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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: Cessione dei crediti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 487 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ) ONroparte_1 P.IVA_1
con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott. , ONroparte_2 in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 3 dicembre 2021, Rep. 26408, Raccolta 11120 (doc. 1),
[...] rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Bonalume;
ATTORE
Nei confronti di:
ONroparte_3 con sede in , Viale della Vittoria n. 321, C.F. in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta deliberazione n. 1475 del
13.09.2022 - dagli avv. Pietro De Luca e Domenico Cantavenera.
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ON L'attrice, nel premettere di essere cessionaria di crediti vantati nei confronti dell da una serie di società ( , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , , e altre ancora, meglio
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 ON indicate nell'elenco allegato all'atto di citazione) chiedeva al Tribunale di condannare l al pagamento in suo favore delle seguenti somme:
€ 925.365,50 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto;
i. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
1 ii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. ;
iii. € 5.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 , corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
iv. € 369.977,97 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i.
v. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; in via ulteriormente subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto di CP_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al
[...] pagamento in favore di di ogni diversa somma ritenuta dovuta per capitale, ONroparte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
L si costituiva contestando l'avversa domanda ritenuta priva di adeguato ONroparte_14 supporto probatorio. ONestava altresì gli accessori richiesti perché inammissibili e non dovuti, insistendo per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Il procedimento veniva istruito documentalmente e quindi posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo va innanzitutto osservato che in corso di causa, ha precisato la domanda per sorte capitale riducendola CP_15 dagli originari € 925.365,50 indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ad €
90.408,77 come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. del 16.11.2022; successivamente ad € 41.325,62 nelle note scritte per l'udienza depositate in data 8.01.2025, fermi gli accessori.
Dovendo dunque procedere ad esaminare la domanda nei termini precisati, ritiene il
Tribunale che la stessa sia rimasta sfornita dell'adeguato supporto probatorio.
Parte attrice, difatti, si è limitata ad affermare di essere cessionaria di crediti nei confronti ON di e, a supporto della domanda, si è limitata a produrre i contratti di cessione del credito e le relative fatture ma non i titoli sottostanti inerenti i crediti per cui ha inteso di proseguire il giudizio.
2 ON L a sua volta, ha fermamente contestato la domanda evidenziando la mancata specificazione delle prestazioni e delle forniture in questione;
in effetti è evidente la carenza dell'onere assertivo che avrebbe imposto al creditore di allegare specificamente la fonte del rapporto sostanziale dedotto a fondamento della pretesa creditoria e, quindi, dei singoli ON contratti stipulati dalle cedenti con l con indicazione per le singole posizioni contrattuali le poste creditorie ancora in essere.
La carenza dell'onere di allegazione si è tradotta anche in una carenza dell'onere probatorio essendo onere del creditore dare prova anche della riconducibilità delle prestazioni stesse ad obbligazioni regolarmente assunte e riferibili all e, quindi, ONroparte_3 riconducibili ad un contratto scritto.
La giurisprudenza sul punto ha avuto modo di rilevare che l'appartenenza dell
[...]
alla nozione di "organismo di diritto pubblico" comporta l'assoggettamento dei CP_3 contratti relativi alle forniture da essa stipulati alla disciplina dettata in materia di evidenza pubblica e di forma del contratto.
Al riguardo, gli artt. 16, 17 e 18 della legge generale di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), nonché l'art. 11, co. 13. d.lgs. 163/2006 (successivamente art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016), stabiliscono che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass., sent. n. 20690/2016; Cass. sent. n. 22994/2015; Cass., sent. n. 12323/2005)…..
La violazione delle prescrizioni in tema di forma del contratto pubblico, "corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici" (Cass., n. 24640/2016), importa necessariamente la nullità dei contratti per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.” ( sentenza CdA Milano n. 1006/21).
Anche la domanda spiegata ex art. 2041 c.c., va respinta, dal momento che anche in relazione a tale profilo risulta sussistente la carenza assertiva e dimostrativa;
difatti l'azione generale di arricchimento per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorra, tra gli altri presupposti, l'esistenza di un diritto di credito e la mancanza di un titolo specifico idoneo a farlo valere, non potendosi invocare laddove non sia stato allegato e provato il diritto sotteso che si allega essere oggetto dello squilibrio patrimoniale di uno a danno dell'altro.
3 In definitiva, pertanto, la domanda rimasta priva di adeguato supporto probatorio va senz'altro respinta. Le spese di lite seguono come di consueto il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal d.m.
147/2022 e in un valore tendente ai minimi per lo scaglione di riferimento tenendo conto della domanda per come da ultimo precisata, valutata altresì la natura della controversia e delle questioni giuridiche sottese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei ONroparte_1 confronti di , ogni altra istanza ed ONroparte_3 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RESPINGE la domanda dell'attrice e la CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi €
4000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 8 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 487 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ) ONroparte_1 P.IVA_1
con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott. , ONroparte_2 in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 3 dicembre 2021, Rep. 26408, Raccolta 11120 (doc. 1),
[...] rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Bonalume;
ATTORE
Nei confronti di:
ONroparte_3 con sede in , Viale della Vittoria n. 321, C.F. in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta deliberazione n. 1475 del
13.09.2022 - dagli avv. Pietro De Luca e Domenico Cantavenera.
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ON L'attrice, nel premettere di essere cessionaria di crediti vantati nei confronti dell da una serie di società ( , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , , e altre ancora, meglio
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 ON indicate nell'elenco allegato all'atto di citazione) chiedeva al Tribunale di condannare l al pagamento in suo favore delle seguenti somme:
€ 925.365,50 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto;
i. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
1 ii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. ;
iii. € 5.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 , corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
iv. € 369.977,97 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i.
v. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; in via ulteriormente subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto di CP_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al
[...] pagamento in favore di di ogni diversa somma ritenuta dovuta per capitale, ONroparte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
L si costituiva contestando l'avversa domanda ritenuta priva di adeguato ONroparte_14 supporto probatorio. ONestava altresì gli accessori richiesti perché inammissibili e non dovuti, insistendo per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Il procedimento veniva istruito documentalmente e quindi posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo va innanzitutto osservato che in corso di causa, ha precisato la domanda per sorte capitale riducendola CP_15 dagli originari € 925.365,50 indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ad €
90.408,77 come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. del 16.11.2022; successivamente ad € 41.325,62 nelle note scritte per l'udienza depositate in data 8.01.2025, fermi gli accessori.
Dovendo dunque procedere ad esaminare la domanda nei termini precisati, ritiene il
Tribunale che la stessa sia rimasta sfornita dell'adeguato supporto probatorio.
Parte attrice, difatti, si è limitata ad affermare di essere cessionaria di crediti nei confronti ON di e, a supporto della domanda, si è limitata a produrre i contratti di cessione del credito e le relative fatture ma non i titoli sottostanti inerenti i crediti per cui ha inteso di proseguire il giudizio.
2 ON L a sua volta, ha fermamente contestato la domanda evidenziando la mancata specificazione delle prestazioni e delle forniture in questione;
in effetti è evidente la carenza dell'onere assertivo che avrebbe imposto al creditore di allegare specificamente la fonte del rapporto sostanziale dedotto a fondamento della pretesa creditoria e, quindi, dei singoli ON contratti stipulati dalle cedenti con l con indicazione per le singole posizioni contrattuali le poste creditorie ancora in essere.
La carenza dell'onere di allegazione si è tradotta anche in una carenza dell'onere probatorio essendo onere del creditore dare prova anche della riconducibilità delle prestazioni stesse ad obbligazioni regolarmente assunte e riferibili all e, quindi, ONroparte_3 riconducibili ad un contratto scritto.
La giurisprudenza sul punto ha avuto modo di rilevare che l'appartenenza dell
[...]
alla nozione di "organismo di diritto pubblico" comporta l'assoggettamento dei CP_3 contratti relativi alle forniture da essa stipulati alla disciplina dettata in materia di evidenza pubblica e di forma del contratto.
Al riguardo, gli artt. 16, 17 e 18 della legge generale di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), nonché l'art. 11, co. 13. d.lgs. 163/2006 (successivamente art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016), stabiliscono che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass., sent. n. 20690/2016; Cass. sent. n. 22994/2015; Cass., sent. n. 12323/2005)…..
La violazione delle prescrizioni in tema di forma del contratto pubblico, "corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici" (Cass., n. 24640/2016), importa necessariamente la nullità dei contratti per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.” ( sentenza CdA Milano n. 1006/21).
Anche la domanda spiegata ex art. 2041 c.c., va respinta, dal momento che anche in relazione a tale profilo risulta sussistente la carenza assertiva e dimostrativa;
difatti l'azione generale di arricchimento per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorra, tra gli altri presupposti, l'esistenza di un diritto di credito e la mancanza di un titolo specifico idoneo a farlo valere, non potendosi invocare laddove non sia stato allegato e provato il diritto sotteso che si allega essere oggetto dello squilibrio patrimoniale di uno a danno dell'altro.
3 In definitiva, pertanto, la domanda rimasta priva di adeguato supporto probatorio va senz'altro respinta. Le spese di lite seguono come di consueto il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal d.m.
147/2022 e in un valore tendente ai minimi per lo scaglione di riferimento tenendo conto della domanda per come da ultimo precisata, valutata altresì la natura della controversia e delle questioni giuridiche sottese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei ONroparte_1 confronti di , ogni altra istanza ed ONroparte_3 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RESPINGE la domanda dell'attrice e la CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi €
4000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 8 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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