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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1185 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in IA Parte_1 C.F._1
RM (CZ), piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in IA RM (CZ), corso G. Nicotera n. 212, presso lo studio dell'avv. Caterina Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone e Francesco Carnovale Scalzo in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale n. 194/2018; CONVENUTO OGGETTO: lesione personale. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
IA RM il per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del Controparte_1 sinistro occorsole in data 15.9.2016 in IA RM (CZ). Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attrice esponeva: che il giorno 15.9.2018, alle ore 10,30 circa, stava percorrendo a piedi l'attraversamento pedonale sito in via Carducci di Parte_1
IA RM (CZ), proveniente dal marciapiedi ove risulta ubicato l'esercizio commerciale “Il fascino dell'intimo” con direzione area pedonale (posta di fronte) nell'atto di raggiungere il lato opposto, allorquando perdeva l'equilibrio a causa della pavimentazione sconnessa e disomogenea in diversi punti finendo con il rovinare a terra;
che l'insidia della strada non era in alcun modo segnalata né altrimenti visibile;
che, a seguito dell'incidente, intervenivano sui luoghi di causa gli Agenti della Polizia Municipale di IA RM i quali redigevano apposito verbale;
che, a causa dell'incidente, l'attrice aveva subito delle lesioni personali che ne avevano reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di IA RM;
che i sanitari avevano diagnosticato “frattura del perone” con residuati postumi permanenti;
che la aveva riportato postumi permanenti non inferiori al 14% come Pt_1 descritti nella perizia di parte versata in atti;
che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati erano da attribuirsi esclusivamente alla carenza di manutenzione del tratto di strada in questione del sinistro da parte del Controparte_1
1 Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta il il quale, nel merito, Controparte_1 lamentava l'infondatezza della pretesa attorea, sia sotto il profilo dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c. per l'insussistenza dei requisiti dell'insidia e trabocchetto. L'Ente convenuto deduceva, altresì, la responsabilità esclusiva o concorsuale dell'attrice nella determinazione del sinistro contestando, comunque, il quantum del danno lamentato. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda della , il tutto con il successo delle spese di lite. Pt_1
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale ammessa (escussione di due testi di parte attrice); veniva, altresì, espletata CTU medico-legale sulla persona di (con elaborato peritale redatto Parte_1 dal dott. ). Persona_1
Chiusa l'istruttoria, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata per quanto di ragione e, pertanto, merita accoglimento nei termini che si dirà. Giova preliminarmente osservare che il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità del è l'art. 2051 c.c.. CP_1
Orbene, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. In primo luogo, dunque, la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazioni a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario si ritiene di aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale intermedio che non esclude ab origine l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. ma suggerisce una valutazione delle condiciones rebus sic stantibus, (Trib. Bologna, 06/10/2003 in Gius, 2004, 3, 421; Cass. civ., sez. III, 23/07/2003, n.11446 in Mass. Giur. It., 2003), ciò anche in considerazione di quanto statuito dalla Consulta, che con sentenza n.156 del 1999 ha ritenuto che “l'art. 2051 c.c., a norma del quale il proprietario di cose che abbiano cagionato danni a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode, non si applica alla p.a. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale, non sia possibile - per la notevole estensione e per le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi, sulla scorta di indagini concrete del giudice - un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire
2 l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti”. Non appare, infatti, condivisibile né l'orientamento che ha optato per una applicazione incondizionata dell'art. 2051 c.c. , anche nei confronti della P.A. , specificamente in tema di circolazione stradale, fondandosi sul rilievo della proprietà in capo all'ente pubblico delle strade e delle autostrade;
né quell'indirizzo che riteneva assolutamente inapplicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. ritenendo che non potesse configurarsi tra la Pubblica Amministrazione (o ente gestore) ed il bene demaniale un rapporto di custodia, proprietà o signoria nei termini di cui all'art. 2051 c.c., (cfr. Cass. Civ. 58/1982 e Cass. Civ. 5990/98). Si ritiene, dunque, che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione. La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., non si applica, dunque, agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui già all'art. 2 del d.P.R. n. 393 del 1959, ed ora all'art. 2 del d.lgs. n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune (in tal senso Cass. 15383 del 06/07/2006). Si deve, pertanto, affermare il principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici
3 proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157). La necessità del concreto accertamento della possibilità dell'esercizio del potere di controllo della cosa, in cui, come si è detto, si sostanzia la custodia, ha indotto la Corte di legittimità ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., al demanio stradale solo per quelle strade in relazione alle quali, per la loro estensione, per le loro caratteristiche, per le dotazioni ed i sistemi di controllo che le connotano, l'esercizio effettivo del controllo da parte della P.A. (o dell'ente al quale la strada è affidata) sia inesigibile e perciò escluso. Situazione, questa, che, per il demanio stradale comunale, può essere riconosciuta solo per le strade poste al di fuori della perimetrazione del centro abitato, dato che la localizzazione della strada all'interno del predetto perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe CP_1 arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (Cass. Civ., sez. III, n. 1691/09; n. 23680/08; n. 15042/08; n. 11511/08; n. 24617/07; 15383/06). Alla luce di questa nuova prospettiva, l'orientamento precedente che applicava l'art. 2043 c.c., viene addirittura espressamente definito dalla Cassazione "obsoleto" (Cass. n. 1691/2009) e "superato" (Cass. n. 21328/2010). A tale ultimo insegnamento, nettamente maggioritario ed oramai addirittura pacifico nella giurisprudenza di legittimità successiva al 2005 (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 22479/2011, Cass. n. 15389/2011, Cass. n. 6537/2011, Cass. n. 21329/2010, Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9456/2010, Cass. n. 24529/2009, Cass. n. 24419/2009, Cass. n. 20754/2009, Cass. n. 13350/2009, Cass. n. 11709/2009, Cass. n. 8157/2009, Cass. n. 1691/2009, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 122449/2008, Cass. n. 11511/2008, Cass. n. 24617/2007, Cass. n. 17377/2007, Cass. n. 13077/2007, Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 7403/2007, Cass. n. 25243/2006, Cass. n. 2308/2007, Cass. n. 15384/2006, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 3651/2006), questo Tribunale intende dare continuità. Va infatti sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c., la quale si riferisce a beni sia mobili sia immobili, contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, come del resto già da tempo posto in rilievo anche dalla migliore dottrina (in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005); e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004). Quale proprietaria delle strade pubbliche ex art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All. F, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 D.Lgs. n. 285/1992, cd. Codice della Strada;
per le strade ed autostrade statali, art. 2 D. Lgs. n. 143/1994; per le strade urbane ed extraurbane, D.M. n. 223/1992; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 753/1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale
4 obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., cfr. da ultimo Cass. n. 9527/2010). Ciò posto deve evidenziarsi, quanto alla sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. che essa può essere esclusa in ipotesi di caso fortuito che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (vedi Cass. 24529 del 20/11/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 15042 del 2008 ha inoltre precisato che “la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass. 24529 del 20/11/2009, Cass.12695 del 25/05/2010 nonché la recentissima Cass. 6101 del 12/03/2013 che afferma che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
5 Quanto all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, deve ritenersi applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010, Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008). Ciò avviene, secondo la più recente ed accorta impostazione dogmatica, non tanto in virtù del principio di autoresponsabilità postulato dalla tradizionale dottrina per imporre ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza e per indurli a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli;
quanto piuttosto per il citato principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n. 15779/2006 e Cass. n. 15383/2006). La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sè stesso (per tutte, cfr. Cass. n. 6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato-utente del bene demaniale, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Invero, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008). In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o configurando un apporto concorrente. La diligenza che è richiesta al danneggiato nell'uso del bene demaniale, costituito nella specie da strada, sarà poi diversa a seconda che si tratti di una strada campestre o del corso principale della città, pur facendo capo entrambe al demanio stradale dello stesso proprio perché il danneggiato fa CP_1
6 affidamento su una diversa attività di controllo e custodia in relazione ai due tipi di strada dello stesso demanio. Infine, va evidenziato come non vi sia nesso causale tra la res e l'evento dannoso, allorquando la cosa svolge il solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, quale anche il comportamento del danneggiato, atteso che in tale caso si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad assorbire il collegamento causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. n. 20317/2005, Cass. n. 2430/2004, Cass. n. 16527/2003, Cass. n. 12219/2003). Detto fortuito incidentale, peraltro, in dottrina è stato distinto dal fortuito autonomo, ciò che si ha quando il danno è direttamente cagionato da un fattore indipendente dalla custodia, che recide il nesso causale rispetto a quest'ultima; e dal fortuito concorrente, irrilevante ai fini della responsabilità custodiale. Nel caso di specie si ritiene che benché il demanio stradale del sia di non Controparte_1 piccola estensione sia individuabile un rapporto di custodia in relazione alla strada ove si è verificato il sinistro (via Carducci) alla luce del rilievo che essa è posizionata comunque nel perimetro urbano/cittadino di IA RM (in pieno centro) ed è dotata di opere di urbanizzazione. Ciò posto nel caso di specie deve ritenersi altresì provato in base all'istruttoria testimoniale esperita la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dalla atteso che entrambi i Pt_1 testi escussi hanno chiaramente riferito che l'attrice, attraversando la strada sulle strisce pedonali, era caduta a causa della disconnessione della strada costituita, in quel tratto, esclusivamente da “sanpietrini”, disomogeneità stradale non segnalata né transennata (vedi dichiarazione di verbale di Testimone_1 udienza del 6.4.2022: “…in data 15.9.2016 mi trovavo nei pressi del Bar Clitunno intorno alle 10,00 – 10,30 del mattino insieme a mia sorella, stavamo aspettando mia zia, la sig.ra In quel Parte_1 frangente mia zia stava venendo verso di noi dal marciapiede opposto attraversando la strada, sulle strisce pedonali. Mentre mia zia attraversava sulle strisce pedonali è caduta. Con mia sorella siamo immediatamente accorse per soccorrere mia zia ed ho visto che nel punto in è caduta mia zia mancavano delle mattonelle. Preciso che la strada che stava attraversando mia zia è costituita da
“sanpietrini”…ricordo che non c'era nessuna alcuna segnalazione relativa alla disconnessione della pavimentazione….nel punto in cui mia zia è caduto ricordo che vi era sia disconnessione di “sanpietrini” sia una mancanza degli stessi. Non ricordo se mancavano tanti o pochi “sanpietrini” ma erano instabili quando uno ci passava sopra…”; cfr. dichiarazioni di , verbale di udienza del Testimone_2
6.4.2022: “…il giorno 15.9.2016 intorno alle ore 10,15 mi trovavo insieme a mia sorella nei pressi del Bar Clitunno, stavamo aspettando mia zia attrice per acquistare un regalo. In questa circostanza ho visto che mia zia nell'attraversare la strada è inciampata su un “sanpietrino”, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La strada che mia zia stava attraversando è fatta da “sanpietrini”. Quando ho visto mia zia cadere insieme a mia sorella siamo subito accorsi per soccorrere mia zia sulle strisce pedonali. Alcuni
“sanpietrini” si muovevano ed altri mancavano. Ricordo che non c'era alcuna segnalazione…Non ricordo esattamente quanti “sanpietrini” mancassero nel punto in cui mia zia è caduta…”). Entrambi i testi hanno precisato di avere assistito personalmente al sinistro ratificando, nella sostanza, la narrazione fattuale di cui all'atto introduttivo e facendo riferimento, entrambi, nelle loro deposizioni, all'esistenza di alcuni particolari comuni (in particolare le disconnessioni della strada a causa della mancanza o instabilità dei “sanpietrini” e l'assenza di qualsivoglia segnalazione della disconnessione). D'altra parte, l'esistenza della disconnessione sulla strada è stata accertata anche nella relazione di incidente redatta dalla Polizia Municipale di IA RM laddove, descrivendo il tratto di strada in questione, gli agenti intervenuti hanno fatto riferimento a una “pavimentazione in “sanpietrini” disomogenea e sconnessa in più punti” come peraltro ben visibile dalle fotografie allegate alla predetta
7 relazione di intervento (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Peraltro, la CTU medico-legale svolta in corso di causa ha asseverato la compatibilità delle lesioni subite dall'attrice con la dinamica descritta in citazione (v. pag. 5 CTU dott. in atti: “…Esiste un chiaro Per_1 nesso di causalità tra la modalità del trauma subito ed il tipo, sede e gravità delle lesioni riportate…”). L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della sul tratto di strada dissestato e la Pt_1 sua caduta, poi, completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che la caduta fu in concreto provocata dalla disconnessione dovuta all'assenza o instabilità dei “sanpietrini” ivi presenti, peraltro non segnalata né transennata. Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico. Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal né può Controparte_1 riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata relativa alla condotta della danneggiata, la cui inosservanza delle regole di prudenza ed accortezza avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta del tutto indimostrata. Infatti, nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che la stesse procedendo distrattamente o che stesse tenendo un comportamento imprudente Pt_1 ovvero deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendogli richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada che devono presumersi e pretendersi in condizioni ottimali. Né a tale riguardo assume rilievo la circostanza che il tratto di strada in questione fosse in leggera discesa. Il convenuto, dunque, non ha fornito la prova della sussistenza di un concorso di colpa della CP_1 danneggiata essendosi limitato soltanto a generiche affermazioni sul cd. principio di autoresponsabilità cui dovrebbe essere improntata la condotta degli utenti della strada e ad ipotizzare una possibile mancanza di adeguata attenzione e prudenza dell'attrice rimaste allo stato di allegazione apodittica, non suffragata da alcun riscontro probatorio. A nulla rileva, poi, che l'attrice potesse accorgersi dell'insidia, essendo irrilevante, ai fini dell'attribuzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla differente previsione dell'art. 2043 c.c. ed atta a connotare i presupposti di non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo. Di tal che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia. In ogni caso, non appare superfluo ribadire che, affinché si configuri la responsabilità del custode è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del
8 responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ., sez. III, n. 20427/08). Dunque, non essendo stata in concreto fornita la prova della sussistenza del caso fortuito (l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
Accertata, pertanto, la responsabilità esclusiva del va esaminato il profilo del Controparte_1 quantum del danno;
appare, dunque, necessario quantificare i danni subiti da a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa onde verificare se e in che termini possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno dalla stessa formulata.
A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del
11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno- conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. nn. 576, 581, 582,
584/2008).
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043
c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della
9 persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato dapprima il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attrice tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185
c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06;
9514/07; 14846/07).
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
All'esito della CTU stilata dal dott. - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili Persona_1 alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e dell'ampia motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che il ricorrente ha riportato a seguito del sinistro "la frattura bimalleolare del collo piede destro” con “esiti anchilosanti della caviglia destra consolidata con limitazione dei movimenti articolari per 3/4” da cui è conseguita una invalidità permanente del 10% con giorni 37 di ITA
e giorni 30 al 50% di ITP e giorni 30 al 25% sempre di ITP (v. pag. 5 CTU dott. in atti). Per_1
Orbene, per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Al riguardo la Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 ha stabilito che poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto e siffatta impostazione è stata seguita anche da Cass., Sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641 e da
Cass., Sez. III, 31 agosto 2011, n. 17879. Con tale intervento nomofilattico sono state assunte le tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona per far fronte al fenomeno dei c.d. “risarcimenti oscillanti” a seconda del Tribunale al quale è rivolta la domanda di giustizia. In sostanza la Corte ha affermato che, dovendosi di regola liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa, equità non è arbitrio e non vuol dire solo regola del caso concreto, ma anche parità di trattamento e, dunque, “solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare”. Ebbene
l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha elaborato tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso, con le quali viene proposta la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale quale lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
10 legale, sia nel suo aspetto “statico”, vale a dire la lesione in sé e per sé considerata, sia nel suo aspetto
“dinamico”, vale a dire dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “sofferenza soggettiva”. In definitiva sono liquidati unitariamente, con riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, i pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, in tutte le sue componenti (estetico, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa generica, etc), di danno esistenziale e di danno morale.
Il Tribunale, pertanto, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova Tabella del Tribunale di
Milano del 2024, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale (all'esito della riunione del 21.5.2024), posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (cfr. già cit.
Cass. n. 12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n.
20381/2016 secondo cui “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione”).
Pertanto, avendo riguardo alle citate tabelle meneghine, considerato il valore punto di 10 e riscontrato che la danneggiata al momento del sinistro aveva 58 anni, la quantificazione del danno biologico risulta pari ad euro 18.679,00.
A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto gli importi delle applicate tabelle già includono (con un aumento, nel caso di specie, del 26%) la tradizionale figura del danno morale (cfr., in tal senso, Cass. n. 29373/18, n. 23481/18, n. 11754/18), sicché, pur aderendosi al più recente orientamento giurisprudenziale che propugna l'autonomia del danno morale, non può operarsi alcun aumento a tale titolo nel caso di specie, posto che il punto base d'invalidità delle tabelle meneghine, al cui utilizzo rimanda la stessa giurisprudenza di legittimità, già ricomprende il danno morale.
Peraltro, la quantificazione del danno morale nella misura del 26% deve essere ritenuta, nel caso di specie, del tutto congrua, in ragione della verosimile sofferenza patita dal come conseguenza del Pt_2 sinistro oggetto di causa.
Né sono emerse o sono state provate, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
D'altra parte, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 27482/2018, n. 7513/2018, n. 24471/2014, n. 23778/2014).
Deve, cioè, trattarsi di circostanze del tutto anomale e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 23469/2018).
D'altronde, in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al
11 caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 31/5/2019 n. 15084; Corte d'appello Firenze, sez. IV, 15/7/2021 n. 1469): "Questa
Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)" (Cass. 10.11.2020, n. 25164).
In applicazione di tali principi, per la corte della nomofilachia, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. 7813/2019).
Quindi, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata "solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari" e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza
27/03/2018 n. 7513).
Conseguenze dannose ulteriori e peculiari che, sul piano non patrimoniale, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate dalla parte attrice. Così come non è stato nemmeno allegato il danno morale che, pertanto, in omaggio al principio della domanda, non potranno essere, chiaramente, riconosciuti. In particolare, per ciò che concerne il danno morale, si è espressa, da ultimo, la Suprema Corte che, procedendo nel percorso inaugurato con le citate sentenze di San Martino del 2008, dopo aver sottolineato che il pretium doloris è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale e dopo aver affermato che tale pregiudizio
è "meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi" ha spiegato come tale sofferenza, dimostrabile attraverso presunzioni, deve comunque essere quantomeno allegata dall'attore per essere riconosciuta. Allegazione che, nel caso che ci occupa, non è stata effettuata specificamente. Si è detto, infatti, che anche il danno morale non potrebbe ritenersi in re ipsa, benché, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Ciò significa che il danneggiato - al fine di ottenere il risarcimento del pretium doloris - è onerato dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, "con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione" (Cass. sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164).
Attività assertoria che, nello specifico, non vi è stata con la conseguenza che il danno morale non potrebbe, oggi, essere riconosciuto.
12 Di conseguenza, nella specie, non risulta dedotta, né provata, alcuna specifica ed eccezionale circostanza che giustifichi una variazione in aumento, a titolo di personalizzazione, del risarcimento tabellare standard. I generici riferimenti di parte attrice non inducono ad apportare la chiesta personalizzazione, in quanto già rientrano nella liquidazione tabellare base del danno biologico permanente o temporaneo.
Nulla inoltre può essere risarcito a titolo di danno esistenziale, proprio alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Sez. Un. n. 26972/08).
Per quanto concerne, invece, il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi sempre alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno in questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro
115,00 (punto base I.T.T.) al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Poiché è stata accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per un totale di 37 giorni e una inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al 25%, tale danno è quantificato complessivamente in euro 6.842,50 (cioè euro 4.255,00 per giorni 37 di invalidità temporanea totale + euro 1.725,00 per giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 50% + euro 862,50 per giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 25%).
A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, complessivamente euro 25.521,50.
Passando poi all'esame del danno patrimoniale lamentato dall'attore si osserva, in primo luogo, che non risulta prodotta documentazione attestante spese mediche sicchè è erronea la rilevazione del CTU che ha accertato che “le spese documentate sono congrue, attinenti alla patologia riscontrata ed ammontanti alle ricevute fiscali annesse alla documentazione presentata nel fascicolo”.
