Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui al prot. n. -OMISSIS-/Area I, emesso ex artt. 11, 42 e 138 T.U.L.P.S. dalla Prefettura della Provincia di Reggio Emilia in data 17 marzo 2025, recante la revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale e del titolo di guardia particolare giurata nei confronti del Sig. -OMISSIS-;
- del provvedimento di ritiro cautelativo dei titoli, delle armi e delle munizioni emesso ex art. 39, co. 1, T.U.L.P.S. il giorno 16 gennaio 2025 dalla Questura di Reggio Emilia nei confronti dello stesso ricorrente;
- della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo emessa ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla Prefettura della Provincia di Reggio Emilia in data 16 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento di cui al prot. n. -OMISSIS-/Area I, emesso ex artt. 11, 42 e 138 T.U.L.P.S. dalla Prefettura della Provincia di Reggio Emilia in data 17 marzo 2025, recante la revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale e del titolo di guardia particolare giurata nei confronti del Sig. -OMISSIS-;
- del provvedimento di ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni emesso ex art. 39, co. 1, T.U.L.P.S. il giorno 16 gennaio 2025 dalla Questura di Reggio Emilia nei confronti dello stesso ricorrente;
- della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo emessa ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla Prefettura della Provincia di Reggio Emilia in data 16 gennaio 2025.
Il Ministero dell’Interno e la U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia si sono costituiti in giudizio l’1 luglio 2025.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 23 luglio 2025 questa Sezione ha disposto incombente istruttorio “ Ritenuto necessario che l’Amministrazione depositi in giudizio una documentata relazione sui fatti di causa entro giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza ”, cui l’Amministrazione ha adempiuto con deposito in giudizio di relazione l’11 agosto 2025.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 18 settembre 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ Ritenuto che, nella sommarietà della fase cautelare e salvi eventuali approfondimenti di merito, sussista il presupposto del fumus boni iuris, avuto riguardo al fatto che la gravata revoca appare sorretta da un unico episodio in assenza di approfondita istruttoria e di conseguente rigorosa motivazione sui plurimi elementi che devono comporre il giudizio di non affidabilità del titolare, in ragione di una valutazione della personalità complessiva dell’interessato e della sua storia di vita pregressa e attuale che induca a sospettare delle garanzie di buona condotta richieste in materia di licenza di porto d’armi per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 107 del 13 febbraio 2025);Considerato che il periculum in mora è insito nell’immediato e significativo pregiudizio sull’attività lavorativa del ricorrente ”.
Il ricorrente ha depositato in giudizio memoria finale il 15 dicembre 2025.
Ala pubblica udienza del 15 gennaio 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione il ricorso in epigrafe indicato con cui parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti relativi alla revoca nei suoi confronti della licenza di porto d’armi per difesa personale e del titolo di guardia particolare giurata, sostenendo in particolare che la determinazione finale si fonda esclusivamente su di un episodico fatto (ebbrezza alcolica in servizio) accertato tramite gli esiti di prelievo ematico ospedaliero effettuato in assenza di valido consenso informato.
Con il primo motivo di ricorso “ Eccesso di potere sub specie di carenza dell’istruttoria e travisamento dei fatti, contraddittorietà intrinseca, illogicità e insufficienza della motivazione. Violazione di legge sub specie di violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, Cost., dell’art. 1 della Legge n. 219/2017, nonché dell’art. 1 della Legge n. 241/1990. Nullità/invalidità dell’accertamento presupposto e conseguente nullità/invalidità dell’atto di ritiro cautelativo e della conseguente revoca del porto d’armi. Difetto di presupposti ” parte ricorrente lamenta che già nell’atto di ritiro cautelativo della licenza e di arma e munizioni, presupposto del successivo atto di revoca, si contestava illegittimamente all’esponente l’accertamento dello stato di ebbrezza durante il servizio, non avendo egli dato il consenso a tale verifica.
In particolare, la difesa attorea sottolinea che:
- gli Agenti di Polizia riferiscono nel verbale di essere intervenuti in data 16 gennaio 2025 (verso le ore 16:15) presso l’Ospedale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, dove il ricorrente svolgeva l’attività di Guardia Particolare Giurata, “ in seguito ad una segnalazione della G.P.G. in oggetto generalizzata, in un presunto stato di ebbrezza alcolica ”, ma ben difficilmente potrebbe ipotizzarsi che nel caso di specie il Sig. -OMISSIS- abbia egli stesso chiamato la Polizia per far constatare il suo (asserito) stato di ebbrezza alcolica;
- gli Agenti riportano anche che l’interessato mostrava “ sintomatologie quali alitosi vinosa, difficoltà nell’interlocuzione verbale ” e che subito egli “ si sottoponeva volontariamente, presso il locale Pronto Soccorso, ad esami sanitari volti a stabilire il tasso di alcol nel sangue ”, ma è evidente che, se davvero il ricorrente si trovava nelle condizioni riferite, è altrettanto palese che in quello stato fisico egli non avrebbe potuto coscientemente e consapevolmente manifestare un consenso minimamente valido a sottoporsi al succitato esame ematico;
- in assenza di consenso legittimamente manifestato, non si rientra nei casi contemplati dall’art. 13, comma 2, Cost né dall’art. 359- bis C.p.p.;
- l’interessato neppure è stato minimamente informato, come sarebbe stato necessario date le sue condizioni (e considerato che trattavasi di accertamento disposto al di fuori dei protocolli medici e non per ragioni di assistenza, applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 356 C.p.c. e 114 disp. att. C.p.p.), della facoltà di farsi assistere da un difensore;
- l’art. 33 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 prevede che “ gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari ” e l’art. 1 della Legge n. 219/2017 stabilisce che, nel rispetto del “ diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona , (…) nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge ”;
- affinché l’accertamento medico sia lecito, il consenso deve poi possedere i requisiti sanciti dalla legge ed articolati dalle plurime pronunce di legittimità succedutesi in materia (ossia deve essere sempre “completo” ed “effettivo”, deve provenire dal soggetto interessato in modo “specifico ed esplicito”, deve essere, nei limiti del possibile, “attuale” ed “informato”, e tutto ciò concorre a che il consenso manifestato, soprattutto, sia “consapevole”; cfr. Cass., Sez. III, n. 20984/2012), ma nel caso concreto l’interessato non versava certo – a detta della stessa Autorità di P.S. – nelle condizioni idonee a poter esprimere un consenso minimamente consapevole;
- l’Amministrazione non ha agito nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede, di cui all’art. 1, comma 2-bis, Legge n. 241/1990.
Conclude la difesa attorea che, per tali ragioni, l’accertamento sanitario compiuto è nullo o invalido e, “a cascata”, tali devono essere considerati il ritiro cautelativo di arma e munizioni emesso il 16 gennaio 2025 e il conseguente provvedimento di revoca del porto d’armi notificato in data 22 marzo 2025, posto che l’uno e l’altro atto, indiscutibilmente, sono motivati in maniera esclusiva con i risultati di tale accertamento (citando Cass., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21784, ed anche Cass., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11749, a mente della quale “ L’obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce, pertanto, legittimazione e fondamento del trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente ”).
L’Amministrazione controdeduce che il ricorrente si sottoponeva volontariamente e nell’immediatezza alle analisi ematiche, che davano esito positivo, presso il nosocomio dove prestava servizio in evidente stato di ebbrezza alcolica, e di conseguenza il personale operante, che era intervenuto su segnalazione da parte di un responsabile dell’Istituto di Vigilanza “-OMISSIS-” (datore di lavoro del ricorrente), ritirava a scopo cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S. la pistola ed il munizionamento nonché i titoli di guardia giurata e porto di pistola. In seguito ad approfondimento istruttorio, conseguente alle osservazioni endoprocedimentali dell’interessato, l’Amministrazione confermava il giudizio di mancata affidabilità perché basato sull’evidente stato di alterazione psico-fisica nella quale l’esponente versava il 16 gennaio 2025, quando presentatosi presso l’ospedale per il servizio di guardia giurata armata.
Il Collegio osserva che la constatazione dello stato di ebbrezza alcolica, e della correlata condizione di alterazione psico-fisica inidonea al servizio armato, è stata operata de visu dagli Agenti di Polizia - intervenuti su chiamata dell’Istituto di Vigilanza - , attesa l’evidenza dello stato del ricorrente (si legge nel verbale che “ Sul posto si constatava che la persona mostrava sintomatologie quali alitosi vinosa, difficoltà nell’interlocuzione verbale ”), che poi ha trovato successivamente conferma con le analisi di laboratorio; quindi, la questione posta sul consenso prestato all’accertamento ematico è inconferente, atteso l’autonomo accertamento de facto dello stato del ricorrente da parte degli Agenti di Polizia.
