Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2026, proposto da OS AT AL e AN AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Edoardo Nigra e Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Tremestieri Etneo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio
serbato dal Comune di Tremestieri Etneo in relazione all'istanza/diffida del 10 dicembre 2025, prot. n. 0032281 dell'11 dicembre 2025, volta alla definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. LE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FA
Con ricorso notificato e depositato in data 28 gennaio 2026, i signori OS AT AL e AN AL hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune di Tremestieri Etneo sull'istanza del 10 dicembre 2025, con cui gli interessati hanno sollecitato la definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
A sostegno del gravame, i ricorrenti espongono di essere comproprietari di un terreno (identificato al Catasto Terreni al foglio 5, particella 1691), attualmente occupato da una porzione dell'autoparco comunale, senza che sia mai stato adottato un provvedimento di esproprio né corrisposta alcuna indennità. Riferiscono di aver accertato, tramite accesso agli atti, l'assenza di un titolo ablativo e di aver, pertanto, diffidato l'Ente a concludere il procedimento, optando per l'acquisizione sanante o per la restituzione del bene.
Avverso il silenzio dell'Amministrazione, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere sancito dall'art. 2 della L. n. 241/1990, chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Comune di provvedere e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con vittoria di spese.
Il Comune di Tremestieri Etneo, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata il 31 marzo 2026, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, confermando il perdurare dell'inerzia dell'Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è la contestazione dell'inerzia serbata dal Comune di Tremestieri Etneo a fronte di un'istanza, presentata dai proprietari di un'area illegittimamente occupata e trasformata per la realizzazione di un'opera pubblica, volta a sollecitare l'esercizio del potere di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere - non di provvedere favorevolmente, ma semplicemente di provvedere - quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza del privato (art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990), anche nel caso in cui l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (art. 2, primo comma, secondo periodo).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno notificato all'Amministrazione comunale un'istanza-diffida in data 10 dicembre 2025.
Alla data di proposizione del ricorso (28 gennaio 2026) e, come confermato nella memoria del 31 marzo 2026, il Comune di Tremestieri Etneo non ha adottato alcun provvedimento espresso, lasciando i ricorrenti in una condizione di incertezza sulla sorte del loro bene.
Tale comportamento omissivo è palesemente illegittimo, in quanto viola il chiaro obbligo di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni, previsto in via generale dall'art. 2 della L. n. 241/1990.
Accertata l'illegittimità del silenzio, questo Tribunale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., ordina all'Amministrazione di provvedere.
Il sindacato del giudice in sede di ricorso avverso il silenzio è limitato all'accertamento dell'obbligo di provvedere e non può estendersi al merito della scelta discrezionale che l'Amministrazione è chiamata a compiere.
Pertanto, l'ordine che verrà impartito al Comune di Tremestieri Etneo sarà quello di concludere il procedimento avviato con l'istanza dei ricorrenti, adottando una determinazione espressa e motivata con cui, previa valutazione degli interessi in conflitto, decida se procedere all'acquisizione sanante del bene ovvero alla sua restituzione.
Le ulteriori domande formulate dai ricorrenti non possono trovare accoglimento in questa sede, in quanto presuppongono una scelta di merito (quella di acquisire il bene) che l'Amministrazione non ha ancora compiuto.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti dell'accertamento dell'obbligo del Comune di Tremestieri Etneo di provvedere sull'istanza dei ricorrenti. Per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In considerazione della consolidata inerzia dimostrata dall'Amministrazione, appare altresì necessario, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., nominare sin d'ora un Commissario ad acta , nella persona del il Segretario Comunale del Comune di Catania, o di un funzionario da questi delegato, affinché, in caso di ulteriore inadempimento del Comune nel termine assegnato, provveda in via sostitutiva, senza necessità di ulteriore istanza di parte, a compiere gli atti necessari per la conclusione del procedimento entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del Comune resistente, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
- dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Tremestieri Etneo sull'istanza presentata dai ricorrenti in data 10 dicembre 2025 (prot. n. 0032281 dell'11 dicembre 2025);
- ordina al Comune di Tremestieri Etneo, in persona del Sindaco pro tempore , di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per il caso di persistente inerzia, quale Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Catania, o un funzionario da questi delegato, il quale provvederà in via sostitutiva, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a compiere gli atti di competenza del Comune. Le spese per l'attività del Commissario saranno poste a carico del Comune inadempiente;
- condanna il Comune di Tremestieri Etneo al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e 15% per spese generali), nonché alla refusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL EL, Presidente
Gustavo Giovanni OSrio Cumin, Consigliere
LE IN, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LE IN | EL EL |
IL SEGRETARIO