Sentenza 7 gennaio 1982
Massime • 1
Poiché per aversi responsabilità per danni cagionati da cose in custodia occorre la concretezza e l'attualità del potere di fatto su di esse, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si applica anche nei confronti di enti pubblici in relazione a beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse. Pertanto, qualora si accerti un rapporto di causalità fra il bene di proprietà del comune (nella specie, una villa comunale aperta al pubblico e di limitata estensione) ed il danno subito da un frequentatore della stessa ciò è sufficiente perché sorga la presunzione di colpa ex art. 2051 cod. civ. a carico di chi ha il potere-dovere di vigilanza sulla cosa, dalla quale il comune può liberarsi provando che la causa immediata e diretta del danno, intervenuta ad operare nell'ambito della cosa in custodia, rappresentava un fenomeno eccezionale ed imprevedibile, capace di interrompere il nesso di causalità fra l'immobile e l'evento, e che superasse le opportune misure cautelari adottate per evitare danni a terzi.*
Commentari • 3
- 1. Applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie: genesi di un orientamento in via di consolidazioneGiorgio Vanacore · https://www.filodiritto.com/ · 3 febbraio 2007
- 2. Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.Accesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
- 3. Applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie: genesi di un orientamento in via di consolidazioneVanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
1. – Generalit?. Il tema dell?applicabilit? dell?art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie, cui segua un sinistro, ? attualmente assai discusso. Prima di affrontarlo ex professo, valga la pena di compiere una panoramica generale sulla fattispecie di responsabilit? da cose in custodia. ?? noto che dottrina e giurisprudenza cos? individuino i requisiti della responsabilit? ex art. 2051 c.c.: ?a) essersi il danno verificato nell?ambito del dinamismo connaturato alla cosa; ?b) esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cio? di vigilarla e di mantenerne il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/1982, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1982 |
Testo completo
Poiché per aversi responsabilità per danni cagionati da cose in custodia occorre la concretezza e l'attualità del potere di fatto su di esse, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si applica anche nei confronti di enti pubblici in relazione a beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse. Pertanto, qualora si accerti un rapporto di causalità fra il bene di proprietà del comune (nella specie, una villa comunale aperta al pubblico e di limitata estensione) ed il danno subito da un frequentatore della stessa ciò è sufficiente perché sorga la presunzione di colpa ex art. 2051 cod. civ. a carico di chi ha il potere-dovere di vigilanza sulla cosa, dalla quale il comune può liberarsi provando che la causa immediata e diretta del danno, intervenuta ad operare nell'ambito della cosa in custodia, rappresentava un fenomeno eccezionale ed imprevedibile, capace di interrompere il nesso di causalità fra l'immobile e l'evento, e che superasse le opportune misure cautelari adottate per evitare danni a terzi.*