021, 2021,00 euro e 1535,00 euro in data 6.5.2021,
1969,00 euro in data 7.6.2021, 1983,00 euro in data 7.7.2021, 1360,00 euro in data 19.7.2021, 1653,00 in data 6.8.2021, 2423,00 euro in data 8.9.2021) e quelle percepite dalla dalla Level Srl nello stesso Pt_1
anno (473,75 euro in data 14.4.2021, 489,82 euro in data 11.5.2021, 515,55 euro in data 9.6.2021, 373,65 euro in data 9.7.2021, 358,25 euro in data 10.8.2021, 217,44 in data 10.9.2021). Emergono altresì accrediti alla per “caffé” (euro 30,00 in data 16.4.2021). Pt_1
I dati che precedono vanno interpretati alla stregua delle allegazioni della stessa ricorrente.
Sentita dal Giudice rel., la ha infatti riferito di svolgere “attività lavorativa online nel settore del Pt_1
caffè e dei prodotti per la pulizia”. Ha ammesso di aver sempre lavorato “nei ristoranti soprattutto il venerdì, sabato e domenica” e in ospedale ove faceva le notti. Ha affermato di svolgere anche l'attività di dog sitter per 10,00 euro l'ora e di ricevere aiuti dalla LI (spesa e utenze) per l'accudimento del di Testimone_1
lei figlio Per_10
Sentita dalla CTU, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di network marketing nel settore caffè, precisando: “devo pubblicare sui social e prendere le ordinazioni da girare all'azienda, io ho una struttura di ragazzi che sono sotto di me e gli insegno. E' un lavoro che ho sempre fatto e mi piace”.
Nel complesso, la ha dimostrato una buona capacità di collocarsi nel mercato del lavoro. Vi è Pt_1
evidenza che la stessa abbia disponibilità di risorse ulteriori ed aggiuntive ricavate dalle varie attività svolte.
Ha dichiarato di percepire, per intero, l'assegno unico per circa 550,00 euro, l'indennità di accompagnamento di per 517,00 euro (accreditato su conto intestato alla minore stessa) e di CP_3
ricavare dall'attività lavorativa svolta circa 500/550,00 euro.
Ella sopporta un canone di locazione pari a 350,00 euro.
Il , per parte sua, ha depositato: CP_1
- Mod 730 relativo all'anno 2019 dal quale risulta un reddito lordo complessivo pari a 26.137,00 euro (al netto delle imposte 22.491,00 euro);
- CUD relativo all'anno 2021 dal quale risulta un reddito lordo da lavoro pari a 28.128,90 euro (al netto delle imposte 25.392,78 euro);
- CUD relativo all'anno 2022 dal quale risulta un reddito lordo da lavoro pari a 27.867,02 euro (al netto delle imposte 24.113,82 euro);
- buste paga di agosto e settembre 2023. Da tali documenti risulta che il è occupato per la G.E.A.L. CP_1
SPA dal 14.9.2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
In entrambe le buste vi è evidenza di due pignoramenti (uno di 273,19 euro e l'altro di 341,49 euro) nonché di un prelievo alla fonte per un prestito (173,00 euro). Per quella di settembre, il netto a pagare è pari a
1093,00 euro e, per quella di agosto, il netto a pagare è pari a 1055,00 euro;
- estratti (parziali) del conto cointestato e del conto intestato in via esclusiva presso NC SA Sanpaolo. Da tali estratti risultano, fra l'altro, per l'anno 2023 i seguenti accrediti della GEAL Spa: 1293,00 euro in data 7.4.2023, 1263,00 euro in data 5.5.2023, 1285,00 euro in data 8.6.2023, 1333,00 euro in data 7.7.2023,
1480,00 euro in data 20.7.2023, 1033,00 euro in data 7.8.2023, 1055,00 euro in data 7.9.2023, 1093,00 euro in data 9.10.2023; 2000,00 euro in data 25.10.2023; 1106,00 euro in data 7.11.2023; 1133,00 euro in data 7.12.2023.
Il non sopporta oneri alloggiativi, in quanto vive con i genitori. CP_1
E' gravato da un finanziamento (173,00 euro mensili) fino al 30.9.2026.
Dalle buste paga di agosto e settembre 2023 risultava gravato di due pignoramenti (uno dall'1.7.2023 per
273,19 euro e l'altro dall'1.10.2021 per 341,49 euro).
Si evidenzia che, malgrado i pignoramenti ed il finanziamento in essere, nel mese di ottobre 2023 il CP_1
si è visto accreditare 1093,00 euro in data 9.10.2023 e 2000,00 euro in data 25.10.2023. Nei mesi successivi, ha percepito oltre 1100,00 euro. Il che rende ingiustificato ed ingiustificabile il prolungato inadempimento agli obblighi di contribuzione previsti in favore delle figlie.
Ad oggi, in ogni caso, non vi è evidenza certa che tali pignoramenti perdurino né della data di effettiva scadenza.
Ciò posto, considerato che il allo stato non ha alcuna frequentazione con la LI , tenuto CP_1 CP_3
conto dell'età della minore, valutate infine le rispettive posizioni economiche delle parti, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre per il mantenimento della minore un contributo pari a 200,00 CP_3
euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a
. Parte_1
Si rammenta che, in caso di inadempimento, il si esporrà alle conseguenze di cui all'art. 473bis.37 CP_1
c.p.c. secondo cui “il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione”.
