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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
NA AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 606 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , nato il [...], a Parte_1 C.F._1
EL di BI (Na), residente in [...](Sa), alla via Wolfgang Amadeus
Mozart, n. 2, rappresentato e difeso, dall'avv. Mariano Gaeta, (C.F.
), giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato sito in
EL di BI (Na), alla via Marconi 87;
opponente
E
, in persona del suo procuratore pro Controparte_1 tempore, (C.F. P. I.V.A. ), con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar, P.IVA_1
n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in giudizio, dall'avv. Fabio Mariottino, (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli (Na), al C.F._3
Viale Gramsci n. 16;
parte opposta CONCLUSIONI: Per l'attore, sig. , come nota da comparsa Parte_1 conclusionale depositata 09.06.2025: “…disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e conclusione, chiede l'accoglimento delle già rassegnate
CONCLUSIONI. • Accertare e dichiarare la parziale illegittimità-nullità dell'intimazione di pagamento n. 05320229000600213000, solo relativamente alle cartelle esattoriali nn. 05320060004576059000 e 05320060005736034000 perché già annullate per dichiarata intervenuta prescrizione dei relativi diritti di credito, ed annullarla (la sola intimazione) parzialmente. • Dichiarare, per l'effetto, in relazione all'intimazione di pagamento n. 05320229000600213000, non dovute le somme di cui alle cartelle esattoriali nn. 05320060004576059000 e 05320060005736034000 per intervenuto annullamento delle stesse con sentenza passata in giudicato. •
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite per il presente giudizio, con distrazione al sottoscritto difensore, parametrati al valore della causa pari ad euro 42.281,80, come da nota spese già agli atti.”. Per la convenuta,
, come da comparsa conclusionale del Controparte_1
29.05.2025: “…si chiede all'adito Tribunale di volere, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno, e in subordine nel merito di pronunciare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite...”.
La causa veniva riservata in decisione con provvedimento reso in data 8.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. il 30.04.2022, il sig.
, conveniva in giudizio dinanzi all'intestata Autorità Giudiziaria Parte_1
l' , in persona del l.r.p.t., al fine di ivi sentire Controparte_1 accertare e dichiarare la parziale illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n. 05320229000600213000, notificata il 02.03.2022, per l'importo complessivo di €. 154.130,35, comprensivo delle spese esecutive. Più dettagliatamente, l'intimazione di pagamento che si assume come parzialmente illegittima aveva a fondamento i descritti titoli esecutivi costituiti dalle cartelle di pagamento nn. 1) 05320060004576059000, per l'importo di €. 15.498,11; 2)
05320060005736034000 per l'importo di €. 26.783,69; 3) 05320070001044668000 per l'importo di €. 72.043,58; 4)
05320080000355643000 per l'importo di €. 3.606,90 e 5)
05320080001336688000 per l'importo di €. 35.681,87.
A sostegno della domanda introduttiva, insistendo preliminarmente per la giurisdizione e la competenza dell'adito giudice, rilevava – in riferimento alle cartelle esattoriali rubricate sub. nn. 1) e 2) - l'inesistenza della pretesa creditoria posto che i titoli portati dall'intimazione di pagamento erano stati oggetto di annullamento da parte degli organi di Giustizia competenti.
Ed invero, la Commissione , in parziale Controparte_2 accoglimento del ricorso proposto dall'odierno attore, con sentenza n. 158/2018 del 29.6.2018, depositata il 21.09.2018, dichiarava l'estinzione dei tributi portati dalle cartelle nn. 05320060004576059000 e 05320060005736034000 per intervenuta prescrizione, sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato del 08.04.2022. Insisteva, quindi, per la dichiarazione di estinzione parziale delle somme portate dai titoli annullati giudizialmente, vinte le spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.07.2022 l' , rilevando – in Controparte_1 via preliminare e sul rilievo che, nel caso di specie, vertevasi in materia di tributi ed essendo in discussione anche l'an della pretesa creditoria - il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno;
nel merito, rappresentava di aver proceduto alla sospensione della procedura di riscossione per le pretese creditorie oggetto di annullamento mediante la richiamata sentenza del Giudice Tributario, nonché per le spese di natura esecutiva. Insisteva, pertanto, quanto al merito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, tenuto conto della sua condotta processuale non ostativa, insisteva per la compensazione integrale delle spese di lite.
In assenza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2025 e riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento dello
08.04.2025.
^^^ In via preliminare e in rito, ritiene questo Giudice che il principio della ragione più liquida, imporrebbe di soprassedere sulla questione del difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta. Come è noto, difatti, in ossequio al principio della ragion liquida ed economicità di cui agli artt. 24 e 111 Cost., la trattazione della causa può essere limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e tematiche in applicazione del principio della c.d. 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
Ad ogni buon conto, le deduzioni delle parti consentono di ritenere sussistente la giurisdizione dell'intestato Tribunale atteso che in questa sede non si controverte in merito all'an del credito tributario, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, in quanto lo stesso, limitatamente alle cartelle già annullate, risulta definitivamente inesistente in forza di un precedentemente giudicato che ne ha accertato la prescrizione. In sostanza, il Tribunale non è chiamato a pronunciarsi in ordine alla debenza o meno dell'asserito credito, bensì sulla legittimità della impugnata intimazione di pagamento, per cui nessuna questione attratta dalla giurisdizione del giudice tributario viene introdotta in questa sede quale thema decidendum.
Indagando il merito della proposta opposizione, non merita neanche accoglimento la proposta eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalla sul presupposto dell'intervenuta sospensione Controparte_1 della procedura di riscossione a seguito della proposta opposizione. L'assunto non convince atteso che non viene allegato in alcun modo l'intervenuto sgravio o annullamento ma una mera sospensione, circostanza che osta ad una pronuncia in questa sede di estinzione ma che impone una decisione nel merito da parte del
Tribunale.
Ciò premesso, la opposizione è fondata atteso che risulta ampiamente documentato in atti (oltre a non formare oggetto di contestazione) che l'intimazione di pagamento n. 05320229000600213000 notificata in data 2.3.2022 al sig. ha Parte_1 ad oggetto, fra le altre, due cartelle di pagamento già oggetto di precedente annullamento da parte della (cfr. Controparte_3 dispositivo e assoluta coincidenza delle due cartelle identificate al nr.
05320060004576059000 e al nr.05320060005736034000) con sentenza passata in giudicato.
Trattasi, del resto, di circostanza non oggetto di contestazione e confermata dalla stessa parte opposta la quale ha dedotto di aver immediatamente provveduto alla sospensione delle due cartelle sottese all'intimazione per cui è causa.
Se così è, in questa sede non può che accogliersi l'opposizione con conseguente annullamento della intimazione di pagamento n. 05320229000600213000 limitatamente alle cartelle esattoriali nr. 05320060004576059000 e al nr.05320060005736034000, impugnate in questa sede giudiziale e già oggetto di precedente annullamento con sentenza passata in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi tenuto conto dello scaglione di riferimento con applicazione dei parametri minimi e limitatamente all'attività effettivamente svolta (in assenza di attività istruttoria) operando un ulteriore abbattimento per l'assenza di questioni di fatto e diritto. Se ne dispone l'attribuzione all'avvocato Mariano Gaeta dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 annulla l' intimazione di pagamento n. 05320229000600213000 limitatamente alle cartelle esattoriali nr. 05320060004576059000 e al nr.05320060005736034000;
2) condanna l' a rifondere le spese del giudizio Controparte_4 che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione all'avv. Mariano Gaeta dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Vallo della Lucania il 27.10.2025
Il Giudice
dr.ssa NA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
NA AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 606 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , nato il [...], a Parte_1 C.F._1
EL di BI (Na), residente in [...](Sa), alla via Wolfgang Amadeus
Mozart, n. 2, rappresentato e difeso, dall'avv. Mariano Gaeta, (C.F.
), giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato sito in
EL di BI (Na), alla via Marconi 87;
opponente
E
, in persona del suo procuratore pro Controparte_1 tempore, (C.F. P. I.V.A. ), con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar, P.IVA_1
n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in giudizio, dall'avv. Fabio Mariottino, (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli (Na), al C.F._3
Viale Gramsci n. 16;
parte opposta CONCLUSIONI: Per l'attore, sig. , come nota da comparsa Parte_1 conclusionale depositata 09.06.2025: “…disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e conclusione, chiede l'accoglimento delle già rassegnate
CONCLUSIONI. • Accertare e dichiarare la parziale illegittimità-nullità dell'intimazione di pagamento n. 05320229000600213000, solo relativamente alle cartelle esattoriali nn. 05320060004576059000 e 05320060005736034000 perché già annullate per dichiarata intervenuta prescrizione dei relativi diritti di credito, ed annullarla (la sola intimazione) parzialmente. • Dichiarare, per l'effetto, in relazione all'intimazione di pagamento n. 05320229000600213000, non dovute le somme di cui alle cartelle esattoriali nn. 05320060004576059000 e 05320060005736034000 per intervenuto annullamento delle stesse con sentenza passata in giudicato. •
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite per il presente giudizio, con distrazione al sottoscritto difensore, parametrati al valore della causa pari ad euro 42.281,80, come da nota spese già agli atti.”. Per la convenuta,
, come da comparsa conclusionale del Controparte_1
29.05.2025: “…si chiede all'adito Tribunale di volere, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno, e in subordine nel merito di pronunciare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite...”.
La causa veniva riservata in decisione con provvedimento reso in data 8.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. il 30.04.2022, il sig.
, conveniva in giudizio dinanzi all'intestata Autorità Giudiziaria Parte_1
l' , in persona del l.r.p.t., al fine di ivi sentire Controparte_1 accertare e dichiarare la parziale illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n. 05320229000600213000, notificata il 02.03.2022, per l'importo complessivo di €. 154.130,35, comprensivo delle spese esecutive. Più dettagliatamente, l'intimazione di pagamento che si assume come parzialmente illegittima aveva a fondamento i descritti titoli esecutivi costituiti dalle cartelle di pagamento nn. 1) 05320060004576059000, per l'importo di €. 15.498,11; 2)
05320060005736034000 per l'importo di €. 26.783,69; 3) 05320070001044668000 per l'importo di €. 72.043,58; 4)
05320080000355643000 per l'importo di €. 3.606,90 e 5)
05320080001336688000 per l'importo di €. 35.681,87.
A sostegno della domanda introduttiva, insistendo preliminarmente per la giurisdizione e la competenza dell'adito giudice, rilevava – in riferimento alle cartelle esattoriali rubricate sub. nn. 1) e 2) - l'inesistenza della pretesa creditoria posto che i titoli portati dall'intimazione di pagamento erano stati oggetto di annullamento da parte degli organi di Giustizia competenti.
Ed invero, la Commissione , in parziale Controparte_2 accoglimento del ricorso proposto dall'odierno attore, con sentenza n. 158/2018 del 29.6.2018, depositata il 21.09.2018, dichiarava l'estinzione dei tributi portati dalle cartelle nn. 05320060004576059000 e 05320060005736034000 per intervenuta prescrizione, sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato del 08.04.2022. Insisteva, quindi, per la dichiarazione di estinzione parziale delle somme portate dai titoli annullati giudizialmente, vinte le spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.07.2022 l' , rilevando – in Controparte_1 via preliminare e sul rilievo che, nel caso di specie, vertevasi in materia di tributi ed essendo in discussione anche l'an della pretesa creditoria - il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno;
nel merito, rappresentava di aver proceduto alla sospensione della procedura di riscossione per le pretese creditorie oggetto di annullamento mediante la richiamata sentenza del Giudice Tributario, nonché per le spese di natura esecutiva. Insisteva, pertanto, quanto al merito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, tenuto conto della sua condotta processuale non ostativa, insisteva per la compensazione integrale delle spese di lite.
In assenza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2025 e riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento dello
08.04.2025.
^^^ In via preliminare e in rito, ritiene questo Giudice che il principio della ragione più liquida, imporrebbe di soprassedere sulla questione del difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta. Come è noto, difatti, in ossequio al principio della ragion liquida ed economicità di cui agli artt. 24 e 111 Cost., la trattazione della causa può essere limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e tematiche in applicazione del principio della c.d. 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
Ad ogni buon conto, le deduzioni delle parti consentono di ritenere sussistente la giurisdizione dell'intestato Tribunale atteso che in questa sede non si controverte in merito all'an del credito tributario, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, in quanto lo stesso, limitatamente alle cartelle già annullate, risulta definitivamente inesistente in forza di un precedentemente giudicato che ne ha accertato la prescrizione. In sostanza, il Tribunale non è chiamato a pronunciarsi in ordine alla debenza o meno dell'asserito credito, bensì sulla legittimità della impugnata intimazione di pagamento, per cui nessuna questione attratta dalla giurisdizione del giudice tributario viene introdotta in questa sede quale thema decidendum.
Indagando il merito della proposta opposizione, non merita neanche accoglimento la proposta eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalla sul presupposto dell'intervenuta sospensione Controparte_1 della procedura di riscossione a seguito della proposta opposizione. L'assunto non convince atteso che non viene allegato in alcun modo l'intervenuto sgravio o annullamento ma una mera sospensione, circostanza che osta ad una pronuncia in questa sede di estinzione ma che impone una decisione nel merito da parte del
Tribunale.
Ciò premesso, la opposizione è fondata atteso che risulta ampiamente documentato in atti (oltre a non formare oggetto di contestazione) che l'intimazione di pagamento n. 05320229000600213000 notificata in data 2.3.2022 al sig. ha Parte_1 ad oggetto, fra le altre, due cartelle di pagamento già oggetto di precedente annullamento da parte della (cfr. Controparte_3 dispositivo e assoluta coincidenza delle due cartelle identificate al nr.
05320060004576059000 e al nr.05320060005736034000) con sentenza passata in giudicato.
Trattasi, del resto, di circostanza non oggetto di contestazione e confermata dalla stessa parte opposta la quale ha dedotto di aver immediatamente provveduto alla sospensione delle due cartelle sottese all'intimazione per cui è causa.
Se così è, in questa sede non può che accogliersi l'opposizione con conseguente annullamento della intimazione di pagamento n. 05320229000600213000 limitatamente alle cartelle esattoriali nr. 05320060004576059000 e al nr.05320060005736034000, impugnate in questa sede giudiziale e già oggetto di precedente annullamento con sentenza passata in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi tenuto conto dello scaglione di riferimento con applicazione dei parametri minimi e limitatamente all'attività effettivamente svolta (in assenza di attività istruttoria) operando un ulteriore abbattimento per l'assenza di questioni di fatto e diritto. Se ne dispone l'attribuzione all'avvocato Mariano Gaeta dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 annulla l' intimazione di pagamento n. 05320229000600213000 limitatamente alle cartelle esattoriali nr. 05320060004576059000 e al nr.05320060005736034000;
2) condanna l' a rifondere le spese del giudizio Controparte_4 che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione all'avv. Mariano Gaeta dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Vallo della Lucania il 27.10.2025
Il Giudice
dr.ssa NA AN