Art. 3.
L' art. 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e modificato dall' art. 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539 , e' sostituito dal seguente:
"Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i piu' diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.
E' in facolta' del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.
Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.
L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, e' trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia".
L' art. 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e modificato dall' art. 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539 , e' sostituito dal seguente:
"Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i piu' diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.
E' in facolta' del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.
Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.
L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, e' trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia".