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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/02/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9589 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017, trattenuta in decisione nell'udienza del 04/12/2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. SCARCIA CARLO e SCARCIA PAOLA
ATTORI
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. GIANNOCCARO GIANFRANCO e DE IS
IL
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Morte
1 Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 4/12/2023 e relative note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno agito in giudizio contro Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 esclusiva della convenuta nella determinazione del sinistro in cui ha perso la vita
(rispettivamente padre e coniuge degli attori) e di ottenere il Persona_1 risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis.
Gli attori hanno esposto che il 1° agosto 2016, alle ore 19:52 circa, Persona_1 si trovava alla guida del veicolo Fiat UN targato CC502SF in Lecce, su via
Adriatica, in prossimità del civico 245, quando , alla guida della Controparte_2
NC US targata DF582HS, provenendo da Torre Chianca, si è spostata lentamente verso sinistra fino ad invadere la corsia opposta di marcia, andando a impattare contro il veicolo antagonista.
Gli attori hanno dunque ritenuto che la responsabilità dell'evento sia da imputarsi in via esclusiva alla condotta della , per avere la stessa invaso l'opposta CP_2 corsia di marcia senza che il potesse compiere alcuna manovra di emergenza Pt_1 utile.
Esposto quanto sopra, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e da contrazione del reddito oltre al danno catastrofale patito dal per l'attesa lucida della morte. Pt_1 si è costituita con propria comparsa, ritenendo Controparte_1 sussistente un concorso di colpa del ed evidenziando che la vittima non Pt_1 indossava le cinture di sicurezza.
è rimasta contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche. All'esito dello studio dei fascicoli, il giudice, non avendo elementi per poter valutare se la morte sia stata o meno determinata dal mancato uso delle cinture di sicurezza, ha rimesso la causa in istruttoria per lo svolgimento di un supplemento di perizia.
2 All'esito, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
***
Come esposto in premessa, la controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità nella determinazione del sinistro verificatosi il 1° agosto 2016 in
Lecce, via Adriatica, alle 19:52 circa, tra NC US condotta da CP_2
e la Fiat UN condotta da , sinistro a seguito del quale il
[...] Persona_1
è deceduto. Pt_1
La ricostruzione della dinamica è avvenuta per mezzo della relazione della polizia locale intervenuta sui luoghi immediatamente dopo l'evento, delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, della consulenza redatta in sede di indagini penali e delle prove testimoniali assunte nel corso del presente giudizio.
L'istruttoria ha dimostrato in modo pacifico che la NC US condotta dalla si è spostata sulla sinistra, fino ad invadere completamente la corsia di CP_2 marcia di pertinenza della UN, creando così un impatto frontale.
In particolare, l'invasione della corsia di marcia - mai contestata - è stata confermata da , la quale il 2 agosto 2016, in qualità di teste Testimone_1 oculare, ha dichiarato alla Polizia Locale che la “ha iniziato a spostarsi Parte_3 lentamente verso sinistra arrivando a percorrere la carreggiata opposta. Ho visto un'altra macchina provenire dal senso opposto. Subito ho gridato a mio marito di rallentare e subito dopo è avvenuto il violentissimo impatto”.
La è stata sentita come testimone in data 29.01.2020 e ha dichiarato: “ho Tes_1 visto personalmente che la si spostava lentamente verso la corsia Parte_3 opposta... preciso che l'impatto tra i due mezzi avveniva nella corsia di marcia della vettura bianca. Preciso che non c'era traffico e che l'andatura era normale ... subito dopo sono giunti due ragazzi che si sono qualificati come bagnini, i quali hanno cercato di prestare soccorso;
nel frattempo io al telefono parlavo con gli operatori del
118, i quali raccomandavano di non muovere il corpo e di accertare solo se vi fosse battito cardiaco. Uno dei due ragazzi si accertò di tanto riferendo che c'era il battito.
Immediatamente dopo, però, lo stesso ragazzo riferivi al battito era cessato.
L'operatore a quel punto ci invitava a prestare i primi soccorsi di rianimazione. Nel
3 mentre estraevamo il corpo, sopraggiungeva il 118, il quale proseguiva con le operazioni di rianimazione che però non avevano esito positivo”.
Il 23 giugno 2022 è stato sentito come teste , che ha affermato Testimone_2 di aver assistito all'evento e ne ha confermato la dinamica
La stessa dinamica è stata ricostruita nel parallelo giudizio penale ed è stata riconosciuta dalla Polizia Locale intervenuta immediatamente dopo l'evento. In particolare, gli agenti hanno accertato che il punto d'impatto si trovava certamente nella corsia di marcia di pertinenza della UN, con conseguente invasione dell'opposta corsia da parte della : “Per quanto riguarda la dinamica CP_2 dell'evento infortunistico oggetto di narrativa, dai rilievi ed accertamenti esperiti in luogo pare potersi verosimilmente ricostruire nel modo che segue la dinamica del sinistro de-quo: trattasi di collisione frontale eccentrica fra veicoli in marcia, maturata alla data di cui in premessa alle ore 19:52 circa, in ambito territoriale urbano di Lecce, all'altezza del civico 247 di via Adriatica. Nell'occorso, il sig. (in Persona_1 premessa meglio generalizzato), alla guida del Veicolo “A” Fiat UN tg. CC502SF, solo a bordo, circolava lungo la via Adriatica proveniente dal centro città e diretto verso la marina di Torre Chianca. Giunto all'altezza del civico 245 della suddetta via, addiveniva in collisione frontale eccentrica con il veicolo “B”, NC US tg.
DF582HS, condotto dalla SI.ra (in premessa meglio Controparte_2 generalizzata), che, sola a bordo, circolava con direttrice di marcia opposta al veicolo antagonista. A seguito della collisione di notevole entità, il veicolo “A” subiva una rotazione in senso orario della parte posteriore collocandosi trasversalmente rispetto all'asse della carreggiata;
il veicolo “B” ruotava in senso orario con la parte posteriore sormontando l'isola spartitraffico come da rilievi tecnici cui si rimanda. All'esame degli accertatori, il piano viabile in ottimo stato di conservazione, evidenziava tracce riconducibili al sinistro de quo, nella corsia di marcia di pertinenza del veicolo “A””.
È dunque pacifico che la convenuta abbia invaso la corsia di marcia di pertinenza del , così come è pacifico che quest'ultimo abbia intrapreso un'energica azione Pt_1 frenante, non riuscendo ciononostante ad evitare l'importo.
Parte convenuta ha tuttavia ritenuto che il conducente della UN abbia concorso alla determinazione dell'evento, per non aver rispettato il limite di velocità di 50 km/h. Il superamento del limite di velocità è stato accertato in sede penale dal CT del PM, le cui conclusioni sono state prodotte dall'attrice. Org_1
4 ha contestato la validità dell'accertamento penale nella Controparte_1 presente sede, ma non ha chiarito da quale altro elemento abbia tratto il calcolo della velocità della UN. Non sono stati prodotti calcoli del perito della Compagnia né sono stati posti ulteriori elementi a sostegno dell'eccepito concorso di colpa, per cui allo stato la sola fonte – non contestata in parte qua – di calcolo presunto della velocità dei mezzi interessati dal sinistro è la perizia del CT Org_1
Non essendovi state contestazioni tecniche, pur a fronte del dettagliato calcolo della velocità, ritiene la scrivente di utilizzare la stima indicata dal dr. il quale ha Org_1 accertato che la UN viaggiava a una velocità di 60 km/h (pagina 63 della consulenza) mentre la NC US viaggiava a una velocità di 55 km/h (pagina 59 della perizia).
Secondo la convenuta, come precisato, la velocità del avrebbe inciso sulla Pt_1 determinazione dell'impatto, tanto che la somma versata in via stragiudiziale è stata ridotta proprio in virtù del dedotto concorso di colpa.
Sotto tale profilo va evidenziato, in primo luogo, che il superamento del limite di velocità è stato riscontrato per entrambi i conducenti, in entrambi i casi, per una differenza minima (il limite vigente era di 50 km/h). In particolare, è stato calcolato col sistema di navigazione satellitare che la NC US giungeva alla Org_2 velocità di 55 km/h al punto d'impatto, mentre il viaggiava a velocità non Pt_1 inferiore a 61 km/h e, dopo aver impresso una energica azione frenante, è giunto all'impatto alla velocità calcolata di 40 km/h.
Il CT Napoli ha comunque escluso che il rispetto del limite di velocità vigente sui luoghi avrebbe evitato l'impatto o ne avrebbe ridotto le conseguenze, proprio in ragione dell'avvenuta invasione della corsia di marcia opposta.
È noto che una violazione, anche grave come quella dell'invasione dell'opposta corsia, da parte di uno dei conducenti non esclude l'onere dell'altro di provare di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Sotto tale profilo va evidenziato che lo stato dei luoghi, le condizioni della strada e la violenza dell'impatto dimostrano come la relazione del CT sia indubbiamente corretta. Anche arrivando ad una velocità di 50 km/h, infatti, il nulla avrebbe Pt_1 potuto fare per evitare l'impatto, non disponendo di uno spazio di frenata sufficiente ad evitare il veicolo della controparte, la quale procedeva decisa nella direzione del veicolo antagonista e ha invaso l'opposta corsia pochi secondi prima
5 dell'urto. La velocità tenuta dal superava di poco il limite imposto e, in ogni Pt_1 caso, la conformazione della strada era tale che lo stesso non potesse fare altro che frenare, non essendovi spazio sufficiente sulla destra per evitare l'impatto con abbandono della carreggiata (lo spazio era al massimo di 1 mt e vi erano marciapiedi e case).
Se anche il conducente della UN avesse rispettato il limite di 50 km/h e si fosse arrestato in un momento precedente, comunque sarebbe stato colpito frontalmente dalla NC US, la cui conducente non ha avvertito in alcun modo l'invasione della corsia e non ha né frenato né sterzato o fatto alcunché per evitare di impattare contro la UN. Nel giudizio penale si è riconosciuto il dubbio di uno stato improvviso di incoscienza da parte della conducente, incoscienza che spiegherebbe la decisa invasione di marcia da parte della in assenza di ogni deviazione o CP_2 rallentamento, fino al momento dell'inevitabile impatto.
Si esclude, dunque, che la velocità del abbia concorso alla determinazione Pt_1 del danno. Difatti, come già evidenziato, la ha puntato il veicolo antagonista CP_2
e ha proceduto contro lo stesso in modo deciso, a una velocità anch'essa superiore
- sia pure di poco - al limite di velocità presente. Il , che viaggiava a 60 km/h, Pt_1 non avrebbe potuto evitare l'impatto neppure se avesse rispettato il limite, in quanto la frenata avrebbe arrestato il mezzo solo qualche metro prima, ma lo stesso sarebbe stato comunque colpito alla velocità di 55 km/h dalla NC US. Non essendo possibile evitare l'impatto spostandosi al di fuori della carreggiata, per assenza di spazio, si esclude che la vittima avrebbe potuto assumere altre manovre di emergenza utili.
Si conferma pertanto la responsabilità esclusiva della convenuta nella determinazione del danno, per aver invaso la corsia di marcia opposta e aver colpito frontalmente la Fiat UN.
Accertata la responsabilità della nella causazione dell'impatto, va ora CP_2 verificato se il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del (pacifico) Pt_1 abbia o meno inciso sulle conseguenze dell'evento e, dunque, sulla morte del conducente.
Al fine di rispondere a tale quesito è stata compiuto un supplemento di perizia a mezzo del dr. , il quale si era già occupato dell'autopsia in sede di Persona_2 indagini penali nell'immediatezza del fatto.
6 Il dr. ha concluso affermando che l'impatto frontale a velocità assai Per_2 elevata (superiore agli 80 km/h, come accertato dal CT Napoli) avrebbe cagionato la morte del , anche ove questi avesse indossato le cinture di sicurezza. Pt_1
Al fine di rispondere al quesito, il dr. si è avvalso di alcuni rilievi di crash Per_2 test per impatti alla velocità di 80 km/h, riportati nella perizia. Il CTP di parte convenuta, ingegnere, ha presentato contestazioni alla ricostruzione offerta dal medico legale, evidenziando come i crash test utilizzati dal dr. riguardino Per_2
l'impatto di un'auto contro un ostacolo fisso costituito da un muro, situazione diversa dal caso di specie, in cui l'impatto è avvenuto contro un'autovettura.
Il CTU ha ritenuto di non rispondere alle contestazioni dell'ing. Per_3 evidenziando che lo stesso non è un medico e richiamando la consulenza eseguita dal CT nella determinazione della velocità nell'impatto. Org_1 ha contestato le risposte rese dal CTU, evidenziando che la Controparte_1 perizia del dott. svolta suo incarico del PM, non è prova nel presente giudizio Org_1
e ritenendo che il dr. non abbia la competenza specifica per l'analisi di Per_2 crash test.
Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che la consulenza del dott. - pur Org_1 non costituendo prova in senso proprio - è stata confermata dall'istruttoria svolta e non è stata contestata sotto un profilo tecnico da alcuna delle parti. Al contrario, proprio la velocità calcolata in sede penale ha portato a invocare Controparte_1 un concorso di colpa della vittima, a conferma della ritenuta validità dell'accertamento compiuto dal per. Org_1
In secondo luogo, va rilevato che i danni patiti dalla il grave arretramento Pt_4 del complesso anteriore con rottura del parabrezza, la dequadratura del complesso anteriore verso sinistra, la dequadratura del telaio della portiera anteriore sinistra e l'introflessione del terzo posteriore destro nonché l'esplosione dell'airbag del lato conducente sono stati attestati nell'immediatezza dell'evento dalla Polizia Locale e non sono stati mai contestati.
