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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 693/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Napoli alla via Luigi Mercantini n. 10, presso lo studio degli avv.ti Alessio Pignataro e Roberta Pignataro, che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica, con i medesimi elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Garibaldi n. 387
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato inquadrato, nel periodo dal 01.01.2013 fino al 31.08.2021 nel profilo professionale capo-operatori, operatore di manutenzione, settore infrastrutture, quale addetto alla riparazione dei treni, con parametro retributivo 188, di cui al
[...]
alle dipendenze dell ha lamentato che la predetta società Controparte_2 CP_3 datoriale non ha computato nella base di calcolo della retribuzione erogata durante i periodi di congedo feriale le voci “indennità perequativa a.r. 2011, compensativa a.r. 2011 e indennità pasti” ed ha convenuto in giudizio l
[...] dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei Controparte_4 seguenti provvedimenti di giustizia:
“A. condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 5.517,18 per differenza a titolo di indennità non percepite, ed € 432,46 per incidenza indennità non percette su T.F.R. (vedasi allegato conteggio con relative note esplicative) o di quella somma, maggiore o minore, che Questo Giudice riterrà di determinare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
B. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, con maggiorazione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematica con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione nonché la navigazione all'interno dell'atto ex. art. 4 comma 1 bis D.M. 55 del 2014.
La parte convenuta si costituiva in giudizio deducendo la correttezza del proprio operato, eccependo la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dal ricorrente e concludendo per l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria ed all'esito della riformulazione del conteggio da parte del procuratore del ricorrente, all'odierna udienza, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente questo Giudice, mutando il proprio orientamento al riguardo, ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione n°25840/2024 e n°25850/2024, che hanno confermato le sentenze n°553/2023 e 2346/23 rese dalla Corte di Appello di Napoli in riforma delle pronunce di rigetto del Tribunale di Napoli e quivi richiamate anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. Si osserva che ai fini della soluzione della controversia appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: " Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_3
C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 Per_4 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_5 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- CP_5
520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. CP_5
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C- 539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE". Fatta tale premessa, in adesione a quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce n. 25840/2024 e n°25850/2024, la motivazione delle sentenze illo tempore impugnate che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali hanno affermato la legittimità della decurtazione operata, non può ritenersi condivisibile. Ed, invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012
, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa:
- -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Osserva il Tribunale – in adesione a quanto evidenziato nelle pronunce della Corte di Appello di Napoli poi confermate dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate - che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Non può, pertanto, ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.) oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame - quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR – sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra, a pieno titolo, nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Non occorre, a questo punto, esaminare la questione del computo dei ticket mensa nella retribuzione feriale avendo il procuratore di parte ricorrente (cfr. note del 14.05.2025) rielaborato i conteggi epurati della predetta voce. Contr Va, invece, ancora esaminata l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dal ricorrente che avrebbero incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Ebbene, l'articolo 29 comma 2 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL 28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per tali 4 giorni di permesso. Va anche evidenziato che “Quanto alla distinzione tra ferie e festività soppresse, negli stessi documenti della convenuta (buste paga) i giorni richiesti sono indicati come ferie. In ogni caso il concetto di ferie applicabile alla fattispecie di cui è causa nulla ha a che vedere con la nozione dell'Ordinamento italiano. Infatti la direttiva richiamata (2003/88/Ce) pone un concetto di ferie che non fa riferimento all'Ordinamento interno, bensì eurounitario: infatti ove una direttiva non richiami la nozione interna si fa sempre riferimento alla europea (cfr. per la diversa nozione europea il concetto di lavoratore dipendente nella direttiva 1999/70/Ce). All'art 7 della stessa si fa riferimento a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il riferimento al diritto nazionale è solo alle condizioni di ottenimento e concessione ma non alla definizione di ferie. Per il diritto europeo esistono solo: orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr artt 1 e 2) e non già istituti giuridici diversi. Appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie ai sensi della direttiva 2003/88/Ce, posta la assenza di prestazione e la presenza di retribuzione” (sent. Trib. Napoli, dr. P. Coppola n. 2645/2024). Va, infine, rigettata l'eccezione di prescrizione così come sollevata dalla società resistente, nonostante sia pacifica oltre che documentalmente provata la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione della tutela reale ex art. 18 della L. n. 300/1970 e successive modifiche e ciò alla luce dell'ultimissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26246/2022 del 06.09.2022 (nei medesimi termini Cass. 30957/2022). In quella sede i giudici di legittimità hanno espressamente argomentato nel senso che
“ …Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato (ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
“contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava… In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012…Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che il termine di prescrizione riguardante le pretese economiche vantate dal per il periodo dal 2013 sino Pt_1 alla data di cessazione del rapporto di lavoro, come di fatto richieste dal ricorrente, non risultano affatto prescritte in quanto afferenti il periodo successivo all'entrata in vigore della l. e non risulta ancora spirato il termine quinquennale di CP_7 prescrizione decorrente dalla data di cessazione del rapporto che va individuata non nel 31.08.2021, come erroneamente indicato in ricorso, ma nel 31.07.2021, come emerge dai documenti versati in atti (cfr. busta paga mese di agosto 2021 prodotta dal ricorrente e stato di servizio prodotto dalla società resistente). In applicazione del suesposto orientamento e nonostante il requisito dimensionale della società resistente, l'eccezione di prescrizione va, quindi, integralmente rigettata. Sul quantum questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come riformulato dal procuratore di parte ricorrente decurtato dell'importo relativo alla voce indennità di pasti e rielaborato in ordine alla incidenza delle sole indennità perequativa e compensativa sul trattamento di fine rapporto. Ed, infatti, per quanto riguarda il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c.,
e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n. 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011 e l'indennità compensativa a.r. 2011, devesi riconoscere, in favore del ricorrente, il diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 ” e
“indennità compensativa ar 11” e, per l'effetto, si condanna l CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in suo favore, le
[...] differenze retributive conseguenti a decorrere dal 01.01.2013 e fino al 31.07.2021, per un importo pari ad € 3.910,68 nonchè la relativa quota non percetta su T.F.R., per un importo pari ad € 306,54. Su tali somme spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e fino al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in misura minima, attesa la serialità della controversia e l'attività svolta, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato in data 13.01.2025 nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva e/o norma di accordo volta ad escludere il pagamento dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa Accordo Regionale 2011 nel giorno di ferie, accerta e dichiara il diritto di al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una Parte_1 retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 ” e “indennità compensativa ar 11” e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in favore di ,
[...] Parte_1 le differenze retributive conseguenti a decorrere dal 01.01.2013 e fino al 31.07.2021, per un importo pari ad € 3.910,68 nonchè la relativa quota non percetta su T.F.R. pari ad € 306,54, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e fino al saldo;
condanna l al pagamento delle spese di Controparte_1 lite liquidate in € 1.708,20 (comprensivo della maggiorazione ex art.4, comma 1 bis D.M. 55/2014) per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli in data 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro (Dott.ssa Matilde Dell'Erario)