Versione
14 marzo 1992
14 marzo 1992
Art. 1. 1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 1 marzo 1984, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 .
Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 5 del R.D. n. 1728/1932 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio) e' il seguente: "Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi l'indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede".
2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 .
Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 5 del R.D. n. 1728/1932 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio) e' il seguente: "Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi l'indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 19/11/2003, n. 17506Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Louroni 1 7506 /03 SEZIONE TERZA CAULE Composta dagli Ill.mi 16903/00 - Presidente FIDUCCIA Dott. Gaetano PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Renato 35010 Cron. Consigliere - Dott. Michele LO PIANO Rep. 4562 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud.17/06/03 Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende giusta delega in atti; ricorrente - contro …Leggi di più...
- inammissibilità questione nuova in cassazione·
- agevolazioni fiscali·
- esecuzione specifica·
- diritto di prelazione·
- interpretazione delibera·
- violazione art. 1 legge n. 168/1982·
- art. 2932 c.c.·
- requisito occupazione immobile·
- violazione art. 112 c.p.c.·
- motivazione sentenza