Sono state inoltre prodotte in atti numerose foto che riproducono i veicoli coinvolti nell'evento e le conseguenze dell'impatto, dimostrando che la Fiat UN ha subito una fortissima deformazione nella parte anteriore, soprattutto dal lato del conducente, a conferma della violenza dell'impatto proprio nel punto in cui si trovava il . Pt_1
7 Va poi evidenziato che il dr. è consulente di rinomata competenza, con Per_2 esperienza di lungo corso nell'esame delle conseguenze letali prodottesi a seguito di eventi di rilevanza civile o penale. Certamente, pertanto, il consulente ha esaminato in maniera critica le conseguenze dell'evento previo esame immediato del cadavere e accertamento dei danni riportati dal a seguito dell'impatto, Pt_1 sulla base della propria indubbia competenza. È da escludere che il dr. Per_2 si sia limitato a visionare gli esiti del crash test e a dedurre da questi che la vittima sarebbe deceduta anche ove avesse indossato le cinture di sicurezza. Al contrario, il CTU ha posto alla base della propria risposta gli accertamenti che lo stesso ha compiuto in sede penale (nel presente giudizio solo approfonditi), ha preso visione dei danni che i veicoli hanno riportato nel caso specifico, ha cercato conforto negli studi della cinematica e ha concluso affermando che la vittima sarebbe deceduta anche ove avesse indossato le cinture di sicurezza.
Si evidenzia, infatti, che la UN si è gravemente danneggiata proprio in corrispondenza del posto conducente, punto in cui l'impatto è stato più violento, come risulta evidente dalle fotografie che riproducono l'esterno e l'interno del veicolo. Le deformazioni del telaio e la visione del posto conducente confermano la correttezza delle conclusioni cui è giunto il CTU.
Si conferma pertanto che le conseguenze dell'impatto sarebbero state le medesime anche se il avesse utilizzato le cinture di sicurezza. Pt_1
Chiarito che l'evento morte è stato determinato in via esclusiva dalla condotta della
, vanno ora quantificati i danni patiti dagli attori. CP_2
a) danno iure hereditatis
Gli attori hanno domandato il risarcimento del danno iure hereditatis, legato al danno catastrofico patito da per la consapevolezza Persona_1 dell'approssimarsi della morte nel lasso di tempo intercorso tra il sinistro ed il decesso.
In giurisprudenza è stato stabilito che “Il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto causativo. Inoltre, sia il
8 danno biologico sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza”. (ex plurimis, Sez. 3,
Sentenza n. 21976 del 19/10/2007).
Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019 ha precisato che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale, e, quindi, la sua conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", senza accertare se la vittima si trovasse in una condizione di "lucidità agonica", nonostante fosse emerso che il lasso temporale tra lesione e morte, tutt'altro che "brevissimo", ammontasse ad alcune ore)”.
Perché possa riconoscersi tale danno, dunque, è necessario che tra l'evento e la morte si sia avuto un lasso di tempo considerevole e che la vittima fosse cosciente e in grado di percepire la morte imminente.
Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti.
La teste infatti, ha riferito che subito dopo l'impatto intervennero due Tes_3 bagnini che tentarono la rianimazione e che, chiamato il 118, in un primo momento vi era un debole battito cardiaco, poi pochi attimi dopo cessato. La stessa testimone ha affermato che la vittima giaceva con la testa sul cruscotto, dunque in stato di incoscienza.
Anche il teste ha riferito: “Presumo che il fosse già Testimone_2 Pt_1 deceduto perché lo vedevo immobile né il ha reagito all'arrivo e all'intervento Pt_1 dei sanitari dell'ambulanza”.
9 Gli Agenti hanno affermato che l'evento si è verificato presumibilmente intorno alle
19:52 e il decesso è stato attestato alle ore 20:00, senza che alcuno abbia mai riferito che il fosse cosciente. Pt_1
Si esclude, pertanto, che la vittima abbia potuto comprendere che la morte sarebbe sopraggiunta entro pochissimi minuti e che sia stata mai cosciente nel momento in cui si sono avuti i soccorsi.
Il danno catastrofale è dunque escluso.
Gli attori hanno poi chiesto il danno tanatologico, da perdita della vita, quantificandolo in € 200.000,00. La richiesta è palesemente infondata, essendo granitica la giurisprudenza che esclude il danno da perdita della vita (e la conseguente trasmissibilità agli eredi), per l'insuperabile principio per cui nel momento in cui è in esistenza l'evento morte, necessariamente la persona giuridica nel cui patrimonio il danno dovrebbe prodursi non è più esistente. Un solo isolato precedente ha riconosciuto tale voce di danno, poi negato con costanza dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Non sussiste, dunque, alcun danno iure hereditatis in favore degli attori.
b) danni iure proprio da perdita del rapporto parentale
Gli attori hanno chiesto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima, indicandolo nell'importo massimo previsto al tempo dell'introduzione del giudizio dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
Nelle more tra l'introduzione del giudizio e la redazione della sentenza odierna, il
Tribunale di Milano ha adottato - in ottemperanza di quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità - il sistema di liquidazione a punti, di cui questo giudice ritiene di dover fare applicazione, in conformità alle indicazioni della S.C..
Sotto tale profilo devono compiersi alcune considerazioni, legate proprio alla modifica delle Tabelle del Tribunale di Milano con il sistema a punti. Le Tabelle prevedono infatti un punteggio legato ad alcuni parametri oggettivi (età degli interessati, convivenza, numero di familiari superstiti) e ulteriori possibili aumenti che possono dipendere dall'intensità del vincolo, dal numero di attività che erano svolte con la persona deceduta, etc.
10 In particolare, la Tabella del Tribunale di Milano, nella Relazione esplicativa, chiarisce quando segue: “E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport:
; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica:
; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi”.
Al fine di giustificare l'importo richiesto, gli attori hanno offerto prova testimoniale.
In particolare, il 23 giugno 2022 è stato sentito come teste , Testimone_2 amico della vittima, che ha riferito: che il assisteva la moglie in tutto perché Pt_1 lei necessitava di continua assistenza e che alle ore 12:00 la vittima provvedeva al pranzo per la moglie;
che il figlio si è sostituito al padre nell'assistenza Pt_1 della madre, lasciando anche l'attività che svolgeva fuori dal Salento;
che il figlio è un osteopata, che insegnava a Bologna e aveva studi nel centro Italia;
che, dopo la morte del padre, è andato a insegnare in Romania e quando è Parte_1 assente si fa sostituire da una signora, . Parte_5
11 Il teste , che abita nello stesso palazzo della vittima, ha confermato Testimone_4 che provvedeva all'assistenza della moglie e che dopo la sua morte Persona_1 se ne occupa il figlio;
che il figlio svolgeva attività di docente in osteopatia in Bari,
Bologna e Bucarest;
che presta assistenza quando lui si allontana Parte_5 per insegnare.
Nella quantificazione del danno, dunque, si valorizza la circostanza che per
è emerso – dalla prova documentale e testimoniale – che la stessa Parte_2 era priva di autonomia nella gestione quotidiana e che il coniuge si occupava delle sue necessità, prestandole assistenza costante e fornendo pieno accudimento. Si tiene inoltre conto della durata della relazione, della convivenza (che è stata confermata dai testimoni e non è superata da un mero certificato) e dell'età delle vittime.
Per il figlio è invece emersa la modifica parziale nelle proprie abitudini di Pt_1 vita, per la necessità di assistere la madre. La modifica si considera parziale, in quanto è emerso che il figlio continua a insegnare anche al di fuori dell'attuale luogo di residenza, facendosi sostituire da una badante. Si valorizza tuttavia la circostanza che l'attore, all'età di 48 anni, ha modificato il luogo principale di svolgimento della propria quotidianità per far fronte alla mancanza del genitore.
Il danno è calcolato secondo la seguente Tabella.
Parte_1
Valore per punto € 3.365,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era genitore
Età della vittima del sinistro da 81 a 90 anni
Età del soggetto avente diritto da 41 a 50 anni
Altri superstiti 1
Determinazione punteggio
Punti per età vittima 8
Punti per età congiunto 20
Punti aggiuntivi per altri superstiti 14
Punti totali 42
Importo del risarcimento (minimo) € 141.330,00
12 Punti aggiuntivi per intensità relazione + 15
Importo del risarcimento (medio) € 191.805,00
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 30
Importo del risarcimento (massimo) € 242.280,00
Tenendo conto della mancanza di convivenza (con domicilio abituale in altra
Regione italiana) tra il padre e il figlio, da un lato, e del trasferimento sopra menzionato, dall'altro, si ritiene equo liquidare in danno in € 190.000,00.
Parte_2
Valore per punto € 3.365,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era coniuge
Età della vittima del sinistro da 81 a 90 anni
Età del soggetto avente diritto da 71 a 80 anni
Altri superstiti 1
Determinazione punteggio
Punti per età vittima 8
Punti per età congiunto 12
Punti aggiuntivi per convivenza 16
Punti aggiuntivi per altri superstiti 14
Punti totali 50
Importo del risarcimento (minimo) € 168.250,00
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 15
Importo del risarcimento (medio) € 218.725,00
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 30
Importo del risarcimento (massimo) € 269.200,00
Nel caso di specie si valorizzano gli elementi già menzionati, con particolare riferimento all'accudimento che la moglie riceveva dal marito per le necessità quotidiane. Si ritiene dunque di dover liquidare il danno nell'importo compreso tra il medio e il massimo (mancando i parametri della malattia di lunga durata e della condivisione di hobby e attività ricreative), per l'importo di € 255.000.
13 c) acconti
Tutti gli importi sopra liquidati sono riconosciuti all'attualità e comprensivi di accessori maturati ad oggi, in conformità al principio stabilito da Cass. Civ., S.U.
1712/95. Da tali importi devono essere detratti gli acconti versati dalla CP_3 acconti da rivalutare con maggiorazione di interessi secondo il medesimo principio, al fine di compensare importi omogenei.
Si ha dunque un acconto di € 114.800,00 nel marzo 2017, che maggiorato di interessi e rivalutazione secondo il criterio sopra indicato (interessi di anno in anno determinati sulla somma di volta in volta rivalutata secondo indice ) è pari Org_3 ad € 144.975,00 ad oggi (€ 72.487,50 ciascuno).
d) danno da mancato contributo economico
Gli attori hanno poi chiesto un danno da € 50.000,00 per il mancato contributo economico del de cuius, senza tuttavia provare di aver patito danno alcuno. In particolare, per la moglie è stato affermato e non contestato che la stessa percepisce la pensione di reversibilità, mentre per il figlio è stato dimostrato che lo stesso ha un proprio reddito e quindi, all'età di 48 anni, non riceveva presumibilmente contributi economici ulteriori dal padre (mai indicati in dettaglio né quantificati).
La domanda è dunque accolta in parte qua.
e) Spese funerarie
Spetta, infine, il danno da spese funerarie, documentato in € 3.154,94, da rivalutarsi dall'esborso alla data odierna.
f) spese di lite
Quanto alle spese di lite, si rileva che la Compagnia ha quantificato in via stragiudiziale il danno al minimo, lo ha ridotto del 50% per un concorso di colpa paritario legato a un superamento irrisorio del limite di velocità (peraltro riscontrato anche nell'assicurata) e lo ha ulteriormente decurtato per il mancato
14 uso delle cinture di sicurezza, offrendo così un importo assolutamente non satisfattivo. Gli attori, a loro volta, hanno richiesto € 200.000 per il danno tanatologico, nonostante sia escluso ormai in modo pacifico, e € 200.000 per il danno catastrofale (che, anche se fosse stato provato, si sarebbe concentrato al massimo in 8 minuti, dunque avrebbe avuto un valore di poche migliaia di euro), oltre a € 50.000 per un contributo economico non meglio chiarito.
La proposta conciliativa formulata dalla scrivente è stata correttamente rifiutata dalla Compagnia, in quanto infine risultata maggiore del danno poi liquidato
(essendosi anche in sentenza esclude le voci di danno sopra menzionate).
Gli attori hanno poi chiesto il danno in misura massima per entrambi, nonostante la vittima avesse 81 anni e il figlio avesse già 48 anni e vivesse in altra Regione italiana.
Tenendo conto di tali elementi, le spese di lite sono compensate nella misura del
50% e nel restante 50% poste a carico della Compagnia assicuratrice, rimasta totalmente soccombente nell'an e parzialmente soccombente nel quantum. Le spese di CTU sono poste a carico di parte convenuta, soccombente sul relativo accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 9589/2017 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2 determinazione dell'evento per cui è causa, condanna le convenute in solido al risarcimento del danno in favore degli attori, danno che al netto dell'acconto già ricevuto è liquidato in € 182.512,50 per e in Parte_2
€ 72.487,50 per e in € 3.154,94 per spese funebri, oltre Parte_1 interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo;
gli importi vanno poi devalutati alla data dell'evento e rivalutati di anno in anno secondo l'indice
ISTAT, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di volta in volta rivalutata;
B) Compensa le spese di lite in misura del 50%;
15 C) Condanna le convenute in solido alla refusione del restante 50% in favore di parte attrice, spese che all'intero sono liquidate in € 15.000,00 per compenso e in € 535,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
D) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti convenute.
Lecce, 26/01/2024
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9589 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017, trattenuta in decisione nell'udienza del 04/12/2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. SCARCIA CARLO e SCARCIA PAOLA
ATTORI
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. GIANNOCCARO GIANFRANCO e DE IS
IL
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Morte
1 Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 4/12/2023 e relative note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno agito in giudizio contro Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 esclusiva della convenuta nella determinazione del sinistro in cui ha perso la vita
(rispettivamente padre e coniuge degli attori) e di ottenere il Persona_1 risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis.
Gli attori hanno esposto che il 1° agosto 2016, alle ore 19:52 circa, Persona_1 si trovava alla guida del veicolo Fiat UN targato CC502SF in Lecce, su via
Adriatica, in prossimità del civico 245, quando , alla guida della Controparte_2
NC US targata DF582HS, provenendo da Torre Chianca, si è spostata lentamente verso sinistra fino ad invadere la corsia opposta di marcia, andando a impattare contro il veicolo antagonista.
Gli attori hanno dunque ritenuto che la responsabilità dell'evento sia da imputarsi in via esclusiva alla condotta della , per avere la stessa invaso l'opposta CP_2 corsia di marcia senza che il potesse compiere alcuna manovra di emergenza Pt_1 utile.
Esposto quanto sopra, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e da contrazione del reddito oltre al danno catastrofale patito dal per l'attesa lucida della morte. Pt_1 si è costituita con propria comparsa, ritenendo Controparte_1 sussistente un concorso di colpa del ed evidenziando che la vittima non Pt_1 indossava le cinture di sicurezza.
è rimasta contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche. All'esito dello studio dei fascicoli, il giudice, non avendo elementi per poter valutare se la morte sia stata o meno determinata dal mancato uso delle cinture di sicurezza, ha rimesso la causa in istruttoria per lo svolgimento di un supplemento di perizia.
2 All'esito, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
***
Come esposto in premessa, la controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità nella determinazione del sinistro verificatosi il 1° agosto 2016 in
Lecce, via Adriatica, alle 19:52 circa, tra NC US condotta da CP_2
e la Fiat UN condotta da , sinistro a seguito del quale il
[...] Persona_1
è deceduto. Pt_1
La ricostruzione della dinamica è avvenuta per mezzo della relazione della polizia locale intervenuta sui luoghi immediatamente dopo l'evento, delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, della consulenza redatta in sede di indagini penali e delle prove testimoniali assunte nel corso del presente giudizio.
L'istruttoria ha dimostrato in modo pacifico che la NC US condotta dalla si è spostata sulla sinistra, fino ad invadere completamente la corsia di CP_2 marcia di pertinenza della UN, creando così un impatto frontale.
In particolare, l'invasione della corsia di marcia - mai contestata - è stata confermata da , la quale il 2 agosto 2016, in qualità di teste Testimone_1 oculare, ha dichiarato alla Polizia Locale che la “ha iniziato a spostarsi Parte_3 lentamente verso sinistra arrivando a percorrere la carreggiata opposta. Ho visto un'altra macchina provenire dal senso opposto. Subito ho gridato a mio marito di rallentare e subito dopo è avvenuto il violentissimo impatto”.
La è stata sentita come testimone in data 29.01.2020 e ha dichiarato: “ho Tes_1 visto personalmente che la si spostava lentamente verso la corsia Parte_3 opposta... preciso che l'impatto tra i due mezzi avveniva nella corsia di marcia della vettura bianca. Preciso che non c'era traffico e che l'andatura era normale ... subito dopo sono giunti due ragazzi che si sono qualificati come bagnini, i quali hanno cercato di prestare soccorso;
nel frattempo io al telefono parlavo con gli operatori del
118, i quali raccomandavano di non muovere il corpo e di accertare solo se vi fosse battito cardiaco. Uno dei due ragazzi si accertò di tanto riferendo che c'era il battito.
Immediatamente dopo, però, lo stesso ragazzo riferivi al battito era cessato.
L'operatore a quel punto ci invitava a prestare i primi soccorsi di rianimazione. Nel
3 mentre estraevamo il corpo, sopraggiungeva il 118, il quale proseguiva con le operazioni di rianimazione che però non avevano esito positivo”.
Il 23 giugno 2022 è stato sentito come teste , che ha affermato Testimone_2 di aver assistito all'evento e ne ha confermato la dinamica
La stessa dinamica è stata ricostruita nel parallelo giudizio penale ed è stata riconosciuta dalla Polizia Locale intervenuta immediatamente dopo l'evento. In particolare, gli agenti hanno accertato che il punto d'impatto si trovava certamente nella corsia di marcia di pertinenza della UN, con conseguente invasione dell'opposta corsia da parte della : “Per quanto riguarda la dinamica CP_2 dell'evento infortunistico oggetto di narrativa, dai rilievi ed accertamenti esperiti in luogo pare potersi verosimilmente ricostruire nel modo che segue la dinamica del sinistro de-quo: trattasi di collisione frontale eccentrica fra veicoli in marcia, maturata alla data di cui in premessa alle ore 19:52 circa, in ambito territoriale urbano di Lecce, all'altezza del civico 247 di via Adriatica. Nell'occorso, il sig. (in Persona_1 premessa meglio generalizzato), alla guida del Veicolo “A” Fiat UN tg. CC502SF, solo a bordo, circolava lungo la via Adriatica proveniente dal centro città e diretto verso la marina di Torre Chianca. Giunto all'altezza del civico 245 della suddetta via, addiveniva in collisione frontale eccentrica con il veicolo “B”, NC US tg.
DF582HS, condotto dalla SI.ra (in premessa meglio Controparte_2 generalizzata), che, sola a bordo, circolava con direttrice di marcia opposta al veicolo antagonista. A seguito della collisione di notevole entità, il veicolo “A” subiva una rotazione in senso orario della parte posteriore collocandosi trasversalmente rispetto all'asse della carreggiata;
il veicolo “B” ruotava in senso orario con la parte posteriore sormontando l'isola spartitraffico come da rilievi tecnici cui si rimanda. All'esame degli accertatori, il piano viabile in ottimo stato di conservazione, evidenziava tracce riconducibili al sinistro de quo, nella corsia di marcia di pertinenza del veicolo “A””.
È dunque pacifico che la convenuta abbia invaso la corsia di marcia di pertinenza del , così come è pacifico che quest'ultimo abbia intrapreso un'energica azione Pt_1 frenante, non riuscendo ciononostante ad evitare l'importo.
Parte convenuta ha tuttavia ritenuto che il conducente della UN abbia concorso alla determinazione dell'evento, per non aver rispettato il limite di velocità di 50 km/h. Il superamento del limite di velocità è stato accertato in sede penale dal CT del PM, le cui conclusioni sono state prodotte dall'attrice. Org_1
4 ha contestato la validità dell'accertamento penale nella Controparte_1 presente sede, ma non ha chiarito da quale altro elemento abbia tratto il calcolo della velocità della UN. Non sono stati prodotti calcoli del perito della Compagnia né sono stati posti ulteriori elementi a sostegno dell'eccepito concorso di colpa, per cui allo stato la sola fonte – non contestata in parte qua – di calcolo presunto della velocità dei mezzi interessati dal sinistro è la perizia del CT Org_1
Non essendovi state contestazioni tecniche, pur a fronte del dettagliato calcolo della velocità, ritiene la scrivente di utilizzare la stima indicata dal dr. il quale ha Org_1 accertato che la UN viaggiava a una velocità di 60 km/h (pagina 63 della consulenza) mentre la NC US viaggiava a una velocità di 55 km/h (pagina 59 della perizia).
Secondo la convenuta, come precisato, la velocità del avrebbe inciso sulla Pt_1 determinazione dell'impatto, tanto che la somma versata in via stragiudiziale è stata ridotta proprio in virtù del dedotto concorso di colpa.
Sotto tale profilo va evidenziato, in primo luogo, che il superamento del limite di velocità è stato riscontrato per entrambi i conducenti, in entrambi i casi, per una differenza minima (il limite vigente era di 50 km/h). In particolare, è stato calcolato col sistema di navigazione satellitare che la NC US giungeva alla Org_2 velocità di 55 km/h al punto d'impatto, mentre il viaggiava a velocità non Pt_1 inferiore a 61 km/h e, dopo aver impresso una energica azione frenante, è giunto all'impatto alla velocità calcolata di 40 km/h.
Il CT Napoli ha comunque escluso che il rispetto del limite di velocità vigente sui luoghi avrebbe evitato l'impatto o ne avrebbe ridotto le conseguenze, proprio in ragione dell'avvenuta invasione della corsia di marcia opposta.
È noto che una violazione, anche grave come quella dell'invasione dell'opposta corsia, da parte di uno dei conducenti non esclude l'onere dell'altro di provare di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Sotto tale profilo va evidenziato che lo stato dei luoghi, le condizioni della strada e la violenza dell'impatto dimostrano come la relazione del CT sia indubbiamente corretta. Anche arrivando ad una velocità di 50 km/h, infatti, il nulla avrebbe Pt_1 potuto fare per evitare l'impatto, non disponendo di uno spazio di frenata sufficiente ad evitare il veicolo della controparte, la quale procedeva decisa nella direzione del veicolo antagonista e ha invaso l'opposta corsia pochi secondi prima
5 dell'urto. La velocità tenuta dal superava di poco il limite imposto e, in ogni Pt_1 caso, la conformazione della strada era tale che lo stesso non potesse fare altro che frenare, non essendovi spazio sufficiente sulla destra per evitare l'impatto con abbandono della carreggiata (lo spazio era al massimo di 1 mt e vi erano marciapiedi e case).
Se anche il conducente della UN avesse rispettato il limite di 50 km/h e si fosse arrestato in un momento precedente, comunque sarebbe stato colpito frontalmente dalla NC US, la cui conducente non ha avvertito in alcun modo l'invasione della corsia e non ha né frenato né sterzato o fatto alcunché per evitare di impattare contro la UN. Nel giudizio penale si è riconosciuto il dubbio di uno stato improvviso di incoscienza da parte della conducente, incoscienza che spiegherebbe la decisa invasione di marcia da parte della in assenza di ogni deviazione o CP_2 rallentamento, fino al momento dell'inevitabile impatto.
Si esclude, dunque, che la velocità del abbia concorso alla determinazione Pt_1 del danno. Difatti, come già evidenziato, la ha puntato il veicolo antagonista CP_2
e ha proceduto contro lo stesso in modo deciso, a una velocità anch'essa superiore
- sia pure di poco - al limite di velocità presente. Il , che viaggiava a 60 km/h, Pt_1 non avrebbe potuto evitare l'impatto neppure se avesse rispettato il limite, in quanto la frenata avrebbe arrestato il mezzo solo qualche metro prima, ma lo stesso sarebbe stato comunque colpito alla velocità di 55 km/h dalla NC US. Non essendo possibile evitare l'impatto spostandosi al di fuori della carreggiata, per assenza di spazio, si esclude che la vittima avrebbe potuto assumere altre manovre di emergenza utili.
Si conferma pertanto la responsabilità esclusiva della convenuta nella determinazione del danno, per aver invaso la corsia di marcia opposta e aver colpito frontalmente la Fiat UN.
Accertata la responsabilità della nella causazione dell'impatto, va ora CP_2 verificato se il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del (pacifico) Pt_1 abbia o meno inciso sulle conseguenze dell'evento e, dunque, sulla morte del conducente.
Al fine di rispondere a tale quesito è stata compiuto un supplemento di perizia a mezzo del dr. , il quale si era già occupato dell'autopsia in sede di Persona_2 indagini penali nell'immediatezza del fatto.
6 Il dr. ha concluso affermando che l'impatto frontale a velocità assai Per_2 elevata (superiore agli 80 km/h, come accertato dal CT Napoli) avrebbe cagionato la morte del , anche ove questi avesse indossato le cinture di sicurezza. Pt_1
Al fine di rispondere al quesito, il dr. si è avvalso di alcuni rilievi di crash Per_2 test per impatti alla velocità di 80 km/h, riportati nella perizia. Il CTP di parte convenuta, ingegnere, ha presentato contestazioni alla ricostruzione offerta dal medico legale, evidenziando come i crash test utilizzati dal dr. riguardino Per_2
l'impatto di un'auto contro un ostacolo fisso costituito da un muro, situazione diversa dal caso di specie, in cui l'impatto è avvenuto contro un'autovettura.
Il CTU ha ritenuto di non rispondere alle contestazioni dell'ing. Per_3 evidenziando che lo stesso non è un medico e richiamando la consulenza eseguita dal CT nella determinazione della velocità nell'impatto. Org_1 ha contestato le risposte rese dal CTU, evidenziando che la Controparte_1 perizia del dott. svolta suo incarico del PM, non è prova nel presente giudizio Org_1
e ritenendo che il dr. non abbia la competenza specifica per l'analisi di Per_2 crash test.
Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che la consulenza del dott. - pur Org_1 non costituendo prova in senso proprio - è stata confermata dall'istruttoria svolta e non è stata contestata sotto un profilo tecnico da alcuna delle parti. Al contrario, proprio la velocità calcolata in sede penale ha portato a invocare Controparte_1 un concorso di colpa della vittima, a conferma della ritenuta validità dell'accertamento compiuto dal per. Org_1
In secondo luogo, va rilevato che i danni patiti dalla il grave arretramento Pt_4 del complesso anteriore con rottura del parabrezza, la dequadratura del complesso anteriore verso sinistra, la dequadratura del telaio della portiera anteriore sinistra e l'introflessione del terzo posteriore destro nonché l'esplosione dell'airbag del lato conducente sono stati attestati nell'immediatezza dell'evento dalla Polizia Locale e non sono stati mai contestati.
Sono state inoltre prodotte in atti numerose foto che riproducono i veicoli coinvolti nell'evento e le conseguenze dell'impatto, dimostrando che la Fiat UN ha subito una fortissima deformazione nella parte anteriore, soprattutto dal lato del conducente, a conferma della violenza dell'impatto proprio nel punto in cui si trovava il . Pt_1
7 Va poi evidenziato che il dr. è consulente di rinomata competenza, con Per_2 esperienza di lungo corso nell'esame delle conseguenze letali prodottesi a seguito di eventi di rilevanza civile o penale. Certamente, pertanto, il consulente ha esaminato in maniera critica le conseguenze dell'evento previo esame immediato del cadavere e accertamento dei danni riportati dal a seguito dell'impatto, Pt_1 sulla base della propria indubbia competenza. È da escludere che il dr. Per_2 si sia limitato a visionare gli esiti del crash test e a dedurre da questi che la vittima sarebbe deceduta anche ove avesse indossato le cinture di sicurezza. Al contrario, il CTU ha posto alla base della propria risposta gli accertamenti che lo stesso ha compiuto in sede penale (nel presente giudizio solo approfonditi), ha preso visione dei danni che i veicoli hanno riportato nel caso specifico, ha cercato conforto negli studi della cinematica e ha concluso affermando che la vittima sarebbe deceduta anche ove avesse indossato le cinture di sicurezza.
Si evidenzia, infatti, che la UN si è gravemente danneggiata proprio in corrispondenza del posto conducente, punto in cui l'impatto è stato più violento, come risulta evidente dalle fotografie che riproducono l'esterno e l'interno del veicolo. Le deformazioni del telaio e la visione del posto conducente confermano la correttezza delle conclusioni cui è giunto il CTU.
Si conferma pertanto che le conseguenze dell'impatto sarebbero state le medesime anche se il avesse utilizzato le cinture di sicurezza. Pt_1
Chiarito che l'evento morte è stato determinato in via esclusiva dalla condotta della
, vanno ora quantificati i danni patiti dagli attori. CP_2
a) danno iure hereditatis
Gli attori hanno domandato il risarcimento del danno iure hereditatis, legato al danno catastrofico patito da per la consapevolezza Persona_1 dell'approssimarsi della morte nel lasso di tempo intercorso tra il sinistro ed il decesso.
In giurisprudenza è stato stabilito che “Il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto causativo. Inoltre, sia il
8 danno biologico sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza”. (ex plurimis, Sez. 3,
Sentenza n. 21976 del 19/10/2007).
Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019 ha precisato che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale, e, quindi, la sua conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", senza accertare se la vittima si trovasse in una condizione di "lucidità agonica", nonostante fosse emerso che il lasso temporale tra lesione e morte, tutt'altro che "brevissimo", ammontasse ad alcune ore)”.
Perché possa riconoscersi tale danno, dunque, è necessario che tra l'evento e la morte si sia avuto un lasso di tempo considerevole e che la vittima fosse cosciente e in grado di percepire la morte imminente.
Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti.
La teste infatti, ha riferito che subito dopo l'impatto intervennero due Tes_3 bagnini che tentarono la rianimazione e che, chiamato il 118, in un primo momento vi era un debole battito cardiaco, poi pochi attimi dopo cessato. La stessa testimone ha affermato che la vittima giaceva con la testa sul cruscotto, dunque in stato di incoscienza.
Anche il teste ha riferito: “Presumo che il fosse già Testimone_2 Pt_1 deceduto perché lo vedevo immobile né il ha reagito all'arrivo e all'intervento Pt_1 dei sanitari dell'ambulanza”.
9 Gli Agenti hanno affermato che l'evento si è verificato presumibilmente intorno alle
19:52 e il decesso è stato attestato alle ore 20:00, senza che alcuno abbia mai riferito che il fosse cosciente. Pt_1
Si esclude, pertanto, che la vittima abbia potuto comprendere che la morte sarebbe sopraggiunta entro pochissimi minuti e che sia stata mai cosciente nel momento in cui si sono avuti i soccorsi.
Il danno catastrofale è dunque escluso.
Gli attori hanno poi chiesto il danno tanatologico, da perdita della vita, quantificandolo in € 200.000,00. La richiesta è palesemente infondata, essendo granitica la giurisprudenza che esclude il danno da perdita della vita (e la conseguente trasmissibilità agli eredi), per l'insuperabile principio per cui nel momento in cui è in esistenza l'evento morte, necessariamente la persona giuridica nel cui patrimonio il danno dovrebbe prodursi non è più esistente. Un solo isolato precedente ha riconosciuto tale voce di danno, poi negato con costanza dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Non sussiste, dunque, alcun danno iure hereditatis in favore degli attori.
b) danni iure proprio da perdita del rapporto parentale
Gli attori hanno chiesto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima, indicandolo nell'importo massimo previsto al tempo dell'introduzione del giudizio dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
Nelle more tra l'introduzione del giudizio e la redazione della sentenza odierna, il
Tribunale di Milano ha adottato - in ottemperanza di quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità - il sistema di liquidazione a punti, di cui questo giudice ritiene di dover fare applicazione, in conformità alle indicazioni della S.C..
Sotto tale profilo devono compiersi alcune considerazioni, legate proprio alla modifica delle Tabelle del Tribunale di Milano con il sistema a punti. Le Tabelle prevedono infatti un punteggio legato ad alcuni parametri oggettivi (età degli interessati, convivenza, numero di familiari superstiti) e ulteriori possibili aumenti che possono dipendere dall'intensità del vincolo, dal numero di attività che erano svolte con la persona deceduta, etc.
10 In particolare, la Tabella del Tribunale di Milano, nella Relazione esplicativa, chiarisce quando segue: “E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport:
; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica:
; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi”.
Al fine di giustificare l'importo richiesto, gli attori hanno offerto prova testimoniale.
In particolare, il 23 giugno 2022 è stato sentito come teste , Testimone_2 amico della vittima, che ha riferito: che il assisteva la moglie in tutto perché Pt_1 lei necessitava di continua assistenza e che alle ore 12:00 la vittima provvedeva al pranzo per la moglie;
che il figlio si è sostituito al padre nell'assistenza Pt_1 della madre, lasciando anche l'attività che svolgeva fuori dal Salento;
che il figlio è un osteopata, che insegnava a Bologna e aveva studi nel centro Italia;
che, dopo la morte del padre, è andato a insegnare in Romania e quando è Parte_1 assente si fa sostituire da una signora, . Parte_5
11 Il teste , che abita nello stesso palazzo della vittima, ha confermato Testimone_4 che provvedeva all'assistenza della moglie e che dopo la sua morte Persona_1 se ne occupa il figlio;
che il figlio svolgeva attività di docente in osteopatia in Bari,
Bologna e Bucarest;
che presta assistenza quando lui si allontana Parte_5 per insegnare.
Nella quantificazione del danno, dunque, si valorizza la circostanza che per
è emerso – dalla prova documentale e testimoniale – che la stessa Parte_2 era priva di autonomia nella gestione quotidiana e che il coniuge si occupava delle sue necessità, prestandole assistenza costante e fornendo pieno accudimento. Si tiene inoltre conto della durata della relazione, della convivenza (che è stata confermata dai testimoni e non è superata da un mero certificato) e dell'età delle vittime.
Per il figlio è invece emersa la modifica parziale nelle proprie abitudini di Pt_1 vita, per la necessità di assistere la madre. La modifica si considera parziale, in quanto è emerso che il figlio continua a insegnare anche al di fuori dell'attuale luogo di residenza, facendosi sostituire da una badante. Si valorizza tuttavia la circostanza che l'attore, all'età di 48 anni, ha modificato il luogo principale di svolgimento della propria quotidianità per far fronte alla mancanza del genitore.
Il danno è calcolato secondo la seguente Tabella.
Parte_1
Valore per punto € 3.365,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era genitore
Età della vittima del sinistro da 81 a 90 anni
Età del soggetto avente diritto da 41 a 50 anni
Altri superstiti 1
Determinazione punteggio
Punti per età vittima 8
Punti per età congiunto 20
Punti aggiuntivi per altri superstiti 14
Punti totali 42
Importo del risarcimento (minimo) € 141.330,00
12 Punti aggiuntivi per intensità relazione + 15
Importo del risarcimento (medio) € 191.805,00
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 30
Importo del risarcimento (massimo) € 242.280,00
Tenendo conto della mancanza di convivenza (con domicilio abituale in altra
Regione italiana) tra il padre e il figlio, da un lato, e del trasferimento sopra menzionato, dall'altro, si ritiene equo liquidare in danno in € 190.000,00.
Parte_2
Valore per punto € 3.365,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era coniuge
Età della vittima del sinistro da 81 a 90 anni
Età del soggetto avente diritto da 71 a 80 anni
Altri superstiti 1
Determinazione punteggio
Punti per età vittima 8
Punti per età congiunto 12
Punti aggiuntivi per convivenza 16
Punti aggiuntivi per altri superstiti 14
Punti totali 50
Importo del risarcimento (minimo) € 168.250,00
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 15
Importo del risarcimento (medio) € 218.725,00
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 30
Importo del risarcimento (massimo) € 269.200,00
Nel caso di specie si valorizzano gli elementi già menzionati, con particolare riferimento all'accudimento che la moglie riceveva dal marito per le necessità quotidiane. Si ritiene dunque di dover liquidare il danno nell'importo compreso tra il medio e il massimo (mancando i parametri della malattia di lunga durata e della condivisione di hobby e attività ricreative), per l'importo di € 255.000.
13 c) acconti
Tutti gli importi sopra liquidati sono riconosciuti all'attualità e comprensivi di accessori maturati ad oggi, in conformità al principio stabilito da Cass. Civ., S.U.
1712/95. Da tali importi devono essere detratti gli acconti versati dalla CP_3 acconti da rivalutare con maggiorazione di interessi secondo il medesimo principio, al fine di compensare importi omogenei.
Si ha dunque un acconto di € 114.800,00 nel marzo 2017, che maggiorato di interessi e rivalutazione secondo il criterio sopra indicato (interessi di anno in anno determinati sulla somma di volta in volta rivalutata secondo indice ) è pari Org_3 ad € 144.975,00 ad oggi (€ 72.487,50 ciascuno).
d) danno da mancato contributo economico
Gli attori hanno poi chiesto un danno da € 50.000,00 per il mancato contributo economico del de cuius, senza tuttavia provare di aver patito danno alcuno. In particolare, per la moglie è stato affermato e non contestato che la stessa percepisce la pensione di reversibilità, mentre per il figlio è stato dimostrato che lo stesso ha un proprio reddito e quindi, all'età di 48 anni, non riceveva presumibilmente contributi economici ulteriori dal padre (mai indicati in dettaglio né quantificati).
La domanda è dunque accolta in parte qua.
e) Spese funerarie
Spetta, infine, il danno da spese funerarie, documentato in € 3.154,94, da rivalutarsi dall'esborso alla data odierna.
f) spese di lite
Quanto alle spese di lite, si rileva che la Compagnia ha quantificato in via stragiudiziale il danno al minimo, lo ha ridotto del 50% per un concorso di colpa paritario legato a un superamento irrisorio del limite di velocità (peraltro riscontrato anche nell'assicurata) e lo ha ulteriormente decurtato per il mancato
14 uso delle cinture di sicurezza, offrendo così un importo assolutamente non satisfattivo. Gli attori, a loro volta, hanno richiesto € 200.000 per il danno tanatologico, nonostante sia escluso ormai in modo pacifico, e € 200.000 per il danno catastrofale (che, anche se fosse stato provato, si sarebbe concentrato al massimo in 8 minuti, dunque avrebbe avuto un valore di poche migliaia di euro), oltre a € 50.000 per un contributo economico non meglio chiarito.
La proposta conciliativa formulata dalla scrivente è stata correttamente rifiutata dalla Compagnia, in quanto infine risultata maggiore del danno poi liquidato
(essendosi anche in sentenza esclude le voci di danno sopra menzionate).
Gli attori hanno poi chiesto il danno in misura massima per entrambi, nonostante la vittima avesse 81 anni e il figlio avesse già 48 anni e vivesse in altra Regione italiana.
Tenendo conto di tali elementi, le spese di lite sono compensate nella misura del
50% e nel restante 50% poste a carico della Compagnia assicuratrice, rimasta totalmente soccombente nell'an e parzialmente soccombente nel quantum. Le spese di CTU sono poste a carico di parte convenuta, soccombente sul relativo accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 9589/2017 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2 determinazione dell'evento per cui è causa, condanna le convenute in solido al risarcimento del danno in favore degli attori, danno che al netto dell'acconto già ricevuto è liquidato in € 182.512,50 per e in Parte_2
€ 72.487,50 per e in € 3.154,94 per spese funebri, oltre Parte_1 interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo;
gli importi vanno poi devalutati alla data dell'evento e rivalutati di anno in anno secondo l'indice
ISTAT, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di volta in volta rivalutata;
B) Compensa le spese di lite in misura del 50%;
15 C) Condanna le convenute in solido alla refusione del restante 50% in favore di parte attrice, spese che all'intero sono liquidate in € 15.000,00 per compenso e in € 535,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
D) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti convenute.
Lecce, 26/01/2024
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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