Nulla pertanto spetterà sotto tale specifico aspetto a titolo di rimborso alla ricorrente.
Il CTU, comunque, non ha individuato ulteriori esborsi per spese mediche future causalmente collegate con il sinistro.
Nessun danno per riduzione della capacità lavorativa generica e specifica può essere riconosciuto all'attrice.
Sul punto, appare opportuno evidenziare, in via preliminare, che, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato
- con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879;
Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289).
Pertanto, nessun risarcimento dovrà essere corrisposto all'attrice per la presunta riduzione della sua capacità lavorativa generica trattandosi di pregiudizio da far rientrare tra gli effetti negativi del fatto
13 generatore del danno lesivo incidenti sul bene salute in sé considerato e risarcibile quale componente del danno biologico.
La capacità lavorativa specifica consiste, invece, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro;
ovvero - nel caso in cui non fosse percettore di reddito - non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita'' subita (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n.
13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289)
Ebbene, nel caso di specie il CTU ha osservato che “i postumi descritti incidono sulle attività lavorative ed extralavorative che richiedono posture ortostatiche protratte”.
Purtuttavia, il pregiudizio patrimoniale relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica non è un danno in re ipsa, ma va allegato e provato nell'an e nel quantum.
Costante giurisprudenza, infatti, ha sottolineato che la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza), quindi, la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ma il danneggiato deve dimostrare la conseguente riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. Civ. n. 15031/2008).
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte reputa, poi, che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il lavoratore danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito.
Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste, infatti, alcun rigido automatismo (cfr. Cass. civ., sez. IIl, 10 luglio 2008, n. 18866; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n.
17397).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, d'altronde, un danno di per sé (danno - evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza); sicchè la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno "in re ipsa", va pertanto allegato e provato nell'”an" e nel "quantum" (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15031).
Soltanto nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17514).
Nel caso che ci occupa non è stata fornita dall'attrice alcuna allegazione circa le conseguenze subite, a seguito del sinistro, al reddito da lavoro, né, soprattutto, essendo casalinga la , quest'ultima ha Pt_1 provato di non potere più aspirare ad ottenere un determinato livello reddituale che avrebbe
14 verosimilmente raggiunto in assenza della lesione oppure di avere perduto, a causa del sinistro subito, la possibilità di conseguire un risultato favorevole.
Nessuna somma, quindi, dovrà essere corrisposta alla sotto tale specifico aspetto. Pt_1
Vi è poi che nessun importo dovrà poi essere riconosciuto all'attrice a titolo di rimborso delle spese di consulenza medico-legale di parte perché trattasi di esborsi superflui ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.. Il risarcimento spettante all'attrice per il danno non patrimoniale da esso subito è pari pertanto alla somma complessiva di euro 25.521,50. Su tale importo, dovuto a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, devalutato al mese di settembre 2016 di euro 21.250,21, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2016 (mese di settembre, data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, per un totale, all'attualità, di euro 27.969,11. Conclusivamente, per tutte le ragioni anzidette, la domanda svolta dalla va accolta per quanto di Pt_1 ragione ed il convenuto va condannato al risarcimento dei danni liquidati nella complessiva CP_1 somma di euro 27.969,11, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta del criterio del decisum e in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come recentemente modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022 (causa di valore pari ad euro 27.969,11; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi del giudizio nel modo che segue: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 602,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 903,00; fase decisionale, valore minimo: euro 1.453,00; compenso tabellare euro 3.809,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”), dovendosi comunque dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante
15 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955). Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del in quanto Controparte_1 parte soccombente, così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA RM, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie nei limiti di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento a favore di , a titolo di risarcimento dei danni (non patrimoniali),
[...] Parte_1 della somma complessiva di euro 27.969,11, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna il alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in euro 786,00 per esborsi e in complessive euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo dichiaratosi difensore antistatario;
3) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU espletata in corso di causa, come liquidate con separato provvedimento;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. IA RM, 18 marzo 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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