Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento S E N T E N Z A del matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1899/2024 R.G. V.G. promossa congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...], Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Loi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
e nato a [...] il [...] Controparte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Negro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
3. il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso il padre
, in Venaria Reale, Via Montella 17. Controparte_1
4. Le spese mediche non coperta da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
5. La casa coniugale è assegnata, con gli arredi che la compongono a;
l'altro coniuge Controparte_1
se ne allontanerà entro il 31/08/2023.
Eventuali ulteriori condizioni
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Auto Mercedes IA targa DE654HM di proprietà di rimane allo stesso. Controparte_1
Moto HA SO targa EM97551 di proprietà fi rimane allo stesso. Controparte_1
Auto Dacia targa GM171NG di proprietà di rimane alla stessa. CP_2
Roulotte targa XA984BL di proprietà di rimane allo stesso con possibilità di utilizzo Controparte_1
da parte di ogni qualvolta lo desideri. Parte_1
Negozio sito in Largo Francia 111/f di proprietà di verrà ceduto a . Controparte_1 Parte_1
Assegni famigliari suddivisi al 50% a entrambi i genitori.
Gli interessi del Conto Titoli intestato a verranno versati sul libretto di risparmio del Controparte_1 figlio . Alla scadenza l'ammontare dei titoli verrà diviso al 50% a entrambi i genitori, Controparte_3 nel caso di vendita prima della scadenza, l'importo ella vendita verrà diviso al 50%.
Affidamento condiviso con lunedì martedì e mercoledì con la madre, giovedì venerdì e sabato con il padre.
Per i weekend e le festività comandate collocamento alternato.
Per le vacanze possibilità da parte dei genitori di suddividere le settimane in maniera equa in quanto non vi sono obblighi sulle giornate di ferie.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando lo avranno presso di loro. CP_3
6) Con decreto del 18/05/2023 il Tribunale di Torino ha omologato le condizioni di separazione come sopra descritte;
7) La separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi da quando è stata celebrata l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Torino (10/05/2023) e da allora non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
8) I ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) Si conferma l'assegnazione della casa coniugale al Sig. ; Controparte_1
b) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
CP_3 c) La madre incontrerà e terrà con sé il figlio secondo accordi tra coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
Tutte le settimane, dal lunedì all'uscita da scuola sino al successivo accompagnamento a scuola il venerdì mattina.
- A settimana alterne, un fine settimana con la madre dal sabato pomeriggio alle ore 10, quando la madre andrà a prelevare il figlio presso la dimora paterna e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina successivo, il fine settimana successivo con il padre, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina;
- Durante le festività natalizie trascorrerà, ad anni alterni il 24 – seguito dal pernottamento – CP_3 con un genitore ed il 25 con l'altro. La sera ed il pernottamento del 31 Dicembre verrà trascorsa ad anni alterni con il padre o con la madre, i restanti giorni divisi equamente;
- Le vacanze Pasquali ed i ponti ad anni alterni;
- Nel periodo estivo di vacanze scolastiche, trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, CP_3
con la madre e tre settimane con il padre;
I coniugi si impegnano reciprocamente a dare comunicazione del luogo ove trascorreranno i periodi di vacanze con i figli, indicandone il recapito, anche telefonico.
d) Disporre che il Sig. corrisponda alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Pt_1
titolo di contributo per il mantenimento del minore , la somma mensile di Euro 400,00, da CP_3
rivalutarsi secondo gli indici Istat;
e) Ognuno dei genitori si impegna sin d'ora a corrispondere il 50% delle documentate spese scolastiche, mediche e ludico-sportive per ciascun figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
Le detrazioni fiscali e l'assegno unico saranno integralmente a favore della madre.
f) I genitori manterranno un reciproco dialogo costruttivo in relazione all'educazione del figlio.
g) Il signor trasferirà, senza alcun corrispettivo in denaro, entro 30 giorni dalla emendata CP_1
sentenza di divorzio, in favore della moglie, Sig.ra che contestualmente si impegna Parte_1
ad accettare, la piena proprietà del locale commerciale sito in Torino, Corso Francia n. 111/f, ora di proprietà integrale del signor composto da locale commerciale e cantina. CP_1
Detta entità immobiliare risulta censite al Catasto dei Fabbricati come segue (doc. n. 5): Foglio 1224, particella 11, subalterno 147, zona cens. 1, categoria C/1, Classe 5, Consistenza 35 mq, sup. Catastale
45 mq, rendita Euro 744,73.
Per l'operazione di cui sopra, le parti invocano sin da ora le agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74/87 come estese ai sensi della Circolare 27/e del 21 giugno 2012 ed in ogni caso chiedono di avvalersi per l'atto di trasferimento immobiliare di ogni agevolazione fiscale di competenza e, segnatamente, dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Le spese notarili, ivi compresi tutti gli oneri di legge, saranno a carico della signora . Parte_1
h) I coniugi dichiarano reciprocamente che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, non vi sono altri rapporti patrimoniali da regolare fra di essi.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Torino, in data Parte_1 Controparte_1
3.12.2005 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 610,
Parte I, anno 2005).
Dalla unione è nata prole: , nata a [...] il [...]. Controparte_3
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale cartolare dinnanzi al Tribunale di
Ivrea, in data 10.5.2023, omologato con decreto in data 18.5.2023.
Con ricorso iscritto in data 14.8.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n.
55.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento ricorso congiunto.
All'udienza del giorno 23.4.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio, rassegnando le medesime conclusioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 28.4.2025.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo dell'udienza Presidenziale cartolare di separazione per concorde affermazione delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'udienza Presidenziale cartolare del procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della prole e dei reciproci rapporti economici. Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente della prole e delle parti.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
in Torino, in data 3.12.2005, i cui estremi sono precisati in narrativa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 7.5.2025.
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba