TAR Parma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 35
TAR
Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per carenza dell'istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione; violazione di legge in materia di consenso informato e validità dell'accertamento sanitario

    Il Collegio rileva che il provvedimento di revoca è carente di motivazione in ordine alle osservazioni difensive endoprocedimentali, avendo l'Amministrazione fondato la propria determinazione esclusivamente su un fatto isolato, omettendo di considerare l'incensuratezza del ricorrente e il suo complessivo comportamento. Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'incidenza della revoca sulla capacità lavorativa e fornire una motivazione più rigorosa.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 della legge n. 241/1990 per pretermissione delle garanzie partecipative e insufficienza della motivazione

    Il Collegio rileva che il gravato provvedimento è carente di motivazione anche in ordine alle osservazioni difensive endoprocedimentali, avendo fondato l'Amministrazione la propria determinazione esclusivamente su un fatto isolato, seppure ritenuto significativo, e avendo quindi essa omesso di considerare, come invece avrebbe dovuto fare, l'incensuratezza dell'interessato ed il suo complessivo comportamento.

  • Accolto
    Eccesso di potere per insufficienza della motivazione

    Il Collegio rileva che il gravato provvedimento è carente di motivazione anche in ordine alle osservazioni difensive endoprocedimentali, avendo fondato l'Amministrazione la propria determinazione esclusivamente su un fatto isolato, seppure ritenuto significativo, e avendo quindi essa omesso di considerare, come invece avrebbe dovuto fare, l'incensuratezza dell'interessato ed il suo complessivo comportamento.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta

    Il Collegio rileva che il gravato provvedimento è carente di motivazione anche in ordine alle osservazioni difensive endoprocedimentali, avendo fondato l'Amministrazione la propria determinazione esclusivamente su un fatto isolato, seppure ritenuto significativo, e avendo quindi essa omesso di considerare, come invece avrebbe dovuto fare, l'incensuratezza dell'interessato ed il suo complessivo comportamento. Ciò in ragione del fatto che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode, l’Autorità amministrativa è in simili casi tenuta a valutare anche la circostanza che la revoca dei titoli è idonea ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia, derivandone il rafforzamento dell’onere istruttorio in uno all’esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all’uso delle armi per scopi ludici ovvero per difesa personale, sì che, anche per evitare una violazione del principio di proporzionalità, dovranno allora emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all’istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita conduca l’Autorità a determinarsi nel senso di precludergli la conservazione del porto d’arma e del titolo di guardia particolare giurata.

  • Rigettato
    Validità dell'accertamento dello stato di ebbrezza

    Il Collegio osserva che la constatazione dello stato di ebbrezza alcolica è stata operata de visu dagli Agenti di Polizia, intervenuti su chiamata dell'Istituto di Vigilanza, attesa l'evidenza dello stato del ricorrente. In ogni caso, i risultati del prelievo ematico non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono sempre utilizzabili, dato che non incorre alcuna specifica previsione di legge in senso contrario. Il consenso non deve ritenersi necessario quando il soggetto sia in stato psicofisico di totale incoscienza.

  • Altro
    Legittimità della comunicazione di avvio del procedimento

    La decisione del Tribunale si concentra sull'annullamento del provvedimento di revoca, ritenendo assorbite le censure relative alla comunicazione di avvio del procedimento in seguito all'accoglimento dei motivi relativi alla carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 35
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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