Articolo 170 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 102 duodeciesArticolo 102 quaterdecies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 170.

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrita' dell'opera puo' condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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