Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1964 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 06.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.02.1982), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 2/b;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 15.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione
-considerato che con ordinanza del 25.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 30.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-rilevato che all'udienza del 06.05.2025 le parti hanno dichiarato “di voler procedere al divorzio a firma congiunta alle condizioni già stabilite ritenute valide per la separazione;
aggiungono tuttavia che per risanare un temporaneo contrasto esistente tra il padre e la IG sono d'accordo nell'individuare nel centro “Mente & Relazioni”, la struttura Per_1
alla quale si rivolgeranno per intraprendere un percorso finalizzato al pieno recupero del rapporto padre-IG”, condizione che diviene parte integrante dell'accordo di divorzio congiunto;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 24.09.2011; b) dal matrimonio sono nati due figli: (29.09.2012) e Per_1
IO (12.05.2015), entrambi minorenni;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 85/2024 pubbl. il 29.10.2024, regolarmente comunicata al P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 18.11.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 25.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 15.07.2024 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 24.09.2011 tra e , il cui atto di matrimonio risulta Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte 2, serie
A, u. 1, n. 525, anno 2011, alle seguenti condizioni:
“a – i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b – i figli e , rimarranno affidati ad entrambi i genitori seguendo il regime di Per_1 Per_2
legge della condivisione, prevedendo che – collocati presso la madre - possano trascorrere liberamente con il padre il tempo che questi riuscirà a ricavare dal suo impegno lavorativo, in ogni caso e laddove dovessero sorgere contrasti sul tempo dei bambini con ciascun genitore, si prevede che prosegua pe quanto possibile il sistema organizzativo di cui i figli hanno sempre goduto nel tempo lavorativo che prevede : che il padre si occupi, salvo impegni dovuti alla sua professione forense di cui dovrà dare tempestiva comunicazione, dell'accompagno e della presa dei figli all'uscita di scuola (attualmente ore 13,30/13.45) sino all'uscita dal lavoro della madre (attualmente max ore 15,00), accompagnandoli per il pranzo dalla nonna materna ma prevedendo che il padre possa organizzarsi per il pranzo con i figli dandone avviso alla madre, ed a weekend alterni dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera quando, in tempo per la cena (ore 20,00), curerà di riaccompagnarli presso la madre. In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno una settimana ciascun genitore, curando ove possibile di alternare feste e vigilie (di Natale e Capodanno) in modo da poter godere di entrambi i genitori nei momenti più “forti” della festività. In occasione, invece, di quelle pasquali alterneranno con ciascun genitore, di anno in anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per le ferie estive i genitori potranno programmare un tempo di vacanza esclusivo con i figli tenuto conto delle rispettive ferie lavorative e, in particolare, il padre potrà organizzare periodi vacanza con i figli anche non continuativi per un totale di 20 giorni ogni estate. Entro l'inizio della stagione estiva (15 giugno) o comunque appena disponibile il piano ferie della IG.ra
, questa lo comunicherà al coniuge per consentirgli di organizzare le sue ferie con Parte_1
i bambini senza sovrapposizioni. I coniugi convengono che sarà comunque indicato da ognuno di essi almeno un familiare per parte che possa sostituirli/coadiuvarli in caso di impedimento nella presa e riaccompagno dei figli a scuola;
c – quanto alla abitazione dei bambini, essendo la casa coniugale sita in frazione Catona, nel cuore delle proprietà della famiglia paterna e disagevole all'indomani della separazione per la gestione degli impegni dei figli, da sempre collocati scolasticamente e per il post scuola in centro città, si prevede che la madre si trasferisca con i figli in abitazione in centrale messa a disposizione dal padre anche a mezzo di destinazione dell'immobile ai figli. Sino al trasferimento in altra abitazione, tuttavia, la casa coniugale rimane assegnata alla IG.ra . Essa – laddove il marito non dovesse munire la Parte_1
famiglia della nuova abitazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 avrà intanto facoltà di spostarsi con i figli presso di lei la casa materna, in attesa che l'acquisto della nuova abitazione si realizzi;
d – quanto al mantenimento, si prevede che sia posto a carico del marito un onere mensile qual contributo per i figli, pari ad € 800,00, somma rivalutabile ex lege secondo indice
ISTAT/FOI, oltre al 100% delle spese straordinarie, individuate anche quanto a modalità di debenza secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria. In ogni caso l'assegno unico universale per i figli verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_1
Quest'ultima potrà agire per revisione del presente accordo, domandando concorso al di lei mantenimento, laddove dovesse non stabilizzare la sua collocazione lavorativa, per come in atto tuttavia prospettivamente si prevede;
e – le parti, per risanare un temporaneo contrasto esistente tra il padre e la IG , Per_1 sono d'accordo nell'individuare nel centro “Mente & Relazioni”, la struttura alla quale si rivolgeranno per intraprendere un percorso finalizzato al pieno recupero del rapporto padre-IG;
f – le clausole si intendono immediatamente esecutive fra i coniugi a seguito della sottoscrizione”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.05.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna