Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 168
Versione
14 marzo 1992
Art. 1. 1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 1› marzo 1984, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 .
Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 5 del R.D. n. 1728/1932 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio) e' il seguente: "Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi l'indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede".
Entrata in vigore il 14 marzo 1992
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