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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 10 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2499/2024 R.G. e vertente
Part
cod. fisc. , rappresentato, difeso e domiciliato in Parte_2 C.F._1
Ribera (AG) via Trapani n 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Musso come da mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale per notaio di Roma in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 23.8.2024 e ritualmente notificato l'odierno ricorrente adiva l'autorità giudiziaria, opponendo il decreto ingiuntivo n.
166/2024, emesso il 25/05/2024 dal Tribunale di Potenza-sez lavoro – in data 25/05/2024, notificato in data 10/07/2024, per il recupero dell'indennità di disoccupazione indebitamente percepita per l'anno 2003, eccependo l'incompetenza territoriale, la prescrizione del diritto e la buona fed, e chiedendo la condanna dell' alle spese di causa. CP_1
CP_ Con memoria depositata il 24.6.2025 si costituiva in giudizio l' che resisteva eccependo la tardività del deposito dell'opposizione e quindi l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) L'eccezione di tardività è fondata.
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato il 10 luglio 2024 per cui i termini di quaranta giorni scadevano il 19 agosto 2024 mentre il ricorso è stato depositato il 23 agosto 2024 quindi dopo la scadenza del termine.
La domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile ancor prima della verifica della eccepita incompetenza territoriale.
3) Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza lì 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla