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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/09/2024, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 19/09/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1098/
2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LAURO Parte_1
GIUSEPPE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo
Telematico
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rapp. e difesa dagli avv.ti CP_1
PETRILLO CONCETTA e dom.to in VIA N.POGGIOREALE 80143
NAPOLI resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente esponeva di aver contratto una malattia professionale per la quale
1 aveva inoltrato domanda all' per i benefici di legge con esito CP_1 negativo. Agiva pertanto in giudizio nei confronti dell' per CP_2
l'accertamento del suo diritto e per sentir condannare l' al CP_1 pagamento di un indennizzo o rendita commisurata alla percentuale di inabilità accertata in corso di causa mediante C.T.U. di cui chiedeva l'ammissione, nonché al pagamento di tutti i ratei arretrati con i relativi interessi legali e la rivalutazione monetaria;
L' si costituiva e insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
Veniva ammessa la prova testimoniale e la consulenza tecnica.
Espletata l'istruttoria e la CTU la causa viene decisa.
Motivi della decisione
La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata e dev'essere accolta, per i motivi di seguito specificati. La prova testimoniale ha confermato le mansioni lavorative espletate del ricorrente e le condizioni di svolgimento delle stesse che hanno comportato il sollevamento di carichi pesanti. Il
C.T.U. nominato, all'esito della sua indagine medica, ha accertato che i postumi, causalmente riconducibili alle mansioni lavorative, sono quantificabili nella misura del 12%.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L' va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 12%, derivante da malattia professionale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
2 L'accoglimento della domanda comporta la condanna alle spese dell' , nonché al pagamento delle spese di CTU , liquidate come CP_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede : a) condanna l' al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente, dell'indennizzo in capitale commisurato ad una inabilità del 12 %, oltre accessori come per legge a decorrere dalla domanda amministrativa (novembre 2020); b)condanna l' al pagamento CP_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2000,00 , con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
Così deciso in Torre Annunziata il 20/09/2024
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 19/09/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1098/
2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LAURO Parte_1
GIUSEPPE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo
Telematico
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rapp. e difesa dagli avv.ti CP_1
PETRILLO CONCETTA e dom.to in VIA N.POGGIOREALE 80143
NAPOLI resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente esponeva di aver contratto una malattia professionale per la quale
1 aveva inoltrato domanda all' per i benefici di legge con esito CP_1 negativo. Agiva pertanto in giudizio nei confronti dell' per CP_2
l'accertamento del suo diritto e per sentir condannare l' al CP_1 pagamento di un indennizzo o rendita commisurata alla percentuale di inabilità accertata in corso di causa mediante C.T.U. di cui chiedeva l'ammissione, nonché al pagamento di tutti i ratei arretrati con i relativi interessi legali e la rivalutazione monetaria;
L' si costituiva e insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
Veniva ammessa la prova testimoniale e la consulenza tecnica.
Espletata l'istruttoria e la CTU la causa viene decisa.
Motivi della decisione
La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata e dev'essere accolta, per i motivi di seguito specificati. La prova testimoniale ha confermato le mansioni lavorative espletate del ricorrente e le condizioni di svolgimento delle stesse che hanno comportato il sollevamento di carichi pesanti. Il
C.T.U. nominato, all'esito della sua indagine medica, ha accertato che i postumi, causalmente riconducibili alle mansioni lavorative, sono quantificabili nella misura del 12%.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L' va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 12%, derivante da malattia professionale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
2 L'accoglimento della domanda comporta la condanna alle spese dell' , nonché al pagamento delle spese di CTU , liquidate come CP_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede : a) condanna l' al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente, dell'indennizzo in capitale commisurato ad una inabilità del 12 %, oltre accessori come per legge a decorrere dalla domanda amministrativa (novembre 2020); b)condanna l' al pagamento CP_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2000,00 , con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
Così deciso in Torre Annunziata il 20/09/2024
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto
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