Art. 2.
Per l'esercizio dell'attivita' di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica;
b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralita' o di onorabilita' rilasciato dalla competente autorita' dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.
La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Per l'esercizio dell'attivita' di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica;
b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralita' o di onorabilita' rilasciato dalla competente autorita' dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.
La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.