In ogni caso, i risultati del prelievo ematico non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono sempre utilizzabili, dato che non incorre alcuna specifica previsione di legge in senso contrario; oltretutto, come è stato rilevato dalla giurisprudenza, il consenso non deve ritenersi necessario quando il soggetto sia in stato psicofisico di totale incoscienza, altrimenti “ in ogni caso di incoscienza, potenzialmente dovuto anche all'abuso di alcol, non sarebbe possibile in alcun modo procedere ad accertamento dello stato di ebbrezza ” (in questi termini Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., n. 18405 del 27 aprile 2018).
In definitiva, in materia amministrativa non sussiste alcuna previsione che determini l’inutilizzabilità ai fini istruttori dell’accertamento ematico effettuato senza preventivo esplicito consenso (essendo, comunque, ovviamente escluso che vengano in considerazione gli avvisi difensivi penali come invece preteso dalla difesa attorea), né può applicarsi un principio generale in tal senso, come emerge dalle considerazioni giurisprudenziali surriferite.
Pertanto il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
I motivi secondo, terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo di ricorso “ Violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, con conseguente pretermissione delle garanzie partecipative. Insufficienza della motivazione ” è rivolto a censurare che l’Amministrazione non ha assolutamente considerato le osservazioni difensive endoprocedimentali, anche quanto alla denunciata mancanza del consenso qualificato per l’effettuazione delle indagini di laboratorio.
Con il terzo motivo di ricorso “ Eccesso di potere per insufficienza della motivazione ” l’esponente lamenta che la revoca sia motivata su di un unico episodio senza fornire alcuna motivazione (che deve essere, secondo la giurisprudenza, aggravata nel caso di guardia giurata) circostanziata sul complesso delle condizioni di vita dell’interessato, che risulta, come evidenziato nelle osservazioni difensive endoprocedimentali, incensurato e privo di mende in passato, oltre che ben inserito nei contesti sociali in cui si sviluppa la sua vita di relazione (cinque anni di servizio come guardia giurata senza richiami, elogi, ottimi e duraturi rapporti di vicinato).
Con il quarto motivo di ricorso “ Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta ” l’esponente sostiene che il gravato provvedimento è sproporzionato, essendo già sufficiente il disposto ritiro cautelativo delle armi, rispetto alla situazione concreta che l’Amministrazione non ha minimamente istruito e sulla quale non ha motivato, come evidenziato nel terzo motivo di ricorso.
L’Amministrazione controdeduce che, attese l’ampia discrezionalità in materia, la delicatezza delle funzioni (trattandosi di titolo di polizia) nonché la necessità che il soggetto autorizzato sia privo di mende in modo tale da assicurare una piena fiducia nell’utilizzo delle armi, anche alla luce delle considerazioni difensive endoprocedimentali, l’alterazione del livello di contezza e consapevolezza dell’assuntore di sostanze alcoliche costituisce immediato e potenziale pericolo per il porto e l’uso delle armi, facendo venire meno il giudizio di idoneità ed affidabilità del soggetto interessato.
Il Collegio, in relazione al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rileva che effettivamente il gravato provvedimento, ad una piana lettura, è carente di motivazione anche in ordine alle osservazioni difensive endoprocedimentali, avendo fondato l’Amministrazione la propria determinazione esclusivamente su di un fatto isolato, seppure ritenuto significativo, e avendo quindi essa omesso di considerare, come invece avrebbe dovuto fare, l’incensuratezza dell’interessato ed il suo complessivo comportamento, come già evidenziato in sede cautelare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6243 del 16 luglio 2025).
Ciò in ragione del fatto che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode, l’Autorità amministrativa è in simili casi tenuta a valutare anche la circostanza che la revoca dei titoli è idonea ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia, derivandone il rafforzamento dell’onere istruttorio in uno all’esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all’uso delle armi per scopi ludici ovvero per difesa personale, sì che, anche per evitare una violazione del principio di proporzionalità, dovranno allora emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all’istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita conduca l’Autorità a determinarsi nel senso di precludergli la conservazione del porto d’arma e del titolo di guardia particolare giurata (cfr., ex multis , T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 107 del 13 febbraio 2025).
Pertanto, per le illustrate ragioni il ricorso deve essere accolto quanto al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2025.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
LA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | Italo AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.