Ciascun genitore dovrà poi farsi carico del 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate: per quanto riguarda le spese attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole, si deve ritenere che rientrino tra le spese ordinarie, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico.
Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così
l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Con riferimento alla minore , con collocazione extrafamiliare, il Collegio, tenuto conto che i P_
genitori ed in particolare il padre, hanno fino ad oggi in gran parte disatteso gli obblighi di mantenimento sugli stessi gravanti, tanto da costringere la LI a rinunciare almeno temporaneamente a proseguire gli studi, considerato che la minore è titolare di una carta prepagata, dispone che ciascun genitore provveda al versamento sulla predetta carta di un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Le restanti spese, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere suddivise fra i genitori nella misura del 50%.
Il Collegio attribuisce inoltre alla curatrice speciale la facoltà di:
- prelevare dalla predetta carta quanto necessario per il mantenimento di salva P_
rendicontazione;
- attivarsi, anche giudizialmente, per il recupero dei contributi omessi, nel caso di inadempimento dell'uno o di entrambi i genitori.
Le spese di lite dovranno essere regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone che le minori e restino affidate ai Servizi Sociali territorialmente P_ CP_3
competenti, per il periodo di 24 mesi. Conferisce, per l'effetto, a ciascuno degli Enti affidatari il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati;
• dispone la collocazione di presso la madre;
CP_3
• incarica i Servizi Sociali affidatari della minore , anche per il tramite del Servizio Sanitario: CP_3
di proseguire l'attuale servizio di educativa domiciliare, adeguandolo progressivamente alle esigenze emergenti;
di raccordarsi con il servizio di neuropsichiatria per le valutazioni necessarie di;
di porre in essere ogni più opportuno intervento di sostegno per , anche tenuto CP_3 CP_3
conto dei suoi profili di specialità; di mantenere un costante monitoraggio del nucleo familiare al fine di vigilare sull'adeguatezza delle modalità relazionali della madre con la minore , CP_3
collocata presso di sé;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di proseguire in favore della IG.ra il supporto psicologico già avviato e nel contempo di attivare/proseguire in suo favore anche Pt_1
apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi meglio indicati in parte motiva;
• dispone la collocazione extrafamiliare della minore , presso la famiglia , ove P_ Per_1
possibile, o, in caso contrario, presso idonea struttura residenziale che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno ad individuare, tenuto conto delle esigenze della ragazza. La famiglia/la struttura residenziale collocataria provvederà all'ordinaria amministrazione della minore;
P_
• incarica i Servizi Sociali affidatari della minore di valutare, eventualmente di concerto P_ con la struttura residenziale collocataria, l'opportunità di attivare in favore della minore apposito percorso di supporto psicologico nonché ogni altro percorso o intervento ritenuto utile;
• stabilisce che gli incontri della minore con la madre si svolgano liberamente, P_
incaricando i Servizi Sociali di monitorare il loro andamento ed eventualmente intervenire sulle loro modalità e/o sui loro tempi, nel caso in cui la genitrice non presentasse modalità relazionali idonee.
I medesimi Servizi Sociali dovranno sospendere gli incontri, qualora gli stessi risultassero pregiudizievoli;
• stabilisce che i Servizi Sociali affidatari provvedano ad organizzare e calendarizzare incontri protetti di col padre, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale P_
equivalente, anche all'aperto, ma soltanto a condizione che ne faccia espressa Controparte_1
richiesta e previa conclusione da parte sua, con esito positivo, di apposito percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità. potrà anche optare per due Controparte_1
videochiamate mensili della durata massima di 15 minuti, sempre alla presenza di un educatore/operatore dei Servizi Sociali. Peraltro, anche in tal caso sarà necessaria la preventiva richiesta dell'interessato ed il previo superamento dei predetti percorsi. Gli incontri padre-figlie, anche qualora avviati, dovranno essere immediatamente interrotti qualora dovessero risultare pregiudizievoli;
• stabilisce che i Servizi Sociali affidatari provvedano ad organizzare e calendarizzare incontri protetti della minore col padre, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale CP_3
equivalente, eventualmente pure all'aperto, soltanto a condizione che ne faccia Controparte_1
espressa richiesta e previa conclusione con esito positivo, di apposito percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità. Gli incontri padre-figlie, anche qualora avviati, dovranno essere immediatamente interrotti qualora dovessero risultare pregiudizievoli;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di attivare, in favore di Controparte_1
i previsti percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, su espressa richiesta dell'interessato;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare un incontro mensile con il IG.
per fornirgli informazioni sulle figlie, cogliere eventuali segni di maturazione e ricevere CP_1
eventualmente il suo consenso a sottoporsi ai percorsi previsti al fine di riattivare i contatti con le figlie;
• pone a carico di per il mantenimento della minore un contributo pari a Controparte_1 CP_3
200,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a , oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio specificate in parte Parte_1
motiva;
• dispone che ciascun genitore provveda in favore della LI al versamento sulla carta P_
prepagata ad essa intestata di un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Le restanti spese, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere suddivise fra i genitori nella misura del 50%. Per l'effetto, attribuisce alla curatrice speciale la facoltà di: prelevare dalla predetta carta quanto necessario per il mantenimento di , salva rendicontazione nonché attivarsi, anche giudizialmente, per P_
il recupero dei contributi omessi, nel caso di inadempimento dell'uno o di entrambi i genitori;
